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Sentenza

Interessante lettura dei rapporti tra imprenditoria trapanese e potere politico in Sicilia. Un imprenditore trapanese viene indicato dalla Cassazione come la cassaforte del preposto su indicazione di un dichiarante.
Interessante lettura dei rapporti tra imprenditoria trapanese e potere politico in Sicilia. Un imprenditore trapanese viene indicato dalla Cassazione come la cassaforte del preposto su indicazione di un dichiarante.
Cassazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 45642 Anno 2024
Presidente: APRILE ERCOLE
Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO
Data Udienza: 03/10/2024

SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. G.  G, nato a S. il …
2. C. G., nata a S.  il …..
3. G. F., nato a S.  il …
4. C. G., nata a S. il …., quale erede D.S.
L.;
5. D.S. A. G., nata a S. il ….., quale erede di
A.C.;
6. C. F.,. nato to a S. il ……
7. M. M., nata. S. il 
8. M. C., nata a S. il …..
9. R. F., nata a S. il …..
10. G. M., nata a S. il …….
11. A. N. D., nato a S. il 30 gennaio 1965.
avverso il decreto della Corte di Appello di Palermo del 24 gennaio 2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Antonio Balsamo, che ha chiesto la reiezione dei ricorsi
lette le memorie di replica alle conclusioni della Procura trasmesse dall'avvocato
Oddo nell'interesse di G. G.; dall'avvocato Consiglio
nell'interesse di G. C. e F. G.; dall'avvocato
Baldassare Lauria nell'interesse di M. G. e N. D.
A.
RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto del 18 aprile 2017, il Tribunale di Trapani ha applicato a
G. G. la misura di prevenzione personale della sorveglianza
speciale con obbligo di soggiorno sul presupposto della sua pericolosità sociale
qualificata per un verso dalla appartenenza mafiosa del proposto, per altro verso
dalla ritenuta consumazione di più illeciti riconducibili all'ipotesi reato prevista e
punita dall'ad 512 bis cod. pen.
Con lo stesso decreto è stata disposta la confisca di diverse utilità - immobili,
rapporti finanziari e di conto corrente, quote societarie in alcune occasioni
totalitarie con conseguente ablazione anche del relativo patrimonio aziendale,
imprese individuali-, tutte riferibili alla materiale disponibilità del proposto,
seppure formalmente in testa a diversi terzi interessati.
2. Interposto appello dal proposto, dai terzi interessati e dalla Procura
competente (avuto riguardo ad alcune utilità oggetto della richiesta di confisca
rimaste estranee alla disposta ablazione), con il provvedimento descritto in
epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente revocato il decreto
appellato, disponendo la restituzione di alcune utilità ai terzi rispettivi intestatari
e confermando nel resto la decisione impugnata.
3. Hanno interposto autonomi ricorsi il proposto e i terzi interessati Cangenni
G., quale erede D.S. L.; A. G. D.S., quale erede
di A. C.; C. F., M. M., C. M. e R.
F.; G. C. e F. G.; M. G. e
N. D. A..
4. Nell'interesse del proposto vengono addotti sei motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 6,
paragrafo 3, lett. b), CEDU nonché non manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3-ter, comma 2, legge n. 575 del 1965, degli
artt. 4, commi 9, 10 e 11 della legge n. 1423 del 1956 e dell'art. 10, commi 2 e
3, d.igs. n. 159 del 2011 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per una asserita
violazione del diritto del difesa addotta con riguardo alla possibilità di disporre del
tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa nonché per la
irragionevolezza della previsione del termine di dieci giorni previsto sia per
proporre appello che per proporre ricorso per cassazione, avverso i decreti che
abbiano definito, rispettivamente, il giudizio di primo grado e di appello del
procedimento di prevenzione.
4.2. Con il secondo motivo si adduce violazione degli artt. 111, comma 3,
Cost., 190 e 586, comma 1, cod. proc. pen., nonché dell'art. 6 CEDU in relazione
alla ritenuta infondatezza dell'eccezione di nullità prospettata dalla difesa con
riguardo alle ordinanze con le quali il Tribunale ha negato l'ammissione dei mezzi
di prova indicati a discarico (inerenti alla escussione di diversi testi e alla
acquisizione di diversi documenti).
4.3. Con il terzo motivo la violazione di legge viene riferita agli artt. 111,
comma 3, Cost., 190, 495, 511, 514, 586 cod. proc. pen. e 6 CEDU con riguardo
alla ritenuta infondatezza della eccepita nullità dell'ordinanza con la quale è stata
disposta l'acquisizione del verbale riassuntivo e della trascrizione
dell'interrogatorio reso da F. M. alle Procure distrettuali di Roma e
Palermo; dell'ordinanza di acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dal teste
assistito B. A. al Pubblico ministero; dell'ordinanza di acquisizione
delle dichiarazioni rese dall'on. S. M..
4.4. Con il quarto motivo la difesa lamenta violazione di legge in relazione agli
artt. 221, comma 1, 182, comma 2, 586, comma 1, cod. proc. pen. e 67 d.igs. n.
271 del 1989, avuto riguardo alla dedotta nullità della perizia per difetto di
legittimazione dei periti nominati dal Tribunale, non iscritti al pertinente albo,
nullità tempestivamente sollevata, a differenza di quanto sostenuto dai giudici del
merito, prima ancora dell'esame dei periti stessi.
4.5. Con il quinto motivo si adduce violazione degli artt. 1 e 2 della legge
n.575 del 1965 e successive modifiche, degli artt. 6, paragrafo 2, e 7 CEDU nonché
dell'art. 649 cod. proc. pen e dell'art. 25 Cost.
Facendo leva sulle indicazioni emergenti dal provvedimento interlocutorio reso
dalla Grande Camera della Corte EDU nel procedimento Cavallotti c. Italia avuto
riguardo alla tenuta convenzionale della confisca di prevenzione là dove la
pericolosità risulti legata all'appartenenza ad un'associazione mafiosa malgrado
l'intervenuta assoluzione dall'accusa di partecipazione alla medesima associazione
mafiosa resa in un parallelo procedimento penale, la difesa lamenta:
a) la violazione del ne bis in idem e la conseguente preclusione processuale
con riguardo al giudizio sulla pericolosità sociale e sulla confisca di prevenzione
considerato che il proposto era stato già sottoposto ad una precedente misura di
prevenzione personale per appartenenza mafiosa, decretata con provvedimento
del 2000, con il quale era stata al contempo rigettata la richiesta di confisca
riguardante il medesimo compendio patrimoniale per l'assenza di elementi
attestanti la relativa sperequazione reddituale, si che, peraltro, in assenza di validi
elementi di novità destinati ad incidere sul pregresso accertamento, doveva
ritenersi preclusa al ricorrente sia la possibilità di ampliare il portato dell'originario
profilo di pericolosità, anche sul piano della relativa parametrazione temporale, sia
di rendere la misura reale proprio in considerazione di tale non consentito nuovo
giudizio di pericolosità;
b) la conflittualità delle valutazioni rese in termini di pericolosità con i
provvedimenti di assoluzione del ricorrente dall'imputazione per partecipazione ad
associazione mafiosa avuto riguardo le medesime condotte considerate a
fondamento dell'originaria misura di prevenzione applicatagli, nonché con i diversi
decreti di archiviazione riguardanti contestazioni inerenti ai reati di cui all'art 512
bis cod. pen. parimenti mosse ai danni del proposto, questi ultimi valorizzati dalla
Corte del merito per giustificare la nuova misura di prevenzione personale, peraltro
in aperta violazione delle considerazioni di principio rese dalla Corte Costituzionale
con la sentenza n. 41 del 2024 in relazione ai provvedimenti di archiviazione per
fatti estintivi del reato contenenti indebite considerazioni sulla colpevolezza
dell'imputato e senza correttamente apprezzare i rilievi prospettati sul tema in
appello quanto alla non configurabilità di tale ipotesi di reato laddove l'utilità sia
stata intestata ad un familiare del soggetto che mira ad eludere una misura di
prevenzione;
c) la violazione del divieto di retroattività sancito dall'art. 25 Cost nonché del
criterio di prevedibilità di cui all'art. 7 CEDU della base legale posta a fondamento
del giudizio di pericolosità e della conseguente misura reale, dal momento che le
condotte valorizzate a sostegno della nuova misura e della successiva confisca,
tutte correlate all'ipotesi di reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. non avevano
rilievo ai fini della pericolosità al momento in cui furono poste in essere, perché
precedenti la modifica dell'art.1 della legge n.575 del 1965 (introdotta con l'art. 2,
comma 4, della legge n.94 del 2009, entrata in vigore l'8 agosto 2009) con la
quale, tra le fattispecie sintomatiche della pericolosità sociale è stato
espressamente inserito anche il delitto di cui all'art.12 - quinquies di. n.306 del
1992 (ora 512 bis cod. pen);
d) la contraddittorietà intrinseca del provvedimento gravato che da un lato ha
espressamente escluso di poter valorizzare gli indici fattuali rassegnati dal decreto
appellato a sostegno di una ritenuta continuità della contiguità mafiosa del
ricorrente oltre gli ambiti temporali definiti dalla misura di prevenzione coperta dal
giudicato, per altro verso ha valorizzato ambiti indiziari puntualmente contrastati
dall'appello trincerandosi dietro una apodittica valutazione di inammissibilità del
gravame e ha ritenuto l'attualità della pericolosità malgrado quanto affermato con
riguardo alla appartenenza mafiosa del ricorrente.
4.6. Con il sesto motivo si adduce violazione di legge in relazione agli artt. 2-
ter, 3-ter cpv. I. n.575/1965, 4, commi 9, 10, 11 della legge n.1423/1956; 10,
commi 2 e 3, d.lgs. n.159/2011; 6 e 7 CEDU.
Ad avviso della difesa la misura reale non poteva essere applicata in assenza
di legittime valutazioni sulla pericolosità sociale del proposto; in ogni caso sarebbe
stata disposta senza soffermarsi sulla necessaria corrispondenza tra le date di
acquisizione delle utilità ablate e i momenti sintomatici della pericolosità sociale.
La stessa retrodatazione della pericolosità sociale qualificata operata dalla Corte
del merito è stata resa facendo leva su condotte illecite estranee al profilo di
appartenenza mafiosa ritenuto e valorizzando statuizioni giudiziali incompatibili al
fine per la accordata sospensione condizionale della pena e la conseguente
applicabilità del disposto ostativo di cui all'ad 166 cod. pen.
5. Ricorso nell'interesse di C. G. quale erede D.S. L..
Due i motivi.
5.1. Con il primo, la difesa replica la paventata (dal ricorso del proposto)
illegittimità costituzionale dell'arti°, comma 2, d.lgs. n.159/2011 in relazione agli
artt. 24 Cost., 6, comma 3, lett.b) e 11 CEDU, e dell'art.3 Cost. con riferimento
all'art. 585 cod. proc. pen.
5.2. Con il secondo si denunzia violazione degli artt. 2-bis, comma 3, e 2-ter,
comma 14, della citata legge n.576 del 1965 e dell'art. 24, comma 1, d.lgs.
n.159/2011, in relazione all'art. 111, comma 6, Cost.
In particolare, si deduce l'omessa motivazione in ordine alla prova della natura
meramente fittizia della intestazione, in capo al L., delle partecipazioni
societarie della Salus srl e della Alice srl, ritenuta sulla base di considerazioni
logiche manifestamente inconferenti rese pretermettendo le osservazioni difensive
e le coerenti allegazioni dirette a comprovare la effettiva titolarità in capo al terzo
delle quote partecipative confiscate.
6. Ricorso nell'interesse di D.S. A. G., quale erede di A.C..
Due i motivi.
6.1. Con il primo motivo si adduce vizio integrale di motivazione in relazione
ai rilievi prospettati in appello quanto alla affettiva titolarità in capo al C.
delle quote societarie della Alicia Srl alla luce delle sue disponibilità finanziarie e
di quelle del suo nucleo familiare alla data di acquisizioni delle dette partecipazioni.
Con il secondo motivo, si prospetta questione di legittimità costituzionale
dell'art.117 disp. trans. d.lgs. n. 159/2011 in relazione ad artt. 3, 27, 111 Cost. 6
CEDU laddove, nel disporre in via transitoria, la protratta vigenza dell'abrogata
disciplina di cui alla legge n. 465 del 1975 per i procedimenti per i quali, come
quello di specie, alla data di entrata in vigore della novella, fosse già stata
formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione, preclude la
possibilità di applicare, in aperta distonia con il principio di ragionevole durata del
processo, la disciplina di durata massima del giudizio di prevenzione, ora dettata
dal codice antimafia.
7. Ricorso proposto nell'interesse di C. F.; M. M.;
M. C.; M. R..
Con un unico motivo di adduce violazione di legge in relazione all'art. 4 legge
n.1423 del 1956 perché la Corte, con motivazione solo apparente rispetto alle
doglianze prospettate con il ricorso, sarebbe pervenuta alla conferma della
confisca disposta in primo grado trasponendo ai terzi interessati regole di
valutazione probatoria e di giudizio unicamente riferibili alla posizione del
proposto.
In particolare, la Corte del merito avrebbe ritenuto, sulla base di una mera
presunzione, che i ricorrenti non avessero disponibilità reddituali e finanziarie tali
da poter acquistare le quote della Ginnic Club Alicia sas, attesa la giovane età e la
capacità reddituale minima degli stessi, là dove, invece, l'onere di provare la
provenienza dei redditi da attività illecita gravava sull'accusa. Sarebbe poi stata
trascurata l'autonomia di comportamento del gruppo C./M., non
diversa da quella del G., elemento logico a conferma di una marcata
erroneità della tesi relativa alla esclusiva riferibilità al proposto dell'intera
compagine.
8. Ricorso nell'interesse di G. C. e F. G..
Si lamenta, con riferimento specifico alle singole utilità confiscate ( beni
immobili, quote societarie, imprese individuali, rapporti di conto corrente)
intestate ai detti ricorrenti, violazione degli artt. 2-ter, 10 e ss., legge n.575/1965
nonché vizio integrale di motivazione avuto riguardo ai temi della sperequazione
reddituale fondante l'ablazione riferita al complessivo nucleo familiare del
G. e a quello della disponibilità in capo al proposto dei beni confiscati,
il tutto alla luce di una asserita inadeguatezza reddituale all'evidenza smentita dai
contrari rilievi difensivi integralmente pretermessi.
Si contesta, ancora, l'applicazione di linee interpretative riferibili al paradigma
dell'impresa mafiosa o comunque connotata da illiceità, non estensibili alle società
partecipate dai ricorrenti.
9. Ricorso nell'interesse di G. M. e A. N.
D..
I primi tre motivi risultano prospettati nell'interesse esclusivo di M.
G..
9.1. Con il primo si adduce violazione degli artt. 24 e 10, comma 2, d.lgs.
n.159/2011 nonché degli artt.111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod.
proc.pen, in relazione alla confisca della quota intestata alla ricorrente del capitale
sociale della Ginnica Club Alicia sas, in mancanza di base legale e in difetto di
correlazione temporale, anche per l'erroneo giudizio in ordine alla disponibilità del
bene in capo al prevenuto.
In particolare, la difesa lamenta mancanza di prova dell'interposizione fittizia
della ricorrente; il mancato rispetto della correlazione temporale perché la società
sarebbe stata costituita nel 1982, dunque al di fuori del perimetro della pericolosità
sociale del proposto, accertata dalla seconda metà degli anni '80 e sino al 2005;
c) carenza di prova quanto alla disponibilità della quota societaria in capo al
proposto; d) erroneo accertamento della sussistenza dei caratteri dell'impresa
"mafiosa"; e) violazione del diritto di proprietà della ricorrente e, dunque, dei
principi costituzionali e convenzionali, dal momento che la confisca è basata sulla
presunzione di origine illecita dei beni in assenza di prova di alcun collegamento
con attività criminali.
9.2. Con il secondo motivo le predette violazioni di legge vengono riferite alla
confisca della quota intestata alla ricorrente del capitale sociale della Centro
medico solarium srl e della quota di proprietà dell'immobile sito in Via
Pietratagliata, disposta in mancanza di base legale in relazione alla ritenuta
disponibilità del bene in capo al prevenuto.
Si deduce il difetto del requisito della disponibilità della quota in capo al
proposto e il difetto del requisito dell'illiceità delle provviste finanziarie impiegate.
La decisione impugnata avrebbe comportato una forma di espropriazione dei beni
risolvendosi in una pena patrimoniale sproporzionata in contrato con il diritto di
proprietà, costituzionalmente tutelato.
9.3. Con il terzo motivo le medesime doglianze vengono rivolte in direzione
della confisca dei rapporti finanziari intestati a G. M., nonché dei
rapporti cointestati a C. G., per mancanza del requisito della
disponibilità del bene confiscato in capo al proposto e in violazione del principio di
proporzione ex artt. 42 Cost. e 1 Protocollo 1 CEDU, dal momento che è stata
operata una sostanziale espropriazione dell'intero saldo contabile, confondendo i
proventi leciti con quelli assertivamente illeciti.
9.4. Il quarto motivo viene prospettato nell'interesse di N. D.
A..
La difesa lamenta violazione degli artt. 24 e 10, comma 2, d.lgs. n.159/2011
nonché degli artt.111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc.pen, in relazione
alla confisca della quota intestata al ricorrente del capitale sociale della Salus srl,
in assenza di prova in ordine alla disponibilità del ben in capo al proposto, in difetto
di correlazione temporale e attraverso indebiti e non comprovati riferimenti alla
ritenuta strumentalizzazione dell'attività di impresa esercitata dalla Salus.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Giova premettere che, nel caso, la proposta inerente alle misure di
prevenzione contestate dai ricorsi in esame è stata formulata in data anteriore alla
entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, si che nel caso, in ragione di quanto
previsto dalla relativa disciplina transitoria dettata da tale ultimo testo normativo
(segnatamente dall'art. 117), trovano applicazione le norme previgenti in materia
di prevenzione personale e patrimoniale.
2. Ciò precisato, ritiene la Corte che i ricorsi proposti nell'interesse di G.
G. e dei terzi interessati siano tutti inammissibili perché fondati su
motivi manifestamente infondati o non consentiti perché generici, aspecifici e
comunque eccentrici al tenore delle censure prospettabili in sede di legittimità in
materia di prevenzione limitate, come è noto, alle sole ipotesi di violazione di legge
(art. 4, decimo comma, dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3 ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575), nozione che
comprende anche i vizi di motivazione, integralmente assente o meramente
apparente su temi di stringente decisività tali da destrutturare la decisione
gravata.
3. La lettura delle due decisioni di merito, resa alla luce dei diversi ricorsi in
esame, permette di evidenziare, in premessa alla disamina dei relativi motivi, che
G. G. è stato sottoposto, prima dell'intervento in prevenzione
ora posto allo scrutinio di questa Corte, alla misura della sorveglianza speciale per
appartenenza mafiosa con decreto del Tribunale di Trapani del 12 gennaio 2000,
divenuto definitivo nel 2004.
Il perimetro temporale dei fatti rilevatori di tale già accertata pericolosità
sociale qualificata riguardava - per quanto emerge dallo stesso contenuto della
decisione ora gravata da ricorso- condotte successive al 1991 (si veda pag. 217);
sempre in ragione di quanto precisato dalla Corte di appello, avrebbe inoltre
trovato un confine ultimo coincidente con la puntuale esecuzione della detta
misura, intervenuta nel 2005.
Con lo stesso decreto sopra indicato, ancora, il Tribunale di Trapani ebbe a
rigettare la proposta di applicazione, ai danni del G., di una misura
reale fondata sulla accertata pericolosità sociale del proposto, decisione, anche
questa, coperta da giudicato.
4. Sempre in premessa, va anche messo in immediata evidenza che
G., pochi mesi dopo l'adozione della citata misura di prevenzione
personale, è stato assolto, nel processo penale parallelo, dall'imputazione per
associazione mafiosa con sentenza, anche questa definitiva, del 20 giugno 2000.
Emerge, ancora, che l'odierno proposto nel 1998 ebbe a patteggiare la pena
per alcuni reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, peculato, turbata
libertà degli incanti) per condotte connesse alla carica e alla attività di Presidente
del Consiglio di amministrazione dell'ospedale V. Emanuele III di S. e del
Comitato di gestione USL 4 di Mazara del Vallo negli anni dal 1985 al 1991.
G., sottoposto ad altri processi penali, non valorizzati dai giudici
della prevenzione, è stato assolto dalle relative imputazioni mentre sono state
archiviate diverse accuse nei suoi confronti per nuove condotte associative
successive a quelle già coperte dal giudicato assolutorio e per alcune ipotesi di
intestazione fittizia aggravata ex art 416 bis.1 cod. pen.
In particolare, con riguardo a queste ultime, nel ricorso del proposto si fa
riferimento specifico a tre decreti di archiviazione, resi negli anni 2005, 2008 e
2018 (dalla pag. 51).
5.Ciò premesso, appare altresì opportuno definire i contenuti del diverso
portato delle due decisioni di merito quanto alla ritenuta pericolosità sociale del
G..
5.1. In primo grado - apprezzando situazioni in fatto acquisite nel primo
giudizio di prevenzione ma non valorizzate in quella sede, altre inerenti al
medesimo arco temporale coperto da quel giudicato ma non acquisite nel primo
procedimento e altre ancora cronologicamente successive-, il Tribunale:
ha ritenuto diversa e ben più grave l'intensità della appartenenza mafiosa del
ricorrente nel periodo coperto dalla decisione già definitiva rispetto a quanto
messo in luce dal detto precedente, aspetto utilizzato quale chiave di lettura di
condotte antecedenti e successive, valorizzate nel pervenire all'ampliamento della
originaria pericolosità qualificata da appartenenza mafiosa riferita a
G., così estesa ad ambiti temporali precedenti o posteriori al periodo
coperto dal primo decreto;
ha apprezzato, soprattutto con riferimento agli anni successivi al 2005,
diverse ipotesi di intestazione fittizia sussumibili all'egida dell'art 512 bis cod. pen
- messe in atto in modo strutturato e seriale dal proposto soprattutto in esito ai
primi inconvenienti giudiziari che lo riguardarono (nel 1995 e nel 1996
G. venne attinto da due ordinanze custodiali per gli illeciti sopra
descritti realizzati dal 1985 al 1991)- quali autonoma fonte di pericolosità disgiunta
da quella di appartenenza mafiosa, parimenti destinata a supportare la misura di
prevenzione personale e reale ora applicata al ricorrente.
5.2. La Corte di appello ha condiviso solo in parte la valutazione resa dal
decreto appellato in ordine al giudizio di pericolosità ascritta al G..
In particolare, ha ritenuto che le situazioni in fatto successive a quelle
considerate dal primo decreto applicativo della misura personale ai danni del
proposto (si veda da pag. 212) non davano conto di alcuna rinnovata o ribadita
contiguità mafiosa del proposto, tanto che il giudizio di pericolosità, limitatamente
alla appartenenza mafiosa, non poteva estendersi oltre il perimetro di tempo(
2005 ) definito dalla cessazione degli effetti della predetta misura ( risalente al
2000).
Alla luce dei "nova" acquisiti (si veda da pag. 217, ultimo capoverso), ha
tuttavia confermato l'estensione a ritroso della originaria appartenenza qualificata,
riportandola alla prima metà degli anni '80. Al contempo, ha confermato (da pag.
228) il giudizio di pericolosità immediatamente e autonomamente ricavabile dalle
condotte di intestazione fittizia riferite al proposto e valorizzate, con argomentare
analitico, in primo grado, siccome realizzate durante l'esecuzione della prima
misura e successivamente alla relativa cessazione (si veda pag. 231 e soprattutto
da pag. 238 sulla correttezza in diritto delle valutazioni rese dal Tribunale nel
ritenere la configurabilità delle ipotesi di reato di cui all'art 512 bis).
Da qui la decisione di lasciare immutata la misura della sorveglianza speciale
disposta in primo grado, seppur ora solo supportata da tale meno estesa ipotesi
di pericolosità sociale qualificata.
6. Ciò premesso, può ora passarsi allo scrutinio dei ricorsi, prendendo le
mosse dai motivi proposti nell'interesse di G. G., vieppiù
10Corte di Cassazione - copia non ufficiale
supportati dalle considerazioni esposte dalla difesa con la memoria tramite la quale
si è inteso confutare le argomentazioni esposte dalla Procura generale a sostegno
delle proprie conclusioni.
6.1. Non coglie nel segno la questione di legittimità costituzionale
esposta a fondamento del primo motivo di ricorso del proposto, legata al tempo
previsto ex lege (dieci giorni dalla comunicazione della decisione) per proporre
appello e ricorso in cassazione in materia di prevenzione.
In disparte il merito del dubbio paventato - che tocca scelte legislative non
sindacabili in assenza di profili di manifesta irragionevolezza, non adeguatamente
puntualizzati dalla difesa- la questione deve ritenersi priva di rilevanza e dunque
non prospettabile per tale pregiudiziale ragione ostativa.
Ciò alla luce della incontestata tempestività dei due ricorsi, aspetto che,
riguardo al tema sollevato, assume un ovvio, assorbente, rilievo logico; ma anche
in considerazione della astratta genericità dell'assunto difensivo inerente alla
affermata ma non comprovata violazione delle prerogative difensive patite
nell'occasione in ragione del termine imposto ex lege per proporre l'impugnazione,
di merito e legittimità. Violazione, peraltro, ampiamente contraddetta dalla
riscontrata complessità delle contestazioni svolte con l'appello, ribadite
dall'odierno ricorso, lette anche alla luce della rilevante e analitica attività difensiva
spiegata in primo grado, a conferma di una situazione processuale rispetto alla
quale ben può ritenersi che il termine per impugnare previsto normativamente non
abbia concretamente inciso sulle possibilità delle parti interessate di difendersi
compiutamente, così da risultare apertamente smentita anche l'addotta violazione
dell'art. 6 CEDU.
La circostanza, poi, che in appello sia stata stigmatizzata la genericità di alcuni
rilievi prospettati - per avere la difesa richiamato le osservazioni rese in primo
grado senza confrontarsi con le soluzioni rese dal decreto appellato nel
disattenderne il portato ma limitandosi ad un mero riferimento alle memorie
depositate innanzi al Tribunale-, non vale a confortare l'assunto difensivo,
trattandosi di evenienza legata non al circoscritto ambito temporale entro il quale
predisporre l'impugnazione, bensì, a ben vedere, alle scelte della difesa, sfociate,
nel caso, in una tecnica espositiva coerentemente ritenuta, in parte qua,
inadeguata alla luce del disposto di cui all'art 581 cod. proc. pen.
6.2. Sono inammissibili le doglianze afferenti alle nullità processuali
rivendicate con il secondo e terzo motivo di ricorso, perché connotate da marcata
genericità oltre che manifestamente infondate.
In particolare, la mancata assunzione di prove orali e le omesse acquisizioni
documentali indicate con l'impugnazione non risultano supportate da puntuali
argomentazioni dirette a sostenerne la rilevanza probatoria nel più ampio quadro
delle emergenze acquisite, (rilevanza) apoditticamente sostenuta.
Quelle inerenti alle acquisizioni disposte dal Tribunale malgrado le obiezioni
della difesa, ribadite dal terzo motivo, sono in linea di principio errate giacché il
giudizio di prevenzione consente certamente l'acquisizione di dichiarazioni di terzi
rese nel corso delle indagini o in altri procedimenti e comunque assunte non in
contraddittorio con la difesa del proposto, potendo tale prerogativa venire
recuperata contrastandone il portato all'interno del procedimento stesso e se del
caso sollecitando l'escussione del dichiarante (che nel caso non risulta invocata
dalla difesa).
Sono, in ogni caso, parimenti generiche quanto alla decisività assunta da detti
momenti probatori rispetto alla decisione assunta.
In entrambi i casi, infine, le censure proposte con i detti motivi si sono rilevate
anche aspecifiche, perché non si confrontano con le risposte offerte su tali punti
con l'ordinanza del 6 maggio 2020 richiamata dalla Corte del merito a sostegno
della decisione assunta nel rigettare le relative eccezioni (vedi pagina 96 del
provvedimento gravato).
6.3. È inammissibile anche la doglianza inerente alla addotta nullità
prospettata dalla difesa in relazione alla avvenuta nomina di periti non iscritti negli
albi di cui all'art 67 disp. att. cod. proc. pen. senza il supporto di adeguata
motivazione atta a sostenere siffatta scelta: trattasi, infatti, di nullità a regime
intermedio nel caso tardivamente dedotta (alla udienza del 30 giugno 2015)
quando pacificamente le operazioni peritali erano da tempo avviate.
Considerato il vizio (che attiene alla nomina del perito e che poteva essere
riscontrato con immediatezza, dovendo la difesa limitarsi alla mera consultazione
dell'albo territorialmente competente) è poi indifferente il fatto che la perizia non
risultasse ancora acquisita, occorrendo prima procedere all'esame dei periti.
Piuttosto, il rilievo andava necessariamente prospettato se non all'atto della
nomina quantomeno prima dell'inizio delle operazioni peritali, proprio perché
inerente non allo svolgimento dei compiti demandati al perito ma in radice al
conferimento dell'incarico.
6.4. Sono diversi i temi messi in gioco dal quinto motivo di ricorso.
Tutti quelli messi in rilievo facendo leva sul tenore del provvedimento
interlocutorio reso dalla Grande Camera della CEDU nel procedimento Cavallotti
contro Italia citato in narrativa, sono in parte eccentrici al portato delle relative
problematiche, in parte genericamente prospettati.
6.4.1. In particolare, guardando al tema della possibile conflittualità tra
decisioni di matrice assolutoria rese in esito al processo penale e valutazioni di
segno opposto poste a fondamento dell'applicazione di una misura di prevenzione,
sia personale che reale, i rilievi difensivi sono certamente inconferenti in relazione
alla pericolosità qualificata legata alla appartenenza mafiosa del G.,
comunque valorizzata a sostegno della confisca: se è vero, infatti, che il proposto
è stato assolto dalla imputazione mafiosa con sentenza passata in giudicato, è
anche vero che, al contempo, il profilo della sua appartenenza mafiosa, destinato,
seppur in parte, a fondare l'intervento qui contestato, riposa su una pressoché
contestuale decisione assunta in sede di prevenzione, parimenti passata in
giudicato e mai attinta da una richiesta di revoca sulla base della detta assoluzione.
Non v'è, dunque, un contrasto tra decisioni utilmente valorizzabile in questa
sede perché le valutazioni dirette a rinsaldare il giudizio di pericolosità per
appartenenza mafiosa riposano su un giudicato mai contrastato dal G.
con gli appositi strumenti impugnatori messi a disposizione dall'ordinamento.
6.4.2. Semmai un siffatto contrasto potrebbe essere valorizzato per quelle
considerazioni spese dai giudici del merito dirette ad espandere a ritroso la
mafiosità del proposto in epoca antecedente al 1991, non valorizzate nel primo
procedimento di prevenzione: ma sotto questo versante il ricorso è generico,
perché manca di dettagliare la relativa contestazione, in particolare riportando i
tratti della decisione di assoluzione destinati a smentire in fatto le considerazioni
spese dai giudici del merito nel sostenere la detta conclusione, volta a retrodatare
l'appartenenza mafiosa del proposto.
6.4.3. I temi agitati dalla "Cavallotti", piuttosto, potrebbero, nella specie,
assumere maggior rilievo con riguardo alla pericolosità ritenuta dai giudici del
merito in considerazione delle condotte riportate alle ipotesi di reato ex art 512
bis cod. pen., valorizzate in appello a supporto esclusivo della misura personale,
oltre che in aggiunta agli altri elementi acquisiti a sostegno della misura reale.
In parte qua, per quanto già anticipato, la difesa ha rivendicato la conflittualità
tra tale valutazione e le archiviazioni decretate (in un caso per prescrizione)
rispetto ad analoghe accuse mosse in sede penale.
In disparte il tema della cedevolezza in sé della valutazione correlata alla
archiviazione, estranea a ben vedere ai profili messi in gioco dalla "Cavallotti" (più
legati all'ipotesi dell'assoluzione intervenuta in esito ad un compiuto giudizio
penale), anche su tale versante il ricorso difetta della necessaria specificità, vizio
reso ancor più marcato dal confronto con le copiose argomentazioni spese in primo
grado quanto ai diversi episodi valorizzati in tale ottica, riprese per relationem in
appello.
Occorreva, in particolare, precisare i contenuti delle dette archiviazioni e
confrontarne il portato con gli elementi fattuali messi in luce dai giudici della
prevenzione così da dare concretezza alla rimarcata e assorbente conflittualità tra
le due decisioni, aspetto nel caso tanto genericamente quanto apoditticamente
rivendicato; di contro, il ricorso, senza mai precisare il contenuto in fatto delle
relative accuse e delle correlate valutazioni sottese alle richiamate archiviazioni,
si limita a riportare astrattamente i dati identificativi dei relativi processi penali,
così da risultare evidentemente inadeguato rispetto all'obiettivo processuale
perseguito.
6.4.4. Non coglie nel segno neppure il rivendicato "ne bis in idem" rispetto
alla pregressa decisione resa in materia di prevenzione, anche in parte qua per la
aspecificità estrinseca del ricorso.
Il tema, considerato il devoluto in appello, per un verso attiene unicamente
alla misura patrimoniale (si veda l'affermazione in tal senso resa alla pag. 96,
ultimo capoverso, della decisione gravata, non contrasta dal ricorso); per altro
verso risulta prospettato anche in tal caso inadeguatamente, perché presupponeva
la precisazione dei momenti attestanti l'identità di giudizio tra le due regiudicande,
sia in relazione alle utilità confiscate, sia con riguardo agli elementi reddituali e
finanziari valorizzati a sostegno del giudizio di ritenuta disponibilità e
sperequazione.
La lettura del ricorso non solo non da conto di siffatte puntualizzazioni. Ma,
altrettanto pregiudizialmente, non consente di individuare alcun profilo critico
espressamente prospettato in direzione degli elementi puntualmente valorizzati
dalla Corte del merito nel segnalare il diverso spettro cognitivo dei temi afferenti
la pericolosità qualificata del proposto a sostegno del superamento del pregresso
giudicato dalla Corte del merito (si veda pagina 99), nonché il ben più compiuto
portato delle acquisizioni rese rispetto alla laconicità degli elementi valorizzati nel
primo decreto e la marcatamente diversa entità delle utilità considerate, destinate
a disvelare un patrimonio attinto dalla ablazione chiaramente mutato rispetto, alla
precedente decisione, di segno opposto, resa in sede di prevenzione.
6.4.5. La difesa ha anche rimarcato una asserita applicazione retroattiva
dell'ipotesi di pericolosità legata agli episodi ricondotti all'egida normativa dell'ad
512 bis cod. pen., i quali ultimi sono stati normativamente valorizzati nell'ottica
del substrato tipico delle ipotesi fondanti l'applicazione di una misura di
prevenzione personale e a caduta patrimoniale solo a far tempo dal 2009 ( i.e.
dalla entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 che ha aggiunto alle ipotesi
sintomatiche della pericolosità sociale qualificata all'epoca annoverate dall'art. 1
della legge n. 575 del 1965 anche quella inerente alla presenza di indizi del reato
di cui all'art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992, oggi trasfuso nell'art. 512 bis cod.
pen.).
Da qui la rivendicata violazione dell'art 25 Cost. o comunque del concetto di
prevedibilità della base legale fondante l'applicazione di una misura di prevenzione
personale o patrimoniale imposto dalla previsione di cui all'art. 7 Cedu per tutte le
e non da giudizi sulla pericolosità sociale, che tale accertamento di responsabilità
non presuppongono).
6.4.5.4. In ogni caso, anche a ritenere estensibile alle misure non connotate
da caratteri sanzionatori tipicamente penalistici il principio di legalità
convenzionale dettato dall'art 7 CEDU con particolare riguardo alla ragionevole
prevedibilità degli effetti conseguenti alla violazione della base legale posta a
fondamento degli interventi di prevenzione, non può non rimarcarsi come nella
specie la novella del 2009 ha finito per catalogare, tra i fatti ritenuti ex lege
sintomaticamente espressivi della pericolosità sociale, condotte di reato già
puntualmente tipizzate (dal 1991) in termini di illecito penale, foriere di effetti ben
più pregnanti rispetto alla sottoposizione all'azione di prevenzione (perché fonte
di responsabilità penale e al contempo motivo di applicazione della confisca
allargata), tali da allertare senza incertezza il possibile destinatario del precetto
quanto al disvalore delle condotte poi valorizzate anche in ottica preventiva.
Il tutto con riguardo ad agiti illeciti che immediatamente si correlavano al
tema della prevenzione, perché ontologicamente diretti proprio a neutralizzare
l'efficacia dei relativi interventi in prevenzione rispetto alle accumulazioni illecite
realizzate nel tempo, così da rendere marcatamente inconferente il tema della non
prevedibilità degli effetti legati alle dette condotte.
6.4.6. Il quinto motivo contiene anche contestazioni rivolte al giudizio di
pericolosità legato alle condotte tipizzate ex art 512 bis cit. nonché alla attualità
del detto presupposto soggettivo, momento imprescindibile della misura
personale.
Sul tema della configurabilità delle ipotesi di reato ritenute sintomatiche della
pericolosità ascritta al G., va evidenziato che l'unica doglianza
prospettata, pedissequamente ripresa da quella formulate con l'appello, si lega
alla ritenuta inidoneità delle condotte laddove l'interposto sia tra i familiari del
soggetto interponente che, in quanto tali, risultano annoverati tra quelli
presuntivamente protagonisti delle manovre realizzate dal possibile proposto al
fine di eludere l'intervento in prevenzione.
Tesi in diritto, questa, puntualmente disattesa dalla Corte del merito facendo
correttamente leva sul consolidato orientamento di legittimità in forza del quale,
in tema di trasferimento fraudolento di valori, il delitto è configurabile anche nel
caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione
patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone (quali il coniuge, i figli, i
conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) per le quali opera la presunzione
d'interposizione fittizia ex art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora sostituito
dall'art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, occorrendo distinguere tra
l'astratta possibilità di ritenere integrato il reato e l'effettiva e concreta sussistenza
dello stesso avuto riguardo al grado di capacità elusiva garantito dall'operazione
patrimoniale, soprattutto in relazione alla verifica del dolo chiamato a sorreggere
l'illecito in questione (da ultimo si veda
Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Rv. 285368; Sez. 2, n. 27388 dell'8/5/2024,
n.m.; Sez. 5, n. 20050 del 1/3/2024, n.m.).
Il rilievo diretto a contestare l'attualità del giudizio di pericolosità, infine, è
inammissibile per più concorrenti ragioni: oltre a risultare evidentemente
inconferente ( perché correlato al tema dell'appartenenza mafiosa, ipotesi di
pericolosità non valorizzata dalla Corte del merito a supporto della misura
personale), è anche generico (perché difetta di un adeguato confronto con le
numerose condotte ex art. 512 bis realizzate dopo la cessazione della prima
misura) e soprattutto non consentito (perché il tema non venne devoluto in
appello).
6.5. L'ultimo motivo di ricorso prospettato nell'interesse del proposto, il
sesto, è inammissibile perché generico oltre che manifestamente infondato.
Con la doglianza la difesa non solo replica contestazioni già mosse e disattese
avuto riguardo al tema della pericolosità, ma sottopone a critica anche il profilo
della perimetrazione temporale del detto requisito soggettivo, ritenuto non
compatibile con la data di acquisizione delle utilità fatte oggetto dell'ablazione
contestata.
Il rilievo in questione, tuttavia, presupponeva una puntuale indicazione delle
singole utilità; della data di relativa acquisizione; della conseguente distonia tra
tali momenti e il perimetro temporale coperto dalla ritenuta pericolosità del
ricorrente.
Aspetti, questi, tutti integralmente trascurati dal ricorso.
Da qui, in definitiva, la ritenuta inammissibilità dell'impugnazione proposta
nell'interesse di G. G..
7.Venendo ai ricorsi autonomamente proposti nell'interesse delle terze
interessate C. e D.S., ritiene la Corte che allo scrutinio dei relativi
motivi possa procedersi congiuntamente.
Le due posizioni riguardano, infatti, la titolarità, da parte dei danti causa delle
odierne ricorrenti, delle partecipazioni societarie relative a due compagini (Alicia
srl e Salus Srl) che i giudici del merito hanno attribuito alla disponibilità materiale
del proposto secondo linee valutative che, nel motivare della decisione gravata, in
particolare, trovano diversi momenti di contratto (si vedano le pagine da 367 per
la Alicia Srl e da 412 per Salus srl).
Partecipazioni, queste, sottoposte ad un vortice continuo e anomalo di
trasferimenti realizzati al valore nominale delle quote e senza mai considerare le
evoluzioni imprenditoriali sottostanti (con particolare riguardo alla Salus), che si
inseriscono appieno, secondo l'impostazione sottesa alle due decisioni di merito,
nell'operazione di complessiva fittizia dismissione delle proprie disponibilità
architettata dal G. in prossimità del procedimento di prevenzione
promosso, alla fine degli anni '90, nei suoi confronti, nonché della definizione del
processo penale chiuso con la sua assoluzione.
7.1. Giova premettere che dalla lettura della decisione impugnata emerge che
Alicia srl, alla data del sequestro, vedeva quali soci formali intestati delle quote
C. e L. (ai quali sono subentrate in via ereditaria le mogli,
rispettivamente individuate in A. G. D.S. e G. C.),
oltre a N. D. A. e C. F..
Salus srl, oltre a L., vedeva quali formali partecipi, la moglie del proposto
G. C., A., S.V., S. F., P. C.,
P. C..
Hanno contestato la confisca, C. e L. (oggi le loro eredi) e la
C.. C. non ha impugnato con riferimento alla Alicia; parimenti il
provvedimento è divenuto definitivo nei confronti di tutti gli altri formali intestatari
della Salus diversi dalla moglie del proposto.
7.2. Ciò premesso, i ricorsi delle due eredi dei titolari formali delle quote
confiscate delle dette società, sono inammissibili perché i relativi motivi risultano
viziati da aspecificità estrinseca, atteso che, avuto riguardo ad entrambe le
impugnazioni, non si riscontra un puntuale confronto con l'analitico argomentare
svolto dalla Corte del merito nel rimarcare l'assoluto dominio mostrato nel tempo
dal G. rispetto a dette compagini, costituite in forma societaria solo
per fungere da schermo rispetto alla dominante ed esclusiva riferibilità al proposto
dei relativi interessi imprenditoriali.
Il tutto secondo una cornice fattuale e un modulo comportamentale replicato
in modo pressoché seriale dal proposto negli anni, avvalendosi - nel riferire
apparentemente a terzi la titolarità delle quote partecipative inerenti a detti enti
sociali- di persone di sua immediata fiducia nel quadro dei rapporti clientelari-
analiticamente descritto dai giudici del merito- favoriti dalle cariche e dagli
incarichi pubblici rivestiti dal proposto e dal suo militante passato nell'ambito della
criminalità organizzata.
Sotto quest'ultimo versante, in particolare, i ricorsi trascurano di affrontare e
disattendere le puntuali considerazioni spese nel rimarcare la peculiarità dei
contatti e dei rapporti personali intercorsi tra l'interponente e gli interposti, filtrati
alla luce della sostanziale estraneità di questi ultimi alle vicende imprenditoriali
delle compagini in oggetto; aspetto vieppiù rilevante, sul piano logico, a fronte dei
poteri di rappresentanza e gestori svolti dai titolari fittizi delle quote in questione
(in particolare con riferimento a L., avuto riguardo alla posizione assunta nella
Salus).
I motivi addotti, del resto, denunziano con immediatezza la loro
inadeguatezza rispetto ai limiti del devoluto prospettabile in sede di legittimità
nella materia che occupa: rassegnano difetti integrali di motivazione,
essenzialmente legati alle capacità finanziarie dirette a sostenere le relative
acquisizioni, quando, di contro, le censure prospettate replicano aspetti tutti
affrontati e disattesi dalla Corte del merito con motivazione puntuale e tutt'altro
che illogica, contrastata dai ricorrenti in termini meramente apodittici.
Là dove i ricorsi si confrontano con il motivare speso dalla Corte del merito
nel giustificare il giudizio di disponibilità delle utilità confiscate in luogo delle
apparenze formali, i ricorsi deducono vizi logici del motivare quanto ad alcuni degli
elementi fattuali apprezzati dalla Corte del merito nel ritenere la natura solo fittizia
delle relative intestazioni, rilievi non consentiti, per quanto già detto, a prescindere
dalla relativa fondatezza nel merito.
7.3. La questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa di C.
replica la manifesta infondatezza e il giudizio di irrilevanza già messi in luce
affrontando l'identica prospettazione offerta dal ricorso del proposto.
Quella sollevata dalla difesa della D.S. è all'evidenza manifestamente
infondata.
7.3.1. Vale evidenziare che la ricorrente, nel suo concreto argomentare, non
contesta la legittimità costituzionale della norma ritenuta applicabile alla specie
dai giudici del merito in forza della citata disciplina transitoria dettata dal d.lgs. n.
159 del 2011 (art. 117), i.e. l'art. 2 ter della legge del 565 del 1975. Disposizione,
questa, che, pur non consentendo la confisca se resa oltre un anno dal sequestro,
è stata interpretata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in termini tali da
ritenere il detto limite temporale non operativo là dove, come nel caso, il sequestro
sia stato adottato contestualmente all'applicazione di una misura di prevenzione
personale (ex multis, Sez. 2, n. 16191 del 24/03/2017,Rv. 270267).
Riguardo a tale previsione e alla interpretazione che ne ha offerto il diritto
vivente, con il sotteso bilanciamento dei valori costituzionali in gioco in quel
determinato contesto normativo, il ricorso, a ben vedere, non si confronta in alcun
modo, evitando ogni approfondimento argomentativo in funzione della prospettata
lesione dei parametri costituzionali e convenzionali evocati.
7.3.2. Piuttosto, la difesa dubita della legittimità costituzionale della disciplina
transitoria già citata e dell'effetto che, sul piano della ragionevole durata del
processo, ne consegue: più precisamente contesta l'inapplicabilità alla specie dei
termini di durata massima di efficacia della confisca in primo (art 24) e secondo
grado (art. 27) ora previsti dal vigente codice antimafia.
Una siffatta impostazione critica, tuttavia, non tiene conto della
giurisprudenza di questa Corte in forza della quale, proprio con riguardo alla tenuta
costituzionale della disciplina transitoria in questione e delle ricadute che ne
derivano sul tema del termine di efficacia del vincolo apposto con il sequestro, è
stato evidenziata la manifesta infondatezza di analoga questione perché la scelta
di "limitare la operatività non solo della disposizione in esame, ma di tutte le nuove
norme introdotte con il Libro I con il Codice antimafia e delle misure di prevenzione
di cui al citato d.lgs., ai soli procedimenti instaurati, con la formulazione della
proposta di applicazione della misura di prevenzione, dopo l'entrata in vigore di
tale decreto" costituisce "espressione di un ragionevole esercizio del potere
discrezionale del legislatore" nel regolare "gli effetti, nei processi in corso, di nuovi
istituti o delle modificazioni apportate ad istituti già esistenti"
(Sez. 6, n. 20572 del 09/05/2019, Rv. 275684).
8.11 ricorso proposto nell'interesse dei terzi interessati C. F.,
M. M., M. C., M. R., formali intestatari della Ginnic
Club Alicia sas.
La società in questione, sottoposta a una confisca totalitaria quanto alle
relative partecipazioni, vedeva tra i soci, al momento del sequestro, la moglie del
proposto e i figli F. e M. (per averne acquistato le quote in via di
cessione gratuita da potere della madre) per metà del capitale sociale.
L'altra metà del capitale risultava formalmente in capo ai ricorrenti sopra
indicati, che sono moglie (F.), figlie (M. e C.) e genero (C.)
di A. M., soggetto particolarmente vicino al proposto, concorrente in
diverse intraprese illecite riferibili allo stesso riferibili, definito dal collaborante
B. "la cassaforte" di G.".
C., al pari della C., era socio accomandatario della detta
compagine.
8.1.11 ricorso riposa su censure inammissibili perché non si confronta con la
congerie di argomenti messi in luce dai giudici del merito e in particolare con gli
snodi nevralgici del relativo motivare tutti diretti a rappresentare l'assoluto
dominio operato dal proposto sulle vicende della detta società ancora prima di
risultarne quotista (nel 1996) per il tramite della moglie, trattandosi di compagine
all'evidenza piegata alla realizzazione di interessi e operazioni commerciali
essenzialmente riferibili al G. nella piena e mai contrapposta
consapevolezza degli altri soci facenti capo ai M. ( si veda pag. 409 ultimo
capoverso e tutti gli indici fattuali messi in luce nelle pagine precedenti, estranei
a qualsivoglia confronto critico prospettato dal ricorso).
Il tutto alla luce di una mai superata incapienza reddituale e finanziaria dei
ricorrenti rispetto ai relativi momenti di acquisizione delle quote.
8.2. In questa cornice, l'unico motivo di doglianza dotato di una minima
concretezza - quello riguardante l'autonomia asseritamente mostrata da C.
nel compiere alcuni atti di appropriazione indebita rispetto a risorse proprie della
società - risulta affrontato e disatteso dalla Corte del merito rimarcandone la non
decisività rispetto agli altri argomenti logici valorizzati a sostegno della conferma
della integrale confisca della compagine in questione ( si veda dalla pagina 411),
senza che anche sul punto il ricorso si sia confrontato con la dovuta specificità
rispetto a siffatto argomentare.
9. Ricorso nell'interesse di G. C. e F. G..
Le censure prospettate dal ricorso sono tutte inammissibili.
9.1. Giova premettere che il decreto impugnato, nel definire la disponibilità
delle utilità in questione siccome riferibile al proposto piuttosto che ai ricorrenti,
moglie e figlio del G., ha avuto modo di evidenziare ( si veda la sintesi
prospettata alla pagina 348 con riguardo ai beni mobili, immobili e rapporti
finanziari) il relativo legame familiare e l'interessamento, costante e dominante,
del proposto rispetto alla sorte e alla gestione delle utilità in questione. Elementi,
questi letti in contrapposizione alla distanza mostrata dai ricorrenti rispetto alle
medesime utilità oltre che alla luce della riscontrata assenza di adeguate fonti
reddituali e finanziarie riferibili ai predetti rispetto ai costi affrontati in occasione
delle singole acquisizioni e dei rilevanti investimenti operati su beni in precedenza
acquisiti nell'arco di tempo coperto dai fatti espressione della pericolosità sociale
del proposto: sono paradigmatici in tal senso, i puntuali riferimenti operati alle
spese affrontate per la costruzione della dependance in contrada Filci di S. e
quelle inerenti l'aumento di capitale del centro medico Solarium srl.
9.2. Sotto quest'ultimo versante, non può non rimarcarsi come, ad avviso del
Collegio, il dato dell'incapienza reddituale dei ricorrenti, letto alla luce della
estrema contiguità familiare con il proposto, potrebbe di per sé sostenere
adeguatamente l'assunto sotteso alla disposta confisca, quantomeno nei limiti
della motivazione idonei a rendere insindacabile in questa sede il relativo giudizio
di merito.
9.4. In aggiunta, va anche rilevato che, come evidenziato dal decreto gravato
(si vedano le argomentazioni spese alle pagine 344 e 345), gli appelli devoluti alla
Corte del merito non rivendicavano mai la presenza di autonome fonte reddituali
idonee a sostenere le acquisizioni.
Piuttosto, per il tramite delle consulenze tecniche acquisite, contrastavano le
valutazioni rese dal Tribunale facendo riferimento al giudizio di sperequazione reso
a sostegno dell'ablazione, riferito all'intero complesso familiare del proposto,
comprensivo anche degli odierni due deducenti.
Il relativo assunto difensivo, dunque, riposava sul dato finanziario e reddituale
tipicamente proprio del nucleo familiare del proposto, elemento logico a conferma
della affermata inscindibilità delle relative posizioni finanziarie rispetto a quella
propria del G. G..
9.4. Tale decisiva considerazione porta a corollari di assoluta pregnanza nel
caso, alla luce della giurisprudenza di legittimità che esclude per i terzi interessati
la possibilità di sindacare il giudizio di sproporzione reddituale, il quale costituisce
un posterius logico della valutazione sulla disponibilità, unico tema sul quale gli
stessi possono ritenersi interessati a contraddire la confisca (ex multis,
Sez. 6, n. 5094 del 09/01/2024, Rv. 286058 ai cui riferimenti giurisprudenziali si
richiama anche in relazione al superamento delle tesi interpretative di segno
difforme espresse dalla giurisprudenza largamente minoritaria di questa Corte).
Ne consegue, in particolare, che:
dovevano ritenersi inammissibili in appello e lo sono ora con riferimento al
ricorso che occupa tutti i riferimenti difensivi inerenti alla valutazione della
sperequazione reddituale riscontrata a sostegno della confisca;
sono inammissibili anche i rilievi prospettati avverso la motivazione del
decreto impugnato là dove si giustifica la confisca degli enti sociali ( rectius delle
relative partecipazioni sociali) costituiti o sostenuti, quanto alla relativa attività
imprenditoriale, tramite investimenti operati dal proposto veicolando pregressi
proventi ricavati dalle condotte illecite sintomatiche della sua pericolosità,
trattandosi di giudizio, parimenti valorizzato, accanto a quello della sperequazione
reddituale, nel pervenire alla ablazione (secondo il ragionamento tipico della
impresa integralmente confiscata perchè intrinsecamente e radicalmente
ammalorata nel suo sviluppo imprenditoriale grazie all'immissione, nel relativo
ciclo produttivo, di provvista di matrice illecita, non scindibile da quella lecita),
anche questo eccentrico al tema della disponibilità che definisce il perimetro della
legittimazione del terzo;
sono non consentiti, oltre che marcatamente generici, i riferimenti alle
autonome capacità reddituali contenuti nel ricorso, per quanto sopra correlati a
situazioni in fatto non esplicitati dal ricorso in appello.
9.4. Ciò premesso, il ricorso in questione palesa ulteriori profili di
inammissibilità perché aspecifico oltre che generico rispetto alle corrette, puntuali
e assorbenti considerazioni spese dalla Corte del merito con riguardo alla
dependance di contrada Filci (si veda pag. 363) nonché alle acquisizione delle
quote relative al terreno di Pietratagliata e ai rapporti bancari intestati ai due
ricorrenti (con riguardo a F. G., l'unico per il quale la doglianza
assume contenuti concreti, si veda in particolare quanto evidenziato alla pag.
350), dovendosi peraltro evidenziare come nel provvedimento impugnato si dia
atto della assenza di rilievi su tali utilità formulati con l'appello (aspetto questo
non contrastato dalla difesa con l'impugnazione che occupa).
Le censure esposte dal ricorso, infine, sono manifestamente inconferenti là
dove si mette in luce (si veda pagina 26 dell'impugnazione con riguardo alle quote
del Centro Solarium srl) aspetti valutativi che non sono in grado di destrutturare
integralmente il ragionamento logico seguito dai giudici nel merito nel riferire al
proposto la titolarità sostanziale delle dette utilità.
10. Venendo, infine, ai motivi di ricorso proposti nell'interesse di M.
G. e N. D. A., ritiene la Corte che anche tale
impugnazione debba ritenersi inammissibile.
Preliminarmente, non risulta alla Corte che A. abbia interposto appello
con riguardo alle quote della Salus srl: la presenza di motivi non emerge del resto
dal provvedimento gravato né il ricorso mostra di fare cenno a censure
pretermesse.
In ogni caso, l'impugnazione deve comunque ritenersi inammissibile per le
ragioni precisate di seguito.
10.1. Così è a dirsi, innanzitutto, quanto alle doglianze spese in relazione alla
contestata assenza di correlazione cronologica tra espressione della pericolosità
sociale del proposto e momenti di acquisizione delle utilità confiscate ai detti terzi.
Tanto non solo perché il relativo tema di giudizio, per quanto già anticipato, deve
ritenersi estraneo alle ragioni di contestazione prospettabili dal terzo interessato;
ma anche e soprattutto perché il rilievo risulta posto in termini di evidente
inadeguatezza.
In particolare, spicca la genericità della censura addotta con riguardo alla
posizione di A..
Per altro verso, emerge senza incertezze l'erronea prospettazione della
deduzione resa nell'interesse di M. G., resa guardando alla data
di costituzione della Ginnic club e non invece al più corretto riferimento alla data
di acquisizione delle quote da parte della madre, poi in parte cedute gratuitamente
alla ricorrente, avvenuta, per l'appunto, nel 1996, in piena espressione della
pericolosità sociale del marito G., al quale le stesse sono riferite.
10.2. Tale ultimo riferimento si lega inscindibilmente alla natura gratuita
dell'acquisto reso dalla G., sia in relazione a quota parte delle
partecipazione a lei donate della Solarium sia per quelle della Ginnica Alicia.
Correttamente, infatti, i giudici del merito hanno fatto leva sulla incontestata
riferibilità originaria delle dette quote al proposto in luogo della formale
intestazione alla madre donante; e alla conseguente indifferenza della donazione
formalmente realizzata dalla C., perché comunque riguardante beni solo
apparentemente riferibili alla donante, ulteriormente trasferiti ad altro dei familiari
del proposto ma sempre senza intaccarne la titolarità effettiva, rimasta immutata
nel tempo.
10.3. Sono poi manifestamente inconferenti i riferimenti alla connotazione
illecita delle imprese sociali riferibili dal proposto, partecipate solo formalmente
dai due ricorrenti: si tratta di argomentazioni spese dai giudici del merito nell'ottica
della confisca delle dette compagini alla luce della integrale alterazione del circuito
imprenditoriale e produttivo afferente le dette compagini correlata alle ragioni di
pericolosità del proposto, aspetto, dunque, per quanto già evidenziato,
palesemente estraneo ai temi del contendere rispetto ai quali il terzo può dirsi
legittimato a contraddire.
10.4. Sono parimenti inammissibili le considerazioni spese dalla difesa di
M. G. nel contestare
- la confisca del cespite in contrada Pietratagliata, rectius delle quote di
comproprietà in testa alla ricorrente (giustificata dalla Corte del merito con le
argomentazioni efficacemente riassunte alla pagina 356, ultimo capoverso);
- la presenza di fonti reddituali idonee a giustificare l'acquisto delle quote della
Solarium da potere di F. e a sostenere la titolarità delle disponibilità liquide
sui conti correnti sequestrati alla stessa (per i redditi ritenuti solo fittizi della
ricorrente si veda il giudizio di inverosimiglianza argomentato dalla pagina 358,
ultimo capoverso; per i conti correnti, si consideri la motivazione spesa alla pagina
pag. 359).
Si tratta, infatti, di rilievi critici che, anche la dove si confrontano con le
considerazioni spese dalla Corte del merito nel superare le analoghe censure
prospettate in appello, supportano, al più, una lettura alternativa delle rispettive
acquisizioni, all'evidenza incompatibile con i motivi di ricorso prospettabili in sede
di legittimità.
10.5. Del tutto aspecifico, infine, deve ritenersi il ricorso proposto
nell'interesse di A. avuto riguardo alle considerazioni spese dai giudici del
merito nel ritenere, alla luce di una puntuale e logica valutazione in fatto, la
riferibilità sostanziale allo stesso delle quote della Salus, allo stesso solo
fittiziamente intestate.
11.Ne viene l'inammissibilità dei ricorsi, cui segue la condA. dei ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e di una soma in favore della Cassa delle
ammende liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna  i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 3/10/2024.
Avv. Antonino Sugamele

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