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Sentenza

L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod.proc.pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod.proc.pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione
soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o
nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo
L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod.proc.pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod.proc.pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato.
Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 16055 Anno 2024
Presidente: PETRUZZELLIS ANNA
Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA
Data Udienza: 13/03/2024SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.M. nato a T. il .....
avverso l'ordinanza del 16/11/2023 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
udite le conclusioni del PG RAFFAELE GARGIULO, che ha chiesto che il ricorso venga
dichiarato inammissibile;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente Avv. VITO GALLUFFO, che ha chiesto
l'accoglimento del motivo di ricorso, con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 16/11/2023, ha
rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza con la quale il Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in data
17/11/2023, ha disposto nei confronti di M.M. la misura
coercitiva degli arresti domiciliari, tenuto conto della sua età ( soggetto
ultrasettantenne), in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
2. M.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la
predetta ordinanza, per mezzo del proprio difensore, deducendo un
unico motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente
necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
Con l'unico motivo di impugnazione, la difesa del ricorrente
lamenta travisamento dei fatti e carenza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione, nonché violazione di legge ed erronea
applicazione della legge penale, in ordine alla sua partecipazione
all'associazione di stampo mafioso di cui al capo di incolpazione.
La motivazione sarebbe del tutto astratta e congetturale in
ordine alla dimostrazione della reale partecipazione dell'indagato al
sodalizio mafioso trapanese; le intercettazioni poste a fondamento
della decisione dimostrerebbero il distacco ed il disprezzo manifestato
dal M. nei confronti degli affiliati O., G. , L.  e C. ;
tale atteggiamento di dura critica doveva essere ritenuto del tutto
incompatibile con le regole gerarchiche dei clan mafiosi. Le captazioni
sono state erroneamente valutate poiché, contrariamente a quanto
ritenuto dal Tribunale, dimostrerebbero che il M. non aveva alcun
ruolo operativo o decisionale e che lo stesso avrebbe mentito ad un
altro associato, comportamento incompatibile con le regole di Cosa
Nostra. Quanto affermato dai giudici di merito in ordine al fatto che il
M. sarebbe un mafioso "messo in sonno" in quanto facente parte
di una famiglia perdente nella guerra di mafia sarebbe privo di
fondamento logico-fattuale. La difesa ha sottolineato che la
partecipazione al clan del M. sarebbe esclusa, in punto di logica,
dal comportamento del D.G.  il quale, invitato a non partecipare
ad una asta pubblica, avrebbe sostanzialmente ignorato tale richiesta
senza manifestare alcun timore nonché dal comportamento dello
stesso ricorrente il quale non ha reagito in nessun modo alla mancanza
di rispetto manifestata dal D.G..
I giudici del riesame avrebbero, inoltre, fondato la decisione su
una conversazione intercettata nel corso della quale il M. afferma
di essere nato sotto una "stidda", interpretando tale frase come
manifestazione di appartenenza alla cosca, senza tenere conto del fatto
che il ricorrente è incensurato e che il padre dello stesso è morto da
quaranta anni. A giudizio della difesa gli ulteriori elementi valorizzati
dai giudici di merito (aiuto dato al B. per cercare un locale da
destinare ad attività di macelleria, sensibilizzazione di un creditore del
G.) non sarebbero idonei a dimostrare la partecipazione del
M. al sodalizio mafioso in quanto comportamenti del tutto leciti e
privi alcun carattere di mafiosità. La motivazione sarebbe, inoltre,
contraddittoria laddove dapprima viene affermato che il ricorrente non
ha rapporti di amicizia con P.B., mostrando insofferenza nei
suoi confronti, per poi fondare il giudizio di responsabilità nei rapporti
con il predetto. I giudici di merito non avrebbero indicato alcun indice
di fattiva collaborazione a favore del sodalizio per il perseguimento
degli obiettivi dell'associazione, valorizzando esclusivamente contatti
ed incontri per motivi di lavoro o per ragioni non identificate. La
motivazione sarebbe carente in ordine alla riconoscibilità
dell'aggravante dell'associazione armata, i giudici di merito si
sarebbero limitati a riaffermare il fatto notorio consolidatosi nei
processi relativi ai clan mafiosi nonché a fare generico riferimento al
contenuto delle conversazioni intercettate, conversazioni a giudizio
della difesa del tutto inidonee a dimostrare la disponibilità di armi da
parte del clan attivo a Trapani.
6. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso
venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo
manifestamente infondato.
2. Giova premettere che, in tema di impugnazione delle misure
cautelari personali, il ricorso per cassazione non è ammissibile quando
proponga censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, ovvero che si
risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal
giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 dell'8/10/2008, Rv. 241997-01;
Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Rv. 252178-01). L'insussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod.proc.pen.) e delle esigenze
cautelari (art. 274 cod.proc.pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione
soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o
nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità o nella
contraddittorietà della motivazione, rimanendo "all'interno" del
provvedimento impugnato. Alla luce di tali coordinate deve rilevarsi che
sono prive di specificità le doglianze formulate nel primo motivo del
ricorso. Il ricorrente non si confronta con la motivazione dell'ordinanza
impugnata, fondata su una coerente analisi critica degli elementi
indizianti e sulla loro coordinazione in un organico quadro,
decisivamente rilevante, a suo carico.
Il Tribunale del riesame, difatti, ha ampiamente indicato,
conformemente a quanto effettuato nell'ordinanza genetica, gli
elementi di fatto che consentono di affermare la sussistenza della
contestata ipotesi associativa, ha evidenziato con motivazione logica
ed argomentata una pluralità di elementi, dati estremamente
significativi, con i quali il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi
ad affermazioni del tutto generiche ed astratte quanto alla incolpazione
provvisoria riferita al ricorrente.
Con motivazione logica ed argomentata, che non si presta a
censure in questa sede, è stata evidenziato: - l'accertato collegamento
e diretta conoscenza di plurimi esponenti della consorteria criminale
indagata, caratterizzata da profondo radicamento territoriale e
struttura organizzata e verticistica, con chiara consapevolezza ed
attiva comprensione delle dinamiche criminali e dei diversi ruoli
rispettivamente ricoperti (B.P.A., C.S. , L. F., G. G., con particolare riferimento alle
conversazioni indicata a pag. 6 e segg.); - la diretta conoscenza di
soggetti di spicco e di rinomata fama nell'ambito della organizzazione
criminale indagata, anche storicamente noti, ed oggetto di indagini e
accertamento (M. G. , pag. 10 e segg., con particolare
riferimento alla considerazione del qualificato rapporto tra questi e il
ricorrente); - il coinvolgimento del ricorrente, in una serie di rilevanti
attività di controllo del territorio quanto alle attività imprenditoriali in
corso e non solo, essendo emerso l'evidente interessamento al fine di
controllo di diverse attività di investimento immobiliare (con
acquisizione di informazioni da condividere per l'equilibrio tra i diversi
gruppi presenti sul territorio); - la considerazione dei ruoli e delle
dinamiche volte al raggiungimento ed affermazione in posizione di
vertice all'interno della consorteria criminale indagata; - il chiaro
intendimento di cautelarsi dalle indagini e di sostenere i soggetti
coinvolti in indagini e sottoposti a misure custodiali; - l'evidente
coinvolgimento nella cosca criminale indagata, anche in considerazione
della sua evidente autorevolezza, in presenza di continuati contatti con
il B. ed altri, specificamente osservati durante l'attività di
indagine e pienamente riscontrati dalle captazioni telefoniche ed
ambientali - il pieno configurarsi della aggravante contestata ai sensi
del comma quarto dell'art. 416-bis cod. pen., in considerazione del
riscontrato inserimento del ricorrente nella associazione per delinquere
di stampo mafioso relativa al mandamento di Trapani, oltre che delle
chiare evidenze riscontrabili dalla conversazione tra l'indagato e il
M.  ( quanto alla presenza di un arsenale termine inequivoco in tal
senso, pag. 18).
Con argomenti logici ed articolati, che non si prestano a
considerazioni di contraddittorietà o illogicità, il Tribunale ha
ampiamente ricostruito la ricorrenza di un quadro di decisa gravità
indiziaria. A fronte dell'articolata motivazione del Tribunale del
riesame, il ricorrente nel denunciare una manifestamente illogica e
contraddittoria considerazione e valutazione dei gravi indizi di
colpevolezza, con particolare richiamo ad alcune marginali
considerazioni difensive, non ha assolto l'onere di indicare gli aspetti
della motivazione in relazione ai quali la detta omissione abbia impedito
apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a
conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del
16/10/2019, Rv. 277496-01, Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2919, Rv.
278001-01), mentre ripropone una mera lettura alternativa degli stessi
elementi di merito oggetto di considerazione da parte del Tribunale del
riesame. Si deve, quindi, ribadire il costante principio che chiarisce
come in tema di misure cautelari personali,
il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento
del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di
colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla
peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola
verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal
giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che
governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il
controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente
la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa
valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2,
n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01, Sez. F., n.47748
del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, Sez. 4, n. 22500 del
03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01, Sez.3, n. 40873 del
21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01). Il controllo di legittimità, dunque,
non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del
giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e
concludenza dei dati probatori, sicché sono inammissibili quelle
censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono
nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già
esaminate dal giudice di merito (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014,
Contarini, Rv. 261400-01). Nel caso concreto ricorre una motivazione
approfondita e logica, che non si presenta contraddittoria o
insufficiente, mentre il ricorrente propone di fatto una mera rilettura
degli elementi analiticamente considerati dal Tribunale del riesame;
rilettura caratterizzata da una considerazione parcellizzata e limitata
del materiale acquisito, concentrandosi nella sostanza in una
riconsiderazione, non consentita in questa sede, del materiale
captativo. In tal senso, si deve ricordare che l'interpretazione del
linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia
criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione
del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle
massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte
di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e
irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In
questa sede, dunque, è possibile prospettare un'interpretazione del
significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice
di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel
caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello
reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471
del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del
04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del
17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01).
E' consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di
prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali
non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta,
soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento
razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di
riscontro esterno, con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano
natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti,
come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224
del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061
del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 4572 del
17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588
del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01).
È bene, inoltre, ricordare che il medesimo principio è stato
affermato anche in tema di associazione per delinquere di stampo
mafioso (Sez. 2, n. 31920 del 23/08/2021, Alampi, Rv. 281811 -01;
Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831 -01; Sez. 5, n.
48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 5, n. 42981 del
28/06/2016, Modica, Rv. 268042-01; Sez. 1, n. 40006 del
11/04/2013, Vetro, Rv. 257398-01). In tal senso si è ribadito che i
contenuti informativi provenienti da soggetti intranei all'associazione
mafiosa, frutto di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dalla
circolazione all'interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a
fatti di interesse comune degli associati sono utilizzabili in modo
diretto, e non come mere dichiarazioni de relato soggette a verifica di
attendibilità della fonte primaria (Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020,
Muià, Rv. 278590-01).
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore
della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così
equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso, il 13 marzo 2024.
Avv. Antonino Sugamele

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