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Sentenza

Generico, e comunque manifestamente infondato, è il secondo motivo di ricorso,
meramente ripetitivo della tesi dell'assenza di danno per non aver l'Ente pubblico sostenuto alcun onere in conseguenza della condotta truffaldina dell'imputato che, contraffacendo i bollettini di pagamento, mirava ad ottenere il rilascio dei provvedimenti amministrativi corrispondendo un importo notevolmente inferiore a quello dovuto.
Generico, e comunque manifestamente infondato, è il secondo motivo di ricorso, meramente ripetitivo della tesi dell'assenza di danno per non aver l'Ente pubblico sostenuto alcun onere in conseguenza della condotta truffaldina dell'imputato che, contraffacendo i bollettini di pagamento, mirava ad ottenere il rilascio dei provvedimenti amministrativi corrispondendo un importo notevolmente inferiore a quello dovuto.
Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 21112 Anno 2024
Presidente: RAGO GEPPINO
Relatore: FLORIT FRANCESCO
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.G. nato a C.-S. il avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
nel procedimento in cui è parte civile
COMUNE DI CALATAFIMI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha chiesto
l'inammissibilità del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co. 8 d.l. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Palermo ha parzialmente riformato la
sentenza del Tribunale di Trapani nei confronti dell'imputato per una serie di truffe e falsificazioni
di documenti ai danni di due clienti e della pubblica amministrazione. La gravata sentenza, su
ricorso del Pubblico Ministero, della parte civile e dello stesso imputato, ha dichiarato l'imputato
responsabile anche in relazione al capo C) di imputazione (truffa per la quale vi era stata in
primo grado dichiarazione di n.d.p. per mancanza di condizione di procedibilità), ha dichiarato
di non doversi procedere in relazione al reato di cui al capo A) per intervenuta estinzione del
reato per prescrizione, ha rideterminato la pena ed ha proceduto alle conseguenti statuizioni
civili.
2. La difesa dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su due motivi,
entrambi basati su vizi di legge penale e di motivazione (art.606 lett. b ed e c.p.p.) in relazione
rispettivamente al capo C) ed al capo B) di imputazione.
2.1 Con il primo motivo si deduce l'erroneità della decisione del giudice di riconoscere - in
relazione al capo c) - nella costituzione di parte civile l'equipollente della querela: N.
M., in verità fu interpellato da giudice di primo grado sul punto ma declinò di sporgere
querela.
2.2 Con il secondo motivo si deduce che il giudice - in relazione al capo sub b) - abbia
indebitamente dilatato l'ambito applicativo della norma incriminatrice non essendovi stato, nel
caso specifico, alcun atto di disposizione né conseguente danno per l'ente pubblico.
3. Con memorie inviate per PEC, la difesa dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del
ricorso mentre la parte civile ed il Procuratore Generale ne hanno chiesto l'inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è generico perché non si confronta con la motivazione della
sentenza impugnata ove si fa riferimento, per governare il caso, ad un precedente (Sez. 5, n.
44114 del 10/10/2019 Gaimo Baldassare Rv. 277432 - 01) che esclude la necessità dell'avviso
previsto dalla disciplina transitoria dell'art.12 comma 2 d. Igs.10 aprile 2018, n. 36 quando la
persona offesa abbia già manifestato la volontà di punizione del reo, costituendosi parte civile e
persistendo in tale costituzione (come accaduto nel caso corrente). Il principio è stato
costantemente ribadito in diverse decine di precedenti (n.19122/2024; 9207/2024; 3201/2024;
48409/2023; 44628/2023; 44618/2023; 43338/2023) sicché ne appare superflua la ripetizione
in questa sede.
2. Altrettanto generico, e comunque manifestamente infondato, è il secondo motivo di ricorso,
meramente ripetitivo della tesi dell'assenza di danno per non aver l'Ente pubblico sostenuto
alcun onere in conseguenza della condotta truffaldina dell'imputato che, contraffacendo i
bollettini di pagamento, mirava ad ottenere il rilascio dei provvedimenti amministrativi
corrispondendo un importo notevolmente inferiore a quello dovuto. Come correttamente
spiegato nella sentenza d'appello (e come d'altro canto corrisponde alla comune, elementare
percezione del fenomeno dal punto di vista economico) il danno in questo caso sarebbe stato
causato dal minor introito (C 2,00 invece di C 1.212,00 in un caso e C 5,20 invece di 1.035,20
nel secondo), irrilevante essendo che un controllo amministrativo abbia consentito di scoprire
l'artificio e prevenire il rilascio delle concessioni.
3. Il ricorso è pertanto inammissibile. All'inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in
favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 6 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Avv. Antonino Sugamele

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