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Sentenza

Il divieto di concessione del beneficio opera anche nel caso del tentativo commesso fondandosi sulle condizioni di appartenenza o agevolazione dell’associazione mafiosa.
Il divieto di concessione del beneficio opera anche nel caso del tentativo commesso fondandosi sulle condizioni di appartenenza o agevolazione dell’associazione mafiosa.
E' legittima la decisione che respinga l’istanza di sostituzione della detenzione quando il richiedente è sottoposto al carcere duro. La pena detentiva non può essere sostituita se il reato tentato rientra tra quelli ostativi contemplati dall’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario. A fronte dell’emersione di dubbi interpretativi sull’applicazione o meno del divieto anche in caso di condanna per tentativo la Cassazione prende posizione affermando che esso operi comunque e che la norma non reca eccezioni. Infatti, unica eccezione dove il reato associativo ex articoli 416 e 416 bis del Codice penale non preclude la concessione di benefici penitenziari in alternativa alla detenzione è che sia stata riconosciuta dal giudice l’attenuante prevista dall’articolo 323 bis, comma 2, del Codice penale. Ossia lo sconto di pena per chi si sia “efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite”. Ciò che non era avvenuto nel caso concreto deciso in sede di legittimità.

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 19741/2024 - ha di fatto preso posizione di fronte ai dubbi interpretativi sorti sulla sostituibilità della pena detentiva inflitta per il tentativo. E ha perciò affermato che al di là della mancata esplicita presa in considerazione del reato tentato nel testo dell’articolo 4 bis dell’Ordinamento penitenziario, che reca il divieto di concedere il beneficio, il giudice dovrà di regola applicarla secondo la lettura datane dall’orientamento giurisprudenziale imperante.

Di conseguenza, la Suprema Corte sul caso specifico detta il seguente principio di diritto: “ anche ai fini della sostituzione della pena detentiva con le pene sostitutive, il riferimento contenuto nell’art. 59, comma 1, la lett. d), l. n. 689 del 1981 all’art. 4-bis ord. pen. opera per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dell’art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l’attività delle relative associazioni, anche per i reati commessi nel tentativo nella forma del tentativo”.
Avv. Antonino Sugamele

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