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Sentenza

La custodia in carcere è ammessa solo in via di eccezione e richiede, quindi, da parte del giudice, una specifica motivazione delle precise ragioni che lo inducono a derogare alla regola (che è quella del divieto di detta misura cautelare) ed a ritenere che il periculum in libertate sia, nel caso concreto, di tale intensità ed allarme sociale da giustificare il superamento della presunzione legale di non adeguatezza, per eccesso, della custodia in carcere.
La custodia in carcere è ammessa solo in via di eccezione e richiede, quindi, da parte del giudice, una specifica motivazione delle precise ragioni che lo inducono a derogare alla regola (che è quella del divieto di detta misura cautelare) ed a ritenere che il periculum in libertate sia, nel caso concreto, di tale intensità ed allarme sociale da giustificare il superamento della presunzione legale di non adeguatezza, per eccesso, della custodia in carcere.
Il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’articolo 274, lett. c), cod. proc. pen., dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, esplicitando un parametro già desumibile, nel sistema previgente, dall’articolo 292, comma 2, lett. e), cod. proc. pen., attribuisce rilievo al dato personologico dell’inclinazione dell’indagato a commettere nuovi reati, che, in quanto manifestazione nel medesimo di un consolidato decadimento dei freni inibitori, ben può, pur a fronte di uno iato tra il fatto e l’instaurazione della cautela, esser desunto dalla ripetizione delle condotte oggetto di procedimento per un lungo lasso di tempo ed esser valutato tanto più concreto e attendibile alla luce della perpetrazione di ulteriori reati in epoca successiva, sebbene non recente. È opportuno precisare che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell’articolo 274, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 47 del 2015 cit., non va equiparato all’imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell’indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare.

In base al disposto di cui all’articolo 275, 4 co., c.p.p., la custodia in carcere è ammessa solo in via di eccezione e richiede, quindi, da parte del giudice, una specifica motivazione delle precise ragioni che lo inducono a derogare alla regola (che è quella del divieto di detta misura cautelare) ed a ritenere che il periculum in libertate sia, nel caso concreto, di tale intensità ed allarme sociale da giustificare il superamento della presunzione legale di non adeguatezza, per eccesso, della custodia in carcere.

Il ricorso è stato rigettato essendo emerso che la conclusione cui era giunto il Tribunale era esente dal vizio motivazionale, anche sulla possibile gradualità nella scelta delle misure nella parte in cui prevede che il giudizio sulla personalità dell’indagato o dell’imputato possa fondarsi, alternativamente, su comportamenti o atti concreti o sui suoi precedenti penali.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata all’imputato, accusato di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia compiuti ai danni di moglie e dei tre figli. L’uomo era già stato destinatario di un decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza e denunciato per maltrattamenti in famiglia.

     Cass. Pen., Sez. I, sentenza 22 febbraio 2024 n. 7868 – Pres. Siani, Cons. Rel. Filocamo
Avv. Antonino Sugamele

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