Due ericini condannati per bancarotta, sia in primo che in secondo grado. La Cassazione annulla senza rinvio per non aver commesso il fatto.
Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 1152 Anno 2024
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: CIRILLO PIERANGELO
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.G. nato a E. il
L.M.M. nato a E. li
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO
LIGNOLA, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 18 novembre 2021, il Tribunale di Trapani aveva
condannato R.G. e L.M.M. per il reato di
bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società "Trapani Riparazioni
Navali s.n.c.", fallita il 13 dicembre 2016.
Secondo l'originaria contestazione, gli imputati - in qualità di soci
illimitatamente responsabili -, allo scopo dire recare pregiudizio ai creditori della
società, non avrebbero tenuto o comunque avrebbero sottratto le scritture
contabili della società.
Con sentenza del 13 dicembre 2022, la Corte di appello di Palermo ha
riformato la pronuncia di primo grado, riqualificando l'originaria imputazione nel
reato di bancarotta documentale semplice.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno
proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore, presentando separati
atti, che, tuttavia, propongono i medesimi motivi.
2.1. Con un primo motivo, deducono il vizio di erronea applicazione della legge
penale, in relazione all'art. 40 cod. pen.
Il ricorrente rappresenta che: la compagine sociale era composta da M.S., L.M.M. e R. G. (titolari di identiche
quote sociali); nel corso degli anni, erano sorti forti conflitti tra gli imputati e il
M.; gli imputati, nel corso della riunione tenutasi il 10 maggio 2012,
avevano proposto lo scioglimento della società previa ripartizione degli utili; il
M. si era opposto fermamente a tale richiesta e, a partire da quel momento,
aveva assunto la gestione esclusiva della società, impedendo agli altri due soci
qualsiasi accesso al cantiere e al luogo ove era archiviata la documentazione; il
M.non aveva fornito alcun riscontro alle numerose richieste, avanzate dagli
imputati, di informazioni circa l'andamento dell'impresa e la documentazione
contabile; fino a quando gli imputati avevano concretamente partecipato alla
gestione dell'impresa, la contabilità risultava correttamente tenuta; solo a partire
dal maggio 2012, nessun adempimento amministrativo contabile e fiscale risultava
essere stato realizzato.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello non avrebbe
fatto corretta applicazione dei principi desumibili dall'art. 40, comma 2, cod. pen.,
poiché non avrebbe tenuto conto del fatto che, a seguito degli eventi accaduti nel
maggio 2012, gli imputati, a causa del comportamento tenuto dal M., si
trovavano nell'oggettiva impossibilità non solo di compiere qualsiasi atto gestorio,
ma anche di esercitare un concreto controllo sull'operato della persona che, di
fatto, amministrava in via esclusiva la società.
2.2. Con un secondo motivo, deducono il vizio di motivazione.
Sostengono che le vicende societarie descritte nell'ambito del primo motivo
di ricorso renderebbero evidente che la Corte territoriale non solo non avrebbe
fatto corretta applicazione dei principi in materia di «responsabilità per omesso
impedimento dell'evento», ma sarebbe anche incorsa nel Vizio di travisamento
della prova, nel valutare gli elementi emersi dal dibattimento.
2.3. Con un terzo motivo, deducono il vizio di motivazione, il vizio di erronea
applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Contestano l'entità della pena principale e quella delle pene accessorie nonché
il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di
dichiarare inammissibili i ricorsi.
4. L'avv. Maurizio Sinatra, per gli imputati, ha depositato memoria scritta con
la quale ha chiesto di annullare la sentenza impugnata.
CONSIDERATO EN DIRITTO
1. I ricorsi devono essere accolti.
1.1. Il primo motivo dei ricorsi è fondato.
Va rilevato che, dalle sentenze di merito, e, in particolare, da quella di primo
grado, risulta che, a partire dall'anno 2012, gli imputati erano stati completamente
estromessi dalla gestione della società ad opera dell'altro socio, M.
S. (condannato, per il reato di bancarotta documentale semplice, con
sentenza definitiva, emessa all'esito di separato processo). Dalle medesime
sentenze emerge anche che i due imputati si erano attivati per tentare di
adempiere agli obblighi su di loro gravanti, in ragione della qualifica da loro
rivestita, inviando anche svariate lettere di diffida ai consulenti della società,
all'altro socio e ai suoi legali.
La Corte di appello, pur dando atto del fatto che gli odierni imputati erano
stati completamente estromessi dalla gestione della società ad opera dell'altro
socio, ha ritenuto che essi non fossero esenti da responsabilità per l'omessa tenuta
delle scritture contabili, in virtù del mantenimento formale della carica, che
imponeva loro di vigilare sulla condotta dell'altro socio e sulla regolare tenuta della
contabilità.
La Corte territoriale ha dato atto delle diffide inviate dagli imputati ai
consulenti della società, all'altro socio e ai suoi legali, ma non le ha ritenute
sufficienti, in quanto gli imputati - a fronte degli ostacoli frapposti dall'altro socio
- avrebbero dovuto chiedere la messa in liquidazione della società oppure recedere
dalla medesima.
Al riguardo, va rilevato che la responsabilità dell'amministratore, che rivesta
la sola carica formale, nasce dalla violazione dei doveri di vigilanza e di controllo
che derivano dall'accettazione della carica, cui però va aggiunl:a la dimostrazione
non solo astratta e presunta ma effettiva e concreta della consapevolezza dello
stato delle scritture (cfr. Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816).
Ebbene, nel caso in esame, è risultato pacifico che gli imputati, nonostante i
loro reiterati tentativi, non erano riusciti concretamente a ottenere le informazioni
e la documentazione richieste al socio, al fine di ottemperare agli adempimenti
previsti dalla legge (cfr. pagine 7, 8 e 9 della sentenza impugnata). Risulta,
dunque, provato che gli imputati si erano attivati per adempiere ai loro doveri di
vigilanza e controllo, ma che i loro tentativi erano rimasti frustrati a causa del
comportamento del socio.
Raggiunta la prova dell'adempimento di tali doveri, risulta venir meno
qualsiasi profilo di colpa in capo agli imputati.
La pretesa che gli imputati recedessero dalla società o ne chiedessero lo
scioglimento risulta ultronea rispetto agli ordinari doveri di vigilanza e controllo;
senza contare che gli imputati, proprio perché le loro richieste e le loro diffide
erano rimaste senza esito, non erano neppure a conoscenza dell'effettivo stato
della documentazione contabile.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, poiché
, Iiimputata; devmssere assoltei per non aver commesso il fatto.
1.2. Il secondo e il terzo motivo dei ricorsi risultano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto.
Così deciso, il 24 novembre 2023.
13-01-2024 18:41
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