In tema di sequestro probatorio di apparati informatici, è da ritenersi legittima l’acquisizione di un’intera categoria di beni nell’ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole “res” strumentali all’accertamento del reato, purché il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e a condizione che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per le quali è necessario effettuare un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare ex ante l’oggetto del sequestro.
Corte di Cassazione Sezione 2 Penale Sentenza 27 novembre 2024 n. 43173
Data udienza 3 ottobre 2024
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta da
Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Presidente
Dott. DE SANTIS Anna Maria - Relatore
Dott. AIELLI Lucia - Consigliere
Dott. TURTUR Marzia Minutillo - Consigliere
Dott. CERSOSIMO Emanuele - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Bo.Ge. n. a S. G l'(Omissis)
avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Napoli in data 17/4/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Gaspare Sturzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Bo.Ge. avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal P.m. in data 21/3/2024 in relazione a due dispositivi di telefonia mobile rinvenuti ed appresi nel corso della perquisizione locale e personale, con contestuale ispezione informatica, disposta nei confronti del Bo.Ge., indagato per i delitti di cui agli artt. 416, 512-bis, 648-bis cod. pen.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Bo.Ge., Avv. An.Ia., il quale ha dedotto:
2.1 la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen. nonché l'inosservanza degli artt. 253, 355, 322 e 324 cod. proc. pen. Il difensore sostiene che i giudici cautelari hanno erroneamente disatteso l'eccezione formulata in relazione all'apparecchio Iphone 8 in uso ad Fi.An. Infatti, sebbene il provvedimento di sequestro e di conseguente estrazione di copia forense dei contenuti nei confronti di quest'ultima, estranea ai reati ipotizzati e non qualificabile come collaboratrice del Bo.Ge., necessitasse di convalida del P.m. in quanto effettuato d'iniziativa, la stessa non è mai intervenuta. Aggiunge che solo con nota del 16/4/2024 gli operanti segnalavano che il dispositivo della Fi.An. doveva ritenersi nella disponibilità del Bo.Ge., elemento valorizzato dal Tribunale cautelare sebbene nel verbale di perquisizione e sequestro la P.g. avesse attestato che l'iphone era in uso alla Fi.An.;
2.2 l'omessa motivazione in ordine al fumus commissi delicti e la violazione di legge con riguardo alla compatibilità tra le fattispecie ipotizzate e quella legale. Il difensore deduce che l'ordinanza impugnata, discostandosi dagli indirizzi ermeneutici della giurisprudenza di legittimità, non ha giustificato in termini congrui la sussistenza del fumus, impedendo la verifica circa il rapporto pertinenziale tra i reati per cui si procede e la finalità probatoria sottesa al sequestro;
2.3 l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla proporzionalità ed adeguatezza del sequestro in relazione ai dati digitali. Il difensore lamenta che i giudici della cautela hanno omesso di motivare in ordine alla indiscriminata apprensione dei contenuti presenti nei dispositivi elettronici sequestrati in violazione del principio di proporzionalità, non avendo il P.M. delimitato nel decreto di perquisizione e sequestro l'ambito di quanto era possibile apprendere, dando ingresso ad un sequestro con funzioni esplorative, finalizzato all'acquisizione diretta e indiretta di altre notizie di reato;
2.4 l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di cancellazione e inutilizzabilità dei dati eccedenti l'attività d'indagine ai sensi del D.Lgs. 51/2018, avendo l'ordinanza impugnata incongruamente disatteso l'eccezione relativa alla possibilità per il P.M. di trattenere la copia integrale dei dati estratti solo per il tempo strettamente necessario alla selezione delle informazioni che assolvono alla funzione probatoria, pur non avendo nella specie l'organo dell'accusa predisposto i mezzi per l'inizio di dette operazioni.
Il difensore aggiunge che la misura ha, comunque, perso efficacia, avendo il Tribunale cautelare depositato la motivazione oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'udienza camerale in violazione dell'art. 324, comma 7, in relazione all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. e in assenza dell'indicazione di un termine più lungo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'eccezione in ordine alla perdita di efficacia della misura per mancato rispetto dei termini di deposito dell'ordinanza impugnata ha carattere del tutto preliminare e deve essere disattesa in quanto manifestamente infondata. Questa Corte ha, infatti, autorevolmente chiarito che nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro il rinvio dell'art. 324, comma settimo, cod. proc. pen., alle disposizioni contenute nell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. deve intendersi tuttora riferito alla formulazione originaria del predetto articolo; ne deriva che sono inapplicabili le disposizioni -introdotte nel predetto comma decimo dalla legge 8 aprile 2015, n. 47 - relative al termine perentorio per il deposito della decisione ed al divieto di rinnovare la misura divenuta inefficace (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266790 - 01; in senso conforme, tra molte, Sez. 3, n. 52157 del 27/06/2018, Rv. 275176-01 che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 10, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui dette disposizioni non prevedono un termine a pena di inefficacia per il deposito dell'ordinanza del Tribunale del riesame in tema di misure cautelari reali, non applicandosi quello di trenta giorni, stabilito, invece, in caso di riesame delle misure cautelari personali).
2. Deve, inoltre, in via di premessa ribadirsi che in tema di misure cautelari reali il sindacato della Corte adita è limitato ai soli vizi integranti violazione di legge sicché la motivazione del provvedimento impugnato è aggredibile solo ove inesistente o meramente apparente, restando esclusa la possibilità di denunzia dei vizi che attengono la carenza, l'illogicità o contraddittorietà della stessa (in tal senso Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 3, n. 37451 del 11/04/2017, Rv. 270543-01).
A tanto consegue la radicale inammissibilità dei motivi, quali il terzo, che lamentano in via esclusiva vizi non deducibili in questa sede.
3. Il primo motivo di ricorso che censura la reiezione dell'eccezione difensiva in ordine alla mancata convalida del sequestro dell'iphone 8, che si assume nella disponibilità di Fi.An., moglie dell'indagato e terzo estranea ai reati provvisoriamente ascritti, esprime mero dissenso rispetto alla valutazione dei giudici cautelari, i quali hanno richiamato le specifiche circostanze che attestano la riconducibilità dell'apparecchio al ricorrente, segnalando il tentativo di sottrarlo al sequestro nel corso della perquisizione, il possesso dei codici di sblocco, il destinatario maschile della messaggistica sommariamente esaminata all'atto dell'apprensione, l'accertata disponibilità da parte della Fi.An. stessa di un altro cellulare, elementi tutti idonei a fondare la ritenuta disponibilità del dispositivo in capo al Bo.Ge. e la conseguente efficacia del provvedimento genetico adottato dal P.m.
4. Anche le doglianze relative al fumus commissi delicti sono destituite di fondamento oltre che affette da genericità. I giudici cautelari (pag. 2) hanno chiarito che il decreto di perquisizione e sequestro adottato dal P.m. faceva seguito all'ordinanza applicativa di misure cautelari e al decreto di sequestro preventivo emessi dal Gip in data 9/2/2024 nei confronti degli stessi indagati e dava adeguato conto delle contestazioni provvisorie mosse e del rapporto di pertinenzialità esistente tra le stesse e i beni indicati come da ricercare, palesando le finalità di approfondimento investigativo connesse al sequestro alla luce delle modalità di consumazione degli illeciti e di comunicazione tra gli indagati.
Questa Corte ha in più occasioni precisato che in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori dei fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 25320 del 5/572016, Rv. 267007-01; Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Rv. 278542-01). Nella specie il provvedimento impugnato trova il proprio antecedente immediato nella piattaforma investigativa positivamente delibata dal Gip a fini cautelari personali e reali, nota al ricorrente, il quale non consta abbia formulato specifiche censure in tema di fumus dinanzi al Tribunale del riesame che ha, tuttavia, valutato la sussistenza dei presupposti legittimanti il mezzo di ricerca della prova esperito dal P.m. anche alla luce della natura derivata dei contenuti del decreto.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di impugnazione delle misure cautelari reali, il ed. "effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il Tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti del sequestro ("fumus commissi delicti" e, in quello preventivo, "periculum in mora"), ma non anche a procedere all'analisi di aspetti ulteriori, quali, ad esempio, elementi fattuali - non espressamente dedotti - da cui possa desumersi un diverso inquadramento giuridico della fattispecie di reato contestata (Sez. 3, n. 37608 del 09/06/2021, Rv. 282023 - 01), ovvero, come assume il ricorrente, la sussistenza del dolo.
5. Le censure in ordine all'asserita violazione del principio di proporzionalità e alla mancata estrapolazione dalla copia integrale dei dispositivi sequestrati dei contenuti rilevanti a fini probatori sono manifestamente infondate. Il Tribunale cautelare ha adeguatamente motivato al riguardo, escludendo la finalità meramente esplorativa dei sequestri operati in
esito alla disposta perquisizione, convalidando l'impossibilità di procedere in sede ispettiva all'enucleazione immediata dei contenuti significativi dai vari apparati informatici nella disponibilità del ricorrente e rimarcando, altresì, che le operazioni deputate a detta selezione non sono soggette a termini tassativi pur dovendo essere improntate a ragionevolezza temporale, nel caso di specie in concreto non compromessa.
5.1 La valutazione dell'ordinanza impugnata è conforme agli indirizzi interpretativi di questa Corte che riconosce come legittima l'acquisizione di un'intera categoria di beni, nell'ambito della quale procedere successivamente alla selezione delle singole "res" strumentali all'accertamento del reato, a condizione che il sequestro non assuma una valenza meramente esplorativa e che il pubblico ministero adotti una motivazione che espliciti le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, in ragione del tipo di reato per cui si procede, della condotta e del ruolo attribuiti alla persona titolare dei beni, e della difficoltà di individuare "ex ante" l'oggetto del sequestro (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949-02; Sez. 5, n. 38456 del 17/05/2019, Rv. 277343-01), precisando tuttavia, con espresso riguardo al sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, che l'estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede e a tal fine il pubblico ministero è tenuto a predisporre un'adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all'esito, alla restituzione della copia-integrale agli aventi diritto (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Rv. 279949-01). Nondimeno, si è opportunamente chiarito in tema di sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici o telematici che la finalizzazione dell'ablazione del supporto alla sua successiva analisi, strumentale all'identificazione e all'estrazione dei dati rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all'espletamento delle operazioni tecniche, dovendosi, tuttavia, valutare la sua ragionevole durata in rapporto alle difficoltà tecniche di apprensione dei dati, da ritenersi accresciute nel caso di mancata collaborazione dell'indagato che non fornisca le chiavi di accesso alle banche dati contenute nei supporti sequestrati (Sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023, Rv. 284393-01).
La sollecitudine nella selezione dei dati rilevanti a fini di prova costituisce in sostanza un criterio da declinare in senso relativo in quanto deve essere rapportato alla mole del materiale acquisito, alle eventuali difficoltà tecniche delle operazioni, alla interpretazione della rilevanza investigativa dei dati, elementi che non consentono di accedere alla prospettazione difensiva intesa ad accreditare come congruo e ragionevole il contenuto lasso temporale previsto per l'impugnazione dinanzi al Tribunale del riesame.
6. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2024.
25-12-2024 23:23
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