In presenza di una causa estintiva del reato, qual è la prescrizione, l’obbligo del giudice di pronunciare l’assoluzione dell’imputato nel merito sussiste solo ed esclusivamente nel caso in cui l’insussistenza del fatto, ovvero l’innocenza dell’imputato, emergano in modo immediato, palese e incontrovertibile, nel senso che la valutazione da parte del giudice deve consistere in una ’constatazione’ e non in un ’apprezzamento’, dovendosi pertanto escludere accertamenti o approfondimenti (come richiesto, espressamente, dall’art. 129, comma 2, c.p.p.). Una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui deve emergere dagli atti processuali, in modo manifesto e positivo, cioè senza necessità di un ulteriore accertamento l’estraneità dell’imputato a quanto allo stesso contestato, nel senso preciso che risulti evidente l’assoluta assenza della prova della colpevolezza ovvero la prova positiva dell’innocenza. A nulla, infatti, rileva l’eventuale semplice contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze.
Tribunale di Potenza, Penale, Sentenza del 10-02-2024, n. 168
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione penale
Il Tribunale di Potenza, Sezione Penale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Paolo Cirillo, alla pubblica udienza del 14 febbraio 2024, ha pronunziato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
ex art. 554 ter c.p.p.
nei confronti di
Sc.Pi., nato a M. (C.) il (...)
Libero, assente
Difeso di fiducia dall'avv. Gi.Ac.
IMPUTATO
per reato p. e p. dagli artt. 110, 590 co. 1, co. 2 e co. 3 c.p., in rei. all'art. 583 co. 1 n. 1 e n. 2 c.p., art. 71 comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 81 del 2008, perché, in qualità di dirigente dell'Unità Lastratura UTB4 della Fa. S.p.A. con sede operativa nella Zona I. di S. N. di M., delegato alle funzioni, ruoli e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro con relative disponibilità tecniche, organizzative e finanziarie, in concorso con In.Ni. in qualità di rappresentante legale della F.I. S.p.A. Stabilimento di Melfi (nei confronti del quale si è proceduto separatamente), con colpa generica consistita in negligenza, imprudenza o imperizia, e colpa specifica consistita nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 71 comma 2 lett. c) D.Lgs. n. 81 del 2008), omettendo di adottare gli adeguati accorgimenti per eliminare il rischio di cesoiamento per mani e dita derivanti dall'utilizzo del casone tipo 4350 (dotato di alette di impilabilità sporgenti verso l'esterno di circa 5 cm.) durante la fase di inclinazione sul ribaltacassoni, cagionava al lavoratore S.R. - che subiva lo schiacciamento del dito provocato dallo scivolamento del cassone sul ribaltatore durante lo svolgimento delle proprie mansioni nel Reparto Lastratura UTE4 Area preparazione (Picking) - lesioni personali gravi consistite in "amputazione apicale del 2 dito mano sinistra" dalla quale derivava una malattia della durata superiore a giorni 40.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione diretta emesso in data 28 novembre 2023, Sc.Pi. è stato tratto a giudizio dinanzi a questo Tribunale affinché rispondesse del delitto compiutamente descritto in rubrica.
All'odierna udienza predibattimentale è stata verificata la regolare costituzione delle parti e dichiarata l'assenza dell'imputato. Quindi, il Giudice ha riservato la decisione all'esito della camera di consiglio.
Deve essere pronunciata sentenza predibattimentale di non luogo a procedere perché il delitto in contestazione deve ritenersi prescritto in ragione della decorrenza, ancor prima dell'esercizio dell'azione penale - primo atto interruttivo - del termine ordinario di cui all'art. 157 c.p., pari a sei anni, a far data dalla consumazione del reato.
Risulta quindi fondata l'eccezione di intervenuta prescrizione del reato sollevata dal P.M. a cui si è associata la Difesa in sede di conclusioni dell'odierna udienza predibattimentale.
Ed invero, l'art. 157 c.p.p. - nella formulazione introdotta con la L. n. 251 del 2005, entrata in vigore il 9 dicembre 2005 e dunque certamente applicabile al caso di specie - prevede un termine di prescrizione pari al tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per il reato in contestazione, tenuto conto, però, che il termine minimo previsto per le fattispecie delittuose non può essere comunque inferiore ad anni sei.
Va, altresì, rilevato che il delitto di cui al capo di imputazione, previsto dall'art. 590, co. 1, co. 2 e co. 3 c.p., non rientra nel campo di applicazione dell'art. 157, co. 6 c.p., che prevede per talune specifiche fattispecie incriminatrici - tra gli altri anche il delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589 co 2 c.p.), ovvero commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un arte sanitaria (art. 589 co. 3 c.p.), nonché l'omicidio stradale di cui all'art. 589 bis c.p. ma non il delitto di lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p. ancorché commesso in violazione della normativa antinfortunistica - il raddoppio del tempo necessario a prescrivere in base alla disciplina ordinaria.
Nel caso oggetto di giudizio, detto termine, iniziato a decorrere in data 27 aprile 2016, giorno della consumazione del delitto di lesioni colpose contestato, è stato interrotto dall'emissione del decreto di citazione a giudizio emesso in data 18 novembre 2023; dal giorno dell'interruzione, ai sensi dell'art. 160, co. 2, c.p., il termine prescrizionale ha ricominciato a decorrere, ma già in data 27 ottobre 2023 - dunque prima dell'esercizio dell'azione penale e della suddetta interruzione - è maturato il termine massimo di cui all'art. 161, co. 2, c.p. (pari, nel caso all'attenzione, ad anni 7 e mesi 6).
Al netto della predetta interruzione, intervenuta successivamente allo spirare dei termini di legge (pari a sei anni), l'estinzione del reato di cui all'art. 590 co. 1, co. 2 e co. 3 c.p. in contestazione, si sarebbe comunque verificata in data prossima al 27 aprile 2022.
Tuttavia, pur in presenza dell'intervenuta prescrizione, s'impone al Giudice di valutare se dagli elementi a disposizione siano emerse evidenze idonee a fondare una pronuncia di assoluzione per gli imputati, ai sensi degli artt. 129, co. 2 c.p.p., come peraltro richiesto in via principale dalla Difesa dell'imputato che, in ogni caso, non ha dichiarato di rinunciare alla prescrizione del reato.
Sul punto giova premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (formatasi con riguardo alle pronunce di merito ma sicuramente mutuabili anche alle pronunce di non luogo a procedere all'esito dell'udienza predibattimentale), l'unica formula assolutoria destinata a prevalere su quella di estinzione del reato per intervenuta prescrizione è quella "piena" prevista dall'art. 530, 1 comma, c.p.; così, le SS.UU.
Tettamanti n. 35490/2009 secondo le quali: "intervenuta la causa estintiva del reato di cui all'imputazione, non potrà il giudice, all'esito dell'istruttoria dibattimentale ed in presenza di un compendio probatorio insufficiente o contraddittorio, esercitare i poteri di ufficio ex art. 507 c.p.p. (possibilità ammessa anche per il giudice ritiratosi in camera di consiglio per la deliberazione della sentenza: cfr. Sez. 3, n. 8528 del 19/08/1993), ma dovrà dichiarare l'estinzione del reato enunciandone la causa nel dispositivo. Altrimenti, a voler privilegiare una formula liberatoria nel merito, a fronte di una causa estintiva, allorquando si è in presenza di una prova insufficiente o contraddittoria, si perverrebbe al risultato paradossale che la evidenza di cui all'art. 129 cpv. c.p.p. ricorrerebbe anche nel caso di ambiguità probatoria ex art. 530, secondo comma, stesso codice: il che determinerebbe una ingiustificata equiparazione tra una posizione processuale di evidenza di innocenza ed una situazione processuale di incertezza probatoria. In definitiva, la regola probatoria di cui all'art. 530, comma 2, c.p.p. - cioè il dovere per il giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova della responsabilità - appare dettata esclusivamente per il normale esito del processo che sfocia in una sentenza emessa dal giudice al compimento dell'attività dibattimentale, a seguito di una approfondita valutazione di tutto il compendio probatorio acquisito agli atti; tale regola, giova ribadirlo, non può trovare applicazione in presenza di una causa estintiva del reato: in una situazione del genere - a meno che il giudice non sia chiamato a dover approfondire ex professo il materiale probatorio acquisito, come avviene in caso di rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato - vale invece la regola di giudizio di cui all'art. 129 c.p.p., in base alla quale, intervenuta una causa estintiva del reato, può essere pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito solo qualora emerga dagli atti processuali 'positivamente' ('... risulta evidente ... ': art. 129, comma 2, c.p.p.), senza necessità di ulteriore approfondimento, l'estraneità dell'imputato a quanto contestatogli".
Secondo la descritta impostazione (cfr. anche Cass., Sez. 4, n. 23680 del 7 maggio 2013 e Cass., Sez. 6, n. 10284 del 22 gennaio 2014), dalla quale il Giudice non intende discostarsi, laddove permangano dei dubbi insuperabili relativi alla sussistenza del fatto, alla sua rilevanza penale o alla sua commissione da parte dell'imputato, che - in caso di decisione nel merito - avrebbero condotto ad una pronuncia assolutoria con formula dubitativa, si impone la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, laddove il relativo termine sia maturato, risultando preclusa al Giudice qualunque integrazione del compendio probatorio eventualmente ritenuta necessaria (integrazione in ogni caso non ammessa in sede di udienza predibattimentale, avendosi a disposizione l'intero fascicolo del P.M.).
In altri termini, in presenza di una causa estintiva del reato, qual è la prescrizione, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato nel merito sussiste solo ed esclusivamente nel caso in cui l'insussistenza del fatto, ovvero l'innocenza dell'imputato, emergano in modo immediato, palese e incontrovertibile, nel senso che la valutazione da parte del giudice deve consistere in una 'constatazione' e non in un 'apprezzamento', dovendosi pertanto escludere accertamenti o approfondimenti (come richiesto, espressamente, dall'art. 129, comma 2, c.p.p.).
Una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui deve emergere dagli atti processuali, in modo manifesto e positivo, cioè senza necessità di un ulteriore accertamento l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, nel senso preciso che risulti evidente l'assoluta assenza della prova della colpevolezza ovvero la prova positiva dell'innocenza. A nulla, infatti, rileva l'eventuale semplice contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze.
In questo senso, si spiega anche la possibilità per ciascun imputato di rinunciare alla prescrizione, facoltà - a parere di questo Giudice - direttamente connessa al diritto costituzionalmente riconosciuto dell'imputato di godere di un pieno accertamento di merito.
Ebbene, nel caso di specie, come si è anticipato, l'imputato non ha rinunciato alla prescrizione.
Né, del resto, stando agli atti posti a disposizione del Tribunale, vi sono elementi probatori sufficienti ed idonei a fondare il proscioglimento nel merito dello stesso, non risultando provata ed evidente la sua estraneità rispetto ai fatti di cui all'imputazione, con la formula piena corrispondente all'art. 530, co. 1 c.p.p..
Dagli atti contenuti nel fascicolo del P.M. a disposizione di questo Giudice - con particolare riguardo alla relazione relativa all'infortunio sul lavoro redatta dall'A.-Dipartimento di Prevenzione di Potenza in data 2 maggio 2023 con relativi allegati, alle considerazioni medico-legali sull'infortunio e lavorative attuali di S.R., redatte il 10 aprile 2023 dall'A.-UO. Medicina del Lavoro di potenza, al complesso della documentazione sanitaria relativa alla persona offesa, al verbale delle prescrizioni emesso il 13 ottobre 2016 nei confronti dell'odierno imputato, nonché all'espresso atto di delega in favore di Sc.Pi. alle funzioni, ruoli e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro (sottoscritta in data 8 settembre 2015) - non emerge la cd. prova positiva di innocenza, da intendersi come mancata riconducibilità delle lesioni di S.R. alla condotta (negligente, imprudente, imperita, e comunque assunta in violazione delle regole cautelari specifiche vigenti in materia antinfortunistica ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008) dall'imputato Sc.Pi., nella sua qualità di dirigente dell'Unità Lastratura UTE4 della Fa. S.p.a. con sede operativa nella Zona I. di S. N. di M..
In particolare, la responsabilità dell'imputato non può dirsi esclusa con evidenza, ai sensi del combinato disposto degli arri. 129 e 530, co. 1 c.p.p., non solo per ciò che riguarda la violazione delle regole cautelari generiche della diligenza, prudenza e perizia, ma vanno richiamate anche le misure specificamente richieste dalla normativa dettata in tema di sicurezza dei lavoratori (per quanto attiene, soprattutto, le cautele connesse all'eliminazione dei rischi connaturati alla lavorazione dei macchinari posti a disposizione degli operai intenti a preparare parti in lamiera di non considerevole dimensione dall'interno di un "cassone" con l'aiuto di un "ribaltacassoni" e collocarle su carrelli da trasportare presso la linea di produzione per il loro assemblaggio sulle automobili) che si assumono violate nella misura in cui Sc.Pi., investito formalmente della qualità di responsabilità dell'unita operativa anche in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, ha omesso di garantire tutte le accortezze previste dalla normativa a fronte del rischio di cesoiamento per mani e dita dei lavoratori derivanti dall'utilizzo del "cassone tipo 4350", per altro dotato di alette di impilabilità deformate, perché sporgenti verso l'esterno di circa cinque centimetri.
Sul punto, giova rammentare che la causa delle gravi lesioni personali riportate da S.R. - consistite in Amputazione della parte apicale del secondo dito mano sinistra, della durata di quaranta giorni e con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica - è stata pacificamente individuata nell'improvviso scivolamento a battuta del "cassone" posto sul macchinario utilizzato dalla persona offesa (intenta a svuotare il "cassone" sfruttando l'inclinazione per facilitare il prelievo dei componenti da trasferire sui carrellini) contro il "ribaltacassoni" (movimentato dal collega S.).
Secondo l'ipotesi accusatoria, in particolare, l'esito lesivo sarebbe riconducibile all'insufficiente distanza di sicurezza tra il "cassone" ed il "ribaltacassoni", dovuta alla riscontrata deformazione delle alette del "cassone" che faceva sì che, per effetto dello scivolamento determinato dall'inclinazione, il "cassone" sbattesse direttamente sul profilo del "ribaltacassoni", senza essere bloccato a distanza di sicurezza, causando la predetta amputazione della parte terminale della falange del S..
Nello specifico, dagli atti emerge che l'evento lesivo, occorso alla persona offesa nell'esercizio della sua attività lavorativa, avrebbe potuto essere evitato attraverso l'adozione da parte del datore di lavoro, in attuazione degli artt. 17 co. 1 lett. a) e 71 co.2 lett. c) D.Lgs. n. 81 del 2008, di una barra distanziatrice che assicurasse uno spazio - superiore ai 5 cm - sufficiente ad eliminare il rischio di schiacciamento degli arti superiori durante la fase di inclinazione del macchinario.
Né può dubitarsi dell'efficienza causale della violazione della regola cautelare che, volta a far sì che il datore di lavoro prenda adeguatamente in considerazione i rischi derivanti dall'uso delle attrezzatura utilizzate durante il processo produttivo, mira ad eliminare il rischio della verificazione di eventi del tipo di quello concretamente cagionato.
Quanto poi all'individuazione del soggetto responsabile del reato di cui al capo di imputazione è dato acquisito la sussistenza - nell'ambito della complessa struttura industriale dello stabilimento Fa. - di una delega di funzioni, efficacemente conferita secondo i prismi e i requisiti (formali e sostanziali) richiesti dagli artt. 16 e ss. D.Lgs. n. 81 del 2008. In particolare, con tale documento era indicato, per il 2016, nell'Ing. Sc.Pi. il responsabile dell'unità operativa di lustratura, investito formalmente della qualità di responsabile di quell'unità operativa, per la quale godeva di autonomia gestionale ed operativa ed anche di spesa nella gestione.
Ne deriva che proprio in capo all'odierno imputato è prospettabile la posizione di garanzia volta a scongiurare gli eventi del tipo di quelli occorsi nel caso in oggetto; sullo stesso risultano infatti stati sostanzialmente trasferiti gli obblighi e i poteri legati alla titolarità della responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro che, nel caso di specie, avrebbero imposto sicuramente una più approfondita considerazione del rischio da schiacciamento degli arti superiori derivanti dai macchinari utilizzati, con connessa più adeguata formazione degli operai sul punto.
Del resto, in questo senso, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel riconoscere la capacità della delega di comportare la costituzione di una nuova ed autonoma posizione di garanzia in capo al delegato: "gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa"(Cass. Sez. Un., n. 38343 del 24/04/2014).
In definitiva, dagli atti a disposizione di questo Giudice non emerge in modo evidente l'estraneità dell'imputato ai fatti oggetto dell'imputazione, in quanto Sc.Pi., quale datore di lavoro delegato in materia di sicurezza e salute sul lavoro nell'unità di riferimento, ha tenuto una condotta omissiva colposa - delineata nei termini di cui sopra - che ha, poi, contribuito alla causazione dell'evento lesivo.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per una pronuncia di assoluzione secondo i parametri previsti dall'art. 530 co. 1 c.p.p.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone una declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione per l'imputato Sc.Pi., non ritenendosi evidente, per le ragioni anzidette, l'insussistenza degli elementi costitutivi della colpa - sub specie di comportamento imprudente, negligente o imperito e comunque in violazione della regola cautelare specifica vigente in materia infortunistica ai sensi dell'art. 71 co. 2 lett. c) D.Lgs. n. 81 del 2008 - con riguardo alla condotta tenuta dall'imputato.
P.Q.M.
Letti gli artt. 129 e 554 ter c.p.p., dichiara non luogo a procedere nei confronti di Sc.Pi. perché il reato a lui ascritto è estinto per intervenuta prescrizione.
Letti gli artt. 424 co. 4 e 554 ter c.p.p., indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Potenza il 14 febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2024.
11-06-2024 23:43
Richiedi una Consulenza