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Sentenza

Non è ammissibile una richiesta di archiviazione per avvenuta prescrizione nella quale si esprimono apprezzamenti significativi sulla colpevolezza della persona indagata. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza n. 41 scritta da Francesco Viganò, depositata ieri.
Non è ammissibile una richiesta di archiviazione per avvenuta prescrizione nella quale si esprimono apprezzamenti significativi sulla colpevolezza della persona indagata. Lo afferma la Corte costituzionale con la sentenza n. 41 scritta da Francesco Viganò, depositata ieri.
CORTE COSTITUZIONALE
Sentenza 41/2024
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente - RedattoreBARBERA VIGANÒ
Udienza Pubblica del Decisione del10/01/2024 24/01/2024
Deposito del Pubblicazione in G. U.11/03/2024
Norme impugnate: Art. 411, c. 1° bis, del codice di procedura penale.
Massime:
Atti decisi: ord. 6/2023
SENTENZA N. 41
ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da: Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Franco MODUGNO, Giulio
PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo
BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 411, comma 1- , del codice di procedura penale,bis
promosso dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione seconda penale, sul reclamo proposto da D.A.R. S., con
ordinanza del 21 novembre 2022, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta
della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2023.Ufficiale
Visti l’atto di costituzione di D.A.R. S., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 10 gennaio 2024 il Giudice relatore Francesco Viganò;
uditi gli avvocati Raul Donato Pellegrini e Alessandro Lucchetti per D.A.R. S. e l’avvocato dello Stato
Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri;
deliberato nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 21 novembre 2022, il Tribunale ordinario di Lecce, sezione seconda penale, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, commi secondo e terzo, della Costituzione,
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 411, comma 1- , del codice di procedura penale, «nellabis
parte in cui non prevede che, anche in caso di richiesta di archiviazione per estinzione del reato per
intervenuta prescrizione, il pubblico ministero debba darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla
persona offesa, estendendo a tale ipotesi la medesima disciplina prevista per il caso di archiviazione disposta
per particolare tenuità del fatto, anche sotto il profilo della nullità del decreto di archiviazione emesso in
mancanza del predetto avviso e della sua reclamabilità dinanzi al Tribunale in composizione monocratica».
1.1.– Innanzi al rimettente pende reclamo, proposto ai sensi dell’art. 410- cod. proc. pen.bis
nell’interesse di D.A.R. S., avverso il decreto con il quale il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Lecce ha disposto l’archiviazione del procedimento penale aperto nei suoi confronti,
richiamando e condividendo le motivazioni contenute nella corrispondente richiesta formulata dal pubblico
ministero procedente.
Dall’ordinanza di rimessione e dai numerosi documenti prodotti dalla parte nel procedimento innanzi a
questa Corte si evince che D.A.R. S. è un magistrato attinto da indagini avviate dalla Procura della
Repubblica di Lecce in seguito alle dichiarazioni di un imprenditore, che lo aveva accusato di avere
percepito rilevanti somme di denaro in cambio della risoluzione, in termini favorevoli allo stesso
imprenditore e alla sua famiglia, di una serie di controversie con l’Agenzia delle entrate pendenti innanzi
alla commissione tributaria di cui il magistrato era, all’epoca, componente.
Avendo appreso da notizie di stampa delle accuse rivolte nei propri confronti dall’imprenditore, il
magistrato denunciava quest’ultimo per calunnia.
Il 28 settembre 2021 il pubblico ministero procedente nei confronti del magistrato richiedeva al GIP del
Tribunale di Lecce l’archiviazione del relativo procedimento penale. In particolare, nella richiesta di
archiviazione si affermava che una parte delle accuse concernessero fatti qualificabili come corruzioni in atti
giudiziari, che sarebbero stati commessi negli anni 2010 e 2011. La ricostruzione dell’imprenditore sarebbe
stata suffragata da «molteplici elementi di riscontro documentali», puntualmente elencati nella richiesta di
archiviazione; ma l’avvenuto decorso del termine di prescrizione avrebbe escluso «la possibilità di giungere
ad una archiviazione con una formula diversa che attinga il merito della vicenda». La restante parte delle
accuse riguardavano invece fatti – qualificabili come traffico di influenze illecite e collocati, secondo la
ricostruzione dell’imprenditore, nel 2016 – rispetto ai quali, pur a fronte della ritenuta attendibilità
dell’accusatore, sarebbero mancati «riscontri oggettivi individualizzanti» ai sensi dell’art. 192 cod. proc.
pen., con conseguente impossibilità di sostenere l’accusa in giudizio rispetto ad essi.
Il 29 settembre 2021 il GIP aveva emesso decreto di archiviazione «per le ragioni analiticamente esposte
dal p.m. nella sua richiesta, ritenute corrette in fatto e in diritto e, perciò, pienamente condivise» dallo stesso
GIP.
Conformemente alla disciplina processuale vigente, né la richiesta di archiviazione, né il successivo
decreto di archiviazione venivano comunicati all’indagato.
Il 27 ottobre 2021 a quest’ultimo era stato invece notificato, nella sua qualità di persona offesa nel
relativo procedimento per calunnia nei confronti dell’imprenditore che lo aveva accusato di corruzione in
atti giudiziari, l’avviso della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero. Da quella richiesta
il magistrato aveva appreso della parallela richiesta di archiviazione che concerneva la propria posizione.
Il magistrato, a questo punto, formulava al pubblico ministero e al GIP dichiarazione di rinuncia alla
prescrizione per tutti i reati ipotizzati nei propri confronti, chiedendo altresì che non fosse emesso il decreto
di archiviazione; ma il 2 novembre 2021 il pubblico ministero gli comunicava il non luogo a provvedere
sulla sua istanza, dal momento che il GIP aveva ormai disposto l’archiviazione, con il menzionato
provvedimento del 29 settembre 2021.
Il 9 novembre 2021 il magistrato, a mezzo del proprio difensore, proponeva reclamo al Tribunale, ai
sensi dell’art. 410- cod. proc. pen., avverso il decreto di archiviazione emesso nei propri confronti,bis
assumendone l’illegittimità per violazione del principio del contraddittorio. In particolare, il magistrato si
doleva di non essere mai stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto a rinunziare alla
prescrizione, e dunque a esercitare il proprio «“diritto al processo” e, quindi, alla prova, nell’ambito
dell’inalienabile diritto alla difesa, sancito dall’art. 24 Cost., in sintonia, peraltro con la presunzione di
innocenza, di cui all’art. 27, comma 2, della stessa Carta costituzionale, ed all’art. 6, par. 2, CEDU»; diritto
che, a suo avviso, dovrebbe essere esercitabile in ogni stato e grado del giudizio. E ciò anche in relazione al
suo concreto interesse a essere giudicato nel merito in ordine alle accuse rivoltegli, suscettibili di produrre
grave nocumento alla sua sfera professionale e lavorativa. In conclusione, il reclamante chiedeva
l’annullamento parziale del decreto di archiviazione, limitatamente alla statuizione relativa all’intervenuta
prescrizione, con riferimento in particolare agli episodi qualificati come corruzione in atti giudiziari.
1.2.– Il giudice del reclamo, rimettente nel procedimento incidentale innanzi a questa Corte, ritiene che
il rimedio di cui all’art. 410- cod. proc. pen. sia effettivamente funzionale alla tutela del diritto albis
contraddittorio, ma – contrariamente a quanto assunto dal reclamante – sottolinea come il legislatore lo
abbia circoscritto alle nullità ivi tassativamente indicate, che attengono all’osservanza di specifici obblighi
stabiliti da altre disposizioni contigue; ciò che escluderebbe ogni possibilità di interpretazione
costituzionalmente orientata della disposizione. Il rimedio non sarebbe, pertanto, utilizzabile per sanzionare
la violazione di un onere informativo non previsto da alcuna norma del codice.
Tuttavia, proprio la mancata previsione di tale onere informativo alla persona sottoposta alle indagini in
caso di richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione del reato pretermetterebbe, ad avviso del
giudice , il diritto dell’indagato a rinunciare alla causa estintiva, e pertanto violerebbe:a quo
– l’art. 3 Cost., «creando evidente disparità di trattamento rispetto a chi ben può agevolmente avvalersi
del diritto di rinuncia alla prescrizione soltanto perché la maturazione della causa estintiva casualmente
coincide con una diversa fase processuale», nonché rispetto alla persona sottoposta alle indagini nei cui
confronti venga richiesta l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, che deve essere
invece avvisata della richiesta di archiviazione;
– l’art. 24, secondo comma, Cost., «in quanto la rinuncia o meno alla prescrizione rientra in una precisa
scelta processuale dell’indagato/imputato formulabile in ogni stato e grado del processo ed esplicativa del
proprio inviolabile diritto di difesa inteso come diritto al giudizio e con esso a quello alla prova»;
– l’art. 111, commi secondo e terzo, Cost., «attesa l’elusione del contraddittorio con l’indagato
necessario ad assicurargli la piena facoltà di esercitare i suoi diritti, tra cui quello alla rinuncia alla
prescrizione».
Il rimettente richiama in proposito la sentenza n. 111 del 2022 di questa Corte, nonché recenti pronunce
della Corte di cassazione (sezione prima penale, sentenza 3 ottobre 2019-4 febbraio 2020, n. 4671; sezione
terza penale, sentenza 30 gennaio-25 maggio 2020, n. 15758), a sostegno della tesi secondo cui il principio
di ragionevole durata del processo non potrebbe mai andare a discapito dei principi costituzionali di
ragionevolezza, di inviolabilità del diritto di difesa e del contraddittorio come elemento costitutivo del giusto
processo: principi – questi ultimi – dei quali il diritto a rinunziare alla prescrizione sarebbe a sua volta
componente essenziale. Conseguentemente, «la pronuncia di un decreto di archiviazione de plano
dichiarativo dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione senza che sia previsto alcun preventivo
onere informativo dell’indagato sulla determinazione conclusiva assunta dal Pubblico Ministero e,
conseguentemente, alcuna sanzione per la mancata interlocuzione» eliderebbe «in radice ogni possibilità per
l’indagato di attivare il proprio diritto a una verifica di merito […] sebbene la legge sancisca la rinunciabilità
alla prescrizione in ogni stato e grado del giudizio».
Dopo aver rammentato che la rinunciabilità della prescrizione è stata introdotta dalla sentenza n. 275 del
1990 di questa Corte, il rimettente sottolinea che «una facoltà è realmente tale soltanto se si pone il suo
titolare nell’effettiva condizione di esercitarla», ciò che non avverrebbe ove la persona sottoposta alle
indagini non venga informata della richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione formulata nei
propri confronti.
Un onere informativo della persona sottoposta alle indagini è peraltro già previsto – prosegue il
rimettente – dall’art. 411, comma 1- , cod. proc. pen. nell’ipotesi in cui l’archiviazione sia richiesta perbis
particolare tenuità del fatto; ipotesi che costituirebbe «un preciso punto di riferimento, già presente nel
sistema legislativo, in grado di orientare l’intervento della Corte costituzionale verso una soluzione non
arbitraria», secondo i principi ripetutamente espressi da questa Corte in merito ai limiti del proprio sindacato
(sono citate le sentenze n. 185 e n. 63 del 2021, n. 252 e n. 224 del 2020, n. 99 e n. 40 del 2019, n. 233 e n.
222 del 2018, n. 236 del 2016). Nel caso in esame, «la soluzione normativa che appare più adeguata e
congeniale con il sistema vigente» sarebbe per l’appunto «l’estensione della disciplina già stabilita dal
legislatore per il caso di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto anche all’ipotesi di
richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione del reato».
Ove questa Corte accogliesse tale soluzione, conclude il rimettente, il richiamo all’art. 411, comma 1-bis
, cod. proc. pen. «consentirebbe di configurare anche in caso di mancanza del predetto avviso un’ipotesi di
nullità del decreto di archiviazione eccepibile con lo strumento del reclamo dinanzi al Tribunale in
composizione monocratica».
2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.
L’interveniente sottolinea anzitutto la diversità della posizione dell’imputato già tratto a giudizio rispetto
a quella della persona sottoposta alle indagini in un procedimento nell’ambito del quale venga richiesta
l’archiviazione per intervenuta prescrizione; diversità dalla quale discenderebbe la non fondatezza della
doglianza di violazione dell’art. 3 Cost. per effetto della mancata previsione di un onere informativo, nei
confronti della persona sottoposta alle indagini, relativo alla richiesta medesima.
Né sarebbe ipotizzabile una violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dal
momento che la mancata informazione della persona sottoposta alle indagini non pregiudicherebbe alcun
suo interesse giuridicamente rilevante. In effetti, un pregiudizio sarebbe configurabile soltanto «nell’ipotesi
in cui l’indagato deduca uno specifico interesse ad impugnare un decreto di archiviazione fondato
sull’intervenuta prescrizione del reato, come nell’ipotesi in cui lo stesso, dopo aver trascorso un periodo di
sottoposizione a custodia cautelare in carcere fosse interessato a far valere l’ingiustizia della detenzione
preventiva inflittagli per ottenere un indennizzo». «[I]n tale ipotesi» tuttavia – prosegue l’interveniente –
«già la normativa vigente anteriormente all’introduzione nell’ordinamento dell’art. 410 bis c.p.p., consentiva
all’indagato di impugnare col mezzo di impugnazione allora previsto (ricorso per cassazione) il decreto di
archiviazione emesso per prescrizione del reato al fine di consentirgli di esercitare il diritto a rinunciare alla
prescrizione» (è citata Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 24 aprile-8 giugno 2018, n.
26289). A seguito poi dell’introduzione dell’art. 410- cod. proc. pen., il mezzo di impugnazione chebis
permetterebbe di far valere tale diritto sarebbe costituito dal reclamo proponibile innanzi al tribunale in
composizione monocratica.
3.– Il reclamante nel giudizio si è costituito in giudizio, chiedendo l’accoglimento dellea quo
prospettate questioni di legittimità costituzionale, ripercorrendo adesivamente le argomentazioni svolte
nell’ordinanza di rimessione e illustrando le ragioni per le quali egli avrebbe interesse a una pronuncia sul
merito delle accuse rivoltegli dal denunciante. In particolare, i fatti a lui contestati sarebbero «di natura
particolarmente esecrabile ed odiosa per un magistrato del suo rango e frutto di dichiarazioni false e
calunniose», rispetto ai quali egli avrebbe un chiaro interesse ad affrontare il giudizio per essere prosciolto
nel merito. E ciò anche in relazione ai pregiudizi da lui già subiti in conseguenza delle accuse rivoltegli, per
le quali egli avrebbe già subito un procedimento disciplinare che – pur ormai archiviato – avrebbe
«conservato l’“ombra” della prescrizione, tanto da essere già stata strumentalizzata in sede di valutazione
finalizzata alla assegnazione dell’incarico direttivo» al quale lo stesso reclamante aspirava.
In prossimità dell’udienza, la parte ha depositato memoria illustrativa, in cui confuta gli argomenti
dell’Avvocatura generale dello Stato, osservando in particolare come il diritto a rinunciare alla prescrizione
durante il procedimento non possa dipendere dalla casuale circostanza che l’interessato venga o meno a
conoscenza dello stesso. Piuttosto, ogni cittadino sottoposto a indagini dovrebbe «essere portato a
conoscenza del loro esito, anche nel caso di archiviazione per intervenuta prescrizione proprio per evitare la
causa di proscioglimento (di rito) ed accedere alla formula di archiviazione che escluda, nel merito, la
sussistenza dei fatti ascritti o la loro configurabilità come reato». Non potrebbe, infatti, affermarsi «che solo
l’imputato subisce pregiudizi per il fatto di essere sottoposto a processo: al contrario, nella grande
maggioranza dei casi, è proprio la fase delle indagini preliminari a lasciare “una macchia” indelebile sulla
persona dell’indagato», che egli non potrebbe neppure tentare di eliminare, «non sussistendo alcun obbligo
di notifica della richiesta di archiviazione per prescrizione nei suoi confronti ed essendo quindi a lui
impedito di rinunciare alla prescrizione».
D’altra parte – prosegue il reclamante nel giudizio – il pregiudizio da lui subito sarebbea quo
dimostrato dall’utilizzazione del provvedimento di archiviazione da parte della Quinta commissione del
Consiglio superiore della magistratura, in sede di audizione conseguente alla sua domanda di conferimento
di un incarico direttivo, come risulta dai relativi verbali e dalla delibera conclusiva allegati alla memoria
illustrativa. In tale delibera, osserva la parte, si legge d’altronde che le argomentazioni dell’interessato non
sarebbero idonee «in modo incontrovertibile», allo stato, ad «attenuare la gravità del quadro probatorio
quale risulta dalla menzionata richiesta di archiviazione (condivisa dal GIP)»; tanto che la Quinta
commissione si sarebbe determinata a soprassedere dalla valutazione di tale quadro probatorio solo in
conseguenza del reclamo al Tribunale di Lecce proposto dallo stesso interessato avverso il decreto di
archiviazione.
Considerato in diritto
1.– Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale ordinario di Lecce, sezione seconda penale, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, commi secondo e terzo, Cost., questioni di
legittimità costituzionale dell’art. 411, comma 1- , cod. proc. pen., «nella parte in cui non prevede che,bis
anche in caso di richiesta di archiviazione per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il pubblico
ministero debba darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, estendendo a tale
ipotesi la medesima disciplina prevista per il caso di archiviazione disposta per particolare tenuità del fatto,
anche sotto il profilo della nullità del decreto di archiviazione emesso in mancanza del predetto avviso e
della sua reclamabilità dinanzi al Tribunale in composizione monocratica».
Dal tenore complessivo dell’ordinanza di rimessione si evince che il giudice aspira a unaa quo
pronuncia additiva, con la quale questa Corte estenda l’obbligo – già ora previsto dalla disposizione
censurata – di avvisare la persona sottoposta alle indagini della richiesta di archiviazione per particolare
tenuità del fatto, anche alla diversa ipotesi in cui tale archiviazione sia fondata sull’intervenuta prescrizione
del reato. L’avviso sarebbe, nell’ottica del rimettente, essenziale per assicurare all’indagato la possibilità di
rinunciare alla prescrizione prima che il procedimento sia concluso, e di ottenere così una pronuncia sul
merito degli addebiti oggetto del procedimento stesso.
La mancata previsione di tale obbligo informativo determinerebbe, secondo il giudice , una quo vulnus
al principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., creando una irragionevole disparità di trattamento tra
l’imputato – che ha sempre la possibilità di esercitare il proprio diritto di rinunciare alla prescrizione – e la
persona sottoposta alle indagini, la quale potrebbe essere rimasta del tutto ignara sia delle indagini stesse, sia
della determinazione del pubblico ministero di chiedere l’archiviazione del procedimento per intervenuta
prescrizione; e creerebbe una ulteriore disparità di trattamento rispetto alla situazione dell’indagato nei cui
confronti venga richiesta l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, la quale deve
essere avvisata della richiesta di archiviazione.
La disciplina vigente risulterebbe altresì incompatibile con l’art. 24, secondo comma, Cost., non
assicurando che la persona sottoposta alle indagini sia posta in condizione di rinunciare alla prescrizione, e
dunque di esercitare una facoltà che questa Corte, nella sentenza n. 275 del 1990, ha considerato come parte
integrante del diritto di difesa.
Infine, sarebbe vulnerato il principio del contraddittorio di cui all’art. 111, commi secondo e terzo,
Cost., dal momento che la persona sottoposta alle indagini non sarebbe posta in grado di esercitare il proprio
diritto a provare la falsità degli addebiti oggetto del procedimento penale.
2.– L’Avvocatura generale dello Stato non solleva alcuna eccezione di inammissibilità.
In effetti le questioni, ampiamente argomentate sotto il profilo della non manifesta infondatezza, sono
altresì rilevanti per la definizione del giudizio .a quo
Il rimettente è investito di un reclamo presentato, ai sensi dell’art. 410- cod. proc. pen., da unabis
persona destinataria di un decreto di archiviazione per prescrizione pronunciato dal GIP, senza che le fosse
mai stato dato avviso della relativa richiesta da parte del pubblico ministero.
Il giudice rileva che l’art. 410- cod. proc. pen. prevede, al comma 1, un elenco tassativo dia quo bis
cause di nullità del decreto di archiviazione, che comprende l’omissione degli avvisi della richiesta di
archiviazione prescritti dalla legge, tra cui in particolare l’avviso alla persona sottoposta alle indagini,
previsto dal censurato art. 411, comma 1- , cod. proc. pen., nell’ipotesi in cui il pubblico ministero ritengabis
che il reato sia di particolare tenuità. Nessun avviso è però previsto nel caso in cui l’archiviazione sia
richiesta per intervenuta prescrizione del reato. Conseguentemente, il reclamo dovrebbe essere rigettato, non
ricorrendo alcuna causa di nullità del decreto di archiviazione.
Laddove, invece, questa Corte ritenesse costituzionalmente illegittima la mancata previsione – da parte
dello stesso art. 411, comma 1- , cod. proc. pen. – di un obbligo di avviso anche in questa ipotesi,bis
l’omissione di tale avviso determinerebbe una violazione dello stesso art. 411, comma 1- , cod. proc. pen.,bis
sicché – nel caso concreto – il decreto di archiviazione pronunciato dal GIP dovrebbe essere dichiarato nullo
ai sensi dell’art. 410- , comma 1, cod. proc. pen. Ciò comporterebbe – in base al successivo comma 4 delbis
medesimo articolo – l’accoglimento del reclamo e la restituzione degli atti al GIP. Esito, questo, che
consentirebbe all’interessato – nella prospettiva del rimettente – di esercitare in tempo utile il proprio diritto
di rinunciare alla prescrizione.
3.– Nel merito, le questioni non sono fondate, nei sensi di seguito precisati
3.1.– Perno della prospettazione del giudice , rispetto a tutti e tre i parametri costituzionali evocati,a quo
è l’assunto secondo il quale non solo l’imputato, ma anche la persona sottoposta alle indagini sarebbe
titolare di un diritto, di rango costituzionale, a rinunciare alla prescrizione, e a ottenere un giudizio sul
merito dei fatti che hanno formato oggetto delle indagini. Tale diritto discenderebbe dal diritto di difesa (art.
24, secondo comma, Cost.), nella sua declinazione più specifica del diritto al contraddittorio (art. 111,
commi secondo e terzo, Cost.), che garantirebbe alla persona sottoposta a indagini di poter sempre ottenere
una «verifica di merito» sulla che ha dato luogo alle indagini preliminari.notitia criminis
Questo assunto, solo apparentemente ovvio, merita un attento esame.
3.2.– La sentenza n. 275 del 1990 – superando il proprio precedente rappresentato dalla sentenza n. 202
del 1971 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 157, cod. pen., nella parte in cui non prevedeva
che la prescrizione del reato potesse essere rinunciata dall’imputato. A tale conclusione questa Corte è
pervenuta valorizzando il diritto di difesa dell’imputato, «inteso come diritto al giudizio e con esso a quello
alla prova» (punto 3 del ), sulla base in sostanza delle argomentazioni già svolte dallaConsiderato in diritto
sentenza n. 175 del 1971, con la quale si era affermata la rinunciabilità dell’amnistia.
In quest’ultima sentenza si era in particolare sottolineato che «la rinunzia all’amnistia costituisce
esplicazione del diritto di difesa, sembrando chiaro discendere da tale affermazione come in quest’ultimo sia
da considerare inclusa non solo la pretesa al regolare svolgimento di un giudizio che consenta libertà di
dedurre ogni prova a discolpa e garantisca piena esplicazione del contraddittorio, ma anche quella di
ottenere il riconoscimento della completa innocenza, da considerare il bene della vita costituente l’ultimo e
vero oggetto della difesa, rispetto al quale le altre pretese al giusto procedimento assumono funzione
strumentale» (punto 8 del ).Considerato in diritto
Va peraltro sottolineato come tanto la sentenza n. 175 del 1971 in materia di amnistia, quanto la
sentenza n. 275 del 1990 relativa alla prescrizione, siano state pronunciate in riferimento a processi penali
già instaurati; e come la di entrambe queste sentenze sia ritagliata proprio su questa ipotesi.ratio decidendi
Particolarmente eloquente, in proposito, la motivazione della sentenza n. 175 del 1971, in cui si
sottolinea che, con l’obbligo per il giudice di dichiarare l’estinzione del reato «in tutti i giudizi in corso al
momento del sopravvenire di un procedimento di amnistia», viene «compromessa irreparabilmente la
soddisfazione dell’interesse ad ottenere una sentenza di merito, vincolando invece l’imputato a soggiacere
ad una pronuncia di proscioglimento, la quale, appunto perché non scende ad accertare e neppure solo a
delibare la fondatezza dell’accusa […] non conferisce alcuna certezza circa l’effettiva estraneità
dell’imputato all’accusa contro di lui promossa, e quindi lascia senza protezione il diritto alla piena integrità
dell’onore e della reputazione». E ancora, alla riga seguente, il riferimento è alla «rilevanza
costituzionalmente protetta dell’interesse di chi sia perseguito penalmente ad ottenere non già solo una
qualsiasi sentenza che lo sottragga alla irrogazione di una pena, ma precisamente quella sentenza che nella
sua formulazione documenti la non colpevolezza».
«[G]iudizi in corso», «accusa contro di lui promossa», «perseguito penalmente»: tutte le espressioni
utilizzate in questa densa motivazione richiamano la situazione di un «imputato» che sia già stato
formalmente accusato di un reato in un giudizio. Non già quella di chi sia meramente sottoposto a indagini
in seguito a una che lo riguardi.notitia criminis
La stessa sentenza n. 275 del 1990, pur se motivata in termini assai più sintetici, allude chiaramente alla
medesima situazione processuale, allorché afferma, nel capoverso conclusivo della motivazione, che «in
presenza della rinuncia alla estinzione, il giudice non potrà dare ad essa immediata applicazione perché il
reato non è estinto, e dovrà, perciò, dare ingresso alle prove richieste e pronunciarsi sulla imputazione». Il
riferimento è, anche qui, ad un giudizio già incardinato: l’unico contesto, d’altronde, in cui un «giudice» sia
tenuto a «dare ingresso alle prove richieste» dall’imputato a proprio discarico.
3.3.– Recependo il dispositivo della sentenza n. 275 del 1990, il legislatore del 2005, nel riscrivere l’art.
157 del codice penale, ha espressamente precisato al settimo comma che «[l]a prescrizione è sempre
espressamente rinunciabile dall’imputato».
Ancora una volta, il riferimento testuale è qui soltanto all’imputato, e dunque a colui nei cui confronti è
stata esercitata l’azione penale ai sensi dell’art. 60, comma 1, cod. proc. pen.
Ciò non escluderebbe, in verità, la possibilità di estendere in via ermeneutica alla persona sottoposta alle
indagini il diritto di rinunciare alla prescrizione. In effetti, l’art. 61 cod. proc. pen. dispone in via generale
che «[i] diritti e le garanzie dell’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari»
(comma 1), e che «[a]lla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che sia
diversamente stabilito» (comma 2). Tuttavia, l’applicabilità di questa regola generale – dettata con
riferimento allo specifico contesto del codice di procedura penale – non può essere considerata
automaticamente e necessariamente trasferibile a una regola dettata dal codice penale con riferimento alla
prescrizione: istituto di cui è pacifica, nella stessa giurisprudenza di questa Corte, la natura sostanziale
anziché processuale ( , sentenze n. 140 del 2021, punto 12 del ; n. 278 delex multis Considerato in diritto
2020, punto 9 del ; n. 115 del 2018, punto 10 del ).Considerato in diritto Considerato in diritto
Né può essere considerato decisivo, contrariamente a quanto sostenuto nelle proprie memorie e poi in
udienza dalla difesa della parte, l’uso dell’avverbio «sempre» da parte dell’art. 157, settimo comma, cod.
pen. L’espressione è qui riferita a chi sia già «imputato» ai sensi dell’art. 60 cod. proc. pen.: il quale potrà
pertanto – nell’intero arco di tempo che va dall’esercizio dell’azione penale sino al momento in cui il
provvedimento che lo riguarda divenga irrevocabile – rinunciare alla prescrizione. Purché, però, abbia già
assunto la qualifica di imputato.
Il dato normativo non è, dunque, conclusivo in un senso o nell’altro.
3.4.– Quanto alla giurisprudenza penale, il quadro è – se possibile – ancora più sfocato.
Una ormai remota sentenza, intervenuta all’indomani dell’entrata in vigore del vigente codice di
procedura penale, ha negato che la persona sottoposta a indagini abbia il diritto di rinunciare all’amnistia
(Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 12 dicembre 1991-4 febbraio 1992, n. 2314), in tal
modo confinando il principio espresso dalla sentenza n. 175 del 1971 di questa Corte alla posizione del solo
imputato.
Sulla stessa scia si è mossa, in materia di rinuncia alla prescrizione, una pronuncia che ha giudicato non
fondato un ricorso avverso un decreto di archiviazione per prescrizione, in cui l’interessato si doleva –
esattamente come nel caso oggetto del giudizio – di non essere stato posto in grado di rinunciarvia quo
durante le indagini preliminari (Corte di cassazione, sezione sesta penale, ordinanza 26 ottobre-7 dicembre
2005, n. 45001).
Una più recente decisione ha invece ritenuto ammissibile e fondato un ricorso contro un decreto di
archiviazione per prescrizione relativo a un imputato che vi aveva già espressamente rinunciato durante le
indagini (Cass., n. 26289 del 2018): il che logicamente presuppone l’implicito riconoscimento della
possibilità, anche per la persona sottoposta alle indagini, di rinunciarvi – nel caso allora in esame, allo scopo
di conservare il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione conseguente alla custodia cautelare subita.
Diritto che una costante giurisprudenza nega in larga misura, in caso di estinzione del reato per prescrizione,
a chi abbia subito un periodo di custodia (sul punto, Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 9
ottobre 2014-20 gennaio 2015, n. 2451; sezione quarta penale, sentenza 15 ottobre-4 novembre 2013, n.
44492).
Una pronuncia di poco successiva, infine, ha negato che una persona già sottoposta a indagini avesse un
«interesse concreto all’instaurazione del contraddittorio» relativamente a un decreto di archiviazione per
prescrizione emesso dal GIP, senza che la persona medesima – che peraltro in quel caso non avevade plano
subito alcuna custodia cautelare, né aveva allegato alcun altro pregiudizio discendente dalle indagini –
avesse avuto la possibilità di rinunciare alla prescrizione. Infatti, osserva la sentenza, il decreto di
archiviazione è «atto concepito dal legislatore come anteriore all’esercizio dell’azione penale, correlato alla
insussistenza degli estremi per esercitarla, che in nessun modo può pregiudicare gli interessi della persona
indicata come responsabile nella notizia di reato, o l’interesse della pubblica accusa a riaprire le indagini»
(Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 23 ottobre-15 novembre 2019, n. 46491; in precedenza,
nello stesso senso, sezione terza penale, sentenza 17 novembre 2015-12 gennaio 2016, n. 818, e sezione
prima penale, sentenza 23 febbraio-18 marzo 1999, n. 1560).
La giurisprudenza penale di legittimità non pare, dunque, avere ancora affrontato – quanto meno ex
– la questione, centrale ai fini dell’odierno giudizio di legittimità costituzionale, se alla personaprofesso
sottoposta alle indagini debba essere riconosciuto in via generale – e dunque, a prescindere dal caso
specifico in cui sia stata destinataria di una misura cautelare – quel medesimo diritto di rinunciare alla
prescrizione che è pacificamente riconosciuto all’imputato, a valle dell’esercizio dell’azione penale.
3.5.– Questa Corte è pertanto chiamata, per la prima volta, a valutare se i parametri costituzionali
evocati dal rimettente – e cioè il diritto alla difesa in giudizio e al contraddittorio, oltre che l’eguaglianza di
trattamento tra imputato e indagato – impongano di estendere anche a quest’ultimo il diritto già riconosciuto
all’imputato dalla sentenza n. 275 del 1990.
3.6.– In proposito, va anzitutto ribadito come la essenziale delle pronunce di questa Corte con leratio
quali si è riconosciuto all’imputato il diritto costituzionale di rinunciare all’amnistia e alla prescrizione
riposi sulla necessità di consentire all’imputato medesimo di tutelare il proprio onore e la propria
reputazione contro il pregiudizio rappresentato da un’accusa formalizzata nei suoi confronti. L’imputato
deve, in tal caso, essere posto in condizione di difendersi in giudizio contro l’accusa, e in particolare di
esercitare il proprio diritto di «difendersi provando» (sentenza n. 318 del 1992, punto 5 del Considerato in
, nonché, , sentenza n. 260 del 2020, punto 7.6. del ), ossia di addurrediritto ex multis Considerato in diritto
prove in giudizio a proprio discarico, oltre che di contestare le prove poste a fondamento dell’accusa.
Non pare, tuttavia, a questa Corte che tale diritto debba in ogni caso estendersi anche alla fase
precedente all’esercizio dell’azione penale.
3.7.– In effetti, la mera iscrizione nel registro delle notizie di reato che consegue all’acquisizione di una
non implica ancora che il pubblico ministero abbia effettuato alcun vaglio, per quantonotitia criminis
provvisorio, sulla sua fondatezza: tant’è vero che l’art. 335- cod. proc. pen. esclude oggi espressamentebis
qualsiasi effetto pregiudizievole di natura civile o amministrativa per l’interessato in ragione di tale
iscrizione, la quale è un atto dovuto una volta che il pubblico ministero abbia ricevuto una notizia di reato
attribuita a una persona specifica. Più in generale, l’iscrizione nel registro è – e deve essere considerata –
atto “neutro”, dal quale sarebbe affatto indebito far discendere effetti lesivi della reputazione
dell’interessato, e che comunque non può in alcun modo essere equiparato ad una “accusa” nei suoi
confronti.
Parallelamente, il provvedimento di archiviazione, con cui il GIP si limita a disporre la chiusura delle
indagini preliminari conformemente alla richiesta del pubblico ministero, costituisce nella sostanza
null’altro che un rispetto a quello – l’iscrizione nel registro delle notizie di reato – checontrarius actus
determina l’apertura delle indagini preliminari. Se “neutro” è il provvedimento iniziale, altrettanto “neutro”
non può che essere il provvedimento conclusivo. Ad ogni effetto giuridico.
3.8.– Naturalmente, questa Corte è ben conscia della gravità dei danni che possono essere provocati alla
reputazione delle persone – e, a cascata, alla loro vita familiare, sociale, professionale – a seguito della
indebita propalazione, in particolare tramite la stampa, internet e i , della mera notiziasocial media
dell’apertura di procedimenti penali nei loro confronti, così come di eventuali provvedimenti di
archiviazione che diano comunque conto degli elementi a carico raccolti durante le indagini, pur
concludendo poi nel senso della impossibilità di esercitare l’azione penale, per intervenuta prescrizione o per
altra delle ragioni indicate dagli artt. 408 e 411 cod. proc. pen.
Tuttavia, fermo restando quanto si dirà in ordine al carattere del tutto indebito dei provvedimenti di
archiviazione per prescrizione che esprimano valutazioni sulla colpevolezza della persona già sottoposta alle
indagini ( , punto 4.1.), il tema qui in discussione è se i rimedi per la tutela della reputazioneinfra
dell’interessato debbano, per necessità costituzionale, comprendere anche la rinuncia alla prescrizione, allo
scopo di ottenere una pronuncia liberatoria sul merito della .notitia criminis
Al riguardo, va sottolineato come l’interessato disponga anzitutto dei mezzi ordinari a difesa della
propria reputazione – a cominciare dalla denuncia e/o querela per calunnia e diffamazione aggravata, sino
all’azione aquiliana – contro qualsiasi privato che lo abbia ingiustamente accusato di avere commesso un
reato, nonché contro ogni indebita utilizzazione, da parte dei , degli elementi di indagine e dello stessomedia
provvedimento di archiviazione, così da presentare di fatto la persona come colpevole.
Inoltre, un elementare principio di civiltà giuridica impone che tutti gli elementi raccolti dal pubblico
ministero in un’indagine sfociata in un provvedimento di archiviazione debbano sempre essere oggetto di
attenta rivalutazione nell’ambito di eventuali diversi procedimenti (civili, penali, amministrativi, disciplinari,
contabili, di prevenzione) in cui dovessero essere in seguito utilizzati, dovendosi in particolare assicurare
all’interessato le più ampie possibilità di contraddittorio, secondo le regole procedimentali o processuali
vigenti nel settore ordinamentale coinvolto. E ciò tenendo sempre conto che durante le indagini preliminari
la persona sottoposta alle indagini ha possibilità assai limitate per esercitare un reale contraddittorio rispetto
all’attività di ricerca della prova del pubblico ministero e ai suoi risultati (riassunti o meno che siano in un
provvedimento di archiviazione), i quali dunque non potranno essere utilizzati in diversisic et simpliciter
procedimenti senza che l’interessato possa efficacemente contestarli, anche mediante la presentazione di
prove contrarie.
3.9.– Tutto ciò posto, questa Corte non ritiene debba riconoscersi in via generale alla persona sottoposta
a indagini la titolarità di un diritto costituzionale ad un accertamento negativo su qualsiasi notitia criminis
che la riguardi, da realizzare già nello specifico contesto del giudizio penale. Un diritto, insomma, che
implichi la possibilità di “difendersi provando” contro accuse mai formalizzate dal pubblico ministero.
Ove si intendesse ravvisare un tale diritto, occorrerebbe infatti chiarire in quale sede processuale, e
innanzi a quale autorità giudiziaria, esso sarebbe destinato ad essere esercitato.
Le indagini preliminari, all’evidenza, non sono strutturate dal legislatore come luogo idoneo per
esercitare un tale diritto alla prova. La persona sottoposta alle indagini può, certo, compiere indagini
difensive attraverso il proprio avvocato; ma non ha alcun mezzo per obbligare il pubblico ministero ad
assumere prove a proprio discarico.
Il diritto alla prova può, invece, fisiologicamente esercitarsi nell’ambito del processo, in cui si
dispiegano tutti i diritti e le garanzie difensive riconosciute all’imputato dal codice di procedura penale, e
prima ancora dalla Costituzione. Ma l’imputato, ancora una volta, non ha alcun mezzo per obbligare il
pubblico ministero, e poi lo stesso GIP, a provocare l’instaurazione di un processo, al solo fine di poter
dimostrare l’infondatezza della .notitia criminis
Ed invero – pur nell’ambito di un sistema processuale in cui, per vincolo costituzionale, il pubblico
ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale – la sussistenza dei presupposti di legge per il suo
esercizio, nel singolo caso concreto, resta affidata dalla legge vigente alla prudente valutazione dello stesso
pubblico ministero, sotto il controllo del GIP, ed eventualmente del giudice dell’udienza preliminare. In
particolare, l’art. 408, comma 1, cod. proc. pen., impone al pubblico ministero di valutare se gli elementi
acquisiti nel corso delle indagini preliminari consentano di «formulare una ragionevole previsione di
condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca»; e di richiedere al GIP
l’archiviazione del procedimento nell’ipotesi in cui egli ritenga di escludere tale ragionevole previsione.
La della disposizione – che enuncia oggi uno standard più selettivo rispetto a quello, in vigore sinoratio
al 2022, imperniato sulla mera sussistenza di «elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio» – sottende la
consapevolezza, da parte del legislatore, che il processo penale è una risorsa scarsa, che implica costi ingenti
a carico di tutte le persone coinvolte, in termini materiali ed “esistenziali” (sentenza n. 149 del 2022, punto
5.1.1. del ), oltre che oneri economici importanti per l’intera collettività. Una risorsa,Considerato in diritto
dunque, da utilizzare con parsimonia, e che il legislatore ha inteso, non certo irragionevolmente, sottrarre
alla disponibilità tanto della persona sottoposta alle indagini, quanto della stessa persona offesa – la quale
può soltanto opporsi innanzi al GIP alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero (art. 410 cod. proc.
pen.), ma non determinare essa stessa l’esercizio dell’azione penale.
3.10.– Le considerazioni che precedono conducono a escludere che dai parametri costituzionali evocati
dal giudice rimettente discenda, in via generale, il diritto della persona sottoposta alle indagini a rinunciare
alla prescrizione.
Se, infatti, il diritto a rinunciare alla prescrizione deriva dal diritto di “difendersi provando”, secondo
quanto affermato in sostanza dalla giurisprudenza di questa Corte poc’anzi richiamata, il suo riconoscimento
già durante le indagini preliminari dovrebbe idealmente accompagnarsi al riconoscimento di un potere
dispositivo della persona sottoposta alle indagini di provocare l’instaurazione di un processo, in cui quel
diritto possa essere utilmente esercitato. Potere – però – che il sistema processuale vigente non le riconosce,
e che non le sarebbe riconosciuto nemmeno laddove le odierne questioni di legittimità costituzionale fossero
accolte, posto che al pubblico ministero e poi al GIP residuerebbe sempre la possibilità, rispettivamente, di
chiedere l’archiviazione e di archiviare il procedimento, ritenendo non ragionevolmente prevedibile una
sentenza di condanna sulla base degli elementi acquisiti nel corso delle indagini.
Né può ritenersi sussistente alcun all’art. 3 Cost. in conseguenza del differente trattamento dellavulnus
persona sottoposta alle indagini rispetto all’imputato, quanto al diritto di rinunciare alla prescrizione. La
differenza di trattamento si giustifica proprio considerando la loro differente situazione: la prima attinta da
una mera , atto “neutro” dal quale non deve – per esplicita indicazione normativa – derivarenotitia criminis
alcuna conseguenza pregiudizievole; il secondo accusato invece formalmente della commissione di un reato
da parte del pubblico ministero, attraverso un atto di esercizio dell’azione penale che è funzionale
all’instaurazione di un giudizio, nel quale i suoi diritti difensivi garantiti dalla Costituzione e dal codice di
rito potranno pienamente dispiegarsi.
Né, infine, sussiste una irragionevole disparità di trattamento tra l’ipotesi in cui l’archiviazione è
richiesta per prescrizione ovvero per particolare tenuità del fatto. In quest’ultimo caso, infatti, l’interessato
potrebbe essere soggetto a un provvedimento di archiviazione a valenza «soltanto parzialmente liberatoria,
con la quale si dà pur sempre atto dell’avvenuta commissione di un fatto di reato, ancorché in concreto non
punibile per la particolare esiguità del danno o del pericolo cagionato» (sentenza n. 116 del 2023);
provvedimento che, peraltro, sarà iscrivibile nel casellario giudiziale. E ciò a differenza di quanto accade nel
caso di archiviazione per prescrizione: provvedimento “neutro”, che – come meglio si dirà ( , puntoinfra
4.1.). – deve limitarsi a dare atto dell’avvenuto decorso del tempo necessario a prescrivere, senza esprimere
alcuna valutazione sulla effettiva commissione del fatto di reato.
3.11.– In definitiva, il diritto a rinunciare alla prescrizione, che questa Corte ha riconosciuto nella
sentenza n. 275 del 1990, deve essere rettamente inteso come diritto a difendersi “nel giudizio” contro
un’accusa già formulata dal pubblico ministero, al fine di vedere riconosciuta nel merito l’infondatezza di
tale accusa; ma non implica anche che si debba derivare dai principi costituzionali un generale diritto “al
giudizio”, ossia un diritto a che sia instaurato un processo nel quale l’interessato sia posto in condizioni di
dimostrare l’infondatezza di qualsiasi che lo riguarda.notitia criminis
Da ciò deriva, altresì, l’insussistenza di un vincolo costituzionale, al cui riconoscimento mirano le
questioni di legittimità costituzionale ora all’esame, nel senso della necessaria previsione di un obbligo, a
carico del pubblico ministero, di avvisare la persona sottoposta alle indagini della richiesta di archiviazione
per prescrizione formulata nei suoi confronti: obbligo che il rimettente fa discendere, per l’appunto,
dall’assunto di un diritto dell’indagato a rinunciare alla prescrizione medesima.
3.12.– La conclusione ora raggiunta appare in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo, che – in particolare – ha in un’occasione negato che fosse stato violato il diritto di accesso a un
tribunale stabilito dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU in conseguenza dell’impossibilità, per un deputato turco, di
rinunciare all’immunità di cui godeva in quanto parlamentare e di ottenere un giudizio sul merito delle
accuse formulate nei suoi confronti (Corte EDU, grande camera, sentenza 3 dicembre 2009, Kart contro
Turchia); e in un’altra occasione ha escluso, richiamando quel precedente, la violazione del diritto alla
presunzione di innocenza di cui all’art. 6, paragrafo 2, CEDU, in un caso in cui il ricorrente, tra l’altro, si
doleva dell’impossibilità di ottenere un giudizio sul merito della propria responsabilità penale, a fronte di un
provvedimento di archiviazione delle indagini per amnistia (Corte EDU, sentenza 17 gennaio 2017, Béres e
altri contro Ungheria).
In entrambe le occasioni, la Corte ha sottolineato che «il diritto di ottenere un giudizio in merito a
un’accusa penale non è assoluto, in particolare quando non si è verificato alcun effetto dannoso
fondamentale e irreversibile in capo alle parti» (Kart contro Turchia, paragrafo 113; Béres e altri contro
Ungheria, paragrafo 33).
3.13.– L’inesistenza di un generale diritto costituzionale dell’interessato a un accertamento negativo
sulla (mera) non esclude, infine, che un diritto a rinunciare alla prescrizione possa invecenotitia criminis
essere riconosciuto a chi sia stato in concreto attinto, durante le indagini preliminari, da misure limitative dei
propri diritti fondamentali, subendo così – con le parole della Corte EDU – un pregiudizio rilevante per
effetto dell’uso di poteri coercitivi da parte dell’autorità giudiziaria; e ciò sulla base di una (pur provvisoria)
valutazione di fondatezza della medesima, da parte del pubblico ministero e dello stessonotitia criminis
GIP, secondo i diversi standard richiesti per l’adozione di tali misure. In effetti, come poc’anzi rammentato (
, 3.4.), la giurisprudenza penale ha riconosciuto tale diritto a chi abbia subito un periodo di custodiasupra
cautelare, e abbia pertanto un concreto interesse a rinunciare alla prescrizione.
Anche rispetto alle specifiche ipotesi in parola, peraltro, l’introduzione di un obbligo di avviso relativo
alle richieste di archiviazione per prescrizione formulate dal pubblico ministero non risulterebbe
indispensabile rispetto alla finalità di permettere all’interessato di rinunciarvi, avendo egli necessariamente
avuto conoscenza delle indagini nel momento stesso in cui è stato attinto dalla misura coercitiva.
4.– La sostenibilità costituzionale della conclusione che nega, in linea di principio, l’esistenza di un
diritto costituzionale a rinunciare alla prescrizione in capo alla persona sottoposta alle indagini riposa
sull’assunto secondo cui né dalla mera iscrizione nel registro delle notizie di reato, né dal provvedimento di
archiviazione, debba essere fatta discendere alcuna conseguenza giuridica pregiudizievole per l’interessato (
, punto 3.7.).supra
Il caso concreto oggetto del giudizio è, però, emblematico di una specifica patologia,a quo
rappresentata da una richiesta di archiviazione per prescrizione, le cui argomentazioni sono integralmente
fatte proprie dal GIP, nella quale si indugia – prima della constatazione del decorso del termine
prescrizionale dal momento di commissione del fatto descritto dalla – in apprezzamenti sullanotitia criminis
fondatezza della stessa.notitia criminis
Simili provvedimenti sono gravemente lesivi dei diritti fondamentali della persona interessata; e devono
pertanto essere rimossi attraverso appropriati rimedi processuali.
4.1.– Richieste o decreti di archiviazione che, anziché limitarsi a ricostruire il fatto nei termini
strettamente necessari a verificare l’avvenuto decorso del termine di prescrizione, esprimano giudizi sulla
colpevolezza dell’interessato, violano in maniera eclatante – oltre che la presunzione di non colpevolezza di
cui all’art. 27, secondo comma, Cost. – il suo diritto di difesa, inteso anche quale diritto di “difendersi
provando”: diritto che è in radice negato dall’affermazione, da parte del pubblico ministero o del GIP, del
carattere veritiero, o comunque affidabile, degli elementi acquisiti nel corso di un’indagine, senza che sia
assicurata all’indagato – che potrebbe anzi essere rimasto del tutto ignaro dell’indagine – alcuna effettiva
possibilità di contraddirli, ed eventualmente di provare il contrario.
Provvedimenti siffatti risultano, d’altra parte, indebiti anche a fronte della considerazione che, una volta
riscontrato l’avvenuto decorso del termine di prescrizione, gli stessi poteri di indagine e di valutazione del
pubblico ministero sui fatti oggetto della vengono meno, non operando nella fase dellenotitia criminis
indagini preliminari né per il pubblico ministero, né per il GIP, l’obbligo di apprezzare – con priorità logica
rispetto alla verifica delle cause estintive del reato – l’evidenza dell’innocenza della persona sottoposta alle
indagini, come accade invece nell’ambito del giudizio, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
(Corte di cassazione, ordinanza n. 45001 del 2005; sezione sesta penale, sentenza 19 ottobre-16 novembre
1990, n. 2702).
Infine, richieste o decreti di archiviazione così motivati perdono, per ciò solo, il carattere di “neutralità”
che li dovrebbe caratterizzare, e sono in concreto suscettibili di produrre – ove per qualsiasi ragione arrivino
a conoscenza dei terzi, come spesso accade – gravi pregiudizi alla reputazione, nonché alla vita privata,
familiare, sociale e professionale, delle persone interessate. Ciò che, in ipotesi, potrebbe dare altresì luogo a
responsabilità civile e disciplinare dello stesso magistrato, laddove ricorrano i presupposti rispettivamente
previsti dalla legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni
giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati) e dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109
(Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro
applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e
trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera ), della legge 25 lugliof
2005, n. 150).
4.2.– Del possibile rimedio contro simili provvedimenti si è ampiamente discusso tra le parti in sede di
udienza, anche sulla scorta dei quesiti loro preventivamente posti ai sensi dell’art. 10, comma 3, delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Al riguardo, occorre anzitutto sottolineare il rilievo oggi assunto sul tema dalla direttiva (UE) 2016/343
del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della
presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. L’art. 4, paragrafo
1, di tale direttiva prevede che «[g]li Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a
quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, […] le decisioni
giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole».
Al paragrafo 2 dello stesso art. 4, la direttiva dispone inoltre che «[g]li Stati membri provvedono
affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell’obbligo stabilito al paragrafo 1 del
presente articolo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli, in conformità con la presente
direttiva, in particolare con l’articolo 10». Tale ultima disposizione prevede, a sua volta, il dovere a carico
degli Stati membri di assicurare che «gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di
violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva».
Nel trasporre la direttiva nell’ordinamento italiano, il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188,
recante «Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della
direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di
alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti
penali», ha introdotto nel codice di procedura penale un nuovo art. 115- . Tale disposizione prevede unbis
rimedio per il caso in cui la persona sottoposta a indagini o l’imputato sia indicata quale colpevole inad hoc
«provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell’imputato»,
come, per l’appunto, la richiesta o il decreto di archiviazione per prescrizione, in cui l’autorità giudiziaria
(salve talune specialissime ipotesi in cui debba contestualmente applicare un provvedimento di confisca
obbligatoria: sul punto, sentenza n. 172 del 2023) è semplicemente tenuta a prendere atto dell’avvenuto
decorso del tempo e disporre, conseguentemente, l’archiviazione del procedimento penale.
4.3.– Peraltro, anche prima dell’introduzione di tale rimedio – verosimilmente inapplicabile, ratione
, nel giudizio – il combinato disposto degli artt. 4 e 10 della direttiva 2016/343/UE, il cuitemporis a quo
termine di recepimento era fissato al 1° aprile 2018, già conferiva alla persona sottoposta alle indagini un
diritto, immediatamente azionabile, a un rimedio effettivo.
Una risalente sentenza di legittimità aveva, del resto, già ritenuto affetto da abnormità un decreto di
prescrizione per amnistia in cui il GIP si era diffuso sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla
sussistenza del delitto oggetto della (Cass., n. 1560 del 1999).notitia criminis
Tale qualificazione potrebbe in ipotesi attagliarsi anche al caso, strutturalmente identico, in cui un
decreto di archiviazione per prescrizione contenga nella sostanza una valutazione di colpevolezza della
persona sottoposta a indagini, che il vigente sistema processuale considera invece come contenuto tipico di
una sentenza di condanna.
Provvedimenti siffatti evidenziano, a ben guardare, una vera e propria deviazione del provvedimento
rispetto allo scopo tipico dell’atto, nel senso – più in particolare – di «esercizio di un potere previsto
dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge»,
e perciò di «carenza di potere in concreto» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 26 marzo-22
giugno 2009, n. 25957, nonché, più di recente, , sezione terza penale, sentenza 23 novembre 2020-8ex multis
gennaio 2021, n. 418), con un effetto di grave ai diritti costituzionali dell’interessato (per recentivulnus
ipotesi in cui la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto affetto da abnormità il decreto di archiviazione,
anche in ragione della lesione del diritto di difesa dell’interessato, si vedano Corte di cassazione, sezione
quinta penale, sentenza 28 settembre-3 dicembre 2021, n. 44926; sezione seconda penale, sentenza 20
aprile-3 maggio 2021, n. 16779; sezioni unite penali, sentenze 22 marzo-24 settembre 2018, n. 40984 e 28
novembre 2013-30 gennaio 2014, n. 4319).
4.4.– Se, comunque, l’individuazione del rimedio appropriato in queste ipotesi resta riservata alla
valutazione della giurisprudenza di legittimità, questa Corte non può non sottolineare che un adeguato
soddisfacimento delle esigenze costituzionali di tutela del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio
relativamente a decreti di archiviazione per prescrizione, i quali indebitamente abbiano espresso valutazioni
sulla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini, è componente essenziale della sostenibilità
costituzionale del delicato bilanciamento tra opposti interessi cristallizzato nel vigente ordinamento
processuale.
In altre parole, il mancato riconoscimento alla persona sottoposta alle indagini di un diritto a provocare
un accertamento negativo della nell’ambito di un giudizio penale non è costituzionalmentenotitia criminis
illegittimo soltanto in quanto l’ordinamento sia in grado – per altra via – di assicurare un rimedio effettivo
contro ogni eventuale violazione, da parte dall’autorità giudiziaria, del diritto fondamentale della persona
medesima a non essere presentata come colpevole senza avere potuto difendersi e presentare prove a proprio
discarico.
E tale rimedio non potrebbe comunque essere subordinato alla rinuncia alla prescrizione da parte
dell’interessato, nei limiti in cui tale diritto sia in concreto esercitabile. In effetti, la persona sottoposta alle
indagini, se non ha in via generale il diritto di rinunciarvi, ha invece il pieno diritto di avvalersi della
prescrizione, che è posta a tutela anche del suo soggettivo interesse a essere lasciata in pace dalla pretesa
punitiva statale, rimasta inattiva per un rilevante lasso di tempo dalla commissione del fatto a lei attribuito,
senza che tale legittima scelta di avvalersi della prescrizione comporti, per l’interessato, la perdita del suo
diritto fondamentale a non essere pubblicamente additato come colpevole in assenza di un accertamento
giudiziale.
5.– A queste essenziali condizioni, le questioni sollevate debbono essere dichiarate non fondate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art.
411, comma 1- , del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma,bis
e 111, commi secondo e terzo, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce, sezione seconda penale,
con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l’11 marzo 2024
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Avv. Antonino Sugamele

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