Nella calunnia la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae" (Sez. 5, n. 2665 del 2021, Rv. 282648).
Cass. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11183 Anno 2024
Presidente: CRISCUOLO ANNA
Relatore: CAPOZZI ANGELO
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo
nei confronti di
P.A. , nato a T. il
avverso la sentenza del 04/05/2023 della Corte di appello di Palermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Cuomo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo, a seguito di
gravame del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani avverso la
sentenza emessa in data 14 aprile 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del
Tribunale di Trapani, ha confermato la decisione con la quale è stato dichiarato non
luogo a procedere nei confronti di A.P. in ordine al reato di cui all'art. 368
cod. pen. ai danni dell'avv. L.M., falsamente incolpato di appropriazione
indebita di un assegno dell'importo di euro 3.000, perché il fatto non sussiste in
ragione della mancanza della condizione di procedibilità del reato presupposto.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo deducendo con
unico motivo manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente, nel condividere l'assunto della prima decisione in ordine
alla mancanza della condizione di procedibilità necessaria per il perseguimento del
reato presupposto, oggetto della falsa incolpazione (appropriazione indebita
aggravata dall'art. 61 n. 11 cod. pen.) mossa alla persona offesa, la Corte di
appello incorre in motivazioni del tutto illogiche quando - da un lato - afferma la
falsità di quanto contenuto nell'esposto presentato dal P. alla Guardia di Finanza
e - dall'altro - la mancanza di certezza di una volontà querelatoria dello stesso
P. in capo al quale, inoltre, sarebbe assente un interesse personale a
denunziare la falsa appropriazione di un assegno incassato sul proprio conto
corrente, di immediata tracciabilità.
La Corte ha illogicamente applicato proprio l'orientamento di legittimità
richiamato non considerando il tenore letterale del verbale di "denuncia- querela"
dinanzi alla Guardia di Finanza con il quale il P. chiedeva «che venga accertata
la finale destinazione di detti assegni e se vengano rilevate eventuali responsabilità
penali nelle operazioni di incasso», con ciò manifestando la conseguente volontà
di punizione dell'autore dei fatti accertati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. La sentenza impugnata ha escluso la ricorrenza della istanza di punizione
da parte del P. nell'atto proposto alla Guardia di Finanza dal quale risulterebbe
«l'esclusiva volontà del predetto di accertare la destinazione finale degli assegni»
e non si potrebbe «ricavare dalla richiesta di accertare "eventuali" responsabilità
penali nell'operazione di incasso la volontà, ove rilevate, di perseguirle»,
aggiungendo - infine - la considerazione della non specifica individuabilità
dell'«interesse personale a denunciare la falsa appropriazione di un assegno
incassato sul proprio conto corrente» secondo la immediata tracciabilità della
relativa operazione di incasso.
3. Deve essere condiviso il principio richiamato in sentenza secondo il quale
la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede
formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti
che non contengono la sua esplicita manifestazione, i quali, ove emergano
situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor
querelae" (Sez. 5, n. 2665 del 2021, Rv. 282648).
3. Pertanto, manifestamente illogico e contrastante proprio con il predetto
principio è l'assunto della sentenza secondo il quale la volontà di punizione non
sarebbe conseguita alla specifica istanza di accertamento di responsabilità penali
in relazione all'incasso di un titolo da parte del legale, formulata dal P. nell'atto
da lui formalizzato dinanzi alla polizia giudiziaria come testualmente riportato dalla
prima decisione, essendo - invece - l'istanza di punizione consustanziale allo
specifico accertamento di responsabilità penale richiesto, e ribadito in fine, nel
predetto atto, esulando dalla sua ricorrenza la immediata tracciabilità della
riscossione dello stesso titolo, riguardante il merito della accusa formulata.
4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra
sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione
— della Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 27/02/2024.
24-03-2024 16:08
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