Dopo la pronuncia resa dalle Sezioni Unite, la quale ha definitivamente chiarito che anche per il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. si impone l'iscrizione nel casellario giudiziale (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, PM c. De Martino, Rv. 276463), deve ritenersi pacifica la legittimazione dell'indagato ad impugnare, con lo strumento del ricorso per cassazione, l'ordinanza di archiviazione, al fine di ottenere, con la prosecuzione del processo, un epilogo decisorio pienamente liberatorio (Sez. 3, n. 14740 del 19/12/2019, dep. 13/05/2020, Terzo, Rv. 279380).
Cassazione Penale Sent. Sez. 3 Num. 15122 Anno 2024
Presidente: SARNO GIULIO
Relatore: CORBETTA STEFANO
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
P.L. , nata a S. il .....
avverso l'ordinanza del 11/04/2023 del del Tribunale di Salerno
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnato decreto, il G.i.p. del Tribunale di Salerno, ravvisando la
causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. proc. pen., in accoglimento della
richiesta avanzata dal pubblico ministero e disattendendo l'opposizione
dell'indagata proposta ai sensi dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., ha
disposto l'archiviazione nei confronti di L.P. in relazione al reato di
cui all'art. 1161 cod. nav.
2. Avverso l'indicato provvedimento, L.P., per mezzo del
difensore di fiducia, ha proposto reclamo affidato a due motivi.
2.1. Con un primo motivo deduce la violazione di legge in relazione al diritto
di difesa dell'imputato nel caso di richiesta di archiviazione e>: art. 411 cod. proc.
pen. per tenuità del fatto. Rappresenta il difensore che il provvedimento
impugnato, basandosi sulla documentazione acquisita agli atti, ricostruisce in
maniera parziale i fatti, posto che sarebbe stato necessario, come richiesto con
l'opposizione, assumere a sommarie informazioni il dirigente del comune di
Salerno e l'operano incaricato; il rigetto di tali istanze istruttorie ha perciò
determinato la violazione del diritto di difesa.
2.2. Con un secondo motivo eccepisce la violazione di legge relativa alla
disposizione della menzione nel casellario giudiziale del provvedimento di
archiviazione per tenuità del fatto. Argomenta il difensore che il g.i.p. ha
erroneamente ordinato l'iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale,
senza specificare che non debba essere fatta menzione nel caso di certificati
rilasciati a richiesta dell'interessato.
3. Con provvedimento del 15 novembre 2023, il Tribunale di Salerno,
qualificato il reclamo come ricorso ex art. 606 cod. proc. pen., ha disposto la
trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Si osserva preliminarmente che, dopo la pronuncia resa dalle Sezioni
Unite, la quale ha definitivamente chiarito che anche per il provvedimento di
archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. si impone
l'iscrizione nel casellario giudiziale (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, PM c. De
Martino, Rv. 276463), deve ritenersi pacifica la legittimazione dell'indagato ad
impugnare, con lo strumento del ricorso per cassazione, l'ordinanza di
archiviazione, al fine di ottenere, con la prosecuzione del processo, un epilogo
decisorio pienamente liberatorio (Sez. 3, n. 14740 del 19/12/2019,
dep. 13/05/2020, Terzo, Rv. 279380).
3. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile perché articolato in fatto.
4. Si osserva che, ove accolga la richiesta di archiviazione avanzata dal
pubblico ministero, il G.i.p. pronuncia un "decreto motivato", il quale deve dare
conto, pur in maniera succinta, correlata alla natura dell'atto in esame, delle
ragioni, in fatto e in diritto, poste a fondamento della decisione adottata.
Tale obbligo è più stringente nel caso in cui l'indagato, con l'atto di
l'opposizione ex art. 411, comma 1-bis, abbia evidenziato specifiche ragioni volte
a dimostrare l'insussistenza del reato; in un caso del genere, infatti, prima di
riconoscere la sussistenza della causa di non punibilità ex ari:. 131-bis cod. pen.
— che logicamente è un posterius rispetto alla sussistenza del reato ascrivibile
all'indagato - il G.i.p. è tenuto a confrontarsi con le ragioni del dissenso dedotte
con l'atto di apposizione e, conseguentemente, a spiegare, pur in maniera
concisa ma comunque adeguata rispetto alle questioni poste con l'opposizione, le
ragioni, in fatto e in diritto, a sostegno della sussistenza del reato e della sua
ascrivibilità all'indagato. Solo all'esito di tale preliminare e doveroso
accertamento, il G.i.p. è chiamato a verificare i presupposti integranti la causa di
non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
L'obbligo di motivazione, del resto, si pone in stretta correlazione con il
principio del contraddittorio, che pure caratterizza il procedimento di
archiviazione ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., principio che sarebbe
svuotato di contenuto se il G.i.p. non si confrontasse con le argomentazioni
dedotte dall'indagato (e, ovviamente, della persona offesa, ove anche questa
presenti opposizione). Il rispetto del contraddittorio, infatti, esige non solo che la
parte possa interloquire, esprimendo le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta
avanzata dal pubblico ministero, ma che queste siano valutate, ove pertinenti e
rilevanti, dal G.i.p. nel provvedimento conclusivo, il quale deve spiegare, pur in
maniera sintetica, perché dette ragioni non siano meritevoli di accoglimento.
5. Nel caso in esame, il G.i.p. si è misurato con gli elementi esposti sia dal
pubblico ministero, sia dall'indagato, sicché l'epilogo decisorio appare immune da
vizi logici e da violazioni di legge.
Invero, il G.i.p. ha ravvisato il contestato reato ex art. 1161 cod. nav. sulla
base della denuncia sporta il 14 luglio 2022 dai militari della G.d.F. di Salerno,
sezione operativa navale, i quali, all'esito del sopralluogo effettuato quello stesso
giorno, unitamente a personale della Polizia municipale di Salerno, presso il
chiosco Bar M. gestito dalla ricorrente, accertarono che la concessionaria
aveva proceduto all'installazione di ulteriori elementi prefabbricati rispetto a
quello assentiti dal "Contratto per i servizi pubblici su arenili liberi non in
concessione per la stagione balneare 2022", stipulato tra la P. e il
Comune di Salerno; si procedette, pertanto, al sequestro d'urgenza di tali opere,
sequestro convalidato dal G.i.p. in data 22 luglio 2022.
Il G.i.p. si è quindi misurato con le deduzioni contenute nell'atto di
opposizione, secondo cui le pedane installate sine titulo erano, in realtà, oggetto
di apposita autorizzazione rilasciata dal funzionario del Comune di Salerno,
dott.ssa A. D. P., la quale aveva dato incarico di installarle a tal
G.L. Nel rigettare la richiesta di approfondimento investigativo,
avente ad oggetto l'assunzione di informazione dei soggetti appena indicati, il
G.i.p. ha evidenziato, certamente in maniera non implausibile sul piano logico,
che la prospettazione difensiva si pone in palese contrasto con l'art. 3
dell'indicato contratto, laddove si prevede espressamente che, nell'esercitare
l'attività di chiosco nel tratto di arenile oggetto di pattuizione, "è fatto divieto
assoluto di impiegare qualsiasi elemento prefabbricato", e che, nell'espletare
l'attività di eventuale noleggio di attrezzature da spiaggia, non può essere posta
in essere alcuna "occupazione dell'area demaniale".
Nel caso in esame, quindi, per un verso non è prospettabile la ventilata
lesione dell'art. 24 Cost., posto che l'indagata, ai sensi della speciale disciplina
prevista dal comma 1-bis dell'art. 411 cod. proc. pen., ha potuto dispiegare le
proprie difese dinanzi al giudice investito della richiesta di archiviazione per
tenuità del fatto; per altro verso, la motivazione appare completa, logicamente
coerente e ha fornito idonea confutazione delle ragioni dell'opponente,
spiegando, in maniere convincente, l'inutilità del richiesto supplemento
investigativo, il cui espletamento non avrebbe comportato un diverso e più
favorevole epilogo assolutorio.
6. Il secondo motivo è inammissibile.
Nel comporre un contrasto giurisprudenziale, la Sezioni Unite di questa
Corte hanno affermato che il provvedimento di archiviazione per particolare
tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario
giudiziale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n.
313, come modificato dall'art. 4 d.lgs. n. 16 marzo 2015, n. 2, ferma restando la
non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di
lavoro e della pubblica amministrazione (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, p.m.
in c. De Martino, Rv. 276463). In motivazione le Sezioni Unite hanno chiarito che
l'iscrizione del provvedimento in esame assolve "esclusivamente a quella
funzione di memorizzazione della loro adozione destinata (...) ad esplicare i suoi
effetti soltanto nell'ambito del sottosistema definito dalla disposizione da ultima
richiamata ed all'interno del circuito giudiziario".
Ne deriva che l'iscrizione del provvedimento di archiviazione per particolare
tenuità del fatto rileva solo ai fini della abitualità del comportamento, ostativa
all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto,
consentendo solo al giudice di conoscere anche i provvedimenti, comunque
adottati, che hanno riconosciuto la causa di non punibilità.
Del resto, l'art. 24 d.P.R. n. 303 del 2002, che disciplina il "certificato dei
casellario giudiziale richiesto dall'interessato", al comma 1, lett. f- bis, prevede
già, in maniera espressa, che "nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti
nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative (.. ) ai provvedimenti
giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell articolo 131-bis del
codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata".
Di conseguenza, come è stato recentemente affermato, l'ordinanza di
archiviazione per la particolare tenuità del fatto emessa, ai sensi dell'art. 411,
comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, per effetto
delle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, che ne ha escluso
l'iscrizione nel casellario giudiziario ove il relativo certificato sia richiesto dal
privato, dal datore di lavoro, ovvero sia destinato a pubbliche amministrazioni, è
ricorribile per cassazione per violazione di legge ex art. 111, comma settimo,
Cost., a condizione che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla
rimozione del provvedimento (Sez. 6, n. 611 del 22/1112023, deo. 2024,
Conforti, Rv. 285604): interesse che, nella specie, la ricorrente non ha
prospettato.
7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al
pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in
dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 28/03/2024.
25-04-2024 09:53
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