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Sentenza

la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato
domanda di condanna della controparte alla rifusione, non essendo anche
necessario che abbia presentato apposita nota-spese ai sensi dell'art. 153 disp.
att. cod. proc. pen.
la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato domanda di condanna della controparte alla rifusione, non essendo anche necessario che abbia presentato apposita nota-spese ai sensi dell'art. 153 disp. att. cod. proc. pen.
Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 41098 Anno 2024
Presidente: BELMONTE MARIA TERESA
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
R.A. nato a T. il 
avverso la sentenza del 12/03/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

Rilevato che l'imputata R.A. ricorre avverso la sentenza
pronunciata all'esito di giudizio abbreviato di condanna alla pena di euro 660 di
ammenda;la mancata presentazione delle conclusioni scritte, previste dall'art. 523,
comma secondo, cod. proc. pen., non configura una revoca tacita della
costituzione di parte civile allorché, come nella specie, quest'ultima si richiami alle
conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le sue
richieste relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla
rifusione delle spese (Sez. 4, n. 39595 del 27/06/2007, Rosi, Rv. 237773 - 01;
Sez. 5, n. 34922 del 29/04/2016, Borghi, Rv. 267769 - 01; Sez. 5, n. 29675 del
02/05/2016, Carbonelli, Rv. 267385 - 01);
- la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato
domanda di condanna della controparte alla rifusione, non essendo anche
necessario che abbia presentato apposita nota-spese ai sensi dell'art. 153 disp.
att. cod. proc. pen.
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta le statuizioni civili disposte
nonostante la revoca tacita della costituzione in ragione della mancata
presentazione di conclusioni scritte e di nota spese, è manifestamente infondato
alla luce dei consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
-  (tra le tante Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmieri, Rv.
283379 - 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 23/10/2024
la mancata presentazione delle conclusioni scritte, previste dall'art. 523,
comma secondo, cod. proc. pen., non configura una revoca tacita della
costituzione di parte civile allorché, come nella specie, quest'ultima si richiami alle
conclusioni presentate all'atto della costituzione oppure siano verbalizzate le sue
richieste relative al risarcimento del danno, alla concessione di provvisionale o alla
rifusione delle spese (Sez. 4, n. 39595 del 27/06/2007, Rosi, Rv. 237773 - 01;
Sez. 5, n. 34922 del 29/04/2016, Borghi, Rv. 267769 - 01; Sez. 5, n. 29675 del
02/05/2016, Carbonelli, Rv. 267385 - 01);
- la parte civile ha diritto ad ottenerne la liquidazione qualora abbia formulato
domanda di condanna della controparte alla rifusione, non essendo anche
necessario che abbia presentato apposita nota-spese ai sensi dell'art. 153 disp.
att. cod. proc. pen.
Avv. Antonino Sugamele

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