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Sentenza

Il medico in servizio di guardia è a disposizione dell’utenza per effettuare gli interventi domiciliari a livello territoriale, durante il turno è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli sono richiesti direttamente dagli interessati. È quindi di tutta evidenza che la necessità e l’urgenza di effettuare una visita domiciliare spetti alla valutazione discrezionale del sanitario di guardia sia sulla base della sintomatologia riferitagli che sulla base della propria esperienza.
Il medico in servizio di guardia è a disposizione dell’utenza per effettuare gli interventi domiciliari a livello territoriale, durante il turno è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli sono richiesti direttamente dagli interessati. È quindi di tutta evidenza che la necessità e l’urgenza di effettuare una visita domiciliare spetti alla valutazione discrezionale del sanitario di guardia sia sulla base della sintomatologia riferitagli che sulla base della propria esperienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Cass. Pen. sez.VI, sent. n.11085 del 15 marzo 2024
Composta da
Dott. VILLONI Orlando - Presidente
Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere
Dott. GIORGI Maria Silvia - Consigliere
Dott. DI NICOLA TRAVAGLINI Paola - Relatrice
Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
su ricorso proposto da
xxx nata a xxx il xxx
avverso la sentenza del 14/02/2023 della Corte di appello di xxx:
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini,
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, Alessandro Cimmino, che
ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentita l'avvocata xxx, in sostituzione dell'avvocato xxx, nell'interesse di xxx che ha concluso riportandosi
ai motivi di ricorso e alla memoria insistendo per il loro accoglimento.
Fatto
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia con la quale il
Tribunale di xxx, previa assoluzione per il delitto di omicidio colposo, aveva condannato xxx per omissioni
in atti di ufficio, perché, nella qualità di medico di guardia dell'Ausl di xxx aveva rifiutato di eseguire una
visita domiciliare presso il paziente xxx nonostante le riferite gravi condizioni di salute (tra cui forte bruciore
allo sterno accompagnato da irradiazione di dolore sulle braccia e sulle dita delle mani), limitandosi a
diagnosticare telefonicamente una gastroenterite che, successivamente, risultava essere un infarto che
portava al decesso dell'uomo.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore,
deducendo i seguenti motivi.
2.1. Con il primo denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato
di cui all' art. 328 cod. pen. mancando "l'indebito rifiuto". Infatti, ai sensi dell'art. 13 d. P.R. n. 41 del 1991
la scelta del medico di provvedere o meno a visita domiciliare costituisce un atto discrezionale, di cui la
stessa perizia aveva escluso la necessità in base ai sintomi indicati nella telefonata, intercorsa tra la
ricorrente e la convivente del paziente, sintomi dai quali non risultava né la natura infartuale, tanto da non
imporre l'intervento di un'ambulanza né un inequivoco quadro clinico grave.
2.2. Con il secondo motivo denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza
del dolo del reato di cui all'art. 328 cod. pen. in quanto la ricorrente, avendo colposamente errato la
diagnosi, non era consapevole delle reali condizioni del paziente e, quindi, non si era rappresentata una
situazione che imponesse il dovere di attivarsi, dimostrato dal non avere contattato l'ambulanza.
Peraltro, la sentenza ha travisato l'esame dell'imputata che si era limitata a confermare che i dolori al
torace, con irradiazione al braccio, "sono anche sintomatici di un possibile arresto cardiaco" e non aveva
affatto ammesso di aver pensato alla diagnosi di infarto, come scritto a pagina 8.
2.3. Con il terzo motivo denunzia la violazione di legge, in relazione agli artt. 132, 133 e 62-bis cod.
pen. nonché agli artt. 546 e 598 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione in ordine al trattamento
sanzionatorio in quanto sia la sentenza di primo grado (pag. 20) che di secondo grado (pag.8), nelle
rispettive motivazioni, hanno quantificato la pena finale in quattro mesi di reclusione (pena base mesi sei
di reclusione, ridotta per l'applicazione delle attenuanti generiche), salvo indicare nel dispositivo di sentenza
"sei mesi di reclusione".
2.4. Con il quarto motivo denunzia la violazione di legge, in relazione all' art. 31 cod. pen., e il vizio di
motivazione in ordine alla determinazione della pena accessoria dell'interdizione dalla professione medica
fissata in sei mesi, fatto salvo il motivo che precede, senza fornire argomenti per una sanzione più
contenuta nonostante la sanzione disciplinare inflitta alla ricorrente pari alla riduzione del suo stipendio del
15% per la durata di tre mesi e per la medesima condotta.
2.5. Con il quinto motivo denunzia la violazione di legge, iri relazione all'art. 131-bis cod. pen., e il vizio di
motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente della particolare tenuità del fatto attesa la
modifica normativa di cui al D.Lgs. n. 150 del 2022 che ne ha esteso l'applicabilità e il risarcimento della
parte civile tale da averne determinato la revoca.
3. In data 15 dicembre 2023 è pervenuta memoria difensiva nell'interesse della ricorrente nella quale
vengono ulteriormente approfonditi gli argomenti del ricorso e si insiste per il loro accoglimento.
Diritto
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2.1 primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in quanto riguardano la sussistenza
dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto contestato alla ricorrente.
2.1. L'art. 13 d.P.R. n. 41 del 1991 stabilisce che il medico in servizio di guardia deve rimanere a
disposizione "per effettuare gli interventi domiciliari a livello territoriale che gli saranno richiesti" e durante
il turno "è tenuto ad effettuare al più presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dagli
utenti".
È di tutta evidenza che, in base alla norma citata, la necessità e l'urgenza di effettuare una visita domiciliare
spetti alla valutazione discrezionale del sanitario di guardia, sia sulla base della sintomatologia riferitagli
che sulla base della propria esperienza. Tale valutazione, però, è sindacabile dal giudice di merito, in forza
degli elementi di prova sottoposti al suo esame, per accertare se la valutazione del sanitario sia stata
correttamente effettuata sulla base di dati di ragionevolezza, desumibili dallo specifico contesto e dai
protocolli sanitari applicabili, oppure costituisca un pretesto per giustificare l'inadempimento dei propri
doveri (Sez. 6, n. 34535 del 29/07/2019, Gelfi; Sez. 6, n. 23817 del 30/10/2012, dep. 2013, Rv. 255715).
Costituisce, pertanto, consolidato orientamento interpretativo di questa Corte quello secondo il quale
integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del sanitario in servizio di guardia medica che, pur
richiesto, decida di non eseguire l'intervento domiciliare urgente per accertarsi delle effettive condizioni di
salute del paziente, nonostante gli venga prospettata una sintomatologia grave, trattandosi di un reato di
pericolo per il quale a nulla rileva che lo stato di salute del paziente si riveli in concreto meno grave di
quanto potesse prevedersi. In sostanza, il delitto è integrato ogniqualvolta il medico di turno, pubblico
ufficiale, a fronte ad una riferita sintomatologia ingravescente e alla richiesta di soccorso, che presenti
inequivoci connotati di gravità e di allarme, neghi un atto non ritardabile, quale appunto quello di un
accurato esame clinico volto ad accertare le effettive condizioni del paziente (Sez. 6, n. 29927 del
23/05/2023, Fiandra; Sez. 6, n. 23817 del 30/10/2012, dep. 2013, Rv. 255715; Sez. 6, n. 31670 del
05/06/2007, Rv. 236935).
2.2. Nel caso in esame, la motivazione della sentenza di secondo grado, da ritenersi integrata da quella
conforme del giudizio di primo grado, dopo avere escluso che la condotta di tipo omissivo della ricorrente
avesse causalmente determinato la morte del paziente, ha spiegato, con argomenti congrui e privi di
qualsiasi vizio di logicità, fondati anche sull'esito di una perizia collegiale, come l'ostinato rifiuto di xxx di
eseguire la visita domiciliare andasse qualificato come rifiuto di atti di ufficio proprio alla luce della
trascrizione del contenuto della telefonata, registrata in automatico dal servizio sanitario, intercorsa tra la
ricorrente e la moglie del paziente (testualmente riportata a pag. 3 della sentenza di primo grado). Questa,
infatti, dopo avere rappresentato di avere già contattato la guardia medica, aveva espressamente chiesto
una visita domiciliare riferendo che il marito: a) aveva "dolori fortissimi addominali" che si estendevano dal
torace sino alle mani, anche con formicolio, e non passavano; b) aveva vomito e diarrea; c) era molto
pallido e sudatissimo.
Nonostante la perizia disposta in primo grado avesse ritenuto che i menzionati sintomi dovessero indurre
ragionevolmente a considerare la possibilità teorica che fosse in atto una patologia cardio-vascolare di
natura ischemica (pag. 8 della sentenza di primo grado), la dottoressa xxx aveva diagnosticato una
semplice gastroenterite (ritenuta dai periti "francamente erronea"), fornendo consigli di natura alimentare,
e non aveva ritenuto necessario eseguire la visita domiciliare sebbene solo il rilevamento di parametri
obiettivi (quali la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca, il ritmo cardiaco, la cianosi) avrebbe consentito
di comprendere, in concreto, la patologia del paziente.
2.3. Quanto alla doglianza riguardante l'insussistenza del dolo del reato, premesso che il tema della colposa
erroneità della diagnosi svolta dalla ricorrente ne è estraneo, le argomentazioni esposte dalla Corte di
merito sono correttamente fondate sull'indebito e consapevole rifiuto della ricorrente di svolgere
l'intervento domiciliare urgente, in assenza di altre esigenze del servizio (quali, ad esempio, contemporanee
richieste di intervento urgente), a fronte dell' inequivoca gravità e chiarezza della sintomatologia esposta,
per sincerarsi personalmente, pur nel dubbio, delle effettive condizioni del paziente e dell'eventuale
situazione di pericolo in cui questi si trovava o meno, in base ad un esame clinico diretto.
D'altra parte, il delitto contestato rientra tra i delitti contro la pubblica amministrazione in quanto sanziona
il rifiuto consapevole del medico di adottare atti, senza ritardo, per la tutela del diritto alla salute che, ai
sensi dell'art. 32 Cost., costituisce "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" e, per
questo, rende il sanitario portatore di funzioni pubbliche.
Ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del reato, costituito dal dolo generico, è dunque vero
che non basta la generica negligenza, ma è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza che il proprio
contegno omissivo violi i doveri impostigli (Sez. 6, n. 33565, del 15/06/2021, Rv. 281846) tra i quali
rientrano quelli delineati nel sopracitato art. 13 d.P.R. n. 41 del 1991 la cui necessità va valutata secondo
criteri di ragionevolezza desumibili dalla situazione in concreto rappresentata, come più diffusamente già
evidenziato.
3. L'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Con i motivi di appello non risulta sia stata richiesta l'applicazione della causa di non punibilità per
particolare tenuità del fatto, come pure consentito dall'art. 131-bis cod. pen. nella sua originaria
formulazione, cosicché la generica richiesta formulata solo in sede di discussione orale, senza l'indicazione
delle ragioni legittimanti la pretesa, non imponeva alla Corte di merito alcun obbligo di motivazione, specie
alla luce del complessivo contenuto della sentenza che esclude "la particolare tenuità dell'offesa".
4. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso, sul trattamento sanzionatorio, sono, invece, fondati.
4.1. La sentenza di primo grado, a pag. 20 della motivazione, reputa congrua "la pena di mesi quattro di
reclusione (pena base mesi sei di reclusione, diminuita come sopra ex art. 62 bis c.p.)" ma nel dispositivo,
pur dando atto dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, condanna l'imputata alla "pena di
mesi sei di reclusione", dichiarandola interdetta dalla professione medica, ex art. 31 cod. pen., "per durata
pari alla pena inflitta".
Pur accogliendo il motivo di appello, la Corte di merito, a pag. 8, ha ritenute corretta la quantificazione
della pena operata dal Tribunale, riportandone il calcolo ("mesi 6 e con riduzione per le generiche a mesi
4"), ma ha confermato la sentenza di primo grado il cui dispositivo contempla la condanna a sei mesi di
reclusione.
Sulla base di questi elementi risulta evidente che, in fase di determinazione della pena, la sentenza di
secondo grado è incorsa in un errore che può essere
corretto da questa Corte mediante un'operazione scevra di profili di discrezionalità consistente nella mera
rideterminazione della pena in quattro mesi di reclusione.
4.2. In ordine alla durata dell'interdizione dalla professione medica, le sentenze di merito hanno fatto
corretta applicazione dell'art. 37 cod. pen. secondo il quale la sanzione accessoria ha "durata uguale" a
quella della pena principale inflitta allorché, come nella specie, la legge non preveda una diversa estensione
cronologica, così da non poterne fissare una più ridotta, anche a prescindere dall'irrogazione di una sanzione
disciplinare che ha diversa natura e diverso contenuto.
La rideterminazione della pena principale nei termini sopra indicati, comporta, per l'effetto, la
quantificazione in quattro mesi anche della pena accessoria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la
pena principale in quattro mesi di reclusione e quella accessoria in pari durata.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 17 gennaio 2024.
Depositato in cancelleria il 15 marzo 2024
Avv. Antonino Sugamele

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