I ricorsi sono fondati alla luce della recentissima pronuncia delle Sezioni
Unite, che in data 29 febbraio 2024 (non sono ancora depositate le motivazioni)
hanno risolto il contrasto esistente sul tema centrale posto dai ricorsi,
escludendo la continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art.
346, comma secondo, cod. pen —abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s) della
legge 9 gennaio 2019, n. 3–e il reato di traffico di influenze illecite di cui al art.
346-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t) della citata
legge n. 3 del 2019.
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
C.S.E. , nato a C. il
P.L.F. , nata a S. il .....
avverso la sentenza del 21/02/2022 della Corte di appello di Lecce
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Criscuolo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio
per intervenuta prescrizione;
lette le conclusioni del difensore avv. Francesco Vergine, che ha concluso per
l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di S.E.C. e L.F.P. ricorre
per l'annullamento della sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di
Lecce confermava la sentenza emessa il 15 marzo 2019 dal Giudice per l'udienza
preliminare presso il medesimo Tribunale, che, all'esito di giudizio abbreviato,
aveva condannato gli imputati per il reato di cui all'art. 346 bis cod. pen., così
riqualificato il reato di cui all'art. 346, secondo comma, cod. pen. in esso
assorbito il reato di truffa.
Entrambi i giudici di merito avevano ritenuto configurabile nel caso in esame
il reato previsto dal secondo comma dell'art. 346 cod. pen., sussumibile, dopo
l'abrogazione operata dalla legge n. 3 del 2019, nella previsione dell'art. 346 bis
cod. pen., atteso che dalla ricostruzione della vicenda era emerso che gli
imputati avevano ottenuto dalla persona offesa A.D'A, , madre del
carabiniere R.C. , la somma di 15 mila euro, rappresentandole di
doverla destinare ad un appartenente all'arma dei Carabinieri in servizio a Roma,
identificato in B. N. in grado di far trasferire il figlio, in servizio presso
una stazione del nord Italia in località vicino al luogo di residenza della madre,
prospettazione rivelatasi falsa, ma risultata idonea a trarre in errore la persona
offesa.
Tre sono i motivi di ricorso di seguito illustrati.
1.1. Con il primo motivo si denunciano l'erronea applicazione dell'art. 346
bis cod. pen. e plurimi vizi della motivazione in relazione a diversi profili e, in
primo luogo, in relazione alla qualifica di pubblico ufficiale di N.B. ,
invece, insussistente.
La Corte di appello ha riconosciuto al B. la qualifica di pubblico ufficiale
in ragione del fatto che questi avesse lavorato per anni proprio all'ufficio
trasferimenti, ma di ciò non vi è riscontro in atti. È emerso, infatti, che il B.,
ormai in pensione, aveva svolto attività di lavoro come sottufficiale
nell'Aeronautica Militare e non nell'arma dei Carabinieri, sicché non sussisteva il
collegamento funzionale tra l'ufficio ricoperto e il reato, invece, richiesto dall'art.
360 cod. pen. per poter ritenere l'ultrattività della qualifica soggettiva. La norma
riconnette la tutela all'ufficio prestato dal soggetto, benché non più in servizio,
sicché il B. non avrebbe mai potuto incidere sul trasferimento del carabiniere
C. né il B. era stato presentato alle persone offese come carabiniere,
originario di Brindisi, ma in servizio a Roma. Tale circostanza, riportata in
sentenza trova smentita in atti, oltre che nella logica, stante i ripetuti contatti
diretti che il C. ebbe con il B..
1.2. Ulteriore violazione di legge e vizi della motivazione si riscontrano
quanto alla millanteria, al raggiro e all'inganno, non sussistendo il pretesto di
dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o di doverlo remunerare.
La Corte di appello ha disatteso le dichiarazioni del B. e dell'A.,
che, invece, si riscontrano reciprocamente; non ha considerato che gli imputati
non hanno mai vantato una relazione con un pubblico ufficiale; che fu l'A.
a contattare il B. dopo aver saputo dal C. delle difficoltà del C.
ad avere il trasferimento; che questi contattò il B. sulla sua utenza, data
dall'A. al C. e che era stato il C. a prospettargli anche
l'eventualità di pagare per ottenere il trasferimento, cosicché gli imputati si
limitarono a porre in contato il C. con la persona che poteva dargli
informazioni per compilare la domanda di trasferimento.
1.3. Erronea applicazione dell'art. 346 bis cod. pen. in relazione alla ritenuta
continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui al secondo comma
dell'art. 346 cod. pen. abrogato e il reato di traffico di influenze illecite.
Si evidenzia che la Corte di appello ha seguito uno degli orientamenti
espressi dalla Corte di Cassazione, non condiviso da altra parte della
giurisprudenza di legittimità, che ritiene non sovrapponibile il vanto di relazioni
asserite alla condotta ingannevole, in quanto l'asserito rapporto del mediatore
con il pubblico ufficiale non è diretto ad indurre in errore il cliente sulla possibilità
di influire sullo stesso, quanto a vantare la concreta possibilità di influenzare il
pubblico ufficiale. Si reputa condivisibile l'interpretazione restrittiva che esclude
la continuità normativa tra le due fattispecie a confronto in quanto nella nuova
fattispecie non rientra la condotta ingannevole, che, invece, integra il delitto di
truffa (Sez. 6, n. 28657 del 02/02/2021, Lepore, Rv. 281980). La continuità
normativa, ravvisabile tra l'ipotesi prevista dal primo comma del vecchio art. 346
cod. pen. e la fattispecie di cui al 346 bis cod. pen., non lo è per l'ipotesi prevista
dal secondo comma della norma abrogata, in quanto la condotta comprende una
componente di inganno, di mendacio, cui rimanda il pretesto di dover comprare il
favore del pubblico ufficiale, indicativo di una falsa causa per indurre la persona
offesa ad una prestazione patrimoniale, altrimenti non ottenibile. Considerato
che la prospettazione di un apparente rapporto con il pubblico ufficiale, in realtà
inesistente, diretta solo a trarre in inganno la vittima perché non destinata ad
acquisire alcuna possibile concretezza, non lede la funzione pubblica né necessita
di tutela per mancanza di collegamento tra la condotta e l'azione amministrativa,
risulta errata la valutazione dei giudici di merito che avrebbero dovuto
inquadrare le condotte fraudolente descritte nell'imputazione nel delitto di truffa,
non procedibile per remissione di querela.
3. Il difensore ha depositato memoria con allegato il verbale di udienza del
10 maggio 2018 dal quale risultano la remissione di querela e la relativa
accettazione; insiste, pertanto, nell'accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati alla luce della recentissima pronuncia delle Sezioni
Unite, che in data 29 febbraio 2024 (non sono ancora depositate le motivazioni)
hanno risolto il contrasto esistente sul tema centrale posto dai ricorsi,
escludendo la continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art.
346, comma secondo, cod. pen —abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s) della
legge 9 gennaio 2019, n. 3–e il reato di traffico di influenze illecite di cui al art.
346-bis cod. pen., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t) della citata
legge n. 3 del 2019.
Per giustificare la soluzione cui si perviene, pur non essendo necessario un
analitico esame dei motivi di ricorso, è sufficiente concentrarsi sulla ricostruzione
della vicenda e della condotta degli imputati, consistita nel far credere alla
vittima di conoscere un appartenente all'arma dei Carabinieri in servizio a Roma,
che avrebbe potuto far ottenere al figlio il trasferimento vicino al luogo di
residenza della stessa, e nel farsi dare la somma di 15 mila euro, invece,
trattenuta - e poi restituita- con il pretesto di comprarne il favore.
La censura sulla qualifica di pubblico ufficiale del B. la cui ultrattività
richiede, ai sensi dell'art. 360 cod. pen., un rapporto funzionale tra la cessata
qualità di pubblico ufficiale e la commissione del reato, nella specie mancante,
non riconnettendosi il reato all'ufficio non più ricoperto dal B., ex
appartenente all'Aeronautica Militare e non all'arma dei Carabinieri, già individua
un elemento di fatto utile per l'inquadramento giuridico della vicenda, in quanto
idoneo a fornire alla persona offesa una falsa rappresentazione della realtà.
Dalla ricostruzione contenuta nelle sentenze di merito risulta, infatti, che la
prospettazione di un esito favorevole dell'intervento del B. nella vicenda era
collegata al fatto che aveva lavorato per anni all'ufficio trasferimenti, così da
risultare esperto nella trattazione delle pratiche e a conoscenza delle modalità
necessarie ad accelerale in modo da garantire l'esito positivo della pratica di
trasferimento del C..
La circostanza, precisata in sentenza, che alle persone offese fosse stato
presentato come carabiniere originario di Brindisi, ma in servizio a Roma,
connota la vicenda di una componente fraudolenta, idonea ad alimentare le
aspettative della vittima, persuadendola della bontà del contatto e del successo
dell'iniziativa così da indurla a versare agli imputati la somma di 15 mila euro,
necessaria a comprare il favore del pubblico ufficiale.
Su tale destinazione della somma, contestata dalla difesa in base ad una
lettura alternativa dei fatti e delle prove, preclusa in questa sede, risultante,
invece, dalle conversazioni intercorse tra i ricorrenti, la persona offesa e il
C., come indicato in sentenza (pag. 3-4) e sulla vanteria della relazione
esistente con il pubblico ufficiale poggia il nucleo centrale dei ricorsi relativo alla
non configurabilità della fattispecie di cui all'art. 346 bis cod. pen., dovendo
inquadrarsi la condotta ratione temporis nella fattispecie prevista dall'abrogato
art. 346, secondo comma, cod. pen. o nella truffa, non essendovi continuità
normativa tra il reato di millantato credito abrogato e quello di traffico di
influenze illecite ridisegnato dalla I. n. 3 del 2019.
Il contrapposto orientamento, che individuava la linea di continuità nella
assimilabilità del vanto di relazioni asserite al pretesto di dover comprare il
favore del pubblico ufficiale, è da ritenere ormai superato da quello prevalente
proposto nei ricorsi che, invece, la esclude, non essendo ricompresa nella nuova
fattispecie di cui all'art. 346 bis cod. pen. la condotta di chi, mediante raggiri o
artifici, riceve o si fa dare o promettere danaro o altra utilità con il pretesto di
dovere comprare il pubblico ufficiale o impiegato o doverlo, comunque,
remunerare, condotta che integra, invece, il delitto di cui all'art. 640, comma
primo, cod. pen. (Sez. 6, n. 23407 del 10/03/2022, Ferrara, Rv. 283348).
Si è precisato che l'anticipazione della tutela penale prevista dall'art. 346
bis cod. pen. si giustifica solo in relazione alla effettiva o potenziale lesione della
capacità di accesso alla pubblica amministrazione, sicché la vendita di una
influenza che non esiste e che mai potrà essere esercitata, e che determina sul
privato "compratore di fumo" una situazione di errore che induce a compiere un
atto di disposizione che altrimenti non avrebbe compiuto continua a palesare una
maggiore assonanza contenutistica con il paradigma criminoso della truffa,
diversamente dalla vendita di un'influenza reale, proiettata verso un fatto
concretamente lesivo dei beni costituzionali dell'imparzialità e del buon
andamento dell'attività amministrativa.
Alla luce di tale impostazione e della ricostruzione del fatto operata in
sentenza la condotta degli imputati deve inquadrarsi nel reato di truffa, essendo
la condotta consistita nel far credere alla vittima di conoscere un appartenente
all'arma dei Carabinieri in servizio a Roma che avrebbe potuto far ottenere al
figlio il trasferimento e nel farsi dare la somma di 15 mila euro con il pretesto di
dover comprare il favore del pubblico ufficiale; in tale quadro ha assunto rilievo
decisivo il riferimento dei mediatori al rapporto con il pubblico ufficiale diretto a
vantare la concreta possibilità, invece, inesistente in assenza di competenze e
poteri del B. di riuscire a influenzare e orientare la condotta del pubblico
ufficiale per conseguire il risultato atteso.
Ne deriva che tale falsa prospettazione, risultata idonea ad indurre in
errore la persona offesa e a determinarla ad un accordo e a un impegno
patrimoniale, che diversamente non avrebbe assunto, rileva quale componente
fraudolenta della condotta e ne consente l'inquadramento nel reato di truffa.
2. Ravvisata nella fattispecie il reato di truffa— peraltro, originariamente
contestato, ma ritenuto assorbito nel reato di cui all'art. 346 bis cod. pen.--,
deve, tuttavia, prendersi atto che il reato è estinto per remissione di querela,
intervenuta precedentemente al maturare del termine di prescrizione, con
conseguente prevalenza della causa estintiva intervenuta per prima.
È infatti, presente in atti la remissione di querela, accettata dagli imputati e
depositata all'udienza del 10 maggio 2018, di cui il difensore ha prodotto copia,
ma della quale già dava conto la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato
estinto il reato di minaccia.
La declaratoria di estinzione del reato per improseguibilità dell'azione
penale per intervenuta remissione di querela, ritualmente accettata dal
querelato, ha carattere pregiudiziale rispetto alle formule di proscioglimento
riferibili ad altre cause di estinzione del reato (Sez. 5, n. 21874 del 20/03/2014,
Salmeri e altri, Rv. 262820). Il decorso del termine di prescrizione prima della
remissione di querela determina l'estinzione del reato per tale causa, prevalendo,
nel concorso tra cause estintive del reato, quella intervenuta in precedenza (Sez.
5, n. 15109 del 18/02/2020, Croce, Rv. 279079).
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio,
previa riqualificazione del fatto in truffa, per essere il reato estinto per
remissione di querela e, in mancanza di diversa statuizione sulle spese, le stesse
ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. vanno poste a carico dei
querelati.
P.Q.M.
Riqualificato il fatto ex art. 640 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza
impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese processuali ex art. 340, quarto comma, cod.
proc. pen.
Così deciso il 09/04/2024
20-05-2024 20:33
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