Le forme esteriori della condotta, e quindi la gravità della violenza e l’intensità dell’intimidazione veicolata con la minaccia, non sono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ai sensi dell’art. 393 c.p., ben potendo quindi costituire indici sintomatici di una volontà costrittiva, di sopraffazione, piuttosto che di soddisfazione di un diritto effettivamente esistente ed azionabile.
Tribunale di Torino, Penale, Sentenza del 05-03-2024, n. 226
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari
Il Giudice per l'udienza preliminare dott. Alfredo Toppino,
all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 9 febbraio 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente:
SENTENZA
nei confronti di:
Fr.Cl., nato a T., in data (...), residente in B. T. (T.), via G. M. n. 6, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, difeso di fiducia dall'avv. Ni.Me. del foro di Torino
libero presente
IMPUTATO
del reato p. e p. dall'art. 629 II co. c.p., perché, con la minaccia di divulgare alla Guardia di Finanza di Torino - che stava svolgendo attività d'indagine nell'ambito del procedimento penale n. 12604/2013 r.g.n.r. relativo al fallimento della società Al. s.r.l. - documenti e/o informazioni in suo possesso, relativi al coinvolgimento di Fe.Pi. e Lo.Ma. nel fallimento della predetta società e in particolare al loro ruolo di intermediari per l'acquisto di materiale informatico di origine statunitense dalla società Al. s.r.l., poi rivenduto, attraverso l'interposizione fittizia di società loro conducibili quali "Co. LLP" e "Ce. inc." a società cubane al fine di eludere l'embargo, costringeva Fe.Pi. a versargli la somma di Euro 29.500,00 e Lo.Ma. a versargli la somma di Euro 27.375,00, mediante pagamenti di rate mensili al fine di dissimulare la restituzione di somme mai mutuate, e così procurandosi l'ingiusto profitto di Euro 56,875,00 con pari danno per le persone offese.
Con l'aggravante di cui all'art. 628 III co. n. 3 quinquies c.p. di aver commesso il fatto nei confronti di persone ultrasessantacinquenni.
In Torino dal 30.12.2014 al 29.02.2017.
Identificate le persone offese in:
Fe.Pi., nato a V. il (...), residente a P. (S.), via delle S. n. 8;
Lo.Ma., nato a T. il (...), residente a C. M. (L.), via R. n. 3, domiciliato a P. T. (T.), via G. 9/2;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso della udienza preliminare, le parti discutevano, formulando le conclusioni come in epigrafe indicate. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, dava lettura dell'allegato dispositivo. Come emerge dalla annotazione di PG in data 5.10.2021, la Guardia di Finanza, indagando su vicende afferenti al fallimento della società Al. srl, di cui l'odierno imputato e le persone offese erano soci e amministratori, esaminava il contenuto di alcune email interne dalle quali si ipotizza il coinvolgimento del Fr. in una presunta attività estorsiva in danno degli ex soci. Secondo la ricostruzione della PG, la società fallita acquistava materiale informatico da fornitori statunitensi che successivamente rivendeva, attraverso la interposizione fittizia di due società Co. LLP e Ce., riconducibili a Lo. e Fe., a clienti cubani reali destinatari della merce e ciò attraverso un sistema che consentiva di eludere l'embargo nei confronti di Cuba. Ebbene, nel corso delle indagini, venivano acquisite delle email inviate da Fr. a Fe. e risalenti al periodo (2014) in cui erano in corso le indagini sul fallimento di Al. (cfr. i coevi allegati verbali di interrogatorio degli indagati in quel procedimento). Dal tenore di quelle email, riportate a pag. 4 e ss. della annotazione di PG, emerge che Fr., alludendo alla possibilità di rivelare agli inquirenti documentazione ritenuta compromettente per la posizione di L. e di F., legata ai rapporti fra la Al. e le altre società a questi ultimi riconducibili, richiedeva alle persone offese il pagamento di una somma di denaro (cfr., in particolare, email del 22.9.2014 "già il documento della procura se andasse in giro sarebbe brutto, ma purtroppo non ce l'ho solo io. Ho invece solo io altre cose che ritengo necessario quanto prima con discrezione a presto"; email del 24.9.2014 "ma discutiamo anche di questo? Forse tu ricordi bene chi era il beneficiario di sta massa di soldi ... OCEAN CONSULTING??? E poi ho altre cosette interessanti come sorpresa finale"). Ne nasceva pertanto una trattativa all'esito della quale, con apposita scrittura privata, Fr., sotto l'apparente causale di mutuo, corrispondeva a Fe. l'importo di Euro 36.000 attraverso un versamento mensile di Euro 1000. Fra le clausole dell'accordo, il F. "si impegnava a non porre in essere atti che, modificando ovvero incidendo sulla propria situazione patrimoniale ..., pregiudichino le ragioni creditorie del mutuante" (F.). Seguivano delle email nelle quali Lp., nel confermare a Fr. di aver provveduto al versamento mensile della somma in favore di Fe., allude piuttosto esplicitamente alla natura di quell'accordo, definendolo "un'estorsione alla quale Fr. ci sta sottoponendo". Ed ancora, nel confermare i pagamenti, le due persone offese indicano, nell'oggetto della relativa mail, la dicitura "ESTORSIONE Fr.", circostanza questa che, fatte salve le considerazioni di cui meglio infra, dà il segno del carattere quanto meno anomalo dell'accordo intercorso fra le parti. E che si trattasse di un accordo sui generis diretto a mascherare una diversa causale, è circostanza che si desume dal fatto che, come riferito dalle persone offese, mai prima d'ora il Fr. ebbe a restituire la somma mutuata. Fe., escusso a sit in data primo febbraio 2023, ammetteva di aver corrisposto delle somme in favore di Fe. e di averlo fatto per sopperire a delle difficoltà economiche a cui l'imputato era andato incontro a causa del fallimento della Al.. Riferiva che, in conseguenza del dissesto di quella società, esso Fe., a differenza di Fr., era riuscito a proseguire l'attività attraverso la conduzione della società Np. srl. Spiegava il tenore delle mail sopra riportate come un tentativo di Fr. di ottenere un indennizzo da parte degli ex soci legato alle vicende di Al. e di essersi determinato a concludere quell'accordo per un senso di riconoscimento verso il Fr. per l'aiuto che quest'ultimo gli aveva dato nel 2000 quando era entrato in Al.. Negava di essersi sentito minacciato dal Fr.. Lo., sentito a sit in pari data, riferiva di aver corrisposto delle somme in favore di Fr., che a causa del fallimento di Al., si era trovato senza lavoro e non poteva ancora fruire della pensione. Ammetteva di aver utilizzato in modo improprio i termini RICATTO ed ESTORSIONE, pur riferendo che, dietro la corresponsione delle somme e la redazione della scrittura privata, vi era il fatto che Fr. aveva voluto dei soldi per tacere (evidentemente in relazione al possibile coinvolgimento dei due ex soci nelle vicende di mala gestione legate al fallimento di Al.). L., con una narrazione più diretta rispetto a quella del Fr., ha riferito:"io i soldi gli ho dati al Fr. perché il Fe.Pi. mi disse che lui li pretendeva dietro la minaccia di informare le autorità competenti di avere informazioni per me pregiudizievoli".
Orbene, dal materiale probatorio in atti, vi è dimostrazione del fatto che F. ha esercitato una minaccia per ottenere una somma di denaro che egli riteneva spettargli quale forma di indennizzo da parte degli ex soci a causa delle vicende fallimentare di Al.. Per conseguire quella somma, egli, attraverso le email acquisite, ha fatto leva sulla conoscenza di notizie di potenziale pregiudizio per Lo. e per Fe. che egli avrebbe potuto divulgare agli inquirenti che proprio in quel periodo, stavano indagando sul dissesto di Al.. E tale ricostruzione risulta suffragata non soltanto dalle più esplicite dichiarazioni di Lo. (che ammette di aver versato le somme per "comprare il silenzio" di Fr.), ma anche dalla più cauta versione di Fe. che, pur avendo negato di essersi sentito minacciato, ha in ogni caso ammesso di aver percepito un senso di fastidio dal tenore di quelle email. Che Fr., con quella email, avesse inteso esercitare una minaccia nei confronti degli ex soci, è circostanza poi che si desume anche dalla reazione dei due ex soci che, nelle email fra di essi scambiate, alludono esplicitamente al "ricatto" ed alla "estorsione" di Fr.. Segno evidente che, pur a fronte di una verosimile ritrosia del Fe. nel rivelare i reali motivi sottostanti al riconoscimento in favore di Fr. della somma di denaro elargita, non trova altra ragionevole spiegazione se non nel senso di ritenere che le persone offese si fossero determinate a corrispondere tale somma per il timore legato all'eventuale divulgazione di notizie per loro compromettenti. E tale ricostruzione risulta vieppiù avvalorata dal tenore della scrittura privata redatta fra le parti che, dietro la soltanto apparente causale di finanziamento, ha in realtà inteso fornire una veste lecita ad un accordo che, nella prospettiva delle persone offese, era stato concluso per effetto della minaccia di Fr. di divulgare notizie per esse potenzialmente pregiudizievoli. La circostanza che nonostante la causale di mutuo, mai prima d'ora Fe. e Lo. abbiano preteso la restituzione di quella somma introduce un ulteriore elemento di anomalia della vicenda che rende credibile la ricostruzione di Lo. secondo cui egli aveva pagato quella somma per far tacere Fr.. La minaccia di divulgare notizie compromettenti, come desumibile dal tenore delle email e dalla singolare tempistica della vicenda (non si ignori che le parti concludevano l'accordo proprio negli stessi mesi in cui gli inquirenti stavano svolgendo attività istruttoria legata al fallimento della società), è stata certamente elemento determinante che ha indotto le persone offese a corrispondere al Fr. quella somma di denaro (come esplicitamente ammesso dallo stesso Lo.). Sicché non può essere condiviso l'assunto difensivo secondo cui le persone offese avrebbero inteso corrispondere quella somma indipendentemente dalla minaccia esercitata dal Fr.. Il tenore delle email e lo sviluppo della vicenda depongono infatti in senso contrario alla prospettazione difensiva, in quanto la stessa singolare tempistica degli eventi fra l'inoltro della richiesta del Fr. e le indagini relative al dissesto di Al. fa propendere nel senso che le persone offese si fossero determinate a versare a Fe. il denaro evidentemente anche in parte perché sotto pressione legata al timore della divulgazione di notizie compromettenti relative al loro ruolo in senso ad Al.. Vi è infatti una correlazione fra l'esercizio della pur velata minaccia, e la conclusione dell'accordo che le parti hanno mascherato attraverso la redazione di una scrittura privata di mutuo. L'allusione da parte di Fr. all'essere in possesso di documenti compromettenti integra una minaccia che è stata utilizzata per effettuare una pressione in danno delle persone offese che, come dice Lo., hanno riconosciuto in favore dell'imputato delle somme di denaro evidentemente anche per "comprarne" il silenzio. E la circostanza che nella scrittura privata, le parti avessero inteso includere una impropria clausola di riservatezza avvalora la impostazione accusatoria, rivelando seppure indirettamente la preoccupazione delle persone offese per le rivelazioni che Fr. avrebbe potuto fare ove non fosse stato remunerato. In tal senso, appare indicativo il riferimento all'impegno di Fr. di non assumere presunte iniziative dirette a pregiudicare gli interessi di Fe. quasi a ritenere che, dietro quella clausola, fosse implicito l'impegno di Fr. di non rivelare il contenuto di notizie compromettenti, che egli aveva minacciato di rivelare ove non fosse stato remunerato.
Nondimeno, al fine di un corretto inquadramento giuridico della fattispecie, non si può non ignorare la deposizione di Fe. che, nonostante il fastidio provato in conseguenza della minaccia del Fr., riconosce che la pretesa dell'ex socio di ottenere un indennizzo fosse in qualche modo giustificata alla luce della complessità del pregresso rapporto di collaborazione intercorso fra le parti. Egli, come si è detto, spiegava il tenore delle mail sopra riportate come un tentativo di Fr. di ottenere un indennizzo da parte degli ex soci legato alle vicende di Al. e di essersi determinato a concludere quell'accordo per un senso di riconoscimento verso il Fr. per l'aiuto che quest'ultimo gli aveva dato nel 2000 quando era entrato in Al.. Muovendo da tali dati istruttori, risulta pertinente il richiamo alla giurisprudenza di legittimità secondo cui "il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie" (cfr. Cass. Sezioni Unite 29541/2020). Si è infatti chiarito che "la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni ed, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente (Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, D.S., Rv. 241339; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, P., Rv. 257208; Sez. 1, n. 11928 del 29/11/2018, dep. 2019, C., Rv. 275012); con specifico riferimento al tema in esame, si è inoltre osservato che "il dolo può essere tratto solo da dati esteriori, che ne indicano l'esistenza, e servono necessariamente a ricostruire anche il processo decisionale alla luce di elementi oggettivi, analizzati con un giudizio ex ante", e, di conseguenza, "le forme esteriori della condotta, e quindi la gravità della violenza e l'intensità dell'intimidazione veicolata con la minaccia, non sono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ai sensi dell'art. 393 c.p.", ben potendo quindi costituire indici sintomatici di una volontà costrittiva, di sopraffazione, piuttosto che di soddisfazione di un diritto effettivamente esistente ed azionabile (Sez. 2, n. 44476 del 03/07/2015, B., Rv. 265320)".
Orbene, muovendo dai principii sopra riportati, in considerazione della complessità dei pregressi rapporti fra le parti, è ragionevole ritenere che Fr. avesse esercitato la minaccia di divulgare notizie compromettenti per esercitare una pretesa risarcitoria che lui riteneva fondata per gli asseriti danni che aveva subito in dipendenza di presunte pratiche di concorrenza sleale attuate da Fe. a beneficio di N. (cfr. pag. 6 della memoria difensiva). E che tale ipotesi sia quanto meno plausibile in una ottica di tenuta dibattimentale della accusa in giudizio, si desume dalle dichiarazioni di Fe. che ammette di aver dato i soldi perché aveva - nonostante la minaccia patita - ritenuto giustificata la asserita pretesa vantata dal Fr.. In tale contesto, si ritiene il quadro probatorio non sufficiente a ritenere dimostrato il dolo del reato di estorsione.
Si è in presenza di una minaccia, certamente non grave, che è stata veicolata attraverso il ricorso a toni soltanto allusivi per indurre le controparti alla conclusione del veduto accordo. Il tenore della minaccia non è di tale intensità da far ipotizzare uno scenario dibattimentale idoneo a confermare la iniziale ipotesi accusatoria, che comprovi in capo al Fr. il dolo di estorsione; si è in presenza di una minaccia che costituisce piuttosto una pressione da lui esercitata per rivendicare una asserita pretesa risarcitoria che, ad una valutazione ex ante e dal punto di vista dell'intendimento dell'imputato, poteva apparire non così pretestuosa se rapportata alle dichiarazioni di Fe. che, nonostante la minaccia ricevuta, si è determinato alla conclusione dell'accordo, riconoscendo in qualche modo la fondatezza della pretesa del Fr.. Se così è, il fatto deve piuttosto essere riqualificato nella ipotesi dì cui all'art. 393 c.p., di cui ricorrono gli elementi costitutivi. Trattasi di reato improcedibile per difetto di querela. Alla luce del quadro probatorio emerso che, per i profili di dubbio sopra rappresentati, non pare suscettibile di un diverso eventuale esito in sede dibattimentale in ordine alla originaria imputazione di estorsione, si impone la adozione di una sentenza di non luogo a procedere per il fatto contestato diversamente qualificato nella ipotesi di cui all'art. 393 c.p. per difetto della relativa condizione di procedibilità.
P.Q.M.
visto l'art. 425 c.p.p.,
dichiara non luogo a procedere nei confronti di Fr.Cl. in ordine al reato a lui ascritto, riqualificato il fatto nella ipotesi di cui all'art. 393 c.p., perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela
Così deciso in Torino il 9 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2024.
11-06-2024 23:46
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