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Sentenza

Diffamazione on line. Nel fatto un magistrato del Tribunale di Trapani ed indirettamente un avvocato, un Sindaco, un Assessore e un consigliere.
Diffamazione on line. Nel fatto un magistrato del Tribunale di Trapani ed indirettamente un avvocato, un Sindaco, un Assessore e un consigliere.
Cassazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 46827 Anno 2024
Presidente: SESSA RENATA
Relatore: BIFULCO DANIELA
Data Udienza: 09/10/2024

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.A.B. nato a T. il 
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO;
udito il Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO, il quale ha chiesto
pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza.
uditi i difensori:
L'Avv. MANLIO LAURICELLA si richiama ai propri scritti e conclude, associandosi alle
conclusioni del Sostituto procuratore generale, chiedendo il rigetto o, in subordine, la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso; deposita, anche in udienza, conclusioni e
nota spese per la Parte civile.
L'Avv. DONATELLA BUSCAINO insiste nei motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 12 febbraio 2024, la Corte d'appello di Caltanissetta - salvo revocare,
su richiesta dell'imputato, il beneficio della sospensione condizionale della pena - ha confermato
la condanna pronunciata dal giudice di primo grado, in sede di giudizio abbreviato, nei confronti
di A.B.V.  per il reato di diffamazione ai danni di C.B., commesso,
secondo la rubrica, mediante la pubblicazione, in data 16 luglio 2020, di un articolo sul sito
d'informazione on line "TVIO", intitolato "S'infittiscono le nebbie ericine". Secondo la rubrica,
l'imputato 1) qualificava con l'aggettivo "nebulosa" l'ordinanza applicativa della misura cautelare
del divieto di dimora emessa dalla persona offesa C. B. , in qualità di g.i.p. del
Tribunale di Trapani, nei confronti del Sindaco di Erice, D.T. , e del di lei fratello,
consigliere comunale, osservando altresì come l'ordinanza fosse rimasta "nel cassetto per mesi,
ufficialmente a causa del sopraggiungere del Covid-19", lasciando così intendere che vi fosse
stata una dilazione dovuta a ragioni diverse da quelle rese note; 2) rappresentava il predetto
provvedimento cautelare come risultato di una "contrattazione" tra pubblico ministero e g.i.p.,
posto che il primo aveva richiesto la misura cautelare degli arresti domiciliari, definendo inoltre
tale "trattativa" nei termini di "una seconda nebbia"; 3) evidenziava l'iscrizione della sorella della
persona offesa (Avv. P. B.) nell'elenco dei legali fiduciari del Comune d'Erice,
alludendo, in tal modo, a una vicinanza della persona offesa all'amministrazione comunale di
Erice, ciò che gettava un'ombra sull'imparzialità del magistrato C.B..
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del
proprio difensore, Avv. Donatella Buscaino, affidando le proprie censure ai tre motivi di seguito
enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, in relazione all'art.' 595, primo e
terzo comma, cod. pen., sostenendo l'insussistenza degli elementi costitutivi dell'ascritto reato.
Dopo aver rievocato sentenze di questa Corte che hanno rimarcato la rilevanza, ai fini della
valutazione della sussistenza del delitto in parola, dell'intero testo in cui siano contenute una o
più espressioni asseritamente diffamatorie, la difesa riporta l'articolo nella versione integrale e,
ciò, al fine di dimostrare come le singole espressioni contestate, se correttamente
contestualizzate nella complessiva trama argomentativa dello scritto, siano prive di contenuto
diffamatorio.
Sostiene la difesa che l'aggettivo "nebuloso", utilizzato dall'imputato per qualificare il citato
provvedimento impositivo di misura cautelare, rimanderebbe a un contenuto scarsamente
intellegibile e all'obiettiva carenza di informazione in ordine al concreto disvelarsi dei fatti
all'origine dell'ordinanza emessa dalla persona offesa e alla proporzionalità del provvedimento
stesso, meno afflittivo di quello richiesto dal p.m.
Aspetto, questo della proporzionalità del provvedimento deciso dal g.i.p. rispetto ai gravi
indizi e alle obiettive esigenze cautelari, che soltanto un giurista può cognita causa valutare; lo
stesso non vale, però, per un giornalista, anche di consolidata esperienza professionale (che si
rivolge, peraltro, a una platea di lettori mediamente sprovvisti di competenze
specialistiche/giuridiche), dal quale non sarebbe ragionevole pretendere il medesimo grado di
asettica valutazione che può esprimere uno specialista del settore.
Sicché, in definitiva, l'espressione "nebuloso" non sarebbe rivolta all'operato del giudice,
bensì alla valutazione, dallo stesso compiuta, in ordine alla giustificazione della meno afflittiva
misura custodiale infine irrogata. "Nebulose" sarebbero le ragioni dell'obiettivo ritardo nel
provvedere all'adozione della misura cautelare, posto che non risultavano conosciute né
conoscibili, da parte del cronista, le ragioni poi addotte dalla persona offesa (concernenti sia il
rilevante carico di lavoro sia le condizioni personali e familiari della stessa) a giustificazione del
ritardo con cui è stata disposta l'ordinanza. Se a ciò si aggiunge il dato del grave allarme sociale
suscitato da indagini su reati contro la pubblica amministrazione che avevano coinvolto alcuni
esponenti dell'amministrazione comunale di Erice, gettando ombre sulla gestione della cosa
pubblica da parte degli stessi, si dovrà convenire sul fatto che, nell'articolo in questione,
l'imputato intendesse orientare i lettori verso un giudizio di disvalore etico circa l'operato della
classe dirigente locale, non certo verso quello della persona offesa. Le espressioni incriminate,
se correttamente contestualizzate alla luce dell'intero testo scritto, sono ben lungi dal mettere
in discussione l'imparzialità, la terzietà e l'autonomia della persona offesa, come ritenuto, invece,
dalla Corte distrettuale.
Quanto ai termini "contrattazione" e "trattativa" (tra p.m. e g.i.p.), la difesa osserva che la
scelta terminologica può definirsi, a tutto voler concedere, inappropriata. Se l'intento del cronista
fosse stato quello di gettare discredito sulla persona offesa, la scelta lessicale sarebbe stata ben
diversa e avrebbe mirato a evocare un rapporto di squilibrio tra i due magistrati e l'immagine di
un g.i.p. (la persona offesa) appiattito sulle decisioni del p.m. o addirittura mediatore di interessi
diversi da quelli attinenti alla pura applicazione della legge. Ciò vale a escludere la ricorrenza del
dolo generico, posto che le espressioni citate non sono socialmente interpretabili come offensive.
Del resto, le espressioni asseritamente diffamatorie sono state utilizzate dal cronista in
riferimento ai complessivi accadimenti narrati nell'articolo, al di là dello specifico episodio
dell'adozione della misura cautelare.
Mette conto osservare, inoltre, che l'imputato ha narrato fatti rispondenti al vero, atteso che
1) la misura cautelare in questione è stata effettivamente adottata molto tempo (circa otto mesi)
dopo la richiesta formulata dal pubblico ministero; 2) l'Avv. P. B., sorella della
persona offesa, figurava realmente nell'elenco dei legali fiduciari del Comune d'Erice. A tal
proposito, la difesa osserva che l'asserito tenore offensivo non deriva certo dal testo dell'articolo,
bensì dalla ricostruzione proposta dai giudici di merito, che hanno recepito in sentenza le
considerazioni formulate dalla persona offesa in sede di querela, relative al fatto che l'Avv.
B. difendesse un soggetto (architetto G. M.) aspramente criticato dall'imputato
nell'articolo a cagione del suo ruolo di progettista di opere del Comune di Erice. Invero, tale dato
- la nomina, cioè, dell'Avv. B. quale legale di fiducia dell'Arch. M. in altro procedimento
penale - era sconosciuto all'autore e mai viene menzionato nell'articolo.
2.2. Con il secondo e terzo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in
relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di
critica di cui all'art. 51 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe errato nell'applicare i principi
elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diritto di cronaca e di diritto di critica
politica e, segnatamente, i principi attinenti al dovuto rispetto, da parte del cronista, del nucleo
di verità storica dei fatti narrati. E il fatto storico, nel caso di specie, è stato correttamente
raccontato dall'imputato, il quale, senza interporre manipolazioni o offrire una falsa
rappresentazione della realtà, ha soltanto prospettato una sequenza di fatti veri (vero, in
particolare, è il dato del ritardo di otto mesi circa nell'adozione della misura cautelare),
oggettivamente verificabili, rispetto ai quali ha espresso un giudizio, sì, fortemente critico, ma
avulso tanto da volontà diffamatoria quanto da toni ed espressioni che abbiano travalicato il
limite della continenza.
Ove poi si consideri che la persona offesa è un magistrato (peraltro assegnato, all'epoca dei
fatti, a un ufficio di estrema delicatezza, in quanto deputato a fornire, con celerità e
immediatezza, una risposta preventiva rispetto a condotte suscettibili di ingenerare grave
allarme sociale), non potranno trascurarsi i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa
Corte, in armonia con la quella sovranazionale, in tema di bilanciamento tra i valori di tutela
della funzione giurisdizionale, da un lato, e la libertà d'espressione, dall'altro. In tale delicato
esercizio di bilanciamento, si è chiarito che occorre garantire il valore del dissenso, nella misura
più ampia possibile, anche allorché esso si esprima in forma di critica ai provvedimenti giudiziari
e ai comportamenti dei magistrati, attesa la funzione di controllo democratico delle istituzioni
che siffatta critica riveste.
Sostiene la difesa che la Corte territoriale, soffermando la propria attenzione unicamente su
singoli sintagmi adoperati dall'imputato, abbia evitato di valutare la finalità precipua che il diritto
di critica giudiziaria tende ad assicurare: garantire, anche alimentando dubbi e dissensi, la
formazione di un'opinione pubblica consapevole, tanto più nel caso in cui la critica sia rivolta a
provvedimenti destinati ad avere ampia eco pubblica e mediatica. È in tale luce che la Corte
d'appello avrebbe dovuto interpretare espressioni quali "nebbia", "nebuloso": come parole, cioè,
denotative di un dubbio e di un legittimo dissenso verso la valutazione dei fatti operata dalla
persona offesa, la quale, a fronte di un quadro indiziario solido -tale da giustificare, nell'ottica
del pubblico ministero, la misura degli arresti domiciliari- ha infine disposto una misura meno
afflittiva. La motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe priva di qualsivoglia argomentata
replica al nutrito corredo di eccezioni difensive tese a tematizzare, alla luce delle peculiarità del
caso di specie. , la libertà d'espressione e il diritto di critica dei cronista.
3. All'udienza si è svolta trattazione orale del ricorso. Il Sostituto Procuratore generale,
Pasquale Serrao d'Aquino, ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.
È stata trasmessa memoria nell'interesse della parte civile, con la quale si contesta il contenuto
dei motivi di ricorso e si chiede pronunciarsi il rigetto o l'inammissibilità del ricorso, con condanna
dell'imputato alle spese.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato, limitatamente alle censure concernenti la ritenuta responsabilità
dell'imputato per le condotte di cui ai punti 1 e 3 dell'imputazione; esso è, invece, infondato, per
quel che riguarda le censure riferite alla responsabilità per la condotta di cui al punto 2 della
rubrica. Si esporranno dapprima (sub 2) le ragioni per le quali il Collegio ha ritenuto fondato il
ricorso e, in seguito (sub 3), i motivi dell'infondatezza dello stesso.
2. I motivi secondo e terzo di ricorso - congiuntamente esaminabili per quanto di seguito
si dirà - colgono nel segno nel lamentare l'errata applicazione al caso di specie dei principi
elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diritto di cronaca giudiziaria e di diritto di
critica e, segnatamente, dei principi attinenti 1) al dovuto rispetto, da parte del cronista, del
nucleo di verità storica dei fatti narrati; 2) alla continenza delle espressioni utilizzate; 3)
all'interesse pubblico alla notizia riportata (Sez. 5, n. 34432 del 05/06/2007, Blandini, Rv.
237711 - 01: «in tema di diffamazione a mezzo stampa, ricorre l'esimente del diritto di critica
giudiziaria allorché sussista il requisito della verità del fatto riferito e criticato, l'interesse pubblico
alla notizia e la continenza espressiva»; in seguito, ex plur., Sez. 5, n. 10631 del 12/02/2009,
Sgarbi, Rv. 243484; Sez. 5, n. 45249 del 25/10/2021, Longo, Rv. 282379).
Si osserva, innanzitutto, che è intrinsecamente contraddittoria la motivazione resa dalla
Corte d'appello nel punto in cui, da un lato, afferma che i fatti enunciati dal cronista sono reali
(v. p. 5 dell'impugnata sentenza) e, dall'altro, in immediata successione, valorizza il precedente
di questa Corte, secondo cui «in tema di diffamazione, non è configurabile la scriminante del
diritto di critica giudiziaria quando si tacci un magistrato di parzialità per ragioni politiche senza
che vi sia prova della verità storica del fatto, per la intrinseca offensività della affermazione, che
involge gli imprescindibili caratteri di indipendenza ed autonomia nell'esercizio della funzione
giudiziaria, risolvendosi in una critica alla persona, piuttosto che alle capacità professionali del
magistrato» (Sez. 5, Longo, Rv. 282379 - 02, cit.).
E' evidente come tale precedente non si attagli al caso in scrutinio: il fatto di cui al punto
1) della rubrica ("il provvedimento della magistratura, anche questo piuttosto nebuloso se, come
viene detto da più parti, è rimasto nel cassetto per mesi, ufficialmente a causa del
sopraggiungere del Covid-19"), vanta, infatti, un nucleo di verità storica, atteso che la misura
cautelare in questione era stata effettivamente adottata dopo circa otto mesi rispetto alla
richiesta formulata dal pubblico ministero. E, per quel che concerne il fatto di cui al punto 3)
della rubrica (l'iscrizione della sorella della persona offesa negli elenchi dei legali fiduciari del
Comune d'Erice), esso trova, a sua volta, corrispondenza nella realtà. A tal proposito, non vi è
dubbio che l'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. sia stata validamente invocata, data la
sussistenza di uno dei presupposti necessari della stessa, vale a dire il nucleo di verità del fatto
storico attribuito al diffamato, posto a fondamento della elaborazione critica (ex multis,
soprattutto in tema di diffamazione a mezzo stampa, ma con valutazioni che possono, in linea
generale, esportarsi alla critica giudiziaria in generale, cfr. Sez. 5, n. 40930 del 27/9/2013,
Travaglio, Rv. 257794; Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017, dep. 2018, Coppola, Rv. 272432; Sez.
5, n. 34129 del 10/5/2019, Melia, Rv. 277002).
Deve ritenersi sussistente, inoltre, l'interesse pubblico alla notizia riportata: come
sottolineato dal ricorrente, all'epoca dei fatti contestati, era indubbio il grave allarme sociale
suscitato, nella comunità di Erice, da indagini su reati contro la pubblica amministrazione che
avevano coinvolto alcuni esponenti dell'amministrazione comunale, gettando ombre sulla
gestione della cosa pubblica da parte degli stessi (sull'interesse pubblico alla conoscenza della
notizia e alla sua attitudine a contribuire alla formazione della pubblica opinione, si veda, ad es.,
Sez. 5, n. 51235 del 09/10/2019, Marincola, Rv. 278299; e, soprattutto, Sez. 5, n. 38096 del
07/10/2010, Patruno, Rv. 248902).
Venendo al terzo dei requisiti indicati, quello della continenza e, dunque, della forma con
cui i fatti sono stati riportati e commentati, devono senz'altro disattendersi le valutazioni dei
giudici di appello, che hanno ritenuto superato il limite della continenza sulla base di un iter
logico invero discutibile, perché asseverativo. Nell'affermare, infatti, che le espressioni
incriminate "travalicano il limite della continenza, soprattutto in un'ipotesi, quale quella in
esame, in cui la critica sferzante e caustica coinvolga i canoni fondamentali della funzione
giurisdizionale (...) e coinvolga un giudizio di valore e di stima sulla persona del magistrato,
piuttosto che sulle sue capacità professionali" (p. 6 dell'impugnata sentenza), la Corte
distrettuale sembra prescindere da talune puntualizzazioni evidenziate, dalla Corte stessa, in
motivazione. Ci si riferisce, in particolare, alle molteplici ragioni (non tutte conosciute, né
conoscibili) sottese al ritardo nell'adozione del provvedimento cautelare a firma della persona
offesa, su cui i giudici d'appello si soffermano. Ed è sempre la Corte distrettuale a ricordare (v.
pp. 2-3 della motivazione, nel punto in cui si dà sintesi dei contenuti della querela sporta dalla
persona offesa) non soltanto che non tutte quelle ragioni erano conoscibili, ma anche che il
giornalista non era tenuto né a conoscerle né ad esplorarle tutte.
Ora, le espressioni in esame ("nebuloso", "rimasto nel cassetto per mesi, ufficialmente a
causa del sopraggiungere del Covid -19") sicuramente intendono instillare un dubbio nella mente
del lettore; e l'intento di sollecitare un dubbio critico nel lettore traspare anche nei fatti narrati
al punto 3 dell'imputazione (l'iscrizione della sorella della persona offesa nell'elenco dei legali
fiduciari del Comune d'Erice).
Ma non può anche ritenersi che dette espressioni travalichino i limiti della continenza,
mancando, nelle espressioni incriminate, il carattere di mera aggressione verbale del soggetto
criticato o di gratuita umiliazione. A tal proposito, gioverà ricordare che il limite della continenza
postula «una forma espositiva corretta della critica rivolta - e cioè strettamente funzionale alla
finalità di disapprovazione, che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell'altrui
reputazione» (Rv. 267866 - 01, cit.; Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Lunghini, Rv. 279133 -
01). Soprattutto, deve ribadirsi l'orientamento di questa Corte in tema di diritto di critica dei
provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati, che deve essere riconosciuto nel
modo più ampio possibile, costituendo, quel diritto, •«l'unico reale ed efficace strumento di
controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale, che viene esercitata nel
nome del popolo italiano da soggetti che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione,
godono di ampia autonomia ed indipendenza; ne deriva che il limite della continenza può
ritenersi superato soltanto in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti,
trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato» (Sez. 5, n. 19960 del
30/01/2019, Giorgetti, Rv. 276891 - 02).
Tale orientamento giurisprudenziale attesta la peculiare attenzione per un bilanciamento
della critica giudiziaria con i valori di tutela dell'onore dei magistrati: bilanciamento che si delinea
anche come attitudine costante a coltivare il valore del dissenso in democrazia (tra le molte
pronunce, si segnalano: Sez. 5, ord. n. 5638 del 16/1/2015, Sarzanini, Rv. 263467; Sez. 5, n.
2890 del 4/12/1998, dep. 1999, Soluri, Rv. 212693; Sez. 5, n. 28661 del 9/6/2004, Sinn, Rv.
229312; Sez. 5, n. 20091 del 24/01/2024, Sarzanini e a., mm.).
Siffatto orientamento giurisprudenziale trova peraltro radicamento nei principi elaborati
dalla Corte di Strasburgo: quest'ultima (cfr., ad es., Morice c. Francia del 23 aprile 2015) ha
chiarito come il diritto di critica nei confronti di esponenti della magistratura corrisponda a un
interesse pubblico e goda di limiti più ampi di quello esercitabile nei confronti dei normali
cittadini, purché la critica non si traduca in "attacchi gravemente lesivi e infondati", delineando,
in tal modo, le coordinate per una corretta declinazione dell'esercizio legittimo del diritto di critica
nei riguardi dell'operato della magistratura (per una ricostruzione in senso analogo, cfr. Sez. 5,
n. 19889 del 17/2/2021, Parrino, Rv. 281264).
3. Non possono invece ritenersi fondati i motivi di ricorso con riguardo alle censure riferite
alla responsabilità per la condotta di cui al punto 2 della rubrica. Nessuno dei tre motivi di ricorso
coglie nel segno; in particolare, non si ritiene sussistente il requisito - necessario, per le ragioni
già espresse, ai fini dell'invocazione dell'esimente di cui all'art. 51 cod. pen. - del rispetto, da
parte del cronista, del nucleo di verità storica del fatto narrato.
Invero, nel rappresentare il provvedimento cautelare reso dalla persona offesa nei termini
di risultato di una "contrattazione" tra pubblico ministero e g.i.p. (posto che il primo aveva
richiesto la misura cautelare degli arresti donniciliari e che la persona offesa aveva deciso di
adottare una meno afflittiva misura cautelare), e definendo inoltre tale "trattativa" nei termini
di "una seconda nebbia", l'imputato ha alluso - in assoluta mancanza di prove in ordine alla
verità del fatto esposto e posto a base della critica rivolta (cfr. Sez. 5, n. 7662 del 31/01/2007,
Iannuzzi, Rv. 236524 - 01, su cui infra) - a un comportamento della persona offesa riprovevole,
in quanto evocativo di un'immagine di un magistrato stretto, per qualche oscuro motivo non
altrimenti argomentato, tra pressioni opposte, ossia tra interessi privati che avrebbero condotto
a ritardare l'intervento cautelare e le richieste dell'organo inquirente. In tal senso, sono
condivisibili le osservazioni della Corte distrettuale, che ha giudicato il termine "contrattazione",
dal significato inequivoco e non suscettibile di diversa interpretazione, come allusivo a
un'immagine di giudice asservito alle pressioni dell'organo inquirente.
Deve, pertanto, ribadirsi il principio giurisprudenziale, secondo cui «in tema di diffamazione
a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica richiede la verità del fatto attribuito e assunto a
presupposto delle espressioni criticate, in quanto - fermo restando che la realtà può essere
percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare
divergenze anche marcate - non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici
comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei
fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili; pertanto, limitatamente alla verità
del fatto, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l'esimente del diritto di critica e quella
del diritto di cronaca, costituendo per entrambe presupposto di operatività» (in applicazione di
questo principio questa Corte ha reputato immune da censure la decisione con cui il giudice di
appello ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 595 cod. pen. ed escluso conseguentemente
l'esimente del diritto di critica nei confronti dell'autore di un libro contenente accuse di
deviazionismo giudiziario nei confronti di alcuni magistrati appartenenti all'Ufficio del Pubblico
Ministero in assoluta mancanza di prove: Sez. 5, Iannuzzi, Rv. 236524 - 01, cit.).
Ritiene il Collegio che quanto appena affermato resti valido senza che, in contrario, rilevi
l'orientamento di questa Corte, ove si sono precisati i limiti - diversi - di cui gode il diritto di
critica rispetto a quello di cronaca (Sez. 5, n. 2247 del 02/07/2004, dep. 2005, p.g. in proc.
Scalfari, Rv. 231269 - 01: «il diritto di critica si differenzia essenzialmente da quello di cronaca,
in quanto, a differenza di quest'ultimo non si concretizza nella narrazione di fatti, bensì
nell'espressione di un giudizio e, più in generale, di un'opinione che, come tale, non può
pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica non può che essere fondata su
un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti»), con la conseguenza che, allorché il
discorso giornalistico abbia «una funzione prevalentemente valutativa, non si porrebbe un
problema di veridicità delle proposizioni assertive, in quanto i limiti scriminanti del diritto di
critica, garantito dall'art. 21 Cost., sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale
dell'argomento e dalla correttezza di espressione, con la ulteriore conseguenza che detti limiti
sono superati ove l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale
la sfera morale del soggetto criticato, penalmente protetta» (in applicazione di tale principio,
questa Corte ha ritenuto sussistente la scriminante dell'esercizio del diritto di critica con riguardo
ad un articolo in cui il giornalista aveva criticato le modalità di svolgimento di alcune indagini
dirette da un P.M., usando l'espressione "bulimia istruttoria").
Nel caso di specie, il dubbio valutativo insinuato rispetto al provvedimento cautelare si
esplica introducendo un dato esplicito centrale - quello dell'asserita 'contrattazione' tra P.M. e
G.I.P. - privo di un benché minimo substrato di riscontro. Nella fattispecie in esame la critica
rimane, quindi, irrimediabilmente inficiata perché strumentalmente legata ad un dato di fatto -
di indubbio rilievo nella fisionomia del giudizio di valore che si è inteso, intorno ad esso, costruire
- del tutto privo di consistenza storica.
4. Per le ragioni fin qui illustrate, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
limitatamente alle condotte di cui ai punti 1 e 3 dell'imputazione, perché il fatto non costituisce
reato.
Sicché, tenuto conto che questa Corte, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di
fatto, può procedere direttamente alla rideterminazione sia della pena che del danno liquidato in
favore della parte civile, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.,
come sostituito dall'art. 1, comma 67, legge n. 103 del 2017, sulla base degli elementi di fatto
che emergono dal giudizio di merito, già accertati, e delle statuizioni adottate dal giudice di
merito (cfr. Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 24/01/2018, Matrone, Rv. 271831; Sez. 6, n.
12391 del 18/01/2018, Rv. 272458 - 01; Sez. 5, n. 3539 del 17/12/2018, dep. 24/01/2019,
Rv. 275414 - 01), si è proceduto, ricorrendone i presupposti nel caso di specie, alle conseguenti
(ri)determinazioni in punto di pena e di danno. ,ok,141-0
Per l'effetto, la pena della multa, originariamente inflitta, di euro 688,00 (p.b., tenutoVdel
giudizio di equivalenza delle circostanze, euro 1.032,00, ridotta di un terzo ad euro 688,00) è
stata rideterminata, alla stregua dei parametri indicati dal giudice di merito - 'tenore delle parole
impiegate e potenziale diffusività delle stesse' - in euro 466,67 (p.b., sempre alla luce del giudizio
di equivalenza delle circostanze, euro 700, ridotta per il rito, ad euro 466,67).
Quanto all'ammontare del risarcimento, esso è stato determinato dal giudice di merito, in
via equitativa, per tutte le ipotesi originariamente ascritte, in complessivi euro 20.000. Sicché,
essendo venute meno le condotte di cui ai punti 1 e 2, valutate in connessione tra loro dal giudice
di merito, il danno residuo deve essere rideterminato in euro 10.000,00.
Il ricorso deve invece essere rigettato nel resto, con conseguente condanna dell'imputato
alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore della parte civile, liquidate in
complessivi euro 3000,00 (cfr. Sez. 5, n. 22780 del 25/03/2021, Rv. 281436 - 03;
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207946 - 01, entrambe in tema di condanna dell'imputato
alla rifusione delle spese di parte civile in caso di parziale accoglimento dell'impugnazione), oltre
- ovviamente - accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle condotte di cui ai punti 1 e 3
dell'imputazione, perché il fatto non costituisce reato e per l'effetto riduce la pena inflitta in euro
466, 67 di multa, così ridotta per il rito, e ridetermina il risarcimento del danno in euro 10.000,00.
Rigetta nel resto il ricorso e condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e
difesa in favore della parte civile che liquida in complessivi euro 3.000,00.
Così deciso in Roma il 09/10/2024
Avv. Antonino Sugamele

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