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Sentenza

Integra il reato di truffa contrattuale la condotta di chi diminuisca il numero di chilometri dell’auto e la venda al prezzo di mercato.  La Cassazione - con la sentenza 25283 - precisa che il reato si contesta tutte quelle volte in cui l’acquirente, conoscendo il numero reale dei chilometri, non avrebbe proceduto all’acquisto.
Integra il reato di truffa contrattuale la condotta di chi diminuisca il numero di chilometri dell’auto e la venda al prezzo di mercato. La Cassazione - con la sentenza 25283 - precisa che il reato si contesta tutte quelle volte in cui l’acquirente, conoscendo il numero reale dei chilometri, non avrebbe proceduto all’acquisto.
La Corte d’appello di Bologna aveva confermato la decisione emessa dal Tribunale di Ferrara il 21 giugno 2022 che aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato per il reato di truffa contrattuale a lui ascritto, condannandolo alla sanzione penale e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. Contro la decisione l’imputato ha proposto ricorso in Cassazione. Alla base dell’appello il ricorrente ha eccepito il vizio di motivazione della decisone non avendo la Corte argomentato sul prezzo più basso pagato versato dall’acquirente (5800 euro). Né sarebbe stata nel merito dimostrata la consistenza del maggiore onere sopportato dall’acquirente per l’accesso al credito necessario all’acquisto. 
Per la Cassazione la contraffazione dei chilometri e, quindi, la loro diminuzione ha influito sulla decisione dell’acquirente, provocando un danno patrimoniale conseguente al minore valore della res alienata. 
Avv. Antonino Sugamele

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