Inammissibile il ricorso proposto in Cassazione dalla Procura di Trapani contro il provvedimento del Tribunale del Riesame di Palermo che aveva annullato il provvedimento del GIP di Trapani.
Cassazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 26194 Anno 2024
Presidente: DE AMICIS GAETANO
Relatore: CRISCUOLO ANNA
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani
nel procedimento nei confronti di
S.D. , nato a E. il ......
avverso l'ordinanza del 5.2.24 del Tribunale del riesame di Palermo
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale Simone Perelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore avv. Giuseppe Rando, che ha concluso per
l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani ricorre
avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di
Palermo ha annullato l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Trapani che il
9 gennaio 2024 aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di
S.D. per il reato di cui all'art. 319 cod. pen. contestato al capo E).
Secondo l'accusa il S., assessore ai lavori pubblici - pubblica
illuminazione, servizio patrimoni ed espropri - del Comune di Trapani, in cambio
della promessa di affidamento, al di fuori di ogni procedura ad evidenza pubblica,
di lavori- ad esempio il rifacimento dei sistemi di illuminazione degli impianti
sportivi Campo Ala e Campo Coni-, avrebbe sollecitato V.C.-
manager della s.r.l. City Green Light, già assegnataria di vari appalti di
manutenzione della rete di pubblica illuminazione e promotrice della procedura di
project financing per l'efficientamento, manutenzione ordinaria e straordinaria
per gli impianti di illuminazione pubblica-, ad eseguire dazioni non dovute in
favore dell'amministrazione comunale al fine di accrescere la propria visibilità e il
consenso presso il corpo elettorale: dazioni concretamente erogate e consistite
nella dazione di 50 mila euro a fondo perduto, di 10 mila euro sotto forma di
sponsorizzazione per l'installazione di luminarie per le festività natalizie 2020-
2021, nella consegna di 4 telecamere da installare presso due fontane e
nell'installazione di dispositivi di illuminazione presso un'opera d'arte.
<. Con un unico articolato motivo il ricorrente denuncia l'erronea applicazione
dell'art. 319 cod. pen. nonché l'apparenza, la contraddittorietà della motivazione
e l'omessa valutazione di elementi di prova rilevanti.
Sostiene che il Tribunale si è erroneamente concentrato sulla mancata
remunerazione del privato piuttosto che sulle utilità ricevute dal S. e che,
pur avendo dato atto del rapporto privilegiato tra i due, che interloquivano
direttamente in merito al servizio di illuminazione comunale gestito dalla società
del V., ha ritenuto non individuabile un atto compiuto dal S. che
costituisse la causa delle utilità erogate dalla società privata.
Evidenzia che, sostanziandosi la corruzione in un accordo tra pubblico
ufficiale e privato in forza del quale il primo si fa carico, oltre che dell'interesse
pubblico anche dell'interesse del privato in cambio della dazione o della
promessa di denaro o altra utilità, la mancata individuazione dell'atto contrario
posto in essere dal pubblico ufficiale può incidere sulla qualificazione della
corruzione come propria o impropria, ma non sull'esistenza dell'accordo.
Censura l'erroneità del ragionamento del Tribunale che, invertendo la
struttura del reato, argomenta sulla promessa fatta dal pubblico ufficiale al
privato per escludere la sussistenza del reato in ragione del mancato affidamento
dei lavori di illuminazione di impianti sportivi, pur dando atto delle utilità ricevute
dal pubblico ufficiale; rileva che il Tribunale non ha considerato né che la
promessa riguardava l'affidamento di lavori senza il rispetto di procedure
concorsuali né che le erogazioni e forniture da parte della City Green Light erano
correlate alla promessa di futuri affidamenti di servizi in appalto, come ritenuto
dal G.i.p., che aveva individuato un rapporto sinallagmatico tra le dette
erogazioni e la rivelazione da parte del S. di informazioni riservate relative
alla predisposizione e pubblicazione del bando di financing project, rimarcando
l'utilità tratta dal S. che da tali erogazioni aveva visto incrementare la
propria visibilità pubblica e politica: aspetto , questo, trascurato nell'ordinanza
impugnata.
E' apparente la motivazione sulla vicenda delle luminarie fornite
gratuitamente dalla società del V., che costituiva una vera e propria
donazione e non una sponsorizzazione in mancanza di un apposito bando; è
omessa la motivazione sulla fornitura delle telecamere, nonostante la produzione
dello scambio di battute tra i due, che dimostra la correlazione tra
l'interessamento del S. per il project financing e la fornitura gratuita di
telecamere, o delle chat del novembre 2021 dalle quali emerge la necessità del
V. di ottenere informazioni sui tempi di pubblicazione della gara e di
procedere in tempi stretti; neppure è motivata la vicenda delle luci di mura di
tramontana, ricostruita nell'ordinanza genetica, che dimostra che il S. aveva
autorizzato l'affidamento dei lavori alla City Green Light pur essendo consapevole
della necessità di acquisire preventivamente il parere della Sovrintendenza.
La motivazione è apparente anche in relazione ai messaggi del 30 aprile
2022, prodotti in udienza, in cui il S. informava il V. dell'assunzione dal
mese successivo della carica di consulente del sindaco, incassandone il
commento entusiasta anche in vista delle prossime elezioni regionali per le quali
il S. richiedeva il sostegno della società, che anche a Palermo aveva interessi
economici con la società Palermo Luce a r.I., di cui il V. sarebbe stato
nominato presidente del Cda e legale rappresentante; né si è tenuto conto
dell'invito ad una tavola rotonda per il novembre 2023, che avrebbe dato al
S. una visibilità enorme. La motivazione è errata e disancorata dagli
elementi di prova e dall'integrazione prodotta; non tiene conto della separazione
tra potere di indirizzo politico spettante al politico e potere di gestione; non
motiva le ragioni per cui il rapporto privilegiato, oggetto di remunerazione, non
sia di per sé la distorsione della funzione pubblica realizzata dal pubblico ufficiale
in favore del privato, specie considerando che il S. ha negato una pregressa
conoscenza con il V. , rendendo evidente che il rapporto privilegiato si
innestava sulla funzione pubblica dell'assessore; in modo apodittico è stata
esclusa la rilevanza funzionale del rapporto privilegiato tra l'assessore e il V. ,
nonostante lo stesso si sia risolto in un vantaggio per il privato e, pur
considerando la visibilità un'utilità rilevante per il pubblico ufficiale, si esclude
che vi sia la prova del conseguimento della stessa. Si segnala, da ultimo, che la
mancata individuazione dell'atto contrario ai doveri d'ufficio.-andava valutata ai
fini della riqualificazione ai sensi dell'art. 318 cod. pen. anziché condurre ad
escludere la sussistenza del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per duplice ordine di ragioni: in primo luogo,
perché i motivi si risolvono in censure di merito, non proponibili in questa sede;
in secondo luogo per mancata indicazione delle esigenze cautelari.
1.1. Quanto al primo profilo il ricorrente censura omissioni e carenze di
motivazione su vicende ed elementi probatori integrativi, idonei,nella prospettiva
del ricorrente, a provare l'esistenza di un rapporto corruttivo tra le parti, che
finisce per sollecitare una revisione delle vicende e degli elementi fattuali,
preclusa in questa sede, senza tener conto delle argomentazioni del Tribunale,
che escludono in radice la correlazione individuata dall'accusa.
Alla valutazione di insussistenza della corruzione il Tribunale giunge a
seguito dell'esame anche delle altre contestazioni, non oggetto di ricorso, ma
strettamente connesse al reato in esame, ricostruendo la sequenza e la
tempistica della formulazione della proposta, dell'approvazione e della
aggiudicazione della gara di finanza di progetto ed escludendo la rivelazione di
informazioni riservate sulla procedura. Infatti, pur dando atto dell'interesse del
V. alla rapida definizione della procedura, il Tribunale ha escluso che dalle
conversazioni intercettate emergesse la rivelazione di informazioni sui tempi di
pubblicazione del bando o sul contenuto (pag. 15); ha ritenuto legittima
l'estensione della fornitura del servizio di illuminazione anche al comune di nuova
istituzione e l'integrazione del progetto di fattibilità spettante per legge (art. 183,
comma 5, d.lgs. 50 del 2016) al promotore ovvero alla società del V., non
trattandosi di informazioni riservate né comportanti modifiche del valore del
progetto, ma solo incidenti sulla ripartizione interna delle spese.
Una volta esclusa la gravità indiziaria in ordine alla rivelazione di segreti
d'ufficio (e al reato di cui all'art. 353 bis cod. pen.) in ragione della qualità di
promotore assunta dalla società del V. e della posizione di vantaggio che ne
deriva nella fase di predisposizione del progetto di fattibilità e della successiva
gara pubblica, il Tribunale ha escluso la configurabilità del reato di corruzione in
quanto l'impostazione accusatoria correlava le dazioni illecite alla rivelazione di
segreti d'ufficio e alla promessa di affidamento dei lavori di rifacimento degli
impianti di illuminazione degli impianti sportivi, non affidati alla società del
V., ma a seguito di gara pubblica ad altra società cooperativa.
1..2. In mancanza di atti di competenza del pubblico ufficiale diretti a favorire il
privato, non essendosi tradotto il rapporto privilegiato risultante dalle
intercettazioni in agevolazioni o favori, coerentemente non è stato individuato il
collegamento tra le dazioni e le funzioni del S. né è illogico o errato il
ragionamento del Tribunale, atteso che l'accettazione da parte del pubblico
agente di una indebita remunerazione per l'esercizio di un potere discrezionale
non implica necessariamente l'integrazione del delitto di corruzione propria,
dovendosi accertare che egli, violando le regole che disciplinano l'esercizio del
potere, abbia pregiudizialmente inteso realizzare l'interesse del privato corruttore
(Sez. 6, n. 44142 del 24/05/2023, Di Guardo, Rv. 285366 - 02), il che nel caso
di specie è stato escluso. È, quindi, risultata decisiva nella valutazione del
Tribunale l'assenza di corrispettività funzionale delle condotte del pubblico
ufficiale e del privato, trattandosi di elementi necessari per la configurabilità sia
della corruzione propria che di quella impropria (v. pag. 21 ordinanza), sicché
anche a detto profilo, censurato nel ricorso, è stata fornita risposta.
Anche la dedotta mancata considerazione delle ulteriori vicende indicate nel
ricorso è censura del tutto infondata, avendo il Tribunale spiegato che si trattava
di vicende non indicate nel capo di imputazione e relative ad un periodo
successivo a quello indicato nell'imputazione (pag. 11 ordinanza), ma,
soprattutto, è stato ritenuto inconferente il riferimento all'anomalia della
proposta di financing project, trattandosi di vicenda non compresa nel capo di
imputazione e, pertanto, non esaminabile, anche in considerazione del fatto che
la scelta del promotore rientra nella discrezionalità della pubblica
amministrazione, che nella specie non aveva subito distorsioni.
2. Se già tale profilo potrebbe risultare assorbente, l'inammissibilità del
ricorso deriva anche da un ulteriore profilo ovvero dal mancato riferimento nel
ricorso alla sussistenza di esigenze cautelari, che giustifichino l'emissione
dell'ordinanza applicativa di misura. A differenza del G.i.p., che aveva ritenuto
sussistenti i presupposti per l'emissione della misura cautelare, il Tribunale ha
escluso la gravità indiziaria senza esaminare il profilo delle esigenze cautelari.
Ma poiché ogni impugnazione deve essere sorretta da un interesse
concreto e attuale alla decisione, il P.m. ricorrente, oltre a censurare il profilo
della gravità indiziaria, avrebbe dovuto esporre elementi indicativi del persistente
interesse al ripristino della misura in presenza di esigenze cautelari attuali e
concrete da tutelare, costituenti presupposto applicativo della misura.
Secondo l'orientamento di questa Corte, il Pubblico ministero che impugni
l'ordinanza che, in sede di riesame i abbia escluso il presupposto della gravità
indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le
ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che,
tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti solo nel caso in cui la
misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di
cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021,
Pmt/Marcus, Rv. 282355), ipotesi che qui non ricorre.
Per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, 28 maggio 2024
11-07-2024 15:04
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