Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Minori. Oltraggio a pubblico ufficiale da parte di minori.

(Cp, articoli 62-bis, 98, 110 e 341-bis; Cpp, articoli 593 e 605)
Nel caso di specie, non erano presenti altri soggetti oltre ai due Carabinieri offesi e agli imputati; la presenza di un solo soggetto civile, oltre a quello che ebbe a proferire le parole ingiuriose, esclude possa ritenersi integrata la fattispecie contestata che richiede la presenza di più persone.
Minori. Oltraggio a pubblico ufficiale da parte di minori. (Cp, articoli 62-bis, 98, 110 e 341-bis; Cpp, articoli 593 e 605) Nel caso di specie, non erano presenti altri soggetti oltre ai due Carabinieri offesi e agli imputati; la presenza di un solo soggetto civile, oltre a quello che ebbe a proferire le parole ingiuriose, esclude possa ritenersi integrata la fattispecie contestata che richiede la presenza di più persone.
 Corte d’Appello Lecce, sentenza 30 gennaio 2024 n. 3 – Presidente Errico; Relatore Ferraro

CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Minorenni
Composta dai signori:
Dr. Carlo ERRICO - Presidente
Dr. Adele FERRARO - Rel. - Consigliere
Dr. Alessandra FERRARO - Consigliere
Dr. Miriam RIZZO - Comp. Priv.
Dr. Alessandro STIFANELLI - Comp. Priv.
all'udienza del 24 gennaio 2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento penale a carico di:
B.D. nato il (...) a L.;
Presofferto: negativo
libero, assente
difeso di fiducia dall'Avv. …del foro di Brindisi;
presente
I.A. nato il (...) a O. (B.);
Presofferto: negativo
libero, assente
difeso di fiducia dall'Avv. …del foro di Brindisi;
presente
Imputati
del reato di cui agli artt. 110 e 341 bis c.p. perché, in concorso tra loro, in luogo pubblico ed in
presenza di più persone, offendevano l'onore ed il prestigio di due Carabinieri appartenenti al
Comando Stazione Carabinieri di Cellino San Marco (BR), i quali, nel corso di un controllo di Polizia
finalizzato al contenimento della diffusione del Covid-19, stavano provvedevano a contestare loro
le violazioni della normativa covid, con frasi del tipo "sempre con noi c'è l'avete, mo hati ruttu li cujuni
- cu li vagnuni sapiti fare li spierti, quannu veninu li randi be la faciti sutta".
In Cellino San Marco (BR), il 18/03/2021.
APPELLANTI GLI IMPUTATI
Avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Lecce del 18/07/2022, n. 68/2022, che così
provvedeva:
Il Tribunale
Visti gli artt. 1,1 co., D.P.R. 22 settembre 1988, n. 438, 438 e segg., 544 e segg. c.p.p.
DICHIARA B.D. e I.A. colpevoli del reato loro in concorso ascritto e, computate la diminuente di cui
all'art. 98 c.p., concesse le circostanze attenuanti generiche ed applicata la diminuente del rito, li
condanna alla pena di mesi 3 di reclusione. Pena sospesa.
Visto l'art. 544, 3 co., c.p.p..
INDICA il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione
Lecce, 18.07.2022
Svolgimento del processo
Con atto del 28.10.2022, per B.D. e con atto del 31.10.2022 per I.A., le difese dei due imputati
proponevano appello avverso la sentenza n. 68/2022 resa dal Tribunale per i minorenni di Lecce in
data 18.07.2022 e depositata il 16.09.2022, che li condannava alla pena di mesi tre di reclusione per il
reato di cui agli artt. 110 e 341 bis c.p., commesso il 18.03.2021.
Le difese, nei proposti atti di appello, deducevano quanto segue:
- La nuova fattispecie di cui all'art. 341 bis c.p. prevede che la condotta sia tenuta in luogo pubblico
o aperto al pubblico e alla presenza di più persone; il requisito della pluralità di persone è integrato
unicamente da persone estranee alla Pubblica Amministrazione e, dunque, da "civili".
Nel caso di specie, ai fatti assistevano solo i due Carabinieri, oltre agli imputati, non assumendo
alcuna rilevanza il fatto che le offese furono proferite dagli imputati l'uno alla presenza dell'altro.
- Il Giudice di prime cure errava nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
In particolare, l'errore di calcolo emergeva con evidenza dalla lettura del paragrafo della sentenza
impugnata riguardante il trattamento sanzionatorio, laddove il GUP, dopo aver ritenuto ''equa la
pena di mesi 2 di reclusione (rinveniente dal calcolo p.b.: mesi 6 di reclusione; diminuita ex art. 98
c.p. a mesi 4 di reclusione; diminuita a mesi 3 ex art. 62 bis c.p.), lasciava invariata la pena finale
omettendo di conteggiare la diminuzione per il rito abbreviato a "mesi 3 di reclusione".
- Infine, la sola difesa di B. lamentava la mancata concessione all'imputato del perdono giudiziale,
atteso che il Giudice di prime cure esprimeva, comunque, un giudizio prognostico favorevole in
ordine alla futura condotta del giovane. Sussistevano anche i presupposti per una sentenza di
irrilevanza del fatto stante la tenuità del fatto, l'occasionalità del comportamento e il pregiudizio per
il minore derivante da un ulteriore procedimento.
Tanto premesso, la difesa di B. concludeva chiedendo alla Corte d'Appello di Lecce l'assoluzione
dell'imputato o la concessione del perdono giudiziale e/o pronuncia di non doversi procedere per
irrilevanza del fatto; in subordine, rideterminare la pena nella misura minima; in ulteriore
subordine, procedere alla correzione dell'errore materiale sostituendo la pena di mesi 3 di reclusione
con quella di mesi 2 di reclusione. Pena sospesa.
La difesa di I.A. concludeva chiedendo l'assoluzione dell'imputato "perché il fatto non sussiste"; in
via subordinata, rideterminare la pena in mesi 2 di reclusione.
All'udienza del 24 gennaio 2024, all'esito delle conclusioni delle parti, la Corte decideva come da
dispositivo del quale era data lettura all'udienza.
Motivi della decisione
La vicenda in esame traeva origine dalla CNR redatta dai militari della Stazione CC di Cellino San
Marco in data 19.03.2021, dalla quale emergeva che alle ore 14.25 del 18.03.2021, nel corso di un
servizio perlustrativo, gli operanti notavano due giovani che camminavano sul marciapiedi e
dialogavano amichevolmente, senza indossare i dispositivi di prevenzione obbligatori per la
pandemia da Covid-19 e senza mantenere la distanza di sicurezza interpersonale. I due, fermati dai
Carabinieri, riferivano di essere sprovvisti dei documenti di riconoscimento e, nel mentre gli
operanti contestavano loro la violazione amministrativa di cui all'art. 4 D.L. n. 19 del 2020,
proferivano nei loro confronti frasi offensive.
In particolare, il B. diceva: "sempre con noi ce l'avete, mo hati rutti li cujuni'' mentre lo I. affermava: "cu li
vagnuni sopiti fare li spierti, quannu veninu li randi be la faciti sutta''.
Orbene, l'appello è fondato e dev'essere accolto non sussistendo la condotta materiale tipica del reato
contestato.
Ed, infatti, "in tema di oltraggio, l'offesa all'onore ed al prestigio del pubblico ufficiale deve avvenire
alla presenza di almeno due persone, tra le quali non possono computarsi quei soggetti che, pur non
direttamente attinti dall'offesa, assistano alla stessa nello svolgimento delle loro funzioni, essendo
integrato il requisito della pluralità di persone unicamente da persone estranee alla pubblica
amministrazione (ossia dai "civili"), ovvero da persone che, pur rivestendo la qualifica di pubblico
ufficiale, siano presenti in quel determinato contesto spazio-temporale non per lo stesso motivo
d'ufficio in relazione al quale la condotta oltraggiosa sia posta in essere dall'agente" (Cass. pen., Sez.
VI, 23 febbraio 2022, n. 6604).
Nel caso di specie, non erano presenti altri soggetti oltre ai due Carabinieri offesi e agli imputati; la
presenza di un solo soggetto civile, oltre a quello che ebbe a proferire le parole ingiuriose, esclude
possa ritenersi integrata la fattispecie contestata che richiede la presenza di più persone (sul punto
si richiama la motivazione di Cass. Civ. n. 16527 del 30.1.2017 Pg 2).
Pertanto, non essendo stata integrata la condotta materiale tipica del reato de quo, gli imputati
devono essere assolti perché il fatto non sussiste.
Termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
La Corte, letti gli artt. 605 e 593 e ss c.p.p., in riforma della sentenza n. 68/2022 del GUP del Tribunale
per i Minorenni di Lecce in data 18.7.2022, appellata da B.D. e I.A., assolve gli imputati al reato loro
ascritto perché il fatto non sussiste.
Liquida in favore del difensore dell'imputato B.D., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, le
competenze come da separato ed allegato decreto del quale si dà lettura contestuale.
Termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.
Conclusione
Così deciso in Lecce, il 24 gennaio 2024.
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2024
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza