Il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale non può fare riferimento alla sola condizione di soggetto pregiudicato e all'assenza di prospettive lavorative adeguate a favorire il reinserimento sociale del condannato.
Cass. pen., sez. I, ud. 27 ottobre 2023 (dep. 4 gennaio 2024), n. 373
Presidente Boni – Relatore Centonze
«Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione, la gravità dei reati commessi dal condannato, salvo che non sia connotata da un disvalore talmente elevato da elidere ogni altro elemento positivo di giudizio, non può esaurire sic et simpliciter lo spetto di valutazione della pericolosità sociale dell'istante, essendo indispensabile esaminate anche il comportamento tenuto nel periodo successivo alla commissione delle condotte illecite presupposte, in un contesto prognostico ispirato al principio di gradualità del trattamento rieducativo» (Cass. n. 50026/2018, Cass. n. 20551/2011).
Risulta, di converso, necessaria «la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Cass. n. 31420/2015).
05-01-2024 17:16
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