La violazione del divieto di possedere o utilizzare telefonini cellulari imposto dal questore come prescrizione dell’avviso orale non è una condotta illecita ex art. 76 d. lgs. n. 159 del 2011 a seguito della declaratoria di incostituzionalità intervenuta con la sentenza n. 2 del 2023.
La sentenza commentata trae origine dal ricorso presentato da un imputato che era stato condannato per ave violato l'avviso orale emesso dal Questore poiché trovato in possesso di un telefono cellulare.
Preliminarmente il Collegio evidenzia la necessità di vagliare la legittimità della condotta contestata exart. 76, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2011 alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 2 del 2022. Con tale pronuncia, infatti, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale «dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 [...], nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo». La declaratoria avviene sulla scorta del rilievo tale per cui la tutela della libertà e segretezza della corrispondenza ex art. 15 Cost., deve essere estesa a ogni comunicazione considerando anche che «le regole attinenti al mezzo che, per comunicare, venga di volta in volta utilizzato sono cosa in sé diversa dalla disciplina relativa al diritto fondamentale in esame
08-03-2024 20:50
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