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Sentenza

Furto aggravato.
Furto aggravato.
Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 46571 Anno 2024
Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA
Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI
Data Udienza: 20/11/2024

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B. L. nato a E. il .....
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
letta la memoria del Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del
ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato che ha chiesto l'annullamento,
con o senza rinvio, della decisione impugnata;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Palermo, con la decisione indicata in epigrafe, ha confermato la
sentenza emessa dal Tribunale di Trapani in data 16 settembre 2022, con cui B.L. 
veniva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 800 di multa, essendo
stato ritenuto responsabile di furto aggravato, consumato in concorso con S.R..
Nelle indicate sentenze di merito il fatto è stato descritto nei seguenti termini: M.
S., cassiera del supermercato "Decò", sito in Val d'Erice, mentre effettuava le operazioni
di chiusura giornaliera della cassa in data 16 luglio 2019, constatava l'ammanco della somma
di euro 40; insospettita, decideva di visionare le immagini del sistema di video sorveglianza,
appurando che due giovani, dopo essere entrati all'interno dei locali verso le ore 18:00,
avevano asportato un borsello di colore nero contenente la somma di euro 40 residuo del
fondo cassa, collocato sotto la cassa "numero 4"; in tale frangente, uno dei due soggetti
distraeva l'unica cassiera presente in quel momento, addetta alla cassa "numero 1", mentre
l'altro soggetto si recava presso la cassa "numero 4", dove prelevava il suddetto borsello nel
quale era custodito il "fondo-cassa".
I filmati venivano consegnati alla polizia giudiziaria. Il maresciallo D. S.  acquisiva i
filmati individuando, per pregressa conoscenza, uno dei due complici in S.R.; di
seguito, apprendeva da fonte confidenziale le generalità del secondo; pertanto, procedeva ad
acquisire le foto segnaletiche di B.L. e ad effettuare il confronto con le immagini
dei filmati consegnati dalla cassiera, riscontrando la certa corrispondenza con il soggetto che
aveva intrattenuto l'addetta alla "cassa 1", distraendola, al fine di consentire al complice di
prelevare il borsello.
2. B.L. , mediante il proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione
avverso la suddetta decisione per i seguenti motivi.
2.1 Con il primo motivo, censura la sentenza impugnata per contraddittorietà e manifesta
illogicità la motivazione, osservando che l'identificazione effettuata era scaturita dalle
dichiarazioni di una fonte confidenziale, senza alcuna attività di riscontro o di verifica; in ogni
caso, in relazione alla predetta vicenda egli non aveva fornito alcun contributo causale alla
commissione del reato, essendosi limitato ad effettuare un regolare acquisto all'interno del
supermercato; ed inoltre, difetterebbe la prova dell'elemento soggettivo del reato contestato,
non avendo egli in alcun modo contribuito consapevolmente alla condotta del coimputato.
2.2 Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell'articolo 606 lett. b) cod.proc.pen.,
contesta la ritenuta procedibilità in ordine al reato di furto; evidenzia che la presentazione
della querela era stata effettuata da parte della cassiera M.S. , a suo avviso priva di
legittimazione a proporla; la stessa, infatti, non era titolare della detenzione qualificata sul
bene, atteso che il fatto si era verificato presso una cassa diversa da quella a lei assegnata.
2.3 Con il terzo motivo, lamenta il vizio di violazione di legge, in ordine al diniego delle
circostanze attenuanti generiche, osservando che, in applicazione dell'articolo 133, comma 2,
n. 2 del codice penale, il giudice, nel quantificare la pena da infliggere, "deve tener conto della
capacità delinquere del colpevole, desunta anche da precedenti penali e giudiziari e, in genere
della condotta e dalla vita, antecedenti al reato", ed inoltre che neanche la gravità dei fatti, il
luogo e le modalità di esecuzione degli stessi, ovvero i precedenti dell'imputato, possono
condizionare la determinazione di diritto del giudice circa la concessione o meno del beneficio
de quo.
2.4 Con il quarto motivo, censura la decisione, per contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione, in relazione al diniego della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis
del codice penale, essendo ravvisabili nel caso in esame i presupposti della stessa.
3. Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l'inammissibilità del
ricorso.
4. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto
l'annullamento, con o senza rinvio, della decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Va premesso che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, avallato dalle
stesse Sezioni Unite, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli
elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via
esclusiva ai giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze
processuali (Sez. Un. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).
La Corte di legittimità ha altresì rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e)
cod. proc. pen. per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del
sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta
preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi diversi parametri di ricostruzione o
valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109).
Così delineato l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente
invoca, in realtà, una considerazione alternativa del compendio probatorio, riguardo alla
erronea individuazione del reo nel Barraco, fondata, a suo avviso, su indicazioni di fonte
confidenziale.

La Corte di Appello, sviluppando un percorso logico argomentativo immune da aporie, ha
invece chiarito che tale individuazione è suscettibile di resistere ad ogni ragionevole dubbio,
essendosi acclarato che il soggetto ripreso dalle telecamere all'interno del supermercato
intento a distrarre la cassiera, mentre il complice compiva la sottrazione del borsello,
corrispondeva, con certezza, alla foto segnaletica del B..
Si tratta di argomentazioni non scalfite dalle osservazioni rassegnate dalla difesa nel
ricorso, che riproducono profili di censura già attentamente vagliati dalla Corte di merito e
tendenti a sollecitare una non consentita rivisitazione delle emergenze probatorie.
Infatti, come emerge dalla lettura della decisone impugnata, la fonte confidenziale non è
servita al riconoscimento, ma ha solo fornito lo spunto affinchè la P.G. acquisisse la foto
segnaletica del B. e procedesse al confronto con le immagini dei filmati del sistema di
videosorveglianza, effettuando il tal modo il riconoscimento in modo autonomo rispetto alle
indicazioni della fonte confidenziale.
E' stato chiaramente affermato, infatti, con un principio che il Collegio ribadisce, che
"l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - da parte della polizia
giudiziaria in fase di indagini è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e
rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza
probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della
dichiarazione confermativa assunta in sede di deposizione testimoniale; trattandosi di una
prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen., essa deve essere tenuta distinta dalla ricognizione
personale, disciplinata espressamente nelle sue forme dall'art. 213 cod. proc. pen., né le forme
tipizzate di quest'ultima devono essere osservate necessariamente nella metodologia di
assunzione dell'individuazione personale o fotografica, potendo eventualmente essere utili alla
sua efficacia dimostrativa secondo il criterio del libero apprezzamento del giudice." ( Sez.5.
n. 23090 del 10-07-2020 - Rv. 279437 - 01; Sez. 4, n. 1867 del 21/2/2013, dep. 2014,
Jonovic, Rv. 258173).).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno svolto il dovuto vaglio di attendibilità del
riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria, su cui aveva riferito il teste D. S.,
ricavandone la convinzione sulla certezza dell'individuazione dell'imputato Barraco.
Il contributo materiale e morale all'azione criminosa fornito dal Barraco, il quale si
ingegnava a distrarre la cassiera della "cassa1", per consentire al complice di poter prelevare
indisturbato il borsello da altra cassa, in quel momento non attiva, è stato accuratamente
descritto dalla sentenza di primo grado e richiamato dalla Corte territoriale.
Sul punto, il ricorrente non propone argomenti idonei a disarticolare il sufficiente percorso
motivazionale illustrato dai giudici di merito.
3. Manifestamente infondato è altresì il secondo motivo.
La censura in proposito svolta deve essere disattesa, alla luce del principio affermato dalla
pronuncia delle Sezioni Unite Sciuscio (Sez. U, Sentenza n. 40354 del 18/07/2013 Ud. (dep.
30/09/2013 ) Rv. 255975 - 01 ). È stato in essa, infatti, evidenziato che con l'incriminazione

del reato di furto si tutela il possesso di cose mobili, e che il possesso, a tali fini, non va inteso
negli stretti termini di cui all'art. 1140 cod. civ., ma in senso più ampio, comprensivo della
detenzione a qualsiasi titolo, quale mera relazione di fatto qualunque sia la sua origine. Si è
pertanto rilevato che il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dal diritto
di proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche del possesso, come sopra
delineato, inteso nel senso di detenzione qualificata con la cosa, con il conseguente potere di
utilizzarla e di disporne. Di conseguenza si è affermato che non è necessario che il detentore
debba avere anche poteri di rappresentanza del proprietario della cosa, quasi che il diritto di
querela debba in ogni caso spettare solo al proprietario o a soggetto che di questo abbia poteri
di rappresentanza, discendendone ulteriormente che persona offesa del reato è il detentore e
non il proprietario non detentore, danneggiato dallo stesso (così pure, Sez. 4, Sentenza n.
8094 del 29/01/2014 Ud. (dep. 20/02/2014) Rv. 259289 - 01).
Nel caso di specie, nelle sentenze di merito è stato precisato che la cassiera M. ha
constata to l'ammanco della somma di euro 40, mentre effettuava le operazioni di chiusura
giornaliera della cassa a cui quella somma era riferibile, essendo perciò evidente che
sull'oggetto della sottrazione la querelante aveva poteri detentivi.
La Corte palermitana, pertanto, ha correttamente riconosciuto la legittimazione della
cassiera a proporre querela in ragione della sua qualifica di detentrice della somma di danaro
costituita da una parte dell'incasso giornaliero del supermercato.
4. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso la Corte di merito ha logicamente
respinto la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei
precedenti penali dell'imputato; nella motivazione sono evidenziate le recenti condanne, anche
specifiche, a carico del B..
In proposito, va premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito
esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia
non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati
nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/20:17, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di
cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo
in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il
giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o
comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n.
28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv.
248244-01).
Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a
prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene
prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo
elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di
esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020,
Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno negato la concessione delle circostanze
attenuanti generiche, ritenendo decisivi i precedenti penali, anche specifici dell'imputato, con
motivazione che, alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra
esposti, appare sufficiente e non manifestamente illogica.
D'altro canto, il ricorrente non ha indicato elementi positivi che giustificherebbero il
riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen..
5. Il quarto motivo è manifestamente infondato
Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista
dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e
congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art.
133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse
desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
266590).
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è
sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del
comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e,
conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6,
n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da
compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali
del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se
non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.
La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di quei princìpi e la relativa
motivazione non presenta discrasie di ordine logico.
Dall'intera motivazione emergono, all'evidenza, elementi ostativi alla invocata applicazione
della causa di non punibilità costituiti dalle recenti condanne, anche specifiche, a carico dello
stesso ricorrente.
La difesa, in proposito, non ha illustrato circostanze significative idonee a mutare il
giudizio relativo al diniego del beneficio richiesto.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte
cost. n. 186/2000.
P.Q.M.
6Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 20/11/2024
Avv. Antonino Sugamele

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