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Sentenza

Il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, anche nella nuova formulazione di cui all’art. 416-ter cod. pen. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, che ha previsto la punibilità di qualsiasi accordo stipulato con l’appartenente ad un’associazione mafiosa in cui sia assunta la disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze del sodalizio, rientra nel novero dei reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed è, quindi, incluso fra le ipotesi contemplate dall’art. 407, comma 2, lett. a), n. 3, cod. proc. pen., per le quali il termine di fase della custodia cautelare, decorrente dall’inizio della sua esecuzione, è quello annuale previsto dall’art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.
Il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, anche nella nuova formulazione di cui all’art. 416-ter cod. pen. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, che ha previsto la punibilità di qualsiasi accordo stipulato con l’appartenente ad un’associazione mafiosa in cui sia assunta la disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze del sodalizio, rientra nel novero dei reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. ed è, quindi, incluso fra le ipotesi contemplate dall’art. 407, comma 2, lett. a), n. 3, cod. proc. pen., per le quali il termine di fase della custodia cautelare, decorrente dall’inizio della sua esecuzione, è quello annuale previsto dall’art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.
Corte di Cassazione, Penale, Sezione 5, Sentenza del 18-11-2021, n. 42227

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo - Presidente

Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere

Dott. ROMANO Michele - Consigliere

Dott. SESSA Renata - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 24/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANTONIO SETTEMBRE;

udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione Dr. CENICCOLA ELISABETTA, che conclude per l'inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha - con l'ordinanza impugnata rigettato l'appello proposto da (OMISSIS) avverso la decisione del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria del 29/10/2020, che aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari, in corso di esecuzione, avanzata dall'interessato per decorrenza del termine di fase.

2. Il Tribunale premette che (OMISSIS) e' ristretto presso la propria abitazione dal 25 febbraio 2020 perche' gravemente indiziato di concorso nel delitto di cui all'articolo 416-ter c.p., per aver fatto da tramite tra (OMISSIS) e (OMISSIS) - associato mafioso - nella stipula di un patto di scambio elettorale politico-mafioso, con attivita' collocata temporalmente nel periodo febbraio-giugno 2018. In base all'accordo, (OMISSIS) avrebbe procurato a (OMISSIS) i voti necessari all'elezione; (OMISSIS) avrebbe, poscia, soddisfatto gli interessi e le esigenze dell'associazione.

Ad avviso del Tribunale il reato contestato a (OMISSIS) rientra tra quelli contemplati dall'articolo 407 c.p.p., comma 2, lettera a), n. 3 (delitti commessi avvalendosi delle condizioni dall'articolo 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo), sicche' il termine di fase, relativo alle indagini preliminari, e' quello di un anno dall'inizio di esecuzione della misura, non ancora decorso alla data di proposizione della richiesta (26 ottobre 2020).

3. Contro l'ordinanza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del prevenuto lamentando, con unico motivo, la violazione dell'articolo 303 c.p.p., comma 1, lettera a, n. 3 e articolo 407 c.p.p., comma 2, lettera a), n. 3. Ad avviso del ricorrente l'ipotesi di reato contestata, nello specifico, a (OMISSIS) non contempla l'utilizzo del metodo mafioso, ma solo uno scambio di utilita' tra il politico ( (OMISSIS)) e l'associato mafioso ( (OMISSIS)), sicche' si sarebbe fuori della previsione dell'articolo 407 sopra menzionato. Il ricorrente rimarca che, a seguito della modifica apportata all'articolo 416-ter c.p. dalla L. 21 maggio 2019, n. 43, il delitto di scambio elettorale politico-mafioso puo' essere realizzato con due modalita': a) con l'accettazione della promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis; b) con l'accettazione della promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui all'articolo 416-bis, comma 3. Solo nella seconda ipotesi l'utilizzo della violenza e' "consustanziale" al reato di cui all'articolo 416-ter c.p., sicche' solo in tal caso si cade nella previsione dell'articolo 407 c.p.p., comma 2, lettera a), n. 3, che rimanda all'utilizzo del metodo mafioso. Nella specie, invece, a (OMISSIS) e' contestato di aver favorito un accordo di scambio tra un politico ed un mafioso, sicche', ricadendosi nella prima ipotesi sopra formulata, l'articolo 407 cit. resta inapplicabile alla fattispecie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e' infondato.

L'articolo 407, comma 2, lettera a, n. 3, rimanda esplicitamente a qualsiasi delitto commesso avvalendosi del metodo mafioso, ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni mafiose. Il reato di cui all'articolo 416-ter c.p. (scambio elettorale politico-mafioso) era caratterizzato, fino all'avvento della L. n. 43 del 2019, unicamente dal fatto che il procacciamento dei voti era attuato o promesso "mediante le modalita' di cui all'articolo 416-bis c.p., comma 3" (id est, col metodo mafioso). La nuova formulazione ha esteso puramente e semplicemente - la punibilita' a qualsiasi accordo stipulato con l'appartenente ad un'associazione mafiosa; inoltre, tra gli elementi della corrispettivita' ha inserito la disponibilita' a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Vi e', quindi, perfetta continuita' tra il vecchio e il nuovo testo dell'articolo 416-ter c.p., dal momento che, ribadita la punibilita' dell'accordo che contempli l'utilizzo del metodo mafioso, vi sono state aggiunte parole volte ad ampliare il campo d'applicazione della norma, con una previsione riferita ai soggetti dell'accordo illecito e ai contenuti dello scambio.

Tanto consente di ritenere pienamente utilizzabile, per l'individuazione del regime cautelare riservato al delitto suddetto, la giurisprudenza antecedente alla L. n. 43 del 2019, la quale aveva chiarito che le modalita' di cui all'articolo 416-bis, comma 3, richiamate dall'articolo 416-ter, ricorrono anche quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi e' persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, sicche' non e' necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilita' contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiche' in tal caso il ricorso alle modalita' di acquisizione del consenso tramite la modalita' di cui all'articolo 416 bis c.p., comma 3, puo' dirsi immanente all'illecita pattuizione (cass., n. 25302 del 19/5/2015; n. 31348 del 2015; n. 41801 del 2015). In pratica, la L. 43 del 2019 ha solo rimodellato l'articolo 416 ter c.p. cristallizzando l'interpretazione operata dalla giurisprudenza di legittimita'.

Consegue a tanto la piena applicabilita', al caso di specie, dell'articolo 407 c.p.p., comma 2, lettera a, n. 3), sicche' il termine cautelare non era scaduto alla data di presentazione dell'istanza.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Avv. Antonino Sugamele

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