In tema di atti persecutori (c.d. stalking), quanto all’elemento soggettivo, la reiterazione di più fatti di intimidazione e molestia ai danni delle persone offese integra il dolo generico preso in considerazione dalla norma di cui all’art. 612-bis c.p., il cui contenuto richiede unicamente la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell’abitualità del proprio agire, senza alcuna forma di preordinazione.
Tribunale di Torino, Penale, Sentenza del 04-03-2024, n. 255
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Il Tribunale di Torino, Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari, in persona della Dott.ssa Gloria Biale, all'esito dell'udienza del 15 febbraio 2024, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
Tr.En., nato a Tr. il (...) - presente;
attualmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse e del divieto di dimora nel Comune di Torino, limitatamente all'isolato ricompreso tra Corso F. Tr. Corso D. Via M. P. e via R.;
difeso di fiducia ed elettivamente domiciliato dall'avv. An.Gi. del Foro di Torino;
IMPUTATO
Reato di cui all'art. 612 bis comma 1 e 3 c.p. perché con condotte reiterate minacciava e comunque molestava Bo.An. e Ci.Gi. e gli altri condomini dello stabile di via An. 16, e precisamente (a) in ora anteriore e prossima alle 19.30, minacciava Bo.An. e Ci.Gi., alla presenza dei loro figli minori rispettivamente di anni 7 e 9, condomini dello stabile di via An. 16 dicendo "ora faccio saltare in aria tutto il palazzo", all'indirizzo della sola Bo. diceva "adesso mi vedi di nuovo, non sai cosa sono capace di fare" (b) in ora anteriore e prossima alle 20.50 bussava con forza prima alla porta della Ci. in casa con la figlia, tenendo in mano un coltello con lama di cm 20 e nella cintola un cacciavite, e poi saliva al piano di sopra e bussava alla porta della Bo. in casa da sola con il figlio minore di anni 7, minacciandola con lo stesso coltello da cucina con lama di cm 20 e mimando con l'altra mano un rapporto orale chiedeva di fargli un pompino (c) in ora anteriore e prossima alle 23.30 inveiva contro la Bo., tanto che il dì lei marito interveniva e ne nasceva una colluttazione terminata grazie all'arrivo degli operanti, mentre comunque il Tr. insisteva nel minacciare il marito della Bo. dicendogli "ti vengo a picchiare"; e così cagionava un perdurante e grave stato di ansia e di paura nella Bo., nella Ci. e soprattutto nei loro rispettivi figli minori soggiogati psicologicamente in uno stato d'ansia e agitazione a causa del comportamento minaccioso citato, particolarmente grave in relazione alla violenza realizzata l'anno precedente ai danni di altro condomino, tale An.Ma. e figli minori per il quale era stato tratto in arresto.
Con le aggravanti del fatto commesso con armi (il coltello con lama dì cm 20 e il cacciavite) e del fatto commesso ai danni di minori, presentì alle minacce come sopra riportate.
In TORINO il 08/09/2023 recidivo reiterato specifico
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 11.09.2023 veniva applicata all'imputato, a seguito di arresto in flagranza, la misura del divieto di avvicinamento alle pp.oo. e ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse e del divieto di dimora nel Comune di Torino, limitatamente all'isolato ricompreso tra Corso F. Tr., Corso D., Via M. P. e via R., con riferimento al reato dì cui all'odierna imputazione.
Il successivo 29.09.2023 il G.i.p., su richiesta del P.M., emetteva decreto di giudizio immediato nei confronti dell'imputato con riferimento al reato sopra indicato.
L'imputato, tempestivamente, formulava istanza di giudizio abbreviato.
All'udienza del 30.11.2023 si costituivano parti civili Bo.An. e Ci.Gi., in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori, rispettivamente Gu.Vi. e El.Ya., e l'imputato insisteva nella richiesta di procedersi con le forme del rito abbreviato, che il giudice ammetteva; la Difesa depositava documentazione varia: attestazione An. di Tr. relativa all'invalidità dell'imputato; richiesta intervento ATC; verbale di ricezione querela del 05.09.2023 nonché documentazione medica del 08.09.2023; sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Torino del 23.01.2023 relativa a un pregresso episodio nei confronti di An..
All'udienza del 05.02.2024, preso atto del legittimo impedimento del difensore dell'imputato, veniva disposto breve rinvio.
All'udienza del 15.02.2024 le parti concludevano come sopra riportato e il Giudice dava lettura del dispositivo.
2. Dalla lettura degli atti del fascicolo - tutti utilizzabili essendosi proceduto con le forme del rito abbreviato - i fatti per cui è processo possono essere ricostruiti come segue.
Il giorno 08.09.2023 operanti appartenenti al Commissariato di P.S. Torino San Secondo venivano inviati per ben tre volte, a distanza di alcune ore, presso lo stabile di via An. 16.
Una prima volta, verso le ore 19:24, giungeva infatti una segnalazione relativa al comportamento di un condominio che, dopo aver manifestato l'intenzione di "far saltare in aria" l'intero edificio, si era barricato in cantina. Arrivati sul posto, operanti di p.g. trovavano alcune persone davanti al passo carraio intente in una animata discussione. In particolare, G.C. e A.B., raccontavano che un uomo - identificato nell'odierno imputato - aveva rivolto loro plurime minacce, nonché pronunciato appellativi offensivi all'indirizzo dei figli (quali, a titolo di esempio, "mongola"), poi si era allontanato minacciando di "far saltare in aria l'intero stabile", rifugiandosi nella sua cantina.
Sentito iti quel frangente dagli agenti della Polizia di Stato, Tr. aveva cercato di motivare la propria condotta spiegando di essere vittima di continue provocazioni da parte degli altri condomini, essendo costantemente aizzato dagli altri inquilini e dalle due querelanti in particolare. Secondo la versione dei fatti propugnata dall'indagato, questi si sarebbe confinato in cantina per isolarsi dalle donne e tranquillizzarsi, non avendo alcuna intenzione di dare corso ad un qualche sproposito offensivo di sorta. A cagione di alcune escoriazioni procuratesi in conseguenza di una caduta accidentale, gli operanti avevano a questo punto ritenuto che fosse opportuno affidare l'uomo alle cure del personale sanitario, che lo conduceva in nosocomio a mezzo del servizio 118.
Alle successive ore 20.50 si era, però, reso necessario un nuovo intervento delle Forze dell'Ordine. Rientrato nello stabile, Tr. aveva incominciato a bussare con veemenza, prima, alla porta dell'abitazione di G.C., urlando e con un cacciavite riposto nella cintola dei pantaloni, poi a quella della Bo., gridando "fammi un pompino" e brandendo anche un coltello da cucina. Accorsi nuovamente sul posto, gli operanti di p.g. sorprendevano l'imputato mentre cercava di occultare un coltello da cucina di grosse dimensioni sotto uno zerbino e portava ancora con sé un cacciavite di medie dimensioni.
T., condotto presso gli uffici della Polizia, veniva dunque deferito in stato di libertà in relazione ai reati di cui agli artt. 612, 339 c.p. e 4 L. n. 110 del 1975.
Le sue intenzioni offensive, tuttavia, proseguivano e alle ore 23.30 venivano, per la terza volta, allertate le forze dell'ordine.
B. riferiva di essere stata nuovamente ingiuriata dall'imputato, casualmente incontrato sulle scale del condominio; esasperata, aveva invocato il soccorso del marito, che aveva preso le sue difese, prima verbalmente poi, a seguito della reazione del Tr., avviando una vera e propria colluttazione fisica alla quale aveva assistito anche il figlio minore. Effettivamente Tr. presentava tumefazioni agli zigomi, mentre tracce di sangue erano comparse all'altezza della nuca. Al cospetto degli operanti, Bo. e il figlio erano apparsi ancora più sconvolti rispetto alle ore precedenti e il bambino si era rifiutato di "vedere anche da lontano l'indagato", mentre l'imputato aveva continuato a profferire minacce all'indirizzo del marito della Bo., S.C., promettendo vendetta e ritorsione per l'occorso ("ti vengo a picchiare!").
A seguito degli eventi così enucleati, Tr. era tratto in arresto.
In sede di udienza di convalida l'imputato attribuiva ogni responsabilità per i fatti occorsi al comportamento dei condomini che lo avrebbero provocato con l'obiettivo di farlo allontanare dallo stabile. Negava di aver minacciato ed offeso chicchessia e di aver nascosto l'arma impropria sotto lo zerbino dell'ingresso.
In ragione di detti elementi il G.i.p. applicava a carico dell'imputato la misura del divieto di avvicinamento alle pp.oo. e ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse e del divieto di dimora nel Comune di Torino, limitatamente all'isolato ricompreso tra Corso F. Tr., Corso D., Via M. P. e via R..
3. Così descritti i fatti e la piattaforma probatoria portata all'attenzione del giudice, può affermarsi la penale responsabilità dell'imputato per il reato contestato.
Le dichiarazioni delle persone offese, unitamente a quanto direttamente riscontrato dagli operanti intervenuti in più occasioni sul posto, consentono di attribuire, con il grado di convincimento richiesto dall'art. 533 c.p.p., a Tr. il compimento delle condotte indicate nel capo d'imputazione, peraltro neppure contestate dalla Difesa nella loro materialità.
Quanto alla qualificazione giuridica, ritiene il giudice che tutti i comportamenti sovra esaminati, per la loro pervasività ed offensività, siano in grado di integrare il reato di atti persecutori in contestazione e non possano, viceversa, limitarsi ad un rimprovero per il reato continuato di minaccia.
Siamo al cospetto infatti di reiterate condotte di violenza, molestia, minaccia ed offesa ai danni dei condomini Bo. e Ci. e dei figli minori, che hanno assunto, per grado ed intensità, una connotazione abituale in sintonia con quanto previsto dall'art. 612 bis c.p.
La circostanza che si tratti di fatti commessi in un arco temporale circoscritto ad un solo giorno non esclude la loro rilevanza a titolo di abitualità, tenuto conio degli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 5, Sentenza n. 33842 del 03/04/2018, Rv. 273622; Sez. 5, Sentenza n. 46331 del 05/06/2013, Rv. 257560).
Lo stalking è, difatti, condotta diversa e più grave rispetto alla minaccia, giacché si tratta di una serie di condotte reiterate che non esauriscono il loro disvalore penale in relazione a ciascun episodio, ma che, combinate e ripetute, determinano un quid pluris rispetto ai segmenti comportamentali che la sostanziano, ovverosia uno di quegli eventi previsti dalla norma incriminatrice. Il reato è integrato anche solo attraverso la consumazione di due atti realizzati a brevissima distanza di tempo ed addirittura nella stessa giornata, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, pur concentrata in un brevissimo arco temporale, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 38306 del 13/6/2016, Rv. 267954; Sez. 5, n. 33563 del 16/6/2015, Rv, 264356), non essendo, invece, richiesta una prolungata sequenza temporale nella quale tale reiterazione di condotte "persecutorie" debba essere attuata.
Non stupisce, pertanto, che detti comportamenti abbiano ingenerato nelle vittime un perdurante e grave stato di ansia e, comunque, il timore per l'incolumità e sicurezza personale propria e dei figli minori presenti ai fatti; detto timore appare al giudicante del tutto fondato nella prospettiva delle vittime, considerati i mezzi di commissione (un cacciavite, un coltello da cucina), le minacce pronunciate (di morte o comunque di grave lesione), le restanti circostanze di commissione (con tentativi di introduzione dell'imputato nelle abitazioni delle vittime).
A tal proposito, inoltre, non può non attribuirsi rilevanza alle pregresse vicende, del tutto analoghe, di cui si era reso responsabile Tr. negli anni passati quando era stata addirittura disposta l'interruzione dell'erogazione di gas nello stabile a fronte di manifestazioni lesive esternate dall'imputato (v. richiesta intervento ATC del 22.09,2023 depositata all'udienza del 30.11.2023) o quando l'uomo aveva sfondato la porta d'ingresso dell'abitazione di An.Ma. urlando e insultando i figli minori e, ancora, più di recente allorché l'imputato aveva scagliato le suppellettili del suo appartamento e, invitato a fermarsi dagli altri condomini, aveva urlato frasi del tipo "mongoloide, puttana... prendo i bambini a calci nel culo" (cfr. querela Bo. del 8.9.2023), di talché si comprende come i comportamenti da ultimo realizzati dall'imputato siano apparsi alle persone offese intimidazioni dotate di un serio coefficiente di concretezza, ben lungi da semplici sproloqui dettati da una estemporanea condizione di esasperazione.
Priva di pregio appare anche la deduzione difensiva circa la destinazione delle condotte a persone offese diverse sia perché i comportamenti del Tr. - quantomeno nei primi due episodi - sono stati rivolti ai danni di Ci., Bo. e i rispettivi figli minori, sia in quanto in giurisprudenza è consolidato il principio per cui la condotta persecutoria non deve essere necessariamente indirizzata ad un solo soggetto, eventualmente legato da vincolo affettivo/sentimentale, ben potendo essere integrata da reiterate molestie e minacce rivolte ad una pluralità di soggetti in guisa tale da provocare nei confronti di queste ultime e di altre persone gli eventi contemplati dalla norma (cfr. in tema Cass. 3271/2018; Cass. 26878/2016; Cass. 39933/2013; Cass. 20895/2011).
All'interno del quadro fattuale sopra delineato risultano altresì integrate le circostanze aggravanti dell'essere il reato stato commesso con armi (cfr. verbale di perquisizione e sequestro) e ai danni di minori, presenti al fatti (come riferito dalle pp.oo. e riportato anche nelle annotazioni di p.g.).
Quanto all'elemento soggettivo, la reiterazione di più fatti di intimidazione e molestia ai danni delle pp.oo. con le modalità sovra descritte integra certamente il dolo generico preso in considerazione dalla norma in esame, il cui contenuto richiede unicamente la volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e dell'abitualità del proprio agire, senza alcuna forma di preordinazione (in termini, Sez. 1, Sentenza n. 28682 del 25/09/2020, Rv. 279726).
4. Passando al trattamento sanzionatorio, vanno riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 his c.p., in ragione delie sue condizioni salute (invalido civile al 100%. cfr. documentazione medica in atti) e del buon comportamento processuale.
Quanto all'attenuante di cui all'art. 89 e.p., invocata dalla Difesa solo in sede di discussione, non sono stati documentati né allegati elementi specifici che consentano di ritenere che la presunzione di capacità di intendere e di volere dell'imputato fosse incrinata, non potendo tale condizione desumersi ipso facto dall'assunzione di farmaci o bevande alcoliche.
Correttamente contestate sono le circostanze aggravanti dell'uso di armi e ai danni di minori, come precisato supra.
Altrettanto correttamente risulta contestata la recidiva reiterata e specifica, essendo Tr. gravato da precedenti penali definitivi, ancorché risalenti, per furto, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e minaccia, nonché da una sentenza di condanna in primo grado per fatti di minaccia commessi nel medesimo contesto di cui oggi si discute (rispetto ai quali l'imputato era stato sottoposto, a partire dal 22.04.2022, a misura cautelare detentiva), a riprova dell'indole particolarmente refrattaria a rispettare la legge e, più in generale, le basilari regole della convivenza civile. Le condotte oggetto del presente procedimento rappresentano dunque l'espressione di una maggiore pericolosità sociale del Tr., persona aggressiva, violenta ed incapace di comprendere la gravità delle proprie azioni e di contenere i propri impulsi delittuosi.
Il giudizio di bilanciamento tra le suddette circostanze deve concludersi nel senso della loro equivalenza.
Quindi, la valutazione di tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., e in particolare, delle modalità e della gravità del fatto, della durata dei comportamenti, e della personalità manifestata (così come sopra descritte), porta a determinare la condanna nei termini seguenti:
- pena base per il reato di cui al capo a): anni uno e mesi nove di reclusione;
- ridotta per il rito ad anni uno e mési due di reclusione.
Alla condanna segue il pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la soggezione al 1 ' arresto.
Le condanne a pena detentiva per delitti già riportate dal prevenuto ostano alla concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 164 comma 2 n. 1) c.p.
Non si è proceduto con gli avvisi previsti in relazione alle pene sostitutive in quanto il giudice non ritiene che ne siano sussistenti i presupposti. La prognosi sull'affidabilità dell'imputato e sulla sua astensione dalla commissione di ulteriori condotte illecite è infausta: siamo al cospetto di imputato che ha commesso più fatti di reato della stessa indole, dimostrando insensibilità alle esperienze giudiziarie e detentive passate. Vi sono, quindi, fondati motivi che emergono dagli atti per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato e che comunque la sostituzione non è funzionale alla prevenzione di ulteriori reati.
5. Per quanto concerne le richieste delle parti civili (costituitesi tempestivamente), dall'affermata responsabilità dell'imputato per i reati ascritti consegue anche la sua responsabilità civile nei confronti di Bo.An. e Ci.Gi., in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori, rispettivamente Gu.Vi. e El.Ya., per i danni non patrimoniali cagionati, posto che non può essere messo in dubbio che i danni subiti siano conseguenza diretta ed immediata delle condotte in precedenza esaminate. Bo.An. e Ci.Gi. hanno raccontato, in maniera pienamente attendibile e credibile, la grande preoccupazione vissuta a causa della situazione in cui si sono venute a trovare a seguito delle condotte violente e aggressive dell'imputato e la paura manifestata dai figli minori (cff. denuncia Bo. del 08.09.2023 : "oltre a me anche altre famiglie vivono con figli pìccoli in casa, nello specifico una ragazza residente al piano terra dello stabile, tale Ci.Gi. vive da sola con sua figlia Y. di 9 anni ...da martedì 5 sera ha iniziato nuovamente a disturbare tutti i condomìni dalle ore 23:00 sino alle 5 del mattino, urlando, rompendo oggetti vari in casa e lanciando suppellettili sul pianerottolo ed il giorno seguente ho appreso dalla signora Ci. che sua figlia, per la paura, si era urinata addosso ... da quando Tr. sta tenendo questi comportamenti gravemente molesti e aggressivi, mio figlio V. non dorme più, ha paura di lasciarmi da sola anche per pochi minuti ovvero il tempo necessario a portare il nostro cane a fare i bisogni in cortile, inoltre ogni volta che rincasiamo mio figlio inizia a piangere quando passiamo dinnanzi alla porta di casa del Tr., che è costantemente aperta, inquanto teme che esca e ci faccia del male ed ovviamente questa situazione ha generato in me un particolare stato di stress, panico, ansia e paura per me, mio marito e mio figlio. Voglio precisare che temo che il Tr. possa aggredire me o mio marito nonché compiere atti inconsulti, tanto da costringermi a guardarmi alle spalle sia quando sono sola sia quando sono in compagnia di mio marito e mio figlio e questo ha ingenerato in me una costante apprensione e angoscia, soprattutto negli ultimi giorni in cui c 'è stato un crescendo di aggressività"; s.i.t. Bo. del 14.09.2023; "Sono molto preoccupata per mio figlio che continua a non dormire la notte perché ha paura di E.. Ieri ho parlato con la maestra perché si addormenta in classe e ha voluto sapere come mai. Le ho spiegato il motivo per il quale non dorme e lei mi ha consigliato di fargli iniziare un percorso psicologico. Prima scendeva tranquillamente da solo in cortile, ora devo accompagnarlo io sennò non scende ",cfr, denuncia Ci.Gi. del 07.09.2023).
Si tratta di liquidazione di un danno di tipo esclusivamente morale - ossia del turbamento emotivo originato nelle persone offese dai comportamenti tenuti dal Tr. il giorno 08.09.2023 - atteso che le parti civili non hanno fornito la prova della verificazione di alcun danno di carattere patrimoniale in conseguenza dei comportamenti del prevenuto.
In considerazione di ciò, la liquidazione del danno morale va fatta in via esclusivamente equitativa. Pare equo dunque determinare l'importo da corrispondere a favore di Bo.An. e Ci.Gi., in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori, rispettivamente Gu.Vi. e El.Ya., in Euro 2000,00 complessivi (500,00 euro in favore di Bo.An. e Ci.Gi. in proprio e 500,00 per ciascuno dei figli minori), considerata la durata delle molestie, la loro intensità ed il turbamento ingenerato da detti comportamenti, in difetto di indicazione di conseguenze pregiudizievoli di diversa entità. Tale importo deve ritenersi integralmente satisfattivo delle pretese delle parti civili, non essendo stata allegata l'esistenza di pregiudizi non liquidabili equitativamente in questa sede.
Alla parte civile compete, infine, la pronuncia favorevole in tema di spese processuali.
L'importo liquidato in favore della parte civile costituita viene determinato, a seguito dell'abolizione delle tariffe forensi (ex art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con mod. dalla L. 24 marzo 2012, n. 27), alla luce dei parametri indicati nel D.M. 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato nella G.U. del 2.04.2014 e in vigore dal 3 aprile 2014 e, dunque, al momento di esaurimento della prestazione professionale del difensore.
Tenuto conto della complessità del processo, svoltosi in tre udienze (di cui una di mero rinvio), l'importo liquidato viene quantificato in Euro 1.664,30, oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.; somma che viene liquidata sulla scorta dei valori minimi, con aumento del 10% per le presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (fase di studio: Euro 426,00 - fase introduttiva: Euro 378,00 - fase istruttoria: non richiesta né dovuta - fase decisoria: Euro 709,00, oltre aumento del 10% per due parti, ossia complessivi Euro 1.664,30).
6. Infine, ai sensi dell'art. 240 c.p. deve ordinarsi la confisca e la distruzione dei beni in sequestro, trattandosi di corpo del reato.
La non modesta difficoltà della motivazione, dovuta alle particolari questioni di fatto e giuridiche affrontate, induce ad indicare in giorni sessanta il termine per il deposito dei motivi della sentenza
P.Q.M.
Visti gli artt. 442, 533 e ss. c.p.p.,
Dichiara Tr.En. responsabile del reato a lui ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate e alla recidiva, lo condanna alla pena finale, già ridotta per il rito, di anni uno e mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la soggezione al l'arresto; Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.,
Condanna Tr.En. al risarcimento, in favore delle costituite parti civili Bo.An. e Ci.Gi., in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori, rispettivamente Gu.Vi. e El.Ya., dei danni patrimoniali e non patrimoniali da questi subiti, che vengono liquidati in Euro 2000,00 complessivi (500,00 euro in favore di Bo.An. e Ci.Gi. in proprio e 500,00 per ciascuno dei figli minori); Condanna Tr.En. al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza in favore delle parti civili Bo.An. e Ci.Gi., in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori, rispettivamente Gu.Vi. e El.Ya., che liquida in complessivi Euro 1.664,30, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA;
Visto l'art. 240 c.p.,
Ordina la confisca e la distruzione dei beni in sequestro.
Indica il termine per il deposito della motivazione in giorni 60.
Così deciso in Torino il 15 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 4 marzo 2024.
12-06-2024 00:01
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