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Sentenza

La diffamazione non scatta se una delle parti contrapposte in una lite giudiziaria dà del “pezzente” all’altra e l’espressione è pronunciata al di fuori di uno scambio dialogico acceso sebbene percepito da terzi.
La diffamazione non scatta se una delle parti contrapposte in una lite giudiziaria dà del “pezzente” all’altra e l’espressione è pronunciata al di fuori di uno scambio dialogico acceso sebbene percepito da terzi.
L’impeto di rivolgere una critica alla controparte nell’ambito di una lite processuale può ben rappresentare l’espressione legittima a fronte di alcuni passaggi o affermazioni verificatisi in udienza. La circostanza che l’espressione offensiva sia stata percepita da alcuni soggetti presenti in udienza non può condurre ad affermare che la reputazione personale dell’offeso fosse stata compromessa nell’ambiente sociale in cui svolge la propria vita ed è conosciuto. Resta comunque l’inoffensività della parola pezzente e l’assenza del dolo di compromettere la reputazione altrui per come è stata pronunciata e in quali circostanze: una sorta di reazione di stizza all’interno di una contrapposizione processuale non in un brusco confronto tra le parti agito con chiari intenti denigratori dell’immagine di sé goduta dalla parte offesa nel proprio ambiente socio-culturale.
Avv. Antonino Sugamele

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