Porto - Arma - Autovettura - Circolazione - Strade - Spazi pubblici - Porto arma - Luogo pubblico - Agente - Possibilità - Utilizzazione immediata.
Tribunale di Potenza, Penale, Sentenza del 14-02-2024, n. 108
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
GIUDICE MONOCRATICO
Il Tribunale di Potenza in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Carmen Bonamico, all'udienza del 30 gennaio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
Di.Gi., nato a M. (P.) il (...), residente in M. via M.A. n.2,domicilio eletto in M. (P.), via B., 27
Libero - presente
Difeso di fiducia dall'avv. Da.Pe.
IMPUTATO
per il reato p. e p. dall'art. 4 della L. n. 110 del 1975, perché portava fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico da punto e taglio, della lunghezza complessiva di cm.18, di cui 8 cm di lama e 10 cm di manico in legno, rinvenuto dai militari della Stazione dei Carabinieri di Lavello (PZ), a seguito di una perquisizione locale, personale e veicolare operata ai sensi dell'art. 4 della L. n. 152 del 1975, rinvenuto all' interno del cofanetto portaoggetti situato tra i due sedili anteriori, a portata di mano del conducente il veicolo AR 147, tg (...) nella sua disponibilità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del 12 ottobre 2022, il PM ha disposto la di citazione diretta a giudizio di Di.Gi. per il reato riportato nella contestazione che precede; alla prima udienza del 31.01.2023, l'imputato non è comparso benché ritualmente citato presso il domicilio eletto, così che, riscontrato che non sussistevano ragioni ostative di cui agli artt. 420 bis e 420 ter c.p.p., ne è stata dichiarata l'assenza, dopo di che è stato aperto il dibattimento con le richieste istruttorie delle parti regolarmente accolte.
All'udienza del 9.05.2023 il processo è stato poi rinviato per l'assenza dei testi del PM.
All'udienza del 19.9.2023 è stato escusso in contraddittorio il teste di lista del Pm, App.to Ma.An., che ha proceduto alla perquisizione e sequestro compiuti in occasione del controllo dell'odierno imputato, all'esito dell'esame il Pm rinunciava all'escussione del Lgt. G., quindi, il processo è stato rinviato per l'esame dell'imputato e discussione.
All'udienza del 5.12.2023 è stato disposto rinvio su istanza della difesa, con sospensione dei termini di prescrizione.
All'udienza del 30.01.2024 il Gm dava atto del mutamento della persona fisica del giudice, le parti hanno prestato il consenso all'utilizzabilità delle prove già acquisite e si procedeva all'esame dell'imputato presente. All'esito, la scrivente ha dichiarato chiusa l'istruttoria dibattimentale e utilizzabili gli atti acquisiti, per poi dare la parola alle parti per le discussioni e richieste e, di seguito, s'è ritirato in camera di consiglio per poi decidere come dalla presente sentenza di condanna, di cui ha letto il dispositivo in udienza, riservando il deposito della motivazione in giorni quarantacinque.
L'essenziale ma completa istruttoria eseguita ha costituito piena prova della penale responsabilità dell'imputato Di.Gi. per il reato di detenzione e porto in pubblico di un coltello a serramanico da punto e taglio, della lunghezza complessiva di cm, 18, 8 cm di lama e 10 cm di manico in legno, di genere proibito, accertato intorno alle 18:30 del 29 marzo 2022 in località SS29-SP 125 P. del Comune di Lavello, dove egli si trovava viaggiando nei pressi di aziende e terreni alla guida di un'Alfa Romeo 147 tg (...) intestata a Di.Ra., in una zona isolata, località nota alla FF.OO. perché luogo di furti e di rapine compiuti ai danni delle suddette aziende e ad un distributore avvenuti nei giorni precedenti all'accertamento.
Compiuta una perquisizione a bordo dell'auto e sulla persona dell'odierno imputato, all' interno del cofanetto portaoggetti situato tra i due sedili anteriori della vettura, veniva trovato un coltello a serramanico, che poi il teste ha dettagliatamente descritto della lunghezza di ben 18 centimetri di cui 8 cm di lama, ritenuto non idoneo per uso agricolo, riferendo, poi, che l'imputato al momento del controllo non forniva alcuna giustificazione né in merito alla sua presenza in quella zona né in merito al possesso del suddetto coltello.
Tale descrizione, unita alle circostanze di tempo e di luogo del rinvenimento del coltello, vale a dire all'imbrunire, in una zona isolata e di recente colpita da una serie di furti e rapine (tale da giustificare l'attività perlustrativa e di controllo da parte delle forze dell'ordine), risultando assenti nelle vicinanze campi agricoli o orti, di pronto uso, inducono ragionevolmente a ritenere che si trattasse effettivamente di un'arma impropria idonea all'offesa alle persone.
Ebbene, cosi ricostruite le emergenze istruttorie, appare evidente la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.
Invero, non ricorrendo motivo alcuno per dubitare delle circostanze riferite dal teste di P.G. escusso (obiettivamente corroborate dal sequestro del coltello ed in alcun modo contestate dal prevenuto), deve ritenersi comprovato che il Di., nelle circostanze di tempo e di luogo in contestazione, aveva portato fuori dalla propria abitazione il coltello caduto in sequestro.
Nel caso di specie, il porto dell'arma è avvenuto pacificamente fuori dall'abitazione del prevenuto e non è stato in alcun modo giustificato all'atto del sequestro operato dalla P.G.
Né valgono a scardinare rimpianto accusatorio le giustificazioni postume addotte dall'imputato in sede di esame risultando del tutto implausibili, avendo riferito di possedere il coltello in quanto utilizzato la mattina del rinvenimento per cogliere le verdure nei campi, come era aduso fare.
Ed invero, innanzitutto occorre precisare che l'imputato, come da lui stesso dichiarato, non svolge attività di agricoltore, non possiede alcun orto e che sarebbe solito svolgere tale attività di coltura su terreni di proprietà altrui, quale hobby, ma non fornisce alcuna motivazione logica del perché non utilizzi utensili ad uso agricolo a ciò deputati. Oltretutto, come riferito dal teste, le caratteristiche specifiche del coltello difficilmente inducono a ritenerlo adatto agli utilizzi sin qui descritti.
Pertanto, l'averlo portato fuori dalla propria abitazione in luogo pubblico, rientra senza alcun dubbio nel novero delle condotte vietate dall'art. 4 della L. n. 110 del 1975 come contestato dal PM.
Ed in particolare, quanto alla precipua riconducibilità subiettiva della condotta contestata al prevenuto, occorre avere riguardo all'insegnamento della S.C. secondo cui il porto di un'arma all'interno di un'autovettura che circoli in strade e spazi pubblici integra il fatto di porto di arma in luogo pubblico quando della stessa l'agente possa direttamente e prontamente disporre, quando cioè abbia la possibilità di utilizzazione pressoché immediata (cfr. Cass. pen., Sez. I, 19-02-2013, n. 13365, rv. 255178); ipotesi aderente al caso in esame, atteso che l'imputato aveva la possibilità di disporre nell'immediato del coltello in questione, essendo lo stesso custodito nel cofanetto portaoggetti situato tra i due sedili anteriori della vettura collocato al suo fianco.
Ciò detto, il caso di specie non può essere ricondotto all'ipotesi attenuata del terzo comma dell'art. 4 L. n. 110 del 1975, relativo agli oggetti atti ad offendere, come richiesto dalla difesa, proprio per via delle dimensioni del coltello stesso, che per le sue caratteristiche ben può essere adoperato per condotte offensive anche particolarmente pericolose.
Per quanto attiene al trattamento sanzionatorio da applicare in concreto all'imputato deve tenersi conto, comunque della concedibilità allo stesso delle attenuanti generiche, per l'età dell'imputato e per la non eccessiva gravità del caso specifico. Muovendo, dunque, dalla pena base di mesi sei di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda, con una riduzione pari a un terzo si giunge alla pena finale di mesi 4 di arresto e Euro 660,00 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale della stessa, attesa la prognosi favorevole circa la mancata commissione in futuro di reati analoghi (annoverando nel casellario giudiziale un solo precedente molto risalente - cfr. certificato del casellario giudiziale in atti)
Seguono per legge sia la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, sia la confisca e distruzione del coltello in sequestro, corpo del reato.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Di.Gi. responsabile del reato a lui ascritto e riconosciute le attenuanti generiche lo condanna alla pena di 4 mesi di arresto e 660,00 Euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa nei termini di legge.
Letto l'art. 240 c.p. dispone la confisca e la distruzione di quanto in sequestro ad opera della direzione di artiglieria territorialmente competente.
Riserva la motivazione in giorni 45
Così deciso in Potenza il 30 gennaio 2024.
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2024.
11-06-2024 23:27
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