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Sentenza

Il concetto penalistico di mezzi di sussistenza (Cp articolo 570)
Il concetto penalistico di mezzi di sussistenza (Cp articolo 570)
Con riferimento al reato di cui all’articolo 570 cod. pen., il Giudice Penale deve valutare, nel caso di specie, quale sia il concetto penalistico di “mezzi di sussistenza”, non confondendolo con quello civilistico di “mantenimento”, in modo da stabilire se l’inadempimento dell’imputato aveva privato o meno i soggetti beneficiari di tali mezzi, dal momento che l’ipotesi di reato contestata non può assumere carattere sanzionatorio del mero inadempimento del provvedimento del giudice.

Inoltre occorre valutare la sussistenza dello stato di bisogno dei beneficiari nonché dell’elemento psicologico dell’imputato in ordine alla configurazione del reato de quo, tenendo conto, altresì, della sua capacità economica.

Quanto all’elemento psicologico del reato in esame si ritiene sufficiente il dolo generico consistente nella volontà cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità e nella consapevolezza del bisogno in cui versa il soggetto passivo.

dalla condotta dell’imputato è risultata evidente la sua volontà cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa, ai suoi obblighi familiari nei confronti della figlia minore disabile nell’arco temporale di un quinquennio, ponendo in essere un inadempimento serio e sufficientemente protratto per un lungo periodo di tempo.

    Tribunale Taranto, Sez. I, sentenza, 5 febbraio 2024 n. 75 – Giudice Lavecchia
TRIBUNALE DI TARANTO
1 Sezione Penale
in composizione monocratica
Il Giudice Dr.ssa Vita LAVECCHIA all'udienza del 10/01/2024
con l'intervento del Pubblico Ministero VPO Dr. Stella PANARITI - DELEGATO
l'assistenza del Cancelliere Esperto dott. Alessia SIMEONE
Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
Nel processo penale a carico di R.U., nato a P. (M.) il (...) ed ivi residente in via S. nr.14, M., domicilio
eletto in via T. n.24, T.;
-Libero già assente ex art. 420 bis c.p.p., oggi non comparso;
IMPUTATO
Del delitto di cui all'art. 570 c.p., per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore
disabile M.M.E..
In Taranto sino a gennaio 2017.
Con l'intervento del difensore di fiducia dell'imputato, Avv.to ….(Foro di….), assente, sostituita con
delega orale dall'Avv.to …..;
PARTE CIVILE: M.A., assente; rappresentata e difesa dall'Avv.to …, presente;
Svolgimento del processo
Con Decreto di citazione a giudizio del 07.05.2018 il pubblico ministero ha disposto il giudizio nei
confronti di R.U. imputato del reato di cui in rubrica.
All'udienza del 28.06.2019 veniva dichiarata l'assenza dell'imputato ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p.
nonché veniva ammessa la costituzione di parte civile della persona offesa M.A., quale esercente la
responsabilità genitoriale sulla figlia minore M.M.E..
All'udienza del 04.05.2022, già assente l'imputato, non comparso, presente la parte civile, il Tribunale
dichiarava aperto il dibattimento, ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti, in
quanto ammissibili e non manifestamente irrilevanti e rinviava il processo per l'istruttoria
dibattimentale.
All'udienza del 21.12.2022, già assente l'imputato, non comparso, presente la parte civile M. A., con
l'accordo delle parti venivano acquisiti al fascicolo del dibattimento con valenza probatoria i verbali
di denuncia querela del 31.01.2017 e di integrazione della querela dell'08.02.2017. A seguire si
procedeva all'escussione di M.A. in qualità di testimone adotto dalla pubblica accusa con sole
domande a chiarimento. All'esito il processo veniva rinviato per l'esame dell'imputato e la
discussione.
All'udienza del 21.06.2023, già assente l'imputato, non comparso, presente la parte civile,
preliminarmente quest'ultima produceva documentazione come da verbale in atti. Inoltre la difesa
chiedeva di produrre documentazione proveniente dall'imputato sulla quale il Tribunale si riservava
all'esito dell'esame dell'imputato che veniva rinviato all'udienza successiva
All'udienza dell'08.11.2023, già assente l'imputato non comparso, presente la parte civile,
preliminarmente, attesa la diversa composizione del Tribunale, si procedeva alla rinnovazione delle
richieste istruttorie già formulate e le parti prestavano il consenso alla rinnovazione del dibattimento
mediante lettura degli atti istruttori già compiuti dinanzi a diverso giudicante. A seguire la difesa
produceva la memoria difensiva. A questo punto esaurita la fase dell'assunzione delle prove, il
Tribunale dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili gli atti acquisiti ed inseriti nel
fascicolo processuale ed i verbali di prove orali, invitava pubblico ministero, parte civile e difesa a
rassegnare le rispettive conclusioni come da Verbale in atti e rinviava il processo per repliche.
All'odierna udienza, già assente l'imputato, non comparso, presente la parte civile, il pubblico
ministero rappresentava di non avere repliche da svolgere ed il Tribunale si ritirava in Camera di
Consiglio per la decisione.
Motivi della decisione
All'esito dell'espletata istruttoria e sulla base delle fonti di prova assunte in dibattimento, il Tribunale
non può che pervenire ad una sentenza di condanna dell'imputato R.U. in ordine al reato ascrittogli
in rubrica per le ragioni in fatto ed in diritto che si vanno di seguito ad esporre.
Ritenuto in fatto
L'odierna persona offesa M.A. ha esposto le ragioni che la indussero a sporgere querela nei confronti
dell'odierno imputato in data 31.01.2017 con l'integrazione della querela in data 08.02.2017.
Dalle dichiarazioni della M., contenute della querela acquisita con il consenso delle parti e da quelle
rese dalla stessa nel corso della sua deposizione dibattimentale, è emerso che costei aveva intrapreso
una relazione sentimentale con il R. durata circa quattro anni.
Tuttavia quando nel 2012 nasceva la loro figlia M.M.E., affetta dalla "sindrome di down", il R.
decideva di non riconoscerla e spariva completamente dalla loro vita.
La persona offesa ha, altresì, riferito che a quel punto agiva giudizialmente nei confronti
dell'imputato dinanzi al Tribunale di Taranto che all'esito riconosceva la paternità di R.U., mentre la
bambina veniva affidata in via esclusiva alla M., disponendosi le modalità per l'esercizio del diritto
di visita del padre.
Il provvedimento giudiziale stabiliva, sotto l'aspetto economico, che R.U. dovesse corrispondere la
somma di Euro 5.000,00 a titolo di rimborso spese di nascita nonché il versamento di Euro 300,00
mensili a titolo di mantenimento della figlia oltre al pagamento in favore della predetta delle spese
straordinarie nella misura del 50%. (cfr. Decreto del Tribunale per i minorenni di Taranto del
06.05.2016 in atti) Senonché afferma la M. che nonostante il suddetto provvedimento 1'imputato si
disinteressava completamente delle sorti della figlia non corrispondendo mai alcuna somma di
denaro nell'interesse della stessa e non prendendo mai l'iniziativa di informarsi sulle sue condizioni
e sul suo percorso di crescita nonché di volerla incontrare.
La odierna parte civile ha precisato che il R. non si trovava in uno stato di indigenza economica in
quanto svolgeva l'attività di imprenditore edile in qualità di titolare della società denominata "E.C.
S.r.l." che aveva appalti anche in Germania e che solo in seguito alla denuncia presentata da lei il
3.01.2017 costui la contattava tramite i social, chiedendole di comunicargli l'Iban su cui versare il
mantenimento, così promettendogli di ottemperare ai suoi doveri genitoriali nei confronti della figlia
disabile, paventando anche di volerla vedere, cosa che faceva solo in una occasione nel 2019 prima
dell'udienza per la decadenza della sua responsabilità genitoriale.
A dire di M.A., quindi, l'imputato si faceva sentire solo in prossimità delle udienze inerenti
l'adempimento dei suoi obblighi genitoriali, per poi sparire nuovamente e non mantenere fede alle
sue promesse di impegnarsi ad essere genitore presente sia economicamente che moralmente della
piccola M.E..
Infatti in tutto l'arco temporale di 10 anni il R. le aveva versato in tutto a titolo di mantenimento solo
una somma di circa 500,00 euro, senza mai provvedere al pagamento di vestiario né a quello delle
spese straordinarie per far fronte ai bisogni della figlia affetta da serie problematiche di s alute.
La teste ha, altresì, riferito che nel 2019 il Tribunale per i minorenni di Taranto emanava un
provvedimento con il quale R.U. decadeva dalla potestà genitoriale sulla figlia.
La M. ha precisato che a causa di questa condotta dell'ex compagno si è venuta a trovare in gravi
difficoltà economiche in quanto lei ha lavorato fino al 2015, anno in cui moriva suo padre che
l'aiutava economicamente.
Oltretutto la sua situazione familiare ed economica si aggravava ulteriormente quando sua figlia più
grande si ammalava di cancro e sua madre subiva un ictus, dovendo occuparsi di assistere le predette
oltre alla figlia disabile. La M. ha dichiarato che è andata avanti con molte difficoltà con gli aiuti
economici di natura assistenziale, quali l'assegno unico e il reddito di cittadinanza.
Ritenuto in diritto
Passando ora alla disamina delle fonti probatorie il Tribunale, sulla scorta delle dichiarazioni della
persona offesa e della documentazione acquisita agli atti con valenza probatoria, ritiene provata, al
di là del ragionevole dubbio, la penale responsabilità di R.U. sia sotto il profilo dell'elemento
oggettivo che di quello soggettivo in ordine al delitto di cui all'art. 570, secondo comma nr. 2 c.p. in
quanto costui faceva mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore disabile M.M.E..
Il Tribunale osserva che la ricostruzione dei fatti come descritta sia nella querela che in dibattimento
dalla ex compagna M.A., confortata dalla produzione documentale, è da ritenersi assolutamente
attendibile in quanto risulta essere stata genuina, intrinsecamente attendibile, lineare, dettagliata
sotto l'aspetto spaziotemporale e priva di contraddizioni.
Il Tribunale, infatti, in ordine al vaglio dell'attendibilità della denunciante, costituita parte civile
nell'odierno processo, si è conformato al principio delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione secondo cui "Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano
alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a
fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da
idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo
racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono
sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. fin motivazione la Corte ha altresì precisato come,
nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al
riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi)". (Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012)
Sotto il profilo strettamente giuridico la decisione del Tribunale trova conforto nell'orientamento
dominante della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione secondo cui "Integra il reato di
cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 la condotta del genitore separato che fa mancare i mezzi di
sussistenza ai figli minori e al coniuge, omettendo di versare l'assegno di mantenimento.
Non vi è equiparazione tra il fatto penalmente sanzionato e l'inadempimento civilistico, poiché la
norma non fa riferimento a singoli mancati o ritardati pagamenti, bensì ad una condotta di
volontaria inottemperanza con la quale il soggetto agente intende sottrarsi all'assolvimento degli
obblighi imposti con la separazione: non è sufficiente, quindi, una qualsiasi forma di inadempimento
e, trattandosi di reato doloso, la condotta omissiva deve essere accompagnata dal necessario
elemento psicologico.
Sul piano oggettivo deve trattarsi di un inadempimento serio e sufficientemente protratto (o
destinato a protrarsi) per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi
economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire. In tutti quei casi in cui ci si trovi dinanzi ad
un limitato ritardo, ad un parziale adempimento, ovvero ad una omissione dei pagamenti, che
trovino precise giustificazioni nelle peculiari condizioni dell'obbligato ed appaiano agevolmente
collocabili entro un breve, o comunque ristretto, lasso temporale, quando a fronte, di un più ampio
periodo preso in considerazione risulti accertata la piena regolarità nel soddisfacimento dei relativi
obblighi. In definitiva, un inadempimento rilevante per il diritto civile, non necessariamente integra
1 'azione tipica della sottrazione agli obblighi economici di cui alla norma in commento: essa deve
essere valutata unitamente a tutte le altre circostanze di fatto offerte dalla disamina del caso concreto,
ed in particolare agli altri dati inerenti sia alla eventuale regolarità dei pagamenti complessivi
precedentemente effettuati dall'obbligato, che alla oggettiva rilevanza del mutamento di capacità
economica nei frattempo intervenuto, a fronte del necessario soddisfacimento delle esigenze proprie
dei soggetti tutelati." (Cassazione Penale sentenza nr. 15898 del 09.04.2015)
Alla luce del predetto orientamento il Giudice Penale deve valutare, nel caso di specie, quale sia il
concetto penalistico di "mezzi di sussistenza", non confondendolo con quello civilistico di
"mantenimento", in modo da stabilire se l'inadempimento dell'imputato aveva privato o meno i
soggetti beneficiari di tali mezzi, dal momento che l'ipotesi di reato contestata non può assumere
carattere sanzionatorio del mero inadempimento del provvedimento del giudice.
Inoltre occorre valutare la sussistenza dello stato di bisogno dei beneficiari nonché dell'elemento
psicologico dell'imputato in ordine alla configurazione del reato de quo, tenendo conto, altresì, della
sua capacità economica.
Da un punto di vista dell'elemento psicologico del reato in esame la Suprema Corte di Cassazione
sostiene che "per il reato de quo è sufficiente il dolo generico consistente nella volontà cosciente e
libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità e nella
consapevolezza del bisogno in cui versa il soggetto passivo". (Cass. Sez. VI sent. Nr. 85/169512)
Ebbene dalla condotta dell'odierno imputato è evidente la sua volontà cosciente e libera di sottrarsi,
senza giusta causa, ai suoi obblighi, familiari nei confronti della figlia minore disabile nell'arco
temporale da inquadrarsi, secondo l'assunto accusatorio, dal 2012 al 2017 e sino ad oggi, ponendo
in essere un inadempimento serio e sufficientemente protratto per un lungo periodo di tempo.
Del resto il R. non ha provato di essere stato, eventualmente, nel periodo in contestazione, in uno
stato di indigenza economica, rimanendo, peraltro, assente nell'odierno procedimento.
E', dunque, evidente la sua condotta omissiva di non provvedere in alcun modo al mantenimento e
all'assistenza economica e morale della figlia affetta da gravi problemi di salute, facendo delle
promesse che non ha mai rispettato, tanto che la incontrava solo in una occasione e avendo
corrisposto a titolo di mantenimento sino ad oggi la sola esigua ed insufficiente somma di Euro
500,00, il che denota la sua totale "irresponsabilità genitoriale", tanto che il Tribunale per i minorenni,
adito dalla M., lo faceva decadere dalla potestà genitoriale.
A parere del Tribunale, dunque, la condotta ivi descritta del R. non trova giustificazione alcuna del
suo sottrarsi ai doveri e diritti che gli derivavano dell'essere genitore e dall'istruttoria sono emerse
le difficoltà per la persona offesa di crescere e mantenere da sola una figlia con una grave disabilità,
così vedendosi costretta a ricorrere all'aiuto economico della sua famiglia di origine nonché ai sussidi
economici assistenziali di cui si è dato conto, perché viveva e vive tuttora con la figlia d isabile, senza
dubbio, in un evidente stato di bisogno, del quale l'imputato ne era pienamente consapevole, in
quanto informato dalla ex compagna ed oggetto di valutazioni e provvedimenti dell'Autorità
Giudiziaria.
Il Tribunale ritiene di non poter accogliere la richiesta della difesa di assolvere l'imputato ai sensi
dell'art. 131 bis c.p. atteso che, richiamando l'orientamento in tema di diritto della Suprema Corte di
Cassazione fra cui Cass. Pen. Sez. VI, Sent, del 13 febbraio 2020, n. 5774 "è esclusa la particolare
tenuità ex art. 131 bis c.p. al delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare p. e p. dall'art.
570 comma 2 c.p. se 1'omissione non è occasionale" e certamente da quanto è emerso dalla espletata
istruttoria dibattimentale la condotta delittuosa del R. è stata abituale e l'offesa non può ritenersi di
particolare tenuità secondo la valutazione dei parametri di cui al primo comma dell'art. 133 c.p..
Sotto il profilo sanzionatorio la pena, valutati gli elementi oggettivi e soggettivi indicati nell'art. 133
c.p., riconosciute le circostanze generiche al fine di adeguare la pena al fatto concreto, può essere
determinata in mesi sei di reclusione ed Euro 400/00 di multa.
Pena base: mesi nove di reclusione ed Euro 600/00 di multa; diminuita ex art. 62 bis c.p. di mesi tre
di reclusione ed Euro 200/00 di multa.
Il pagamento delle spese processuali va posto, ex lege, a carico dell'imputato.
In considerazione dell'assenza di precedenti penali ostativi può essere concesso all'imputato il
beneficio della sospensione condizionale della pena apparendo probabile che lo stesso si asterrà, in
futuro, dal commettere ulteriori reati.
La concessione del predetto beneficio resta, tuttavia, subordinata all'adempimento da parte di R.U.
del risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Il Tribunale ritiene, infatti, sussistere il danno subito dalla persona offesa in quanto è stata raggiunta
la prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra l'illecito penale e il pregiudizio lamentato dalla
vittima, che ha dovuto provvedere in estreme difficoltà a crescere da sola la figlia disabile da quando
è nata, mentre il padre R.U. si disinteressava completamente delle sue sorti, secondo le modalità di
cui prima si è detto.
Infatti secondo la Suprema Corte di Cassazione "la condanna generica al risarcimento dei danni
contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo
diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta
esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva
del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice
probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato (il quale, giova qui
ricordarlo, può anche essere di natura morale), mentre resta impregiudicato l'accertamento riservato
al giudice della liquidazione e dell'entità del danno (Cass. civ. Sez. 3, n. 24030 del 13/11/2009, Rv.
609978)" (Cassazione Penale, V Sezione, n. 45118 del 23.04.2013).
Consegue che l'imputato deve, ex art.538 e ss. c.p.p., rifondere alla costituita parte civile ammessa al
beneficio del Gratuito Patrocinio a spese dello Stato i danni da questa sofferti in separata sede nonché
alla rifusione della somma di Euro 1.400/00 a titolo di spese per la costituzione e difesa dalla predetta
e per essa in favore dello Stato, oltre oneri accessori di legge.
Tenuto conto del carico processuale e degli impegni del sottoscritto magistrato, si è stimato congruo
determinare il termine per il deposito della motivazione, alla luce della previsione di cui all'art. 544,
comma secondo, c.p.p., in giorni 90.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533, 535 c.p.p. dichiara R.U.
colpevole del reato a lui ascritto in rubrica e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, lo
condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 400/00 di multa, oltre al pagamento delle spese
processuali.
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p., condanna l'imputato a rifondere alla costituita parte civile i danni da
questa sofferti da liquidarsi in separato giudizio.
Condanna, altresì, l'imputato alla rifusione delle spese di costituzione e giudizio sostenute dalla
costituita parte civile ammessa al Gratuito Patrocinio e per essa in favore dello Stato che vengono
liquidate in complessivi Euro 1.400/00 (Fase di studio Euro 300,00; Fase introduttiva Euro 400,00;
Fase istruttoria Euro 600,00; Fase decisionale Euro 800,00, riduzione di 1/3 ex art. 106 D.P.R. n. 115
del 2002), oltre accessori di legge.
Pena sospesa subordinata all'adempimento del risarcimento del danno in favore della parte civile.
Riserva la motivazione in giorni 90.
Conclusione
Così deciso in Taranto, il 10 gennaio 2024.
Depositata in Cancelleria il 5 febbraio 2024
Avv. Antonino Sugamele

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