Diffamazione a mezzo stampa.
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42449 Anno 2024
Presidente: CATENA ROSSELLA
Relatore: CARUSILLO ELENA
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRAPANI;
dalla parte civile CARONTE&TOURIST S.P.A.;
dalla parte civile CARONTE&TOURIST ISOLE MINORI S.P.A.
nel procedimento a carico di
G.G., nato a E. il
avverso la sentenza del 04/12/2023 del TRIBUNALE DI TRAPANI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto delle memorie difensive e delle conclusioni delle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio
Monferini, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
ascoltati l'avv. Emilio Battaglia, difensore della Caronte&Tourist Isole Minori s.p.a. e della
Caronte&Tourist s.p.a., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
ascoltato l'avv. Giulio Vasaturo, difensore di Gaspare Giacalone, anche in sostituzione dell'avv.
Donatella Buscaino, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità o, in subordine, per il
rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani ricorre avverso la sentenza
con la quale il Tribunale di Trapani ha assolto G. G., direttore responsabile della
rivista online www.alquama.it, in ordine al delitto di diffamazione aggravata, per aver
pubblicato, in data 24 e 25 agosto 2020, due articoli con il quali denunciava che, nel territorio
siciliano, la diffusione della pandemia da Covid-19 era da collegare all'ingresso di utenti della
compagnia di navigazione Caronte&Tourist e non allo sbarco di immigrati provenienti dalla
Tunisia.
2. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc.
pen. per violazione di legge in relazione agli artt. 43 e 595 cod. pen. e per vizio di motivazione,
lamenta che il giudice di merito non ha considerato, per un verso, che la notizia, risultata non
vera, relativa alla positività del test somministrato al cuoco appartenente all'equipaggio del
traghetto della compagnia di navigazione Caronte&Tourist, diffusa con l'articolo pubblicato
sulla rivista online, era stata resa senza il preventivo accertamento di veridicità che incombe
sul giornalista e, per altro verso, che le parti civili avevano smentito la positività alla pandemia
del membro dell'equipaggio mediante comunicati riportati da numerose testate giornalistiche,
che l'imputato aveva ignorato.
3. Anche il difensore delle parti civili Caronte&Tourist Isole Minori s.p.a. e Caronte&Tourist
s.p.a., con separati atti, ricorre per cassazione avverso la sentenza medesima.
4. Con un unico motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,
lamenta che il giudice di merito, con motivazione illogica e contraddittoria, ha ritenuto
l'assenza dell'elemento psicologico del delitto sul presupposto che, quelli diffusi, fossero articoli
contenenti notizie di rilevanza pubblica, meramente ricostruttivi di una vicenda ritenuta
realmente accaduta, volti a criticare la scarsa attenzione politica rivolta dalla Regione Sicilia
alla prevenzione della diffusione della pandemia da Covid-19 e non, invece, una critica alla
compagnia di navigazione, nonostante nell'articolo vi fosse un esplicito riferimento agli sbarchi
da e per la Sicilia effettuati dalla compagnia Caronte&Tourist e nonostante la stessa compagnia
di navigazione avesse smentito la notizia attraverso comunicati stampa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso formulato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Trapani e i motivi formulati dal difensore delle parti civili Caronte&Tourist Isole Minori s.p.a. e
Caronte&Tourist s.p.a. non sono fondati.
2. Giova premettere che in tema di diffamazione la Corte di cassazione può conoscere e
valutare l'offensività di una frase che si assume lesiva dell'altrui reputazione, in quanto è
compito del giudice di legittimità considerare la sussistenza o meno della condotta contestata
(Sez. 5, n. 486 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013,
Fabrizio, Rv. 256706).
3. La ragione di doglianza dei ricorrenti non è condivisibile alla luce delle argomentazioni
prospettate.
Invero, la critica riportata negli articoli, ritenuta offensiva, non appare affatto rivolta alla
compagnia di navigazione, né risulta ex se esorbitante dal limite di continenza
4. Quanto a quest'ultimo profilo, va ricordato che il limite della continenza - che deve
ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e
sovrabbondanti rispetto al fine cui volgono, sicché la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio
impone la proporzionalità dei termini adoperati in rapporto all'esigenza di evidenziare la non
condivisione - se, per un verso, postula una forma espositiva corretta della critica rivolta - cioè
strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione, che non trasmodi nella gratuita e
immotivata aggressione dell'altrui reputazione -, per altro verso, non vieta l'utilizzo di termini
che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero
critico, in quanto non hanno adeguati equivalenti (Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis,
Rv. 264442). Sicché il limite della continenza non può ritenersi superato per il solo fatto
dell'utilizzo di termini che, pur avendo accezioni indubitabilmente offensive, tuttavia hanno
significati di mero giudizio critico, anche negativo, di cui deve tenersi conto alla luce del
complessivo contesto in cui le parole vengono utilizzate (Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C,
Rv. 267866; Sez. 5, n. 36077 del 09/07/2007, Mazzucco, Rv. 237726).
5. Nel caso in esame, nel quale non viene messa in discussione la terminologia usata
dall'autore degli articoli, ma soltanto la verità del fatto narrato, ciò che si deve valutare è se
sia ravvisabile la correttezza dell'esposizione della critica, idonea a evitare gratuite aggressioni
all'altrui reputazione.
6. Le notizie incriminate non appaiono dirette a colpire sul piano individuale la compagnia di
navigazione.
Dalla ricostruzione della vicenda, così come effettuata dal giudice di merito e come desumibile
dagli atti, si comprende che la critica in merito allo sbarco di un soggetto «positivo al Covid»,
poi risultata non vera, se, indubbiamente, ha un tono severo, tuttavia appare funzionale al
contesto nel quale la frase, avulsa dall'essere fine a se stessa, è stata formulata.
Invero con la considerazione secondo la quale «il virus non è arrivato sulla nave dalla Tunisia»,
l'imputato si era limitato a manifestare il netto dissenso all'asserito tentativo della Regione
Sicilia di attribuire la diffusione della pandemia da Covid-19 allo sbarco di immigrati.
7. Quanto al denunciato mancato assolvimento dell'obbligo di verifica della notizia da parte
dell'imputato, dagli atti risulta che:
- tra i passeggeri pronti a imbarcarsi sul traghetto, si era sparsa la notizia che all'interno
dell'imbarcazione era stato riscontrato un caso di infezione da Covid-19 e che il soggetto
colpito si era recato immediatamente presso il Policlinico di Messina dove era stato ricoverato
in isolamento, in attesa dell'esito del test di verifica;
- il membro dell'equipaggio era stato indotto a recarsi presso il nosocomio in quanto accusava
«febbre e brividi»;
- il nosocomio aveva confermato il ricovero in isolamento presso il reparto destinato ai pazienti
affetti da Covid-19.
Di qui, la ragionevolezza della valutazione di veridicità della notizia appresa e pubblicata in
data 24 agosto 2020 sulla rivista online e, dunque, il rispetto del divieto di fondare la propria
attività su mere voci e illazioni raccolte.
7. Nel caso di specie, non può negarsi che l'imputato, appresa la notizia, si sia attivato per
chiedere conferma del ricovero e del motivo del medesimo, ottenendo risposta positiva dalla
struttura ospedaliera presso la quale il soggetto febbricitante si era recato e dove era
ricoverato.
8. Ciò posto, quanto alla pubblicazione del secondo articolo, quello del giorno 25 agosto
2020, dagli atti risulta non solo che il comunicato di smentita della compagnia di navigazione,
relativo sia all'esito negativo del test somministrato al membro dell'equipaggio, sia all'avvenuto
ricovero del medesimo presso il reparto ospedaliero destinato ai pazienti affetti da Covid-19,
non era stato inoltrato alla redazione della rivista online, ma del comunicato stesso non risulta
neanche l'orario di diffusione.
Dunque, sulla base della notizia appresa e confermata dal nosocomio del ricovero in
isolamento di un membro dell'equipaggio di un'imbarcazione della Caronte&Tourist, l'imputato
non aveva motivo di dubitare, neanche il giorno della pubblicazione del secondo articolo, della
veridicità della notizia.
9. Dalle suesposte ragioni consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna delle parti civili
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna la parte civile al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 settembre 2024.
28-11-2024 14:45
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