Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Sentenza

Condannato messinese (di Alcara Li Fusi) per oltraggio.
Condannato messinese (di Alcara Li Fusi) per oltraggio.
Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 23505 Anno 2024
Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA
Relatore: CRISCUOLO ANNA
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
S.R. nato a A.L.  F. il 
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23505 Anno 2024
Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA
Relatore: CRISCUOLO ANNA
Data Udienza: 31/05/2024Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Il consigli e estensore DEPOSITATA Il Pr
OSSERVA
ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di S.R. è inammissibile per
genericità e manifesta infondatezza dei motivi, meramente reiterativi di profili di censura,
esaminati e disattesi in sentenza con congrua motivazione; ritenuto che i primi tre motivi,
esaminabili congiuntamente, con i quali si contesta la violazione di legge e la correttezza della
motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di minaccia e violenza
a pubblico ufficiale e lesioni non sono consentiti in sede di legittimità perché solo formalmente
deducono l'erronea applicazione della legge, mentre in realtà, propongono una lettura
alternativa del fatto, peraltro, già disattesa in sentenza (v. pag. 3);
considerato che le censure sulla mancanza di prova e degli elementi costitutivi del reato
sono del tutto infondate a fronte della ricostruzione del fatto e della condotta dell'imputato (v.
pag. 2-3 in relazione al servizio di perlustrazione in corso per la verifica dei danni arrecati dalle
pesanti piogge, interrotto e ostacolato dall'imputato, non limitatosi a porsi al centro della
strada, ma spintosi a bloccare e minacciare gli operanti, a tentare di entrare nell'auto di
servizio, a contrastare un militare, aggredito e graffiato, nonché a minacciarli di morte,
prendendo due pietre; alla idoneità della condotta e delle minacce a interrompere il servizio di
perlustrazione e prevenzione in corso);
ritenuto che il quarto motivo con i.I quale si chiede la riqualificazione del reato per
mancanza della finalità di costringere i militari ad omettere un atto d'ufficio si risolve nel
riproporre la tesi alternativa della richiesta di aiuto, respinta dai giudici di merito perché
indimostrata (pag. 3);
considerato che anche il quinto e sesto motivo non sono consentiti perché diretti a
richiedere una rivalutazione del trattamento sanzionatorio anche a fronte di una motivazione
adeguata, che esclude la particolare tenuità del fatto per la gravità della condotta e della
ingiustificata aggressione a militari impegnati in un servizio di controllo e reputa congrua la
pena, determinata nel minimo con contenuto aumento per la continuazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma
in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza