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Sentenza

Da questo principio discende che l'onere per il condannato che invoca la continuazione è di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti
ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione
di un progetto criminoso unitario quanto - piuttosto - di un'abitualità criminosa e
di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti
Da questo principio discende che l'onere per il condannato che invoca la continuazione è di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto - piuttosto - di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti
Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 17385 Anno 2024
Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO
Relatore: CALASELICE BARBARA
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.C. nato a T. il .......
avverso l'ordinanza del 11/07/2023 del TRIBUNALE di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, D. Seccia, che ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'ordinanza indicata in epigrafe, resa in data :11 luglio 2023, il
Tribunale di Messina in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha revocato la
sospensione condizionale della pena concessa a C.P.  con due
sentenze irrevocabili emesse dal Tribunale di Messina rispettivamente, il 2
ottobre 2018, per fatto commesso in data prossima al 23 maggio 2011, nonché,
il 4 dicembre 2018, per fatto commesso tra il 1 novembre 2015 e il 1 dicembre
2015, rigettando la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato.
2. Avverso la descritta ordinanza, il condannato ha proposto tempestivo
ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, avv. A. Pagano, denunciando,
nel motivo di seguito riassunto, erronea applicazione dell'art. 81, comma
secondo, cod. pen. per avere il giudice dell'esecuzione escluso la continuazione
tra i reati oggetto delle sentenze definitive indicate.
2.1. Si osserva che il ricorrente è stato condannato alla pena di anni uno e
mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa, in data 20 novembre 2017, con
pronuncia divenuta irrevocabile il 2 ottobre 2018, per il reato di cui agli artt. 81 e
646 cod. pen., commessi in data prossima al 23 maggio del 2011, alla pena di
mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa, il 19 luglio 2018, con sentenza
irrevocabile il 4 dicembre 2018, per il reato di cui all'art 646 cod. pen.,
commesso tra il 1 novembre del 2015 e il 1 dicembre del 2015, nonché alla pena
di anni tre e mesi sei di reclusione, in data 21 maggio 2021, con sentenza
divenuta irrevocabile il 24 novembre 2022, per i reati di cui agli artt. 476,479,
comma secondo, 482 cod. pen., commessi il 4 giugno del 2013.
Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di continuazione ritenendo
l'assenza di collegamento tra tali reati.
In particolare, per i reati di appropriazione indebita delle due condanne si è
rilevata la distanza temporale tra le condotte, la difformità della tipologia
societaria per la diversa dislocazione delle sedi, il diverso oggetto
dell'appropriazione indebita (in un caso somme accantonate per il trattamento di
fine rapporto e in altro caso premi assicurativi). Inoltre, la continuazione è stata
negata con riguardo alla terza condanna perché concernente reato di falso
neppure preventivabile, per l'ordinanza impugnata, quando furono commesse le
due appropriazioni.
In definitiva, secondo il Giudice dell'esecuzione alla data del 23 maggio 2011
P. non avrebbe potuto programmare neppure per grandi linee la seconda
appropriazione indebita commessa e, nemmeno il successivo reato di falso.
2.2.A fronte di tale motivazione si deduce che le prime due condanne sono
relative a reati della stessa specie, avendo il condannato trasgredito alla
medesima disposizione di legge.
Questi ricopriva ruoli apicali in seno a compagnie societarie circostanza che
gli consentiva il maneggio di denaro; peraltro, la falsificazione, secondo la
sentenza di condanna resa in sede di cognizione, era diretta proprio ad ottenere
il dissequestro delle somme oggetto della prima appropriazione. Sicché, a parere
del ricorrente, si tratta di illecito che costituisce la prosecuzione di quello
originario, con lo scopo di incamerare le somme oggetto dell'appropriazione
indebita.
Non si ravvisano, quindi, scelte autonome ma un unico programma
delinquenziale; la prima operazione è, poi, contestata nella forma continuata
concretizzandosi in una serie ripetuta di atti che unitariamente considerati
integrano la fattispecie ritenuta in sentenza.
Si richiama giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di precisare che
l'identità e il disegno criminoso consiste in un'unità di ordine intellettivo e che è
sufficiente l'individuazione dei reati nelle loro linee essenziali e il loro
concepimento anche in termini di mera eventualità.
L'intervallo fra le diverse violazioni costituisce, secondo la difesa, un
elemento neutro perché non può escludersi che chi decide di commettere due o
più delitti può deciderlo anche di realizzarli a distanza di tempo.
Nel caso di specie, vi è una identità di modus operandi e il riconoscimento
della continuazione può avvenire anche quando intercorra tra i fatti un certo
lasso di tempo perché l'inciso di cui all'art. 81 cod. pen. anche in tempi diversi si
riferisce proprio alla possibilità che il tempo relativo a ogni azione o omissione
ritenuta in continuazione possa essere notevole.
3. Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, D. Seccia, ha concluso
con requisitoria scritta, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è infondato.
4.1. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 3
n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451), in tema di esecuzione, incombe sul
condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere
di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a
una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo
sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un
automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato,
rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a
delinquere.
Di qui l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non
essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti
ovvero all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione
di un progetto criminoso unitario quanto - piuttosto - di un'abitualità criminosa e
di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti
(tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv. 267580).
4.2. Il Collegio osserva che l'ordinanza impugnata, con ragionamento
ineccepibile ed immune da illogicità manifesta (cfr. p. 2), in linea con l'indirizzo
sopra descritto, esclude l'identità del disegno criminoso sul presupposto
dell'assenza di un disegno unitario, per la disomogeneità dei reati tra i quali si
chiede il riconoscimento del vincolo (falso e appropriazione indebita), per la
distanza cronologica tra gli episodi di cui all'art. 646 cod. pen. giudicati con le
sentenze irrevocabili del 2018 prodotte (circa quattro anni), nonché per la
diversa modalità esecutiva anche dei reati omogenei, posto che le appropriazioni
indebite riguardano diversa qualità delle somme di cui l'agente si è appropriato e
si evidenzia la diversa carica rivestita dal condannato, peraltro in due distinte
società (Broker s.p.a. e Brokerarea s.r.I.), nonché considerata la diversità delle
persone offese e il contesto territoriale di attuazione dei reati.
Il difensore, ricorrente, invece, si concentra sull'aspetto della distanza
temporale tra i fatti omogenei e non si confronta, specificamente, con il
complesso della motivazione che, al di là dell considerevole iato temporale tra i
reati di appropriazione indebita, ha sottolineato l'assenza di ulteriori indici da
valutare ed espressamente allegati, tali da consentire di riconoscere la
sussistenza dell'identità di disegno criminoso tra i fatti.
Infine, è appena il caso di osservare che, a fronte della distanza temporale
degli addebiti, risulta soltanto genericamente accennato il collegamento tra il
delitto di falso e quello della prima appropriazione indebita commessa, secondo
argomentazione che pretenderebbe il riesame delle sentenze del giudice di
cognizione, inibito in questa sede di legittimità.
5.51 impone, quindi, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in data 8 marzo 2023
Il Consigliere estensore Il Presidente
Avv. Antonino Sugamele

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