Il Giudice per decidere potrà avvalersi di un CTU all’uopo nominato, ma ciò non esime la parte che chiede il risarcimento dall’onere di dimostrare l’effettiva entità dei danni e, quindi, l’importo delle somme sostenute, o da sostenere, per le riparazioni conseguenti al fatto per cui è causa. Orbene, a sostegno della propria domanda risarcitoria, chi chiede il ristoro dei danni subiti dal veicolo può produrre in giudizio il preventivo dei costi di riparazione, redatto dal carrozziere o dal meccanico che lo ha visionato. Tuttavia, il valore probatorio del preventivo di spesa, come anche della fattura delle spese sostenute, nel caso in cui il danneggiato abbia avuto necessità di provvedere alla riparazione senza attendere la sentenza, non è pieno. Invero sia il preventivo, che la fattura, non sono sufficienti, in quanto tali, alla dimostrazione dell’ammontare del danno occorrendo l’accompagnamento di altra documentazione idonea a confermare le spese ivi indicate, oltre che a rendere visibili al Giudice di quali danni si tratti.
Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 894/2024 del 28-02-2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai
magistrati: dott.ssa ### D'### presidente dott. ### consigliere
dott.ssa ### consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. ###/2017 R.G. di appello avverso la sentenza n.
###/2017 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data ###,
t r a
### S.a.s. di ### & C. (P.I. ###), in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato ### d'###
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli Via ###, 188,
lotto 2; APPELLANTE
e
### (P.I. ###), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta a Napoli in Via
### n.15, presso lo ### degli avv.ti ### e ### che la
rappresentano e difendono; APPELLATO
e
### & ### S.n.c., (P.I. ###), in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to
a Napoli in Via ###. 17/B, presso lo ### dell'avv. ### che lo
rappresenta e difende in virtù di mandato in atti; APPELLATO
e ### S.a.s. di ### & C., (P.I. ###), in persona del l.r.p.t.;
APPELLATO CONTUMACE IN RIASSUNZIONE
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16 novembre 2023,
svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data ###, la ### S.a.s. di ### &
C. (di seguito, per esigenze di celerità, anche “###”) conveniva in
giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la ### S.p.a. (in prosieguo,
anche “###”) e la ### S.a.s. di ### & C.., chiedendo la condanna
degli stessi al risarcimento dei danni (quantificati nell'importo di €
4.415,46, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo) riportati
dal motociclo ### tg. ### ## in conseguenza degli interventi di
riparazione eseguiti a seguito dell'avaria verificatasi il ### lungo
l'autostrada A1 nei pressi del casello di ### ###.
A sostegno della domanda, la società attrice deduceva che:
- in data ### aveva acquistato presso la concessionaria ### S.a.s
uno scooter marca ### - in data ### il veicolo aveva subito un
guasto in autostrada nei pressi dell'uscita di ### circostanza per la
quale egli aveva chiesto l'intervento del ### S.p.a.;
- dopo circa un'ora, un furgone dell'A.C.I. aveva trasportato il veicolo
presso l'### più vicina (###; - dopo alcuni giorni dall'evento,
visionato il veicolo presso l'officina, si constatava che lo stesso giaceva
presso l'officina, totalmente smembrato, con i pezzi accatastati a
terra, - diffidata la ### S.p.a. a mezzo racc.ta a/r n. 3140-3, veniva
comunicato il trasferimento del veicolo presso la ### S.a.s.;
- in data ### presso tale officina il veicolo veniva consegnato con
molteplici effrazioni alla carrozzeria ed al vano sottosella (come da
rilievi fotografici effettuati nell'immediatezza).
Si costituivano le società convenute chiedendo:
- ### in via preliminare, dichiarare la nullità o inammissibilità della
domanda o la carenza di legittimazione passiva della stessa; nel
merito, respingere tutte le domande avanzate; in via subordinata,
condannare la ### s.a.s. e/o la ### & figli in via alternativa,
concorsuale o solidale a tenere indenne ### di tutte le somme da
pagare all'esito del processo. - ### & ### s.n.c.: dichiarare la
carenza di legittimazione passiva della stessa con conseguente
estromissione dal giudizio; rigettare nel merito le domande delle
controparti in quanto infondate in fatto ed in diritto e, in ogni caso,
non provate; condannare le controparti, in solido tra loro ovvero chi
di ragione, al pagamento delle spese e delle competenze professionali
di causa. - ### S.a.s.: in via preliminare dichiarare il difetto di
legittimazione attiva della ### ed il proprio difetto di legittimazione
passiva; nel merito rigettare la domanda in quanto infondata e non
provata; con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il
Tribunale di Napoli, con sentenza n. ###/2017, così provvedeva: “-
dichiara il difetto di legittimazione passiva della ### S.p.a. e della
### & ### S.n.c.; - rigetta la domanda di parte attrice; - condanna
la società attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei
convenuti che si liquidano, per ciascuno, in € 1.215,00 per
competenze professionali, oltre rimborso spese forfettario 15% Iva e
### con attribuzione”.
2. Il giudizio di appello
Con atto di citazione in appello notificato in data ###, la ### S.a.s.,
impugnava la sentenza indicata in epigrafe, chiedendone la riforma e
rassegnando le seguenti conclusioni: “1. in via cautelare, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 283 e 351 c. p. C., per le motivazioni che
precedono a titolo di fumus bonis iuris e periculum in mora, sospenda
l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. ###/2017, oggetto
di gravame, resa ed emessa dal Tribunale di Napoli; 2. anche previo
ammissione degli ulteriori mezzi istruttori chiesti ma
immotivatamente non ammessi in primo grado come già indicati in
precedenza, accolga integralmente la domanda mossa dall'allora
attrice, odierna appellante, così come proposta in primo grado, perché
fondata in punto di fatto ed in diritto e, per l'effetto, condanni le
controparti, in solido e/o individualmente, per quanto di rispettiva
ragione e/o competenza, al pagamento della somma di €.2.223,54
occorrente al ripristino dei danni arrecati alla carrozzeria del veicolo
più volte indicato, oltre interessi legali dal di dell'evento, verificatosi
in data ### e sino all'effettivo soddisfo; 3. in via del tutto gradata,
pur sempre nell'accezione che precede, determini anche in via
equitativa le somme dovute all'appellante, pur sempre oltre interessi
legali dal di dell'evento e sino al soddisfo; 4. condanni le medesime
appellate al pagamento delle spese e spettanze del doppio grado di
giustizia, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Costituitesi in giudizio, le appellate chiedevano: - ### spa: in via
preliminare dichiarare inammissibile l'appello ai sensi degli artt. 348
bis e 348 ter c.p.c., e comunque rigettarlo; per il denegato caso di
riforma della sentenza, condannare la ### s.a.s. e/o la ### & ###
in via alternativa, concorsuale o solidale, a tenere indenne ### S.p.A.
di tutte le somme da pagare all'esito del processo. - ### & ###
S.a.s.: rigettare l'appello in quanto inammissibile oltre che infondato;
condannare l'appellante, anche in solido con le altre appellate al
pagamento delle spese. - ### S.a.s.: rigettare l'appello in quanto
inammissibile oltre che infondato; condannare l'appellante al
pagamento delle spese.
Il giudizio, interrotto all'udienza del 1° dicembre 2022, per
l'intervenuto decesso dell'avvocato ### procuratore costituto della
parte appellata ### S. a. s. di ### & C., era riassunto dall'appellante
con ricorso del 23 febbraio 2023.
Si costituivano la ### S.p.A. e la ### & ### s.a.s. di ### & C.
La causa era quindi trattenuta in decisione all'udienza del 16
novembre 2023, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter
c.p.c.
3. I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello. ### giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del
### nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni
dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte
volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari
forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di
decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della
permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini
dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione
testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente
l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare
unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di
queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è
possibile desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che
l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le
motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della
decisione. ### deve essere, dunque, delibata nel merito, ma è
infondata.
Il Tribunale così ricostruisce la vicenda per cui è causa: “La domanda
di parte attrice è risultata infondata in quanto non provata e va
rigettata nei limiti e per le motivazioni che, di seguito, si espongono.
Occorre, in via preliminare, rilevare il difetto di legittimazione passiva
della ### e della ### & ### S.n.c.. Ed, in vero, per quanto
concerne la ### deve evidenziarsi come dallo stesso atto introduttivo
del giudizio emerga come la società si sia attivata tempestivamente
per la risoluzione dell'avaria meccanica mediante l'intervento
dell'assistenza stradale Aci (doc. cinque allegato al fascicolo di parte
attrice) che provvedeva al ricovero dello scooter presso l'officina
convenzionata più vicina al luogo in cui il mezzo si era
improvvisamente arrestato (capo c); dallo stesso atto si rileva come
il malfunzionamento meccanico veniva risolto tanto che il mezzo
veniva ritirato dall'attrice il ### (capo h), senza che venisse rilevata
alcuna anomalia e sollevata alcuna doglianza circa la riparazione
eseguita alla meccanica. In relazione alla società convenuta ### &
### S.n.c. è facile rilevare dagli atti depositati, ovvero atto di
citazione in rinotifica del 27/06/2007 (doc. undici del fascicolo di parte
attrice) e comparsa di risposta del 15/05/2007 (doc. tre del fascicolo
della ### come ogni domanda sia riferita alla ### & ### S.n.c. che,
evidentemente, è soggetto giuridico del tutto diverso. Nel merito la
domanda è risultata infondata e va rigettata in quanto dalla istruttoria
documentale e testimoniale non è risultato provato se i danni alla
carrozzeria di cui l'attrice richiede il risarcimento siano stati provocati
nel corso del ricovero dello scooter nella prima officina (### oppure
durante il ricovero presso la seconda officina (###, né è risultato
provato che i danni fossero già preesistenti rispetto al momento
dell'avaria avvenuta il ### (…) alla luce dell'istruttoria testimoniale,
mancando alcun documento di consegna nel passaggio dello scooter
tra l'officina ### e l'officina ### e, in fine, tra l'officina ### e la
### deve rilevarsi come sia mancata la prova dell'origine e della
causa dei danni alla carrozzeria dello scooter come lamentati da parte
attrice, ovvero non è risultato provato se i danni siano stati prodotti
nel corso del primo ricovero del mezzo presso l'officina ### oppure
nel corso del secondo ricovero del mezzo presso l'officina ### ben
potendo tali danni - graffi alle parti di carrozzeria ed alla marmitta -
esse già presenti al momento dell'avaria quali conseguenza del
normale utilizzo del mezzo”.
A fronte di tale ricostruzione, con il primo motivo di impugnazione,
l'appellante lamenta che, erroneamente, il giudice di primo grado
avrebbe dichiarato il difetto di legittimazione passiva, tanto della ###
spa, quanto della ### & figli snc.
Ritiene il Collegio che l'odierna parte appellante non abbia, già nella
domanda introduttiva del giudizio di primo grado, nella sostanza,
mosso alcun addebito di responsabilità a carico della ### La stessa
società impugnante deduce, infatti, che tale ultima società
(evidentemente in adempimento degli obblighi contrattuali sulla
stessa gravanti, neanche dedotti e/o allegati) provvide ad attivarsi
tempestivamente per la risoluzione dell'avaria meccanica attraverso
la richiesta di intervento dell'assistenza stradale ### Il rapporto
dedotto in lite si è svolto poi fra la S.G. ### la ### e l'### senza
alcun intervento giuridicamente rilevante da parte di ### Sul punto,
quindi, la sentenza deve essere confermata, risultando del tutto
inconferenti le generiche deduzioni dell'appellante alla disciplina del
### del ### neanche applicabile al caso di specie (essendo lo
scooter per cui è causa stato acquistato presso la ### come emerge
dalla fattura in atti, per scopi inerenti all'attività professionale della
società ### ed essendo la ### la società distributrice in ### dei
veicoli marcati ###.
Quanto alla posizione della ### & figli snc, non può ritenersi
sussistente, come affermato dal giudice di primo grado, un difetto di
legittimazione passiva di tale società.
Dagli atti di causa, emerge invero, che la ### & figli snc e la ### &
### snc presentano il medesimo numero di partita ### tanto che la
### & figli snc ebbe a costituirsi regolarmente in giudizio ed a
difendersi anche nel merito.
Non può trovare, tuttavia, accoglimento, il secondo motivo di appello,
con il quale l'impugnante lamenta che, erroneamente, il giudice di
primo grado avrebbe ritenuto non provata la domanda, che
risulterebbe invece giustificata in forza delle testimonianze e delle
fotografie versate in atti, scattate al momento del ritiro del veicolo
presso l'officina ### Ritiene la Corte che, correttamente, il primo
giudice abbia ritenuto carente la prova del nesso eziologico tra la
condotta delle società appellate ed i danni lamentati, considerando, in
particolare, come fosse rimasto indimostrato che i graffi risultanti dai
rilievi fotografici fossero stati effettivamente cagionati nel corso della
riparazione dello scooter.
Effettivamente, le testimonianze assunte nel corso del giudizio non
appaiono idonee al fine di dimostrare se i danni lamentati dall'odierna
appellante siano stati provocati nel corso del ricovero dello scooter
nella prima officina (###, oppure durante la permanenza presso la
seconda officina (### e, soprattutto, che non fossero preesistenti.
Il teste Sc. si è limitato a riferire che la moto, visionata presso l'officina
### si presentava smontata con i pezzi accatastati a terra.
Dichiarava, altresì, di aver appreso dal titolare dell'officina ### che,
per l'avaria originaria che aveva cagionato il ricovero della moto, non
era operante la garanzia della ### (circostanza per la quale l'officina
### ebbe a preoccuparsi di ritirare il veicolo dalla ### senza
richiedere alcun compenso per la successiva riparazione). Narrava,
altresì, di aver visto dei graffi sulla moto al momento del ritiro e di
aver scattato delle foto, presso l'officina ### Gli altri testi citati dalla
### nulla hanno saputo chiarire in ordine all'eventuale presenza dei
danni al momento del ritiro della moto presso l'officina del ### (cfr.
in particolate la testimonianza resa da ### il quale dichiarava, in
particolare << ricordo che il motociclo venne prelevato di sera
all'officina ### e non rilevai se vi erano danni al motoveicolo ed ai
pezzi smontati, in quanto erano custoditi in uno scatolo>>), ad
eccezione del teste ### il quale dichiarava genericamente, e senza
circostanziare i fatti riferiti, che i graffi alla moto esistevano prima del
ricovero presso l'officina ### Il teste ### confermava che, inoltrata
la richiesta di garanzia alla ### la stessa fu respinta, << in quanto
la ### ritenne che si trattava di un errore di un intervento effettuato
dalla ###> la quale, per tale motivo, chiese di effettuare la
riparazione, prelevando la moto presso l'officina ### <>. Il teste ### figlio del legale rappresentante della ### si
limitava anch'egli a confermare che la moto, presso l'officina ### si
presentava smontata, con i pezzi accatastati a terra, ma riferiva che,
per iniziativa dello ### la moto fu trasferita presso l'officina ### ove
poi, confermava anch'egli, furono constatati dei danni alla carrozzeria
e furono scattate delle foto alla moto. Il teste ### chiariva che la
moto fu trasportata presso l'officina ### per un danno derivante dalla
mancanza di olio e che, contattata la ### tale società aveva
comunicato l'inoperatività della garanzia, essendo il guasto causa di
un errore commesso dalla ### che ritirò la moto per provvedere alla
riparazione.
Come appare evidente, tutti i testi concordano solo nel riferire che il
trasferimento della moto dalla ### alla ### fu dovuto non tanto alle
condizioni in cui si trovava la moto presso la prima officina (come
sostenuto dall'odierno impugnante), quanto piuttosto dalla
circostanza che l'inoperatività della garanzia ### fosse da attribuire
ad un errore della ### che prelevò la moto per effettuare la
riparazione. Né può dirsi sufficientemente dimostrato che le presunte
condotte poco diligenti della ditta ### o della ditta ### (non
contestate nell'immediatezza) nella custodia della moto, abbiano
cagionato i danni lamentati, o che gli stessi si siano verificati durante
il periodo del ricovero del veicolo presso le menzionate officine, non
potendosi affatto escludere che fossero già preesistenti rispetto al
momento dell'avaria avvenuta il ###.
Infine, la domanda risulta, in ogni caso, del tutto non provata anche
con riferimento al “quantum”, atteso che il preventivo di spesa non è
di per sé idoneo a supportare la richiesta risarcitoria (e### multis
Cass. Civ. sent. n. 26693/2013). Difetta, dunque, nel caso in esame,
anche la prova dei danni e del costo necessario alla riparazione, non
potendo a tal fine essere tratti utili elementi dai rilievi fotografici e dal
preventivo di spesa per costo di materiali e mano d'opera, prodotto in
atti, ma non confermato in giudizio. Il preventivo rappresenta, infatti,
un'opinione circa il costo presumibile delle eseguende riparazioni o
sostituzione ed in mancanza di conferma e di altri elementi non appare
sufficiente a provare il quantum della pretesa; inoltre, trattasi di
documentazione non impegnativa per colui che la rilascia, la quale,
peraltro, tende ad inserire nel giudizio civile una valutazione tecnica
che ha la sua forma propria nella consulenza tecnica d'ufficio. Né è
consentito liquidare tale danno in via equitativa e### artt.1226 e
2056 c.c., presupponendo l'esercizio di tale potere discrezionale che
sia non solo provata l'esistenza del danno, ma che risulti
obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno
nel suo preciso ammontare. ### deve essere, quindi, senz'altro
rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da
dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014
aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori
compresi tra i minimi e i medi tariffari, tenuto conto del valore della
causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate. Deve solo
precisarsi che le spese in favore dell'appellata ### ### S.a.s. di
### & C. sono limitate alla fase antecedente alla riassunzione del
giudizio (fase introduttiva), essendo la detta parte rimasta, nella fase
successiva, contumace.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli
appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di
contributo unificato, pari a quello già versato per la presente
impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il ###
(Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli -Sezione Civile VII, definitivamente
pronunciando sull'appello proposto da ### S.a.s. di ### & C. con
atto di citazione in appello notificato in data ###, avverso la sentenza
n. ###/2017 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data ###, uditi i
procuratori delle parti, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta,
così provvede: - rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore delle parti appellate
### ### ### & ### S.n.c., ### ### S.a.s. di ### & C. delle
spese del presente grado di giudizio, che liquida, per ### e ### &
### S.n.c. in € 1.500,00 ciascuno, e per ### S.a.s. di ### & C. in
€ 700, per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in
misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge; - dispone
l'attribuzione delle spese liquidate in favore di ### ### & ###
S.n.c. all'avvocato ### dichiaratosi antistatario; - dà atto della
sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante
per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
12-03-2024 22:26
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