La Corte di appello di Bologna, con ordinanza, dichiarava inammissibile l'appello presentato dal difensore poiché l'atto, depositato a mezzo PEC presso la cancelleria del Tribunale di Bologna, non conteneva, come richiesto dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p., dichiarazione o elezione di domicilio sottoscritta dall'imputato e autenticata dal difensore, ma sottoscritta dal solo imputato.
Presidente Ciampi - Relatore Calafiore
In mancanza di una formula espressa, ha valore di autenticazione tacita la sottoscrizione degli atti contenenti l’elezione di domicilio e la procura speciale, depositati a mezzo PEC unitamente all’atto di appello.
Cass. pen., sez. IV, ud. 5 luglio 2024 (dep. 22 agosto 2024), n. 32984
23-08-2024 13:32
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