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Sentenza

Il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso .-
Il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso .-
Cassazione Penale Sent. Sez. 6 Num. 20549 Anno 2024
Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI
Relatore: VILLONI ORLANDO
Data Udienza: 21/03/2024

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. P.F.P., n. Trapani 25/03/1965
2. V.F., n. Erice (Tp) 03/10/1970
3. R.F.S., n. Erice (Tp) 09/01/1978
4. V.P., n. Erice (Tp) 07/05/1973
5. C.P., n. Erice (Tp) 16/09/1967
6. F.V., n. Marsala (Tp) 12/09/1965
7. P.G., n. Marsala (Tp) 10/02/1972
8. D’A. A., n. Erice (Tp) 09/11/1964
avverso la sentenza n. 4984/22 Corte di appello di Palermo del 19/09/2022
letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia
Salvadori, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di P.F.P.,
V.F., V.P., C.P. e D’A. A. e per la
dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di R.F.S., F. V. .P.G.;
sentiti per le parti civili:
l'avv. Felicia D'Amico in sostituzione dell'avv. Alfredo Galasso per l'Associazione
Nazionale per la Lotta contro le illegalità e le mafie 'Antonino Caponnetto' e
dell'avv. Giuseppe Novara per l'Associazione Antiracket e Antiusura Trapani;
l'avv. Loredana Tulino in sostituzione dell'avv. Giovanni Rando per il Comune di
Erice; dell'avv. Kathya Ziletti per il Comune di Campobello di Marsala; dell'avv.
Giuseppe Gandolfo per l'Associazione Antimafia e Antiracket 'La Verità Vive!'
Onlus; dell'avv. Giovanna Messina per il Comune di Favignana; dell'avv. Giovanni
Crimi per l'Associazione Codici Sicilia - Centro per i Diritti del Cittadino;
l'avv. Marco Siragusa per il Comune di Paceco ed in sostituzione dell'avv.
Carmela Santangelo per il Comune di Trapani; dell'avv. Salvatore Longo per il
Comune di Custonaci; dell'avv. Francesco Vasile per il Comune di Castelvetrano;
l'avv. Ettore Barcellona per il Centro Studi ed Iniziative Culturali 'Pio La Torre';
i quali hanno chiesto dichiararsi inammissibili tutti i ricorsi con la condanna degli
imputati al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel
grado di giudizio nella misura indicata nelle rispettive note depositate;
sentiti per i ricorrenti:
l'avv. Luca Cianferoni per P.F.P.;
l'avv. Donatella Buscaino per V.F. e D’A. A.;
l'avv. Giovanni Rizzuti per R.;
l'avv. Andrea Aldo Cavallo in sostituzione dell'avv. Valerio Vianello Accorretti per
V.P.;
l'avv. Marika Rossetti per C.P.;
l'avv. Paolo Paladino per F.V.;
l'avv. Luigi Pipitone per P.G.;
l'avv. Giovanni Rizzuti per R.F.S. e D’A. A.
i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi rispettivamente patrocinati
RITENUTO IN FATTO
1. All'esito delle sentenze di merito (G.i.p. del Tribunale di Palermo del
20/11/2020 emessa con rito abbreviato e sentenza di appello impugnata):
P. e F. V. - anche in quanto figli di V. V., capo
riconosciuto dell'articolazione territoriale a partire dagli anni ottanta del secolo
scorso e ora detenuto in via definitiva - sono stati ritenuti responsabili del delitto
di direzione e organizzazione del mandamento mafioso di Cosa Nostra di Trapani,
Paceco e Valderice (art. 416-bis cod. pen.) oltre a vari reati fine, tra cui quello di
scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter cod. pen.) al fine di favorire
almeno tre candidati, di cui uno alle elezioni regionali (I. I.) e due a
quelle municipali di Trapani (V. M.) ed Erice (S. M.) per l'anno
2017;
F.P.P., è stato riconosciuto partecipe di tale articolazione
territoriale mafiosa e responsabile di un episodio di trasferimento fraudolento di
valori (art. 512-bis cod. pen.);
G.P., è stato riconosciuto partecipe dell'associazione mafiosa
Cosa Nostra, ma in quanto componente della famiglia di Marsala;
P. C., è stato riconosciuto partecipe del gruppo mafioso e
concorrente in uno dei reati di scambio elettorale, laddove in primo grado era
stato ritenuto concorrente esterno rispetto al mandamento mafioso di Trapani;
F.S.R., è stato riconosciuto responsabile del delitto di
danneggiamento seguito da incendio (art. 424 cod. pen.);
V.F. , è stato riconosciuto colpevole del delitto di trasferimento
fraudolento di valori (art. 512-bis cod. pen.);
A. D'A., è stato riconosciuto concorrente nel delitto di scambio
elettorale politico-mafioso (art. 416-ter cod. pen.) al fine di favorire la moglie
candidata I.I.;
venendo condannati rispettivamente alle pene principali ed accessorie ritenute di
giustizia e alle statuizioni in favore delle parti civili costituite.
Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso gli imputati, che
formulano i motivi di doglianza di seguito riportati secondo le indicazioni di cui
all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2. Ricorso di F.P.P.
Il ricorrente formula tre motivi d'impugnazione.
2.1. Violazione di legge penale in relazione all'art. 416-bis cod. pen. ed al capo
1 dell'imputazione.
Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha recepito in maniera acritica
le argomentazioni del primo giudice, non riuscendo però ad individuare, anche
sulla base delle risultanze delle operazioni di captazione telefonica, gli estremi di
una effettiva condotta di partecipazione all'associazione criminale.
2.2. Quanto all'imputazione di cui all'art. 512-bis cod. pen. (capo 5), il giudice
di appello ha fondato il proprio convincimento sull'erronea interpretazione del
contenuto delle conversazioni captate in fase di indagine, cui ha attribuito
significato e valutazione suggestivi così da individuare l'imputato quale socio
occulto della società V.M. Costruzioni s.r.l.s. e diretto esercente di attività
imprenditoriale.
2.3. Violazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione al trattamento sanzionatorio,
per avere il giudice esercitato la sua discrezionalità in maniera illogica,
confermando l'entità della pena applicata dal primo giudice in misura eccessiva,
con forte discostamento dal minimo edittale.
3. Ricorso di F. V.
Il ricorrente formula otto motivi d'impugnazione.
3.1. Violazione di legge penale in relazione all'art. 416-bis cod. pen. ed
erronea applicazione di legge processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
e vizi congiunti della motivazione con riferimento alla ribadita condanna per
partecipazione, con ruolo apicale, all'articolazione territoriale dell'associazione
mafiosa, nonostante l'assoluta carenza di elementi probatori a suo carico.
3.2. Violazione di legge penale in relazione all'art. 416-bis, secondo comma,
cod. pen. ed erronea applicazione di legge processuale in relazione all'art. 192
cod. proc. pen. in relazione alla ribadita affermazione del ruolo di vertice svolto
in seno al sodalizio.
3.3. Violazione di legge penale in relazione all'art. 416-bis, quarto comma,
cod. pen. ed erronea applicazione di legge processuale in relazione all'art. 192
cod. proc. pen. in relazione al ribadito carattere armato dell'associazione, sulla
base degli atti processuali non essendo possibile dimostrare la presenza di
qualsiasi tipo di arma.
3.4. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 110, 416-ter cod. pen. ed
erronea applicazione di legge processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
e vizi congiunti della motivazione con riferimento al ribadito concorso nel delitto
di scambio elettorale politico-mafioso.
Risalendo il fatto al 2017 e non prevedendo all'epoca la previsione il
riferimento né ai soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod.
pen. né la locuzione "in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le
esigenze dell'associazione mafiosa" , l'unico presupposto in base a cui valutare la
configurabilità del reato era quello dell'esistenza di una promessa di procurare
voti realizzata mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in
cambio dell'erogazione di denaro o altra utilità.
Dalle risultanze probatorie non emerge, per contro, l'impiego di toni o di
condotte intimidatorie e del resto la maggior parte dei soggetti che si sarebbero
rivolti al ricorrente non hanno conseguito il successo elettorale sperato.
In altri termini, non emerge da alcun atto del procedimento l'uso del metodo di
intimidazione mafiosa al fine di orientare il voto e la Corte di appello ha ribadito
la responsabilità valorizzando soprattutto le dichiarazioni rese dal coimputato
Cusenza, a parere della difesa inattendibili poiché intrinsecamente
contraddittorie su vari aspetti e rese da soggetto particolarmente interessato allo
epilogo della vicenda giudiziaria, in quanto ritenuto coinvolto nella commissione
di un medesimo episodio criminoso o comunque collegato a quello per cui ha
reso quelle dichiarazioni.
3.5. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 110, 512-bis cod. pen. ed
erronea applicazione di legge processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
e vizi congiunti della motivazione con riferimento al ribadito concorso nel delitto
di trasferimento fraudolento di valori.
La Corte di appello ha illegittimamente ritenuto di non accogliere le deduzioni
difensive circa la mancata emersione del ruolo di dominus dell'imputato nella
società V.M. Costruzioni s.r.l.s. o del conferimento di beni suscettibili di
aggressione patrimoniale in sede di prevenzione, ribadendo l'affermazione di
responsabilità sulla mera circostanza che il P. gli avesse riferito di alcune
vicende societarie.
3.6. Violazione di legge penale in relazione all'art. 99, quarto comma, cod.
pen. ed erronea applicazione di legge processuale in relazione all'art. 192 cod.
proc. pen. e vizi congiunti della motivazione in ordine alla ribadita applicazione
dell'aumento di pena a titolo di recidiva nonostante la mancata precedente
applicazione della stessa per mancanza del presupposto formale dell'anteriorità
della data di irrevocabilità della precedente sentenza rispetto a quella di
commissione del nuovo reato
3.7. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 580, 81 e 420 cod.
proc. pen. quanto alla ritenuta ammissibilità del ricorso per cassazione
presentato dal Pubblico Ministero, poi convertito in appello, attesa l'indicazione
generica di violazione delle regole sul trattamento sanzionatorio, che oltre tutto il
primo giudice non aveva affatto determinato in maniera illegittima.
3.8. Violazione dell'art. 81 cod. pen. e dell'art. 125 cod. proc. pen. e vizi
congiunti della motivazione circa la mancata specificazione della misura della
pena irrogata in continuazione rispetto al ritenuto delitto più grave di cui al capo
1 e ai reati già coperti da giudicato (cd. continuazione esterna)
4. Ricorso di F.S.R.
Il ricorrente formula quattro motivi d'impugnazione.
4.1. Erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione circa la
ribadita affermazione di responsabilità in ordine al reato di danneggiamento
seguito da incendio.
La motivazione adottata dalla Corte territoriale, silente sui numerosissimi rilievi
critici avanzati dalla difesa, si è di fatto risolta in una superficiale e al contempo
parziale disamina dei pochi argomenti posti dal G.u.p. a sostegno della pronuncia
di condanna in primo grado.
4.2. Violazione di legge e vizi congiunti di motivazione in ordine all'applicazione
della circostanza aggravante dell'impiego del metodo mafioso (art. 416-bis.1
cod. pen.), nonostante la condotta ascritta al ricorrente non potesse considerarsi
né oggettivamente idonea ad esercitare una coartazione psicologica nei confronti
della persona offesa né evocativa di un contesto mafioso.
La Corte di appello ha, inoltre, irrogato per tale aggravante un aumento di
pena illegale di due terzi invece che nella misura massima della metà.
4.3. Violazione dell'art. 62 - bis cod. pen. e vizi congiunti della motivazione sul
punto in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche
e sul mancato contenimento della pena nel minimo edittale.
4.4 Violazione di legge in relazione alla condanna al risarcimento del danno in
favore delle costituite parti civili in assenza di specificazione dei criteri adottati
per adottare tale statuizione.
5. Ricorso di P.V.
Il ricorrente affida l'impugnazione a due distinti atti a firma dei propri avvocati.
Atto a firma dell'avv. Michelangelo Marino, basato su cinque motivi di censura.
5.1. Violazione di legge penale e vizi di motivazione in relazione alla ribadita
sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.,
desunto dal mero coinvolgimento nel procacciamento di voti, in assenza di atti di
intimidazione, in favore di un candidato alle elezioni e dall'interesse manifestato
in alcune conversazioni per vicende di natura imprenditoriale.
Non sono stati, inoltre, sottoposti a doveroso vaglio di attendibilità le
dichiarazioni di quanti (P. M., L. M., C.P. e M.V.) hanno riferito vicende asseritamente dimostrative della partecipazione del
ricorrente al sodalizio criminale.
5.2. Violazione di legge in relazione all'art. 81, secondo comma, cod. pen. ed
alla continuazione esterna riconosciuta tra i reati oggetto del presente giudizio e
quelli - tra cui il delitto di art. 416-bis cod. pen. per fatti commessi sedici anni
addietro - per cui era stata riportata pregressa condanna definitiva.
5.3. Violazione di legge penale e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta
sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen.,
nonostante dal compendio probatorio non siano emersi indici di condizionamento
dell'elettorato fondato su prepotenza e sopraffazione e a dispetto della
circostanza che uno dei contraenti il patto (D'Ag.) abbia sempre dimostrato
di non temere, anche nei propri confronti, il ricorso al metodo mafioso.
5.4. Vizi congiunti di motivazione relativi al medesimo reato, riferito al
procacciamento di voti in favore di V.M..
Anche in questo caso difetta qualsiasi riferimento a comportamenti intimidatori
del ricorrente sia verso gli elettori sia verso i contraenti del patto illecito.
5.5. Violazione di legge penale e vizi di motivazione quanto alla ribadita
sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen e del
carattere armato dell'associazione, affermato in forza di un mero automatismo
argomentativo.
Atto a firma dell'avv. Valerio Vianello Accorretti, basato su sei motivi di
censura.
5.6. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis, cod. pen. (reato di cui
a capo 1) in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione
in assenza di indici oggettivi atti a dimostrare la sussistenza del reato (assenza
di un contesto associativo, controllo del territorio anche attraverso l'infiltrazione
nella Pubblica Amministrazione) ed all'erronea interpretazione di fatti e situazioni
non rilevanti a detto fine (incontri tra soggetti sottoposti alla sorveglianza
speciale, colloqui tra persone convolte nell'indagine anche relativi a vicende
societarie).
5.7. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-bis, secondo comma, cod.
pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione
riguardo alla ribadita affermazione di un ruolo direttivo nell'ambito della
compagine mafiosa.
5.8. Violazione di legge penale dell'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. in
relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione in relazione
al ribadito carattere armato dell'associazione, in assenza di benché minimo
accertamento circa la disponibilità di armi da parte della presunta consorteria
mafiosa di Trapani.
5.9. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 416-ter cod. pen. in relazione
all'art. 192 cod. proc. pen. ed agli artt. 96 e 97 d.P.R. n. 361 del 1957 e vizi
congiunti di motivazione in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità
nel delitto di scambio elettorale politico-mafioso, riguardante fatti commessi nel
2017 per i quali, secondo la legge allora vigente, l'unico presupposto su cui
valutare l'eventuale sussunzione delle condotte nell'ambito di applicazione
dell'art. 416-ter cod. pen. era quello dell'esistenza di una promessa per
procurare voti realizzata mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art.
416-bis cod. peri. in cambio dell'erogazione di denaro o altra generica utilità,
modalità nel concreto mai realizzatesi e tali da eventualmente portare alla
punibilità del ricorrente ai sensi degli artt. 96 e 97 d.P.R. n. 361 del 1957.
5.10. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 580, 81 e 420 cod. proc.
pen. nella parte in cui la sentenza ha ritenuto ammissibile il ricorso del Pubblico
Ministero - poi convertito in appello - nonostante l'impugnazione non
presentasse i necessari requisiti del ricorso diretto per cassazione.
5.11. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 125 cod.
proc. pen. in relazione alla mancata determinazione degli aumenti di pena sia
riferiti ai reati satellite (capi 3 e 10) rispetto a quello ritenuto più grave di cui al
capo 1 sia riferiti al reato coperto da giudicato (cd. continuazione esterna).
6. Ricorso di P. C.
Il ricorrente formula quattro motivi di censura.
6.1. Violazione dell'art. 178 lett. c) e dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc.
pen. in relazione al mancato accoglimento da parte del Giudice dell'udienza
preliminare dell'istanza di rinvio dell'udienza stessa fissata il 15 maggio 2020 ore
09.30 per mancata dimostrazione dell'impedimento del difensore a comparire e
per asserita intempestività dell'istanza, inviata via PEC alle ore 13.30 del giorno
precedente (14 maggio 2020).
6.2. Violazione dell'art. 179, comma 1 e dell'art. 419, commi 1 e 2, cod. proc.
pen. in relazione al rigetto da parte del Giudice dell'udienza preliminare della
eccezione difensiva di nullità sollevata in sede di seconda udienza preliminare,
derivante dall'accoglimento di altra eccezione sollevata alla prima udienza del 20
dicembre 2019, riguardante le omesse notificazioni sia all'imputato che al
difensore dell'avviso di fissazione della stessa ex art. 419 cod. proc. pen. e dei
relativi avvertimenti ed avvisi, eccezione da ricondurre alla categoria delle nullità
assolute, in particolare con riferimento all'omesso avviso all'imputato della
facoltà di rinunciare all'udienza preliminare
6.3. Violazione degli artt. 416-bis, commi 1 e 4 e 416-ter cod. pen e vizi
congiunti di motivazione:
- sulla divergenza tra imputazione definitiva e avviso di cui all'art. 415-bis cod.
proc. pen. circa la data di commissione del reato associativo di cui al capo 1;
- sulla ribadita affermazione di responsabilità di far parte del sodalizio
criminale di cui al capo 1;
- sulla ribadita aggravante del carattere armato del gruppo criminale;
- sulla riaffermata condanna per il delitto di scambio elettorale politico-mafioso
al fine di favorire di V. M.
6.4. Vizi congiunti di motivazione in ordine alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche ed all'applicazione della contestata recidiva.
7. Ricorso di V. F.
Il ricorrente formula due motivi di censura.
7.1. Violazione di legge penale in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen. e difetto
di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza dell'aggravante speciale del
favoreggiamento mafioso; dalle risultanze probatorie è emerso in maniera netta
come egli non fosse affatto animato dall'intento di agevolare l'associazione
mafiosa, venendo anzi costretto a cedere a terzi le quote intestate alla di lui
moglie della società appena costituita, dal momento che la sua partecipazione
non risultava più funzionale agli interessi di P. e F. V..
7.2. Violazione di legge penale in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e
vizi di motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti
generiche.
Con successiva memoria la difesa del ricorrente ha ribadito le ragioni poste a
sostegno dei motivi i ricorso.
8. Ricorso di G.P.
Il ricorrente formula tre motivi di censura.
8.1. Violazione ed erronea applicazione della legge penale e processuale con
riferimento agli artt. 416-bis cod. pen. e 192 e 533 cod. proc. perì. nonché vizi
congiunti di motivazione in ordine alla ribadita condanna in ordine al delitto di
partecipazione al mandamento di Trapani ed alla famiglia mafiosa di Marsala.
8.2. Violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento
agli artt. 110, 416-bis cod. pen. in relazione alla mancata diversa qualificazione
della condotta ascrittagli in termini di concorso esterno in associazione mafiosa.
8.3. Violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento allo
art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. in relazione alla ribadita applicabilità
dell'aggravante del carattere armato dell'associazione mafiosa in forza di un
mero automatismo argomentativo.
Cosa nostra, il riferimento alla stabile dotazione di armi costituisce un fatto
notorio, ovviamente conosciuto da chi rivestiva una posizione di vertice
nell'interno del sodalizio).
3.4. Merita, per contro, una disamina più articolata il quarto motivo di ricorso,
certamente non inammissibile, riguardando la configurabilità dell'art. 416-ter
cod. pen. (scambio elettorale politico-mafioso) in relazione al procacciamento di
voti in favore, nel caso specifico, di tre candidati alle elezioni amministrative e
comunali del 2017 da parte di esponenti del mandamento mafioso di Cosa Nostra
di Trapani.
Sul punto vale preliminarmente osservare che, a pag. 415 della sentenza
impugnata, la Corte di appello fa un ampio resoconto degli elementi probatori
valutati in primo grado dal G.u.p., per poi occuparsi della medesima censura
formulata dall'appellante circa l'assenza dell'impiego del metodo di intimidazione
mafiosa al fine di orientare il voto.
Aderendo, inoltre, alle considerazioni del Procuratore Generale circa l'effettiva
esistenza del patto illecito e della partecipazione ad esso dell'appellante la Corte
di appello ha dichiarato, pertanto, infondato il motivo di appello (pag. 418)
soffermandosi sul coinvolgimento nella vicenda del ricorrente.
Dopo aver riportato le doglianze di altri imputati non ricorrenti, la Corte ha
quindi affermato il principio (pag. 432-433) che "quando il soggetto che si
impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo
mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse cli quest'ultima, non è necessario
che l'accordo concernente Io scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli
l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante
intimidazioni, poiché esclusivamente in tal caso il ricorso alle modalità di
acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416 bis, terzo comma
cod. pen. può dirsi immanente all'illecita pattuizione. Ed invece, qualora il
soggetto che si impegna a reclutare i suffragi sia una persona estranea alla
consorteria di tipo mafioso, ovvero un soggetto intraneo che agisca uti singulus,
è necessaria la prova della pattuizione delle modalità di procacciamento del
consenso con metodo mafioso" richiamando a sostegno diverse pronunce di
legittimità espressesi in tal senso (tra molte Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, La
Rupa, 8v. 266738; Sez. 1, n. 19230/16 del 30/11/2015, Zappalà, Rv. 266794;
Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, P.M., Albero, Rv. 263845).
Con detta statuizione la Corte di merito ha mostrato, dunque, di aderire
all'orientamento interpretativo secondo cui, già a legislazione previgente, non
era necessario contemplare espressamente nel patto le modalità di acquisizione
dei voti quando a fungere da controparte fosse un esponente mafioso in
rappresentanza del sodalizio criminale.
All'epoca dei fatti (2017) l'art. 416-ter contemplava, invero, quale modalità
tipica della stipula del patto politico-mafioso se non l'assicurazione quanto meno
l'evocazione da parte della compagine mafiosa di acquisire i voti "mediante le
modalità di cui all'art. 416 - bis, terzo comma, cod. pen." (intimidazione ed
assoggettamento omertoso degli elettori).
Come anticipato, la prevalente giurisprudenza ha superato tale impostazione,
ponendosi in parziale dissenso con Sez. 6, n. 36382 del 03/06/2014, Antinoro,
Rv. 260168, la quale aveva, invece, &Yves sostenuto come in tema di
delitto di scambio elettorale politico-mafioso, la legge 17 aprile 2014, n. 62,
modificando l'art. 416-ter cod. pen. avesse introdotto un nuovo elemento
costitutivo nella fattispecie incriminatrice, relativo al contenuto dell'accordo, che
deve contemplare l'impegno del gruppo malavitoso ad attivarsi nei confronti del
corpo elettorale anche dispiegando concretamente, se necessario, il proprio
potere di intimidazione, con la conseguenza di rendere penalmente irrilevanti le
condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose, che non avessero
espressamente previsto le descritte modalità di procacciamento dei voti.
La diversa interpretazione, pur lasciando adito a qualche dubbio di ordine
dogmatico, si è, però, ormai affermata come prevalente nella più recente
giurisprudenza di questa Corte di legittimità.
Dall'entrata in vigore della legge 21 maggio 2019, n. 43 in avanti, inoltre, il
patto illecito può essere integrato: 1) dal mero accordo con appartenenti alle
associazioni di cui all'art. 416-bis; 2) dall'accordo con soggetti estranei alle
predette associazioni o che, pur facendone parte, agiscono a titolo personale,
con la necessità in tal caso di concordare l'impiego dell'intimidazione mafiosa.
La modifica ha, dunque, avere normativizzato, l'elaborazione giurisprudenziale
nei termini dianzi riferiti, senza possedere, pertanto, portata innovativa.
Tanto premesso, la Corte di appello ha aggiunto pure che la prova della
intimidazione mafiosa verso gli elettori può essere desunta anche in via
indiziaria, concludendo che "nel caso in esame alla fama criminale dei fratelli
V. ed alla loro concreta e già accertata capacità di incidere sul territorio coi
metodi mafiosi, in quanto già condannati in qualità di capi della 'famiglia' di
Trapani, deve aggiungersi il fatto che, come si evince dalla ramificazione delle
interrelazioni da costoro poste in essere con altri soggetti della medesima e di
altre famiglie mafiose, quali il C. per Trapani e il P. e l'A. per
Marsala, è evidente che si sia trattato di un accordo siglato non a livello
individuale, o per interesse individuale dei contraenti, ma dalla famiglia mafiosa
di Trapani verso il marito della candidata alle elezioni regionali I., con la
mediazione dell'Alcamo e del R. (...)".
Osserva, peraltro, il Collegio che seppure opportuna ed esaustiva rispetto alla
doglianze difensive, la precisazione della Corte di appello si rivela in realtà
superflua, dal momento che essendo configurato l'art. 416-ter cod. pen. come
reato di pericolo, che si consuma al momento della stipula del patto, non v'è
alcuna necessità di fornire prova di un esercizio concreto dell'intimidazione
mafiosa.
Il motivo va, pertanto, rigettato, informando di sé la valutazione complessiva
dell'impugnazione, caratterizzata per contro dalla presenza di altri motivi in larga
parte manifestamente infondati.
3.5. È il caso del quinto motivo di ricorso, sovrapponibile, fatte le debite
differenze di natura soggettiva, al secondo motivo del ricorso P. e per il
quale valgono le medesime sintetiche considerazioni già svolte, riguardanti la
insindacabilità in sede di legittimità di ricostruzioni di fatto e di valutazione, non
illogica né contraddittoria, di uno o plurimi elementi probatori.
3.6. Risulta, invece, manifestamente infondato in diritto il sesto motivo di
ricorso, riguardante l'applicazione dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. in tema
di recidiva in caso di assenza di sua pregressa dichiarazione.
Il ricorrente sostiene, infatti, una tesi recessiva rispetto a quella accolta da
Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 secondo cui in tema di
recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa
applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato,
l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente
commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica
ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di
recidiva semplice.
3.7. Manifestamente infondato è anche il settimo motivo con cui si deduce
violazione di legge processuale in relazione agli artt. 580, 81 e 420 cod. proc.
pen. in ordine alla ritenuta ammissibilità del ricorso per cassazione presentato
dal Pubblico Ministero, poi convertito in appello, attesa l'intrinseca sua genericità
sul tema del trattamento sanzionatorio.
In proposito vale osservare che il ricorso per cassazione del Pubblico Ministero,
poi convertito in appello, denunciava, tra l'altro, la violazione dell'art. 81 cod.
pen. per avere il primo giudice, in applicazione della continuazione esterna,
ritenuto più grave la pena (e non il reato) già irrogata in precedente sentenza
irrevocabile, invece di individuare quello astrattamente più grave tra tutti i reati
soggetti a scrutinio.
Si trattava, dunque, di una censura formulata in punto di stretto diritto e che
evidenziava un'erronea applicazione da parte del primo giudice dell'art. 81 cod.
pen., irrispettosa delle indicazioni contenuta in Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013,
PG in proc. Ciabotti e al., Rv. 255347 e, dunque, tutt'altro che generica o
infondata, da cui la palese destituzione di fondamento della doglianza formulata
dal ricorrente.
3.8. Correlata in qualche modo alla precedente, anche l'ottavo motivo di
censura va dichiarato manifestamente infondato.
Secondo il ricorrente sarebbero stati violati l'art. 81 cod. pen. e l'art. 125 cod.
proc. pen., con violazione accompagnata da vizi congiunti di motivazione circa la
mancata specificazione della misura della pena irrogata in continuazione rispetto
al ritenuto più grave delitto di cui al capo 1 e ai reati già coperti da giudicato (cd.
continuazione esterna).
In realtà tale violazione non risulta affatto, così come non emerge alcun vizio
argomentativo sul punto, atteso che a pag. 507 della sentenza impugnata la
Corte di appello ha proceduto ad una analitica indicazione sia degli aumenti di
pena applicati su quella base, individuata con riferimento al reato di cui all'art.
416-bis cod. pen. di cui al capo 1 della contestazione (continuazione cd. interna)
sia di quelli applicati con riferimento alla sentenza della Corte di assise di appello
di Palermo del 28/11/2000, divenuta irrevocabile il 13/03/2002 (continuazione
cd. esterna e come tale espressamente indicata in sentenza), in piena adesione
tanto ai criteri dettati dalla legge quanto alla interpretazione datane dalla
giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui in tema di reato
continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il
reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare
l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n.
47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269; conf. Sez. U, n. 7930/95, Rv.
201549, precisandosi che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai
singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di
verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in
relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.
81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale).
4. Ricorso di F. S. R.
L'impugnazione proposta da tale ricorrente va dichiarata inammissibile.
4.1. Con il primo motivo di censura, il ricorrente lamenta erronea applicazione
della legge penale e carenza di motivazione riguardo alla ribadita affermazione di
responsabilità in ordine al reato di danneggiamento seguito da incendio.
La motivazione svolta dalla Corte territoriale, silente sui numerosissimi rilievi
critici avanzati dalla difesa, sarebbe stata superficiale e parziale, a conferma dei
già scarni argomenti posti dal primo giudice a sostegno della pronuncia di
condanna.
La doglianza si rivela, però, manifestamente infondata.
Le valutazioni svolte dalla Corte di appello sulla posizione processuale del
ricorrente sono state anzi puntuali e specifiche, tanto da ricondurre l'azione
minatoria, originariamente qualificata come estorsiva (capo 7) all'ipotesi di reato
di cui all'art. 392 cod. pen., dichiarato improcedibile per difetto di querela.
Quanto al delitto di danneggiamento, le censure si dipanano in termini di mero
fatto (pag. 2-7 ricorso) accompagnate dall'astratto richiamo a pertinenti principi
affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, per quanto in
concreto insuscettibili di depotenziare il ragionamento probatorio della Corte di
merito in ordine alla riferibilità al ricorrente della condotta di concorso nel
danneggiamento.
4.2. Quanto al secondo motivo di censura, occorre registrare che il difensore
avv. Rizzuto, presente in udienza, ha dichiarato di rinunziare alla sua seconda
parte, riguardante la pretesa applicazione di un aumento di pena illegale (due
terzi invece che la metà) per l'aggravante speciale di cui all'art. 416-bis.1 cod.
pen. (metodo mafioso), convenendo che la Corte territoriale ha in concreto (e a
dispetto dell'erronea indicazione programmatica) applicato un aumento di pena
conforme alla legge.
L'errore materiale nella redazione della motivazione non ha, dunque, inficiato,
la correttezza della statuizione: sulla pena base di un anno e sei mesi di
reclusione (diciotto mesi), la Corte di appello ha, infatti, correttamente applicato
un aumento di nove mesi e cioè della metà (v. pag. 522 sentenza impugnata).
Quanto alla prima parte del motivo, alle pag. 492-497 della sentenza
impugnata la Corte territoriale ha indicato in dettaglio gli elementi probatori,
essenzialmente basati sui risultati delle intercettazione di comunicazioni, dai
quali ha desunto che l'imputato avesse conferito mandato al correo J.S.
(non ricorrente) alla commissione del grave atto intimidatorio nei confronti di un
imprenditore suo debitore.
La contestazione dell'esito decisorio passa, pertanto, di necessità attraverso la
confutazione dell'interpretazione che il giudice di merito ha fornito di quelle
conversazioni, secondo un'operazione, tuttavia, inammissibile in sede di
legittimità, come più diffusamente rilevato nel par. 2.2. a proposito del ricorso di
P. F. P..
4.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di censura, attesa la congrua
motivazione svolta la Corte territoriale sul diniego delle circostanze attenuanti
generiche (v. ancora pag. 522 sentenza impugnata).
4.4. Improponibile, infine, il quarto ed ultimo motivo di ricorso, che si risolve
in una non consentita critica al potere-dovere del giudice di merito di
determinare discrezionalmente il trattamento sanzionatorio.
5.1 Ricorso di P. V. impugnazione a firma dell'avv. Michelangelo Marino
5.1.1. Il primo, il terzo ed il quarto motivo di tale ricorso possono essere
trattati congiuntamente perché vertono tutti sul coinvolgimento del ricorrente nel
procacciamento di voti a favore di quello o di quell'altro candidato e sull'accusa
conseguente di commissione del delitto di scambio elettorale politico-mafioso
(art. 416-ter cod. pen.).
Le censure vertono sull'assenza di atti di intimidazione (primo motivo), sulla
mancanza di indici di condizionamento dell'elettorato fondato su prepotenza e
sopraffazione (terzo), sulla carenza di comportamenti intimidatori sia verso gli
elettori sia verso i contraenti del patto illecito (quarto motivo).
A tali rilievi vale rispondere mediante rinvio alle considerazioni espresse al
punto 3.4. della trattazione del ricorso di F.V., attesa anche la
contiguità dei comportamenti in addebito ai germani V. e che si riassumono
nel senso che ai fini dell'integrazione del reato è sufficiente l'accordo con soggetti
intranei all'associazione mafiosa che agiscano come tali e che, secondo quanto
accade normalmente, come tali agiscono quando abbiano responsabilità di
vertice all'interno del sodalizio, mentre eventuali indici rivelatori esterni della
condotta susseguente al patto non rappresentano più elemento indefettibile del
reato.
Appare, invece, improponibile la seconda parte del primo motivo di censura,
che lamenta la mancata sottoposizione a vaglio di attendibilità delle dichiarazioni
delle persone (P.M., L., M., C.P. e M. V.)
che hanno riferito vicende denotanti la partecipazione del ricorrente al sodalizio
criminale.
In tal modo, infatti, il ricorrente sollecita un nuovo e pregnante apprezzamento
delle fonti probatorie dichiarative, sebbene valutazione e apprezzamento del
significato degli elementi acquisiti attengano interamente al merito del giudizio e
non sono rilevanti se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro
capacità dimostrativa, restando, perciò, inammissibili in sede di legittimità
censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione
del risultato probatorio (tra molte v. Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv.
236540).
5.1.2. Il secondo motivo di ricorso è, invece, generico sotto il profilo della sua
scarsa comprensibilità.
Sembra di capire che il ricorrente si dolga del fatto che essendo stato assunto
come reato più grave, anche ai fini del riconoscimento della continuazione cd.
esterna, quello contestato al capo 1 (art. 416-bis cod. pen.) dell'odierno giudizio,
non possa essere posto in continuazione a questo altro reato cronologicamente
antecedente e cioè lo stesso di cui art. 416-bis cod. pen. riferito ad un pregresso
segmento temporale (pag. 13 ricorso).
Perché mai ciò integrerebbe violazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen.
il ricorrente non lo precisa, ma è sufficiente osservare che una volta ritenuto
sussistente il requisito dell'unicità del disegno criminoso tra più fatti, alcuni dei
quali eventualmente coperti da giudicato, è del tutto legittimo e non contrastante
con il dato normativo il fatto che il reato ritenuto più grave possa essere stato
commesso in un tempo posteriore rispetto a quelli indicati come satelliti.
5.1.3. Manifestamente infondato è, infine, il quinto motivo di tale ricorso,
riguardante il carattere armato del mandamento trapanese di Cosa nostra, per il
quale si rinvia alle considerazioni espresse al par. 3.3. della trattazione del
ricorso di F. V..
5.2. Ricorso di P. V., impugnazione a firma dell'avv. Valerio Vianello
Accorretti .
5.2.1. Con il primo motivo di censura si lamenta l'assenza di individuazione di
indici oggettivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (ad es. controllo del
territorio anche attraverso l'infiltrazione nella Pubblica Amministrazione) atti a
dimostrarne la sussistenza, laddove sono stati, invece, valutati ed apprezzati
fatti e situazioni (incontri tra soggetti sottoposti alla sorveglianza speciale,
colloqui tra persone convolte nell'indagine anche relativi a vicende societarie)
irrilevanti a detto fine.
La doglianza è infondata.
All'inizio della sentenza (pag. 26) la Corte di appello ha condivisibilmente
affermato che riguardo alle mafie storiche (e vale aggiungere: ad una sua
articolazione territoriale così fortemente strutturata come il mandamento di
Trapani e la sua ripartizione in famiglie territoriali) il tema probatorio è solo
quello di dimostrare la partecipazione dell'agente al sodalizio criminale nel senso
precisato da Sez. U , n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889, a
maggior ragione, poi, quando si tratti di soggetto posto al suo vertice.
La sentenza ha anche richiamato tutte le pronunce passate in giudicato che
hanno disegnato la storia del mandamento mafioso, insistente da epoca remota
sul territorio della provincia trapanese, ragion per cui quelle situazioni che il
ricorrente reputa irrilevanti e non significative, acquistano pieno significato in
un'ottica di ricostruzione della trama soggettiva del sodalizio criminale.
Quanto alla partecipazione del ricorrente ed al suo ruolo di vertice, la sentenza
si è soffermata in maniera diffusa sulla successione al padre detenuto V.
V., sulla ripresa di contatti riservati con membri del sodalizio (pag. 205-206
riferite a M.M.) , sugli interessi coltivati nel settore dell'edilizia,
sull'imposizione estorsiva ai danni di imprenditori del medesimo settore, ragion
per cui le censure finiscono per ridondare sul merito della pronuncia, non
riguardando in alcun modo la violazione di parametri di legittimità.
5.2.2. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo di censura, che
attiene al ruolo apicale ascritto al ricorrente, ma a quelle vale aggiungere la
circostanza che la composizione su base ancora consistentemente familiare della
associazione Cosa nostra lo rende a maggior ragione destituito di fondamento.
5.2.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo, concernente il contestato
carattere armato del mandamento mafioso di Trapani, in ordine al quale si
rimanda alle considerazioni espresse al par. 3.3. della trattazione del ricorso di
F. V..
5.2.4. Quanto al quarto motivo di censura di tale impugnazione, riguardante le
modalità di integrazione del delitto di scambio politico-mafioso, si rimanda alle
considerazioni svolte al par. 3.4. della trattazione di F. V..
5.2.5. Quanto al quinto motivo riguardante la dedotta inammissibilità del
ricorso del Pubblico Ministero, convertito in appello, si rinvia alle considerazioni
svolte al par. 3.7 della trattazione del ricorso di F.V..
5.2.6. Palesemente destituita di fondamento è, infine, la censura riguardante
l'asserita mancata determinazione degli aumenti di pena riferiti alla
continuazione sia interna che esterna.
Alla pag. 509 della sentenza la Corte territoriale ha, infatti, fornito congrua
motivazione della ritenuta necessità di rideterminare la pena, dovuta allo
accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero sul punto, assumendo come
reato più grave quello di cui al capo 1 (art. 416-bis cod. pen.) del presente
giudizio e in relazione a questo individuando gli aumenti per i reati concorrenti e
per quelli di cui alla sentenza coperta da giudicato per la stessa imputazione
(continuazione esterna), senza perciò potersi individuare profili di illegittimità o
illegalità del trattamento sanzionatorio, sia partitamente che complessivamente
considerato.
6. Ricorso di P.C. 
L'impugnazione proposta da detto ricorrente va dichiarata inammissibile.
6.1. Con la prima doglianza, il ricorrente ripropone l'eccezione di nullità già
proposta dinanzi alla Corte di merito e riferita ad un'ordinanza adottata dal
Giudice dell'udienza preliminare il 15/05/2020 di mancato differimento della
udienza stessa per impedimento del suo difensore.
In realtà già la sentenza di primo grado aveva rilevato che l'istanza andava
considerata intempestiva ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5 - bis, cod. proc. pen.
(avviso di fissazione dell'udienza di rinvio pervenuto al difensore il 4 maggio;
istanza inviata via PEC, come risultante dagli atti allegati al ricorso, il giorno 14
20
maggio ore 13.30) e soprattutto che con essa il difensore non allegava un
legittimo impedimento ma evidenziava, peraltro sussistenti, problemi di mobilità
e trasporto, connessi all'insorgenza e alla diffusione allora in atto della pandemia
da Covid-19.
La sentenza di appello non ha fatto, perciò, che ribadire tale statuizione, ciò
nonostante, l'eccezione venendo oggi riproposta senza tenere conto della
congrua motivazione fornita dai giudici di merito a sostegno del diniego
dell'istanza di rinvio, così da condannare la censura alla declaratoria di
inammissibilità per genericità o aspecificità.
Si rivela, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si
risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e
puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non
specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica
funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra
molte e per tutte v. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
6.2. Anche il secondo motivo di doglianza consiste nella riproposizione di una
eccezione di nullità che si sarebbe consumata nella fase dell'udienza preliminare.
La doglianza non è di piana comprensione, ma sembra riferirsi alla mancata
notifica all'imputato e al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza
preliminare di cui all'art. 419 cod. proc. pen. con i relativi avvertimenti e in
particolare di quello rivolto all'imputato della facoltà di rinunciare all'udienza
preliminare.
Il giudice di primo grado l'aveva respinta con il rilevare che gli avvisi notificati
alla parte erano completi di tutte le indicazioni di cui all'art. 419 cod. proc. pen.;
la difesa insiste, invece (pag. 17 del ricorso), che il problema non riguardava la
possibilità di accedere ai riti alternativi ma di rinunciare all'udienza preliminare
(art. 419, comma 5, cod. proc. pen.).
Posta la questione in detti termini, non si comprende, però, che tipo di nullità
possa integrare detta omissione, ammesso che vi sia stata, dal momento che la
celebrazione dell'udienza preliminare ha comportato un aumento e non una
diminuzione delle garanzie difensive.
Ma anche se in ipotesi dovesse ritenersi integrata una nullità, giammai essa
sarebbe riconducibile ad uno dei casi di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
con la conseguenza che, ricadendo nel novero di quelle di ordine generale a
regime intermedio o di quelle relative, la sua proposizione sarebbe comunque
preclusa dalla scelta dell'imputato di accedere al rito abbreviato (art. 438,
comma 6 - bis cod. proc. pen.).
6.3. Con il terzo motivo di censura si deducono vizi di motivazione in ordine
alla ribadita affermazione di responsabilità per i delitti di partecipazione alla
associazione mafiosa armata (capo 1) e di scambio elettorale politico-mafioso al
fine di favorire il candidato V. M..
Il motivo va dichiarato inammissibile poiché sostanzialmente declinato in punto
di fatto e di merito.
Dopo ampia digressione sull'iter procedimentale e sui principali atti processuali
riguardanti il ricorrente (pag. 19-25), vengono affrontati i temi dell'accusa,
rimarcandosi che a tutt'oggi egli sostiene di non aver fatto parte della
consorteria criminale né di avere avuto alcun coinvolgimento nella vicenda
elettorale dell'arch. V.M. (pag. 26-46).
Trattasi, tuttavia, di considerazioni di stretto merito che non possono trovare
ingresso nel giudizio di legittimità né è sufficiente evocare la sussistenza di uno
dei vizi di cui all'art. 606, lett. e) cod. proc. pen. per trasformarle in motivo
proponibile ed apprezzabile da parte della Corte di cassazione.
6.4. Il quarto e ultimo motivo di ricorso investe, infine, i punti della mancata
concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'applicazione, che si
deduce illegittima, della contestata recidiva
Partendo dal secondo aspetto, va preliminarmente rilevato che già il giudice di
appello (pag. 517 cod. pen.) ha rilevato che la pur riconosciuta recidiva non ha
inciso sulla determinazione della pena, essendo i suoi effetti stati in concreto
sterilizzati dall'applicazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., nel senso che
il giudice di primo grado, sussistendo altre aggravanti ad effetto speciale, non
aveva ritenuto di applicare un aumento di pena a detto titolo, atteso il suo
carattere facoltativo (art. 63, quarto comma, cit.) (v. pag. 591-592 sent. primo
grado).
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha
articolato una congrua motivazione ancorata all'apprezzamento delle modalità
dell'azione, avendo ritenuto il ricorrente esecutore diretto dei deliberati della
famiglia mafiosa di Trapani nella pattuizione dello scambio elettorale politico-
mafioso (v. ancora pag. 517), che sfugge, pertanto, a censure di ordine logico -
argomentativo.
7. Ricorso di V.F. 
7.1. Con il primo motivo di doglianza, il ricorrente contesta il riconoscimento
dell'aggravante speciale del favoreggiamento mafioso, protestando che il suo
coinvolgimento nella gestione di fatto della società V.M. Costruzioni s.r.l.s. non
era ad un certo punto risultato più funzionale agli interessi dei coimputati P.
e F. V..
La doglianza è inammissibile, in quanto declinata in punto di merito e fatto.
Ad ogni buon conto, risulta dalla sentenze di merito che F. è stato già in
passato condannato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed inoltre che alle
pag. 45-46 delle sentenza impugnata, viene indicato come colui che doveva
gestire a Favignana gli interessi imprenditoriali di F. V. in luogo
del coimputato F.R. ritenuto non più affidabile e utile allo scopo.
A tal fine era stata costituita la V.M. Costruzioni s.r.l.s., di cui sua moglie
diveniva titolare delle quote al 50%, a nulla rilevando, dunque, la successiva
estromissione per far posto ad altro soggetto ritenuto più capace di curare gli
interessi dei capi mandamento (v. sul punto la congrua motivazione a pag. 476
sent. impugnata).
7.2. La seconda doglianza investe il mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche, di cui il ricorrente si duole attraverso la deduzione del vizio
di motivazione.
Ma nessun vizio è dato riscontrare nella motivazione svolta dai giudici d'appello
alle pag. 336-337 della sentenza impugnata, in cui l'applicazione facoltativa delle
attenuanti innominate è congruamente ancorata al contraddittorio
comportamento processuale tenuto dall'imputato ed alla sussistenza a suo carico
di plurimi precedenti penali.
8. Ricorso di G.P.
8.1. Il primo motivo di doglianza formulato da tale ricorrente, ancorché
ovviamente riferito alla sua particolare posizione processuale di componente del
mandamento di Cosa nostra di Trapani quale appartenente alla famiglia mafiosa
di Marsala, non appare dissimile per struttura e contenuto (analogo il riferimento
alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.) da altri già esaminati che investono
direttamente il tema dell'accusa, postulando una non consentita rivisitazione in
sede di legittimità del materiale probatorio già apprezzato dai giudici di merito.
Come tale esso non può che essere dichiarato inammissibile per le ovvie
ragioni già esposte nel par. 2.1. relativo alla trattazione del ricorso P..
8.2. Manifestamente infondato è, invece, il secondo motivo di censura, con cui
il ricorrente si duole, in via subordinata, di una mancata diversa qualificazione in
diritto della condotta in addebito in termini di concorso esterno nell'associazione
mafiosa.
In proposito vale osservare che dalla sentenza impugnata emerge che, benché
incensurato, il ricorrente è il figlio dello storico esponente della famiglia mafiosa
di Marsala, P.M., condannato all'ergastolo per lo stesso delitto di cui
all'art. 416-bis cod. pen.
Dalla sentenza emerge anche che l'attuale capo della famiglia è R.V.V., anch'egli, però, detenuto.
In maniera non illogica né contraddittoria, dunque, la Corte di appello ne ha
messo in rilievo il ruolo di collegamento tra la famiglia mafiosa di Marsala,
temporaneamente acefala per la detenzione del predetto R. e gli esponenti del
mandamento di Trapani (v. in particolare pag. 114 e segg. relative all'incontro
svoltosi in un'autovettura con i coimputati P. V.e F.P. P.,
in cui si discuteva, tra l'altro, dell'affidabilità di tale M. G., uno dei
luogotenenti del R.) a dimostrazione dell'interesse da lui concretamente
nutrito, in quanto consapevole partecipe, per le sorti del raggruppamento
criminale di competenza.
8.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, concernente il carattere armato del
mandamento mafioso di Trapani, che il ricorrente contesta, si rinvia alle
considerazioni svolte al par. 3.7 della trattazione del ricorso di F.V. a
sostegno della declaratoria di manifesta infondatezza della doglianza.
9. Ricorso di A.D’A.
Tale ricorrente risponde unicamente del delitto di scambio elettorale politico-
mafioso in qualità di coniuge della candidata I.I. e in tale veste,
secondo la prospettazione accusatoria accolta dalle sentenze di merito, diretto
contraente del patto illecito stipulato con esponenti della consorteria mafiosa.
9.1. Il ricorrente contesta tale ricostruzione, allegando elementi di prova
asseritannente pretermessi nella valutazione operata dai giudici dei precedenti
gradi di giudizio, ma appare evidente la non proponibilità di simile censura in
sede di legittimità, in quanto espressamente volta a provocare un esito decisorio
di merito difforme da quello intervenuto.
9.2. Il secondo motivo concerne, invece, la dedotta insussistenza di un accordo
tra politico (o meglio: candidato) e mafioso, risultando di conseguenza irrilevante
il mero adoperarsi del mafioso o la semplice e generica disponibilità del politico
ed essendo di conseguenza il reato impossibile per assenza di concreta
offensività delle condotte e totale mancanza di dolo dei concorrenti.
Se i termini della doglianza restano sul piano della mera contestazione della
valenza di determinanti elementi di prova, in primo luogo dei risultati delle
intercettazioni di conversazioni, allora essa va ritenuta inammissibile per le
ragioni già ampiamente svolte su tale profilo.
Se diversamente s'intende con essa sostenere la tesi che quegli stessi elementi
non possono integrare il delitto di cui all'art. 416-ter cod. pen. per difformità dal
modello legale delineato dalla legge, allora la stessa diventa astrattamente
ammissibile, dovendo, tuttavia, affermarsene l'infondatezza per le ragioni più
diffusamente esposte al par. 3.4 relativo alla trattazione del ricorso di F.V., cui compiutamente si rimanda.

10. Al rigetto dei ricorsi di F.V., P. V. e A. D'A.
segue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali; alla
dichiarazione di inammissibilità di tutti gli altri ricorsi segue la condanna dei
relativi ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del pagamento in favore
della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo determinare nella
misura di tremila euro ciascuno.
Tutti i ricorrenti vanno, infine, condannati alla rifusione delle spese di
rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili rispettivamente costituite nei
loro confronti, nella misura che viene indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi di V.F., V.P. e D’A. A., che
condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di P.F.P., Russo Francesco
Salvatore, C.P., F.V. e P.G. e li condanna al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, gli imputati al pagamento delle spese di rappresentanza e
difesa sostenute nel presente grado di giudizio da Centro Studi e Iniziative
Culturali Pio La Torre Onlus (con esclusione di Ferrara), Associazione Nazionale
per la lotta contro le mafie e le illegalità Antonino Caponnetto, Associazione
Antiracket e Antiusura - Trapani, Comune di Paceco (con esclusione di Ferrara,
Russo e D'Aguanno), Comune di Trapani (con esclusione di Ferrara e Russo),
Comune di Custonaci, Comune di Campobello di Mazara, Comune di Favignana
(con esclusione di Ferrara, Russo e D'Aguanno), Comune di Castelvetrano e
Comune di Erice, che liquida per ciascuna in euro 3.686,00 oltre accessori di
legge nonché in favore della Associazione Codici Sicilia - Centro per i diritti del
cittadino e della Associazione Antimafia e Antiracket 'La Verità Vive! Onlus' nella
misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Palermo con separato decreto
di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il
pagamento in favore dello Stato.
Così deciso, marzo 2024
Avv. Antonino Sugamele

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