DIRITTO PENALE –
(Cp, articoli 131-bis e 574; Cpp, articolo 192)
In tema di reati contro la famiglia, integra il reato di cui all’art. 574 c.p. se la condotta di uno dei coniugi porta ad una globale sottrazione del minore alla vigilanza del coniuge affidatario, così da impedirgli non solo la funzione educativa ed i poteri insiti nell’affidamento, ma da rendergli impossibile quell’ufficio che gli è stato conferito dall’ordinamento nell’ interesse del minore.
In sostanza, il reato di sottrazione di minorenni si configura attraverso la condotta di un genitore che, contro la volontà dell’altro, sottragga a quest’ultimo il figlio per un periodo di tempo significativo, impedendo l’altrui esercizio della responsabilità genitoriale.
L’elemento soggettivo del reato di sottrazione di minori è integrato dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà di sottrarre il minore all’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale e di trattenerlo presso di sé contro la volontà dell’altro: profilo, questo, nella specie, congruamente evidenziato dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione acquisita dalla quale è emersa la chiara manifestazione della volontà di rendere impossibile, o quantomeno molto difficoltoso, l’esercizio delle facoltà e dei diritti riconnessi alla responsabilità genitoriale del padre.
NOTA
La sottrazione di minori è punita da tre diverse norme penali: l’art. 573 c.p. (sottrazione consensuale di minorenni); l’art. 574 c.p. (sottrazione di persone incapaci); l’art. 574-bis c.p. (sottrazione internazionale di minorenni).
Presupposti della condotta per il reato previsto dall’art. 574 c.p. sono:
1) la mancanza di consenso del minore ultraquattordicenne (comma 2); irrilevante, invece, la sussistenza o la mancanza di consenso del minore infraquattordicenne (comma 1);
2) il fine diverso da libidine o matrimonio (comma 2);
3) in entrambe le ipotesi, dissenso dei genitori o del tutore.
Il Tribunale di Frosinone, Sezione Penale, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario di Pace Daniela Possenti, alla pubblica udienza del 22 novembre 2023 ha pronunciato e
pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
A.S., nata a F. il giorno (...), ivi residente in Via La T. n.32, domicilio dichiarato, libera assente, difesa
di fiducia dall'Avv. …del Foro di Frosinone;
Imputata
Delitto p. e p. dall'art. 574 c.p. perché con condotta consistita nel rifiutarsi di prendere accordi e
decisioni con il coniuge O.S., con il quale è in corso la separazione giudiziale, per regolamentare il
suo diritto di visita e frequentazione della figlia minore F. nata a F. il (...), nel non consentire colloqui
telefonici dello stesso con la figlia, limitandosi a demandare la decisione di vedere e sentire il padre
alla figlia affermando che era la stessa a non volerlo sentire o incontrare, nel non rispondere alle sue
legittime richieste di notizie riguardanti la figlia accampando ogni volta recriminazioni ed
esternando insulti con riferimento a sue presunte mancanze relative al versamento del contributo al
mantenimento della figlia sottraeva la minore F. al padre O.S. esercente la responsabilità genitoriale
sulla stessa.
Fatto commesso in Frosinone dal gennaio 2018 in avanti e con condotta perdurante
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con decreto di citazione diretta a giudizio del giorno 01.03.2019 la Procura della Repubblica presso
il Tribunale di Frosinone presentava l'imputata dinanzi a questo Tribunale in composizione
monocratica, per rispondere del reato di cui in rubrica.
Dopo due rinvii per motivi diversi, all'udienza del 4.02.2021, constatata la regolarità delle notifiche,
si procedeva in assenza dell'imputata e veniva ammessa la costituzione di parte civile di S.O..
All'udienza del 16.06.2021, in mancanza di eccezioni preliminari o richiesta di riti alternativi, si
dichiarava aperta l'istruttoria dibattimentale e venivano ammessi i mezzi di prova richiesti dalle
parti. Veniva escussa la teste addotta dal PM Ass.te C.C.C. in servizio c/o la Sezione P.G. e acquisita
documentazione (due memorie della costituita parte civile e relativi allegati, supporti informatici
DVD e chiavetta con registrazioni conversazioni tra A. e O.: trascrizioni dei files; screenshots).
All'udienza del 13.10.2021, variato giudicante, in ossequio alla Sentenza SS.UU. 41736 del 2019 le
parti si riportavano integralmente alle richieste di prova già formulate in corso di giudizio, nulla
eccependo a che la rinnovazione del dibattimento avesse luogo tramite lettura delle deposizioni
testimoniali rese dal teste già esaminato e degli atti assunti o acquisiti al fascicolo del dibattimento.
Veniva escusso il teste O.S., in qualità di persona offesa.
All'udienza del 3.11.2021 il procuratore della p.c. chiedeva rinvio per sentire un proprio teste e
faceva richiesta di sbobinare i file presenti nel fascicolo. Nulla opponendo le altre parti, il Giudice
rinviava per testi della P.C. e si riservava sull'ammissione della perizia richiesta.
All'udienza del 12.01.2022 veniva escussa la teste M.P.O. (madre della parte offesa).
All'udienza del 18.05.2022 veniva escusso il teste O.A. (padre della parte offesa.
All'udienza del 25.05.2022 la difesa della P.C. chiedeva che venisse nominato un perito per svolgere
attività peritali sul cellulare (su DVD e chiavetta USB) ed il Giudice, sciogliendo la riserva,
ammetteva la perizia e rinviava al 13.07.2022 per giuramento del perito informatico.
L'udienza del 13.07.2022 veniva rinviata in accoglimento dell'istanza di rinvio per legittimo
impedimento presentata dal difensore. Prescrizione sospesa ex lege.
All'udienza del 19.10.2022 si dava atto dell'apertura della busta contenente la chiavetta USB e della
presenza del perito informatico che prestava giuramento.
All'udienza de 22.02.2023 le parti concordemente chiedevano breve rinvio. Nulla opponeva il PM..
All'udienza del 14.06.2023 si procedeva all'esame del perito informatico C.V., il quale illustrava la
Relazione depositata in udienza. La difesa eccepiva la inutilizzabilità della stessa e le altre parti
chiedevano il rigetto dell'eccezione. Il giudice acquisiva la perizia riservandosi sulla sua
utilizzabilità.
Le udienze del 12.07.2023 e del 27.09.2023 veniva rinviate a seguito di richiesta del difensore.
Prescrizione sospesa per gli interi periodi.
All'udienza del 22.11.2023, la parte civile depositava memoria che veniva acquisita nulla opponendo
le altre parti. Pertanto, esaurita la fase istruttoria, dichiarata l'utilizzabilità degli atti allegati al
fascicolo per il dibattimento dal Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 553 c.p.p. e di quelli successiva-
mente acquisiti nel corso del giudizio, si dichiarava chiuso il dibattimento e si invitavano le parti a
concludere, come da verbale di udienza Veniva, quindi, pronunciata sentenza, pubblicata mediante
lettura del dispositivo.
All'esito dell'istruttoria dibattimentale è risultata la fondatezza, al di là di ogni ragionevole dubbio,
dell'ipotesi accusatoria, l'imputata deve essere riconosciuta colpevole del reato ascrittole.
Con sentenza n. 4832 del 6 dicembre 2022, la Corte di Cassazione ha chiarito il significato da
attribuire alla locuzione "oltre ogni ragionevole dubbio", presente nel testo novellato del richiamato
art. 533 c.p.p. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di
responsabilità dell'imputato.
Si è osservato che con detta espressione è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente
nel nostro ordinamento costituzionale (SS.UU. 10 luglio 2002, n. 30328), secondo cui la condanna è
possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato.
Infatti, la condanna può essere pronunciata a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori
soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum
natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo
riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della
normale razionalità umana (Cass. pen. 17921/2010; Cass. 2548/2015; Cass. 20461/2016 ).
La condanna al là di ogni ragionevole dubbio comporta, infatti, in caso di prospettazione di
un'alternativa ricostruzione dei fatti, che siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi
ricostruttiva accolta, "in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla stessa
ipotesi alternativa, non potendo detto dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure
plausibile" (cfr., Cass, pen., sez. IV, 7 giugno 2011, n. 30862; conf., Cass, pen., sez. IV, 25 marzo 2014,
n. 22257).
L'imputata, non partecipando al processo, non ha fornito alcuna ipotesi alternativa finalizzata
almeno a far sorgere un dubbio sulla volontarietà della propria condotta.
La teste C. riferiva di aver acquisito atti e files forniti da O. provvedendo a sentirli e a trascriverli in
modo sintetico e non integralmente. Precisava che O. le aveva consegnato una chiavetta con
registrazioni e lei aveva riversato i files contenuti in un DVD. Precisava dall'ascolto emergeva che
l'O. parlava con una donna chiamandola S. e parlavano della loro figlia.
La p.c. O. riferiva di essere stato sposato con la A. dal 2009 al 2017, poi era intervenuta la separazione
formalizzata in un accordo tra le parti nel settembre 2017. Riferiva che nell'accordo erano previsti i
giorni e gli orari di visita della minore ma che, dopo qualche settimana dall'accordo, la A. aveva
iniziato a non rispettare quanto sottoscritto. Riferiva di non essere riuscito a parlare con la figlia e di
non averla potuto prendere all'uscita dell'asilo in quanto la A. aveva detto alla maestra che solo lei
poteva prendere la figlia. Riferiva di aver diffidato la maestra e che da quel momento la bambina
non era stata più mandata all'asilo. Precisava che andava a prendere la figlia ma non gli dicevano
dove fosse e di aver dovuto chiamare più volte le forze dell'ordine. Precisava di aver sempre versato
il mantenimento e che la A., in teoria gli diceva che poteva prendere la bambina quando voleva ma
in realtà non gliela faceva vedere e ostacolava anche le conversazioni con la minore. Riferiva che nel
maggio 2018 era intervenuto il provvedimento del Tribunale e, finalmente era riuscito a vedere
nuovamente la figlia dal gennaio 2018. Riferiva che la A. lo aggrediva e insultava quando cerca di
vedere la figlia. Precisava che la prevenuta gli aveva creato problemi tutte le volte che aveva avuto
la figlia con sé. Precisava che nel novembre 2018 mentre stava facendo una festa in casa la A. si era
presentata per prendere la minore, aveva iniziato a urlare ed era stato costretto a chiamare i
Carabinieri. Precisava che la prevenuta continuava a mandargli messaggi con insulti e a parlare male
di lui alla figlia.
A domande della difesa, la p.c. precisava che la prevenuta si prendeva cura della figlia.
La teste O.M.P. riferiva che all'inizio i rapporti tra la p.c. e la prevenuta erano buoni e che, dopo dieci
giorni dalla nascita della nipote F. la piccola era stata affidata ai nonni perché entrambi i genitori
lavoravano. Precisava che quando i genitori di F. avevano iniziato a discutere non aveva potuto più
vedere la nipote sino a quando non era intervenuto un provvedimento del Tribunale. Precisava che,
comunque, prima dei provvedimenti del Tribunale, la prevenuta un giorno aveva portato via la
bambina con la forza e in un'altra occasione, nel novembre 2018 mentre stavano facendo una festa a
casa del figlio la A. si era presentata per prendere la minore, aveva iniziato a urlare, tanto da essere
costretti chiamare i Carabinieri.
A domande della p.c., la teste precisava che erano stati tantissimi gli episodi nei quali la prevenuta
aveva negato al padre di vedere la figlia o gli aveva impedito di parlarle.
A domande della difesa, ribadiva che gli episodi erano stati tantissimi e che aveva descritto solo i
più eclatanti.
Il teste O.A. di essersi preso cura della nipote F. sin dalla nascita e che, successivamente al 2017 la
prevenuta gli aveva impedito di vederla o prenderla. Precisava che il padre era stato costretto a
chiamare i Carabinieri a causa del comportamento della prevenuta. Riferiva che, nonostante avesse
la delega scritta del padre della bambina per poterla accompagnare in piscina nei giorni che
spettavano al padre, la prevenuta si era opposta. Riferiva che nel 2018 il figlio non riusciva neppure
a parlare con la bambina, in quanto la prevenuta riferiva che la bambina non c'era
A domande della difesa, il teste precisava che la p.c. era titolare di una ditta edile e lavorava dalla
mattina sino alla sera. Precisava che successivamente la situazione si era regolarizzata.
Il teste C. riferiva sulle modalità di redazione della perizia, sulle operazioni svolte, su ricezione
reperti, sulla strumentazione utilizzata e in risposta al quesito "provveda il perito ad esaminare il
contenuto della chiavetta, indicando i dati che contiene, indicando giorno, ora e provenienza al fine
di identificare i fatti" concludeva che: "dall'ascolto dei 122 files audio, di interesse processuale,
presenti nella cartella "Telefonate messaggi" erano emerse tre voci parlanti, una maschile,
presumibilmente la p.c. O.S., una femminile, presumibilmente A.S. e una infantile, presumibilmente
F."
Dalla lettura delle trascrizioni delle telefonate intercorse tra i genitori della minore F. emerge la
volontà della prevenuta impedire e/o ostacolare i rapporti della minore con il padre o di subordinarli
all'erogazione di somme. Si precisa che la p.c. ha prodotto copia di bonifici anche per rimborso spese.
Emerge anche una eccessiva acredine, supportata da un linguaggio volgare, della prevenuta nei
confronti di O.S..
Ad analoga conclusione, si perviene leggendo gli screenshots dei messaggi whatsapp nonché tutta
la documentazione prodotta dalla parte civile ritualmente acquisiti.
La parte civile, nella memoria depositata, faceva proprie le conclusioni del perito C. e ripercorreva i
fatti per cui è processo, trascrivendo le telefonate intercorse tra le parti.
Ora, è evidente che le dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, risultano la
principale fonte probatoria del processo (Cass., Sentenza 28 gennaio 2015, n. 4166). Si richiede "un
controllo di attendibilità particolarmente penetrante, finalizzato ad escludere la manipolazione dei
contenuti dichiarativi in funzione dell'interesse patrimoniale vantato" (Cass. n. 28837/2020).
Le Sezioni Unite della Corte hanno definitivamente chiarito che "le regole dettate dall'articolo 192
c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere
legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato,
previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e
rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (SS.UU. n.
41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri).
Non è superfluo rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte Suprema, in tema di
valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima non è
equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere da sola assunta come fonte di prova, ove
venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa
(Cass.: Sez. 5^, 1.6.1999, n. 6910, Sez. 6^, 4.3.1994, n.2732 e Sez. 1^, 18.3.1992, n.3220). Inoltre, secondo
Cass. 33162/2004, " la deposizione della parte offesa può essere assunta, anche da sola, come prova
della responsabilità dell'imputato purché sia sottoposta ad indagine positiva circa la sua
attendibilità. Infatti, alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non è indispensabile applicare
le regole di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., che richiedono la presenza di
riscontri esterni. Tuttavia, considerato l'interesse di cui la parte offesa è portatrice, più accurata deve
essere la valutazione e più rigorosa la relativa motivazione ai fini del controllo d'attendibilità rispetto
al generico vaglio cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone: in tale ottica, può
concretamente apparire opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi".
Nel caso di specie, la valutazione di attendibilità della persona offesa supera positivamente l'uso di
tale doverosa accortezza, avuto riguardo alle ulteriori dichiarazioni testimoniali e alla
documentazione acquisita, non essendo, peraltro, emersi elementi che contrastino le risultanze
processuali.
Secondo il pacifico insegnamento della Suprema Corte (Sez. 6, n. 22911 del 19/02/2013, 1., Rv. 255621;
Sez. 5, n. 28561 del 28/03/2018, G., Rv. 273545), secondo cui integra il reato previsto dall'art. 574 c.p.
la condotta di un genitore che, contro la volontà dell'altro, sottragga a quest'ultimo il figlio per un
periodo di tempo significativo, impedendo l'altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando
il minore dall'ambiente di abituale dimora (Cass. n. 24325/2023).
L'elemento soggettivo del reato di sottrazione di minori è integrato dal dolo generico, ossia dalla
coscienza e volontà di sottrarre il minore all'altro genitore esercente la potestà genitoriale e di
trattenerlo presso di sé contro la volontà dell'altro (Sez. 6, n. 21441 del 18/02/2008): profilo, questo,
congruamente evidenziato dalle dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione acquisita che
rendono palese la chiara manifestazione della volontà di rendere impossibile, o quantomeno molto
difficoltoso, l'esercizio delle facoltà e dei diritti riconnessi alla potestà genitoriale del padre.
La S.C. con la Sentenza 32005/2022 ha ribadito che la sottrazione di minore descritta dall'articolo 574
cod. pen. possa essere attuata anche in assenza di coercizione assoluta, mediante una condotta
semplicemente rivolta a "ostacolare gli incontri del figlio con il padre".
Può dunque essere sufficiente a integrare il reato la proposizione di ostacoli "che non abbiano
carattere e durata meramente simbolica" e che "impediscano la coltivazione di un rapporto stabile e
continuativo tra il figlio e un genitore".
All'esito dell'istruttoria dibattimentale, pertanto, si ritiene che siano emersi tutti gli elementi
costitutivi del reato per il quale si procede e la ascrivibilità dello stesso all'imputata.
Per quel che concerne il dettato dell'art. 131 bis c.p., appare al Tribunale che sussistano preclusioni
alla sua applicazione in quanto, considerato il comportamento del reo, la condotta non appare
occasionale.
Per dominante giurisprudenza della Suprema Corte (Sentenze n. 13379 del 12/01/2017; n. 48315 del
11/10/2016; n. 30134 del 05/04/2017; n. 48318 del 11/10/2016; n. 14845 del 28/02/2017), la causa di non
punibilità, integrata dalla particolare tenuità del fatto ex articolo 131-bis c.p,, non può essere
applicata, secondo previsione testuale, ai reati necessariamente abituali ed a quelli eventualmente
abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica (Cass. Sentenzal
aprile 2022 n. 12013).
Inoltre, sempre considerando il comportamento processuale dell'imputata e facendo proprie le
motivazioni della Sentenza Cass. n. 16/2020 non si ritiene di applicare la causa di esclusione della
punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis c.p. stante il clima di intensa
conflittualità tra le parti,
E', quindi, pienamente provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale della
prevenuta in ordine al reato ascrittole
Tenuto conto della natura e della gravità del reato contestato, del comportamento processuale
dell'imputata nonché, in generale, dei parametri di cui all'art. 133 c.p., si ritiene congrua la pena di
mesi 8 di reclusione (pena base anni 1 di reclusione - 1/3 generiche).
La condotta dell'imputata ha certamente cagionato alla parte offesa dei danni economici e anche
tipicamente non patrimoniali, sub specie di danni morali, che devono essere risarciti, previa
liquidazione in separata sede.
Considerato il comportamento processuale dell'imputata e la tipologia del reato, visto l'art. 165 c.p.p.
subordina la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale
immediatamente esecutiva di Euro 5.000,00 come da dispositivo.
Infine, l'art. 541 c.p.p. impone alla condannata la rifusione delle spese processuali di costituzione di
parte civile che possono liquidarsi nella misura di cui al dispositivo.
Alla pronuncia di affermazione della penale responsabilità segue l'obbligo dell'imputata al
pagamento delle spese sostenute dallo Stato per il presente giudizio.
P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara A.S. colpevole del reato ascrittole e, concesse le attenuanti generiche, la condanna alla pena
di mesi 8 di reclusione (pena base anni 1 di reclusione - 1/3 generiche) oltre il pagamento delle spese
processuali.
Visto l'art. 539 c.p.p. condanna A.S. al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile,
da liquidarsi in separata Sede.
Visto l'art. 539 c.p.p., su richiesta della parte civile, condanna A.S. al pagamento di una provvisionale
immediatamente esecutiva che si quantifica in complessivi Euro 5.000,00 in favore della costituita
parte civile.
Visto l'art. 541 c.p.p. condanna A.S. al pagamento delle spese processuali a favore della costituita
parte civile e che liquida in Euro 2.500,00, oltre S.G., spese e imposte come per legge.
Visto l'art. 165 c.p. subordina la sospensione condizionale della pena al pagamento della indicata
provvisionale entro il termine di 90 giorni dalla data odierna.
Riserva in giorni 90 il deposito delle motivazioni.
Conclusione
Così deciso in Frosinone, il 22 novembre 2023.
Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2024
17-05-2024 14:50
Richiedi una Consulenza