Condannati un marsalese ed un ericino per sfruttamento del lavoro: hanno utilizzato manodopera extracomunitaria pagandola 3 euro l'ora per una giornata lavorativa di 9 ore
Cassazione Penale Sent. Sez. 4 Num. 2573 Anno 2024
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: GIORDANO BRUNO
Data Udienza: 05/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
V.A. nato a MARSALA il
V.S. nato a ERICE il
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BRUNO GIORDANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. V.A e V.S. ricorrono avverso la sentenza della
Corte di appello di Palermo n. 481/23 del 30 gennaio 2023 che confermava
la sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsala del 23 aprile 2021 con cui
gli odierni ricorrenti erano condannati in relazione al reato di sfruttamento
del lavoro aggravato ex art. 603-bis, comma 1, n. 2 cod. pen., per avere
utilizzato nella loro azienda agricola la manodopera di quattro lavoratori
extracomunitari con una retribuzione media di 3 euro l'ora per giornate
lavorative di 9 ore, fatti accaduti in Marsala e Mazara del Vallo tra luglio e
novembre 2017, nonché veniva disposta la confisca dei terreni di loro
proprietà ove prestavano attività i lavoratori sfruttati; gli imputati venivano
assolti perché il fatto non sussiste dal reato di intermediazione fittizia ex art.
603-bis, comma 1, n. 1 cod. pen. in relazione al reclutamento di uno di tali
lavoratori per destinarlo al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento.
2. La difesa di entrambi i ricorrenti lamenta, con tre motivi di ricorso, che
la motivazione della sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare o
avrebbe motivato contraddittoriamente in relazione alle doglianze già
prospettate in appello.
3. In particolare, con un primo motivo di ricorso, la difesa lamenta
l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della
motivazione avendo il giudice, ai fini dell'indicizzazione dello sfruttamento,
parametrato le paghe dei lavoratori alla retribuzione prevista dal CCNL di
categoria ritenendo che non vi sia la ritenuta macroscopica sproporzione tra
la retribuzione di 55 euro netti al giorno previsti dal contratto collettivo e gli
effettivi 45 euro netti al giorno attribuiti ai lavoratori.
4. Con un secondo motivo di ricorso la difesa degli imputati coglie il
medesimo vizio della motivazione con riferimento alla mancata restituzione
dei beni oggetto di confisca rilevando in particolare che la Corte di appello di
Palermo nella sentenza impugnata ha evidenziato che i lavoratori sfruttati
erano stati reclutati ed effettivamente impiegati durevolmente
nell'appezzamento di terreno di contrada Runza nell'agro di Marsala e
tuttavia tale appezzamento di terreno non è stato mai sequestrato in quanto
non fa parte della proprietà degli imputati che invece possiedono dei terreni
esclusivamente nella città di Mazara del Vallo. Da tale osservazione la difesa
deduce la contraddittorietà della motivazione della sentenza della corte di
appello che ha mantenuto la confisca sui terreni siti nella città di Mazara del
Vallo anche se i ricorrenti avrebbero impiegato effettivamente le vittime del
reato nel terreno non di loro proprietà presso la città di Marsala. Al riguardo
osserva la difesa che gli appezzamenti di terreno siti in Mazara del Vallo e
confiscati agli odierni ricorrenti non vengono mai menzionati nella sentenza
e pertanto, a parere della difesa, viene meno la strumentalità e la pertinenza
tra il terreno oggetto di sequestro e il delitto almeno con riguardo
all'apprezzamento di terreno sito in Marsala.
5. Con un terzo motivo di ricorso, strettamente dipendente dal secondo,
la difesa lamenta la nullità della sentenza per la mancata motivazione circa
la confisca avendo la corte d'appello omesso del tutto di motivare sulle
ragioni che hanno condotto a rigettare la richiesta di revoca della confisca ed
essendosi limitata in modo generico a motivare in ordine ad un singolo
appezzamento di terreno sito nella contrada di Marsala senza la doverosa
motivazione su tutti gli altri terreni sequestrati. Il giudice di appello, a parere
della difesa, avrebbe dovuto invece motivare nel senso dell'individuazione
dei singoli elementi di prova che abbiano permesso di individuare la
pertinenzialità dei singoli appezzamenti di terreni alla commissione del
delitto per il quale sono stati condannati gli imputati.
Il procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In ordine al primo motivo di ricorso il Collegio osserva che la critica
della difesa si impernia sostanzialmente sulla motivazione circa il riscontrato
indice di sfruttamento ex art. 603-bis, comma 3, n. 1) cod. pen., nell'ipotesi
concretamente dimostrata (e non posta in discussione dalla difesa stessa)
dell'entità della retribuzione quotidiana, di circa 3 euro l'ora, corrisposta per
tutto il periodo ai quattro lavoratori africani impiegati presso l'azienda
agricola degli imputati. In particolare, viene criticata la dedotta sproporzione
richiesta dalla legge utilizzando come parametro il contratto collettivo
nazionale di lavoro per la categoria degli operai agricoli laddove, a parere
della difesa, il differenziale non costituirebbe, invece, quell'entità economica
minima per integrare l'indice di sfruttamento previsto dall'art. 603-bis,
comma 3, n.1) cod. pen..
2. Al riguardo, considerato che il giudizio sulla sussistenza di tale indice,
e in particolare sull'elemento della "palese difformità" o "sproporzione" della
retribuzione, è valutazione di fatto riservata al giudice di merito, non
sindacabile dal giudice di legittimità, chiamato ad esercitare il controllo
dell'uso logico e coerente dei criteri ermeneutici, si osservi che la
motivazione della corte d'appello, conformemente a quella della sentenza di
primo grado, si sofferma in modo ampio, lineare, convincente e coerente,
sulla discrezionalità del giudice di dedurre la condizione di sfruttamento
attraverso uno degli indici dettati dalla legge e in particolare attraverso il
parametro ex art. 603-bis, comma 3, n. 1, cod. pen., del confronto tra la
retribuzione effettivamente versata ai braccianti e quella prevista dalla
contrattazione collettiva per i lavoratori agricoli.
3. Atteso che la difesa chiede sostanzialmente la verifica dell'esercizio del
potere discrezionale del giudice nell'interpretazione delle locuzioni normative
usate nell'art. 603-bis, comma 3, n. 1, cod. pen., occorre evidenziare che,
con una tecnica normativa volta ad agevolare l'individuazione delle
fattispecie riconducibili all'alveo della condotta incriminata, il legislatore offre
quattro indici per determinare la sussistenza delle condizioni di sfruttamento
lavorativo mediante una specifica delimitazione del precetto costituito dal
divieto di sfruttamento del lavoro.
4. I vari indicatori delle condizioni di sfruttamento del lavoro elencati nei
numeri 1)-4) della disposizione complessivamente disegnano il perimetro
dell'area semantica della nozione di sfruttamento del lavoro e in quanto tali
partecipano alla specificazione dell'oggettività materiale e giuridica nonché
del dolo della fattispecie, svolgendo di conseguenza anche una funzione di
agevolazione probatoria e di criteri guida per l'interprete (vedi Sez. 4, n.
45615 del 11/11/2021, Mazzotta, Rv. 282580-01). Ciascun indicatore è
sufficiente ma non necessario per definire la condizione di sfruttamento
atteso che, come recita la medesima disposizione, per riscontrarsi in
concreto basta "la sussistenza di una o più delle... condizioni". In proposito
la giurisprudenza ha chiarito che la prova dello sfruttamento può derivare
anche aliunde (Sez. 4, n. 7857 del 11/11/2021, Falcone, Rv. 282609-01)
precisando che l'elencazione degli indici di sfruttamento non ha carattere
tassativo potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare
luogo alla condotta di abuso del lavoratore. Tali indici, come evidenzia in
motivazione Sez. 4, n. 9473 del 30/11/2022, Huang, Rv. 284190-02, "non
precludono l'individuazione di altre condotte che integrino la fattispecie di
abuso, posto che essi costituiscono meri indicatori della sussistenza del fatto
tipico, che ben può risultare aliunde, purché si concreti l'assoggettamento a
condizioni di lavoro cui si subisce l'imposizione" (Vedi anche Sez. 4, n. 7861,
del 11/11/2021, dep. 2022, Cirigliano, Rv. 282604-01). Anche per tali motivi
Sez. 4, n. 9473 del 30/11/2022, Huang, Rv. 284190-02, ha respinto i dubbi
di legittimità costituzionale avanzati circa la tassatività degli indici de quibus,
e su cui non occorre soffermarsi atteso che il ricorso introduce il tema non
della tassatività della fattispecie ma dell'applicazione e interpretazione degli
elementi descrittivi dell'indice di sfruttamento e in particolare della difformità
e proporzione della retribuzione rispetto al contratto di riferimento.
5. Nel motivo di ricorso, specificamente, non si dubita della tassatività
della fattispecie ma si lamenta l'uso della discrezionalità nell'interpretazione
dell'indice di sfruttamento, sub n. 1) dell'art. 603-bis, cod. pen, costituito
dalla "reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme
dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato
rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato".
6. Si pone, pertanto, il tema dell'interpretazione dei singoli elementi che
integrano tale indice anche con fonti extrapenali, di diritto del lavoro,
sindacale, civile, costituzionale. La spiegazione di tali elementi integrativi
della norma penale contribuisce a definire l'oggetto del dolo e i margini di
ammissibilità dell'errore sulla legge extrapenale ex art. 47 cod. pen..
7. Il primo di tali elementi è costituito dalla "retribuzione": tutto ciò che è
dovuto per la prestazione lavorativa non solo come complessivo trattamento
economico di base ma anche come indennità a vario titolo corrisposte per la
prestazione. Il termine "retribuzione", pur evocando nel sinallagma
contrattuale il rapporto di subordinazione, non confina l'applicabilità
dell'indice de quo al rapporto di lavoro subordinato ma si estende a qualsiasi
forma di corrispettivo per un'attività lavorativa accettata in uno stato di
bisogno, di cui approfitta una parte per la disparità di forza contrattuale,
ancorché qualificato o simulato sotto altri tipi contrattuali. Pertanto, il
termine si riferisce a qualsiasi obbligazione corrispettiva sorta da un
contratto avente ad oggetto una prestazione lavorativa pattuita
approfittando dello stato di bisogno del lavoratore. Si pensi al corrispettivo
per i lavoratori eterorganizzati, tirocinanti, stagisti etc. e a tutte le attività
che esulano dall'applicazione di qualsiasi contratto collettivo di lavoro.
8. Tale lettura si impone per due ordini di considerazioni: in primo luogo
per evitare un'ingiustificabile disparità di trattamento tra prestatori la cui
attività è riconducibile alla contrattazione collettiva e lavoratori che non vi
rientrano pur prestando la propria attività nelle medesime o analoghe
condizioni di lavoro; in secondo luogo, perché il medesimo indice fa
riferimento a tutte le corresponsioni in cui "comunque" v'è una sproporzione
rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato.
9. Si badi che l'avverbio "comunque" utilizzato nell'ultima parte dell'indice
n. 1) richiede l'applicazione del parametro in ogni caso a tutti i rapporti di
lavoro, comunque titolati, a prescindere dall'ambito applicativo della
contrattazione collettiva, in cui vi sia sproporzione quantitativa e qualitativa
tra lavoro e corrispettivo seppur accettata, o rectius subita per lo stato di
bisogno. Viceversa, se si ritenesse di limitare l'applicazione soltanto ai
rapporti di lavoro subordinati privati, regolati dalla contrattazione collettiva,
non avrebbe alcuna ratio essendi la seconda parte della disposizione e in
particolare l'avverbio "comunque".
10. Tale retribuzione, prima della legge 29 ottobre 2016, n. 199, era
prevista come "sistematica", e, invece, dopo tale riforma deve essere
"reiterata"; modifica che non suggerisce più la necessità di una paga
costante e nemmeno di un'abitualità, bastando una seconda retribuzione per
superare la soglia della punibilità. Non c'è sfruttamento, di conseguenza, per
una mera sommatoria di condotte episodiche in danno di lavoratori diversi
(sez. 4, n. 45615 del 11/11/21, Mazzotta, Rv. 285880-01).
11. La disposizione prevede anche la corresponsione delle retribuzioni
come riferimento all'effettive erogazioni patrimoniali dovute, non a quelle
realmente versate (altrimenti paradossalmente andrebbe esente proprio il
datore di lavoro che dopo aver ricevuto la prestazione non adempie ad alcuna
dazione effettiva), e non al corrispettivo pattuito con accordi illegittimi per
dissimulare la sottoretribuzione. La ratio di questo requisito si fonda
sull'effettività del compenso, onde evitare facili e formali elusioni come
avviene nel c.d. lavoro grigio, o specificamente nel lavoro agricolo con i finti
periodi di disoccupazione volti ad approfittare fraudolentemente degli
ammortizzatori sociali di categoria.
12. Nella prima parte la disposizione assume - quali parametri per valutare
l'inadeguatezza della retribuzione - i contratti collettivi nazionali e territoriali
(questi ultimi per tenere in considerazione i settori merceologici quali
agricoltura ed edilizia in cui il livello territoriale rileva specificamente per la
fissazione del salario) dei sindacati più rappresentativi.
13. Mancando un'anagrafe della rappresentatività nel settore privato, il
legislatore ha fatto riferimento alle organizzazioni sindacali più
rappresentative a livello nazionale per evitare che contratti e sindacati
"pirata", cioè costituiti artatamente per simulare una rappresentanza ed
esporre un'apparente bilateralità, potessero arrogarsi con una contrattazione
priva di fondamento democratico, il potere di concorrere a delimitare l'area
di rilevanza penale, producendo norme contrattuali con una retribuzione
indegna, da far apparire come frutto di relazioni sindacali. La locuzione
normativa è in ossequio al principio costituzionale ex art. 39, comma 1, Cost.
e alla rappresentatività sindacale effettiva, non solo maggiormente
rappresentativa a livello comparativo; di talché potrebbero essere titolate
anche nuove associazioni sindacali puréhé rappresentino un reale numero di
iscritti, e vantino la partecipazione alle trattative sindacali per la
contrattazione collettiva, con diffusione sul territorio nazionale.
14. Non necessariamente, quindi, il giudice deve far riferimento al
contratto leader ma a quello principale tenendo conto dell'attività
effettivamente svolta dal datore e in caso di attività miste a quello
dell'attività prevalente.
15. L'indice de quo, nella prima parte, è incentrato sui dati ut supra che
devono evidenziare una "palese difformità" tra previsione contrattuale
collettiva, nazionale o territoriale, e retribuzione effettiva. Tale fondamentale
(sebbene non unica) soglia di rilevanza penale si fonda sull'inadeguatezza
del quantum erogato che non può essere definita in termini percentili dalla
norma in ragione delle innumerevoli concrete variabili contrattuali. Si tratta
di una retribuzione sostanzialmente imposta da chi approfitta
economicamente di chi versa in uno stato di bisogno, portando al ribasso
quanto pattuito nel contatto collettivo, eludendo anche le obbligazioni
contributive, assicurative, di sicurezza, arrogandosi un'autonomia
contrattuale unilaterale in spregio ai principi che presiedono il valore della
contrattazione collettiva; pertanto, la difformità dal contratto collettivo è in
re ipsa e diventa palese, cioè indice di sfruttamento, quando appare evidente
e riscontrabile, in primo luogo, che la retribuzione effettiva corrisposta ai
lavoratori in stato di bisogno, rispetto al quantum previsto dai contratti
collettivi, dimostri un tale scostamento da ritenere che una reale
rappresentanza sindacale, nazionale o territoriale, di entrambe le parti
sociali, nelle date condizioni storiche ed economiche, non l'avrebbe di certo
condivisa.
16. In secondo luogo, la "palese difformità" rispetto alle determinazioni
della contrattazione collettiva, è concetto che non può essere tenuto distinto
dalla sproporzione tra il lavoro prestato e la paga base anche tenendo conto
di indennità di lavoro straordinario, notturno, festivo e dimensioni
dell'impresa.
17. Si noti che il giudizio di proporzionalità cui è chiamato l'interprete dalla
seconda parte dell'indice di sfruttamento de quo è la concrezione diretta del
principio costituzionale dell'art. 36 Cost. che pretende una retribuzione
idonea ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua
famiglia. Sicché la proporzione tra l'obbligazione retributiva e la qualità e
quantità del lavoro prestato, quale limite costituzionale volto a garantire
equità e dignità, deve essere mantenuta anche quale metro della difformità
e deve prevalere "comunque" anche su una contrattazione collettiva che
ipoteticamente non l'abbia rispettata. L'autonomia delle parti sociali non può
infatti derogare al principio della retribuzione quale soglia minima di dignità
umana e sociale, personale e familiare, espressione degli artt. 2, 3, 4, 36 e
41 Cost.
18. In breve, non v'è proporzione tra retribuzione e lavoro prestato
quando, tenendo conto delle variabili mansionali, dell'effettiva prestazione
patrimoniale, comprensiva della paga base e delle eventuali indennità,
sviluppato un calcolo per un arco di tempo quotidiano, settimanale o mensile,
considerato dalla contrattazione o dagli usi, l'importo del corrispettivo non
assicurerebbe al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera dal bisogno
che lo ha costretto ad accettare quelle date condizioni di lavoro.
19. Tale deve considerarsi una retribuzione al di sotto della soglia di
povertà assoluta pur sempre in presenza dell'approfittamento dello stato di
bisogno del lavoratore.
20. Tale sproporzione nel caso concreto non va colta, come invece
prospetta la difesa dei ricorrenti, con un semplice raffronto tra la somma
oggetto di effettiva retribuzione e quella astrattamente prevista dal contratto
collettivo di lavoro, ma tra la quantità e qualità del lavoro prestato e quindi
tenendo conto dell'attività, delle complessive condizioni di lavoro, e della
determinazione delle ore di lavoro prestate rispetto a quanto previsto
contrattualmente. Il riferimento per gli operai agricoli non è solo al CCNL ma
anche a quello provinciale, nella fattispecie di Trapani.
21. Al riguardo basti osservare che nel caso concreto il confronto non può
risolversi tra la somma dei 45 euro netti effettivamente riconosciuti ai
quattro lavoratori e la somma di 51 euro netti astrattamente previsti perché
si tratta di due somme risultanti da una quantificazione oraria notevolmente
diversa: nel caso concreto si riferisce alla somma prodotta da una attività
lavorativa di almeno 9 ore al giorno, in condizioni indegne e particolarmente
faticose, a fronte invece di una somma contrattualmente riconosciuta per
poco più di sei ore al giorno, per cinque giorni a settimana, con tutele, pause,
riposo, ferie etc, del tutto sconosciute nel rapporto di lavoro irregolare. La
condizione di lavoro emergente dagli atti è ben più gravosa e non riducibile
alla mera quantificazione oraria dell'attività lavorativa.
22. È evidente che il raffronto non depone a favore di quanto prospettato
dalla difesa e di questo la motivazione dà ampia spiegazione ponendosi in
linea coi principi sopra esposti.
23. Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato.
24. In ordine al secondo e terzo motivo di ricorso, che possono trattarsi
congiuntamente atteso che rilevano profili in parte sovrapponibili, il Collegio
osserva che tali motivi di ricorso sono attinenti alla motivazione del
provvedimento ablativo dei beni già oggetto di sequestro preventivo, e
riguardano sostanzialmente entrambi la completezza della motivazione circa
la spiegazione della pertinenzialità e strumentalità del bene confiscato
rispetto al reato per cui è intervenuta la condanna.
25. In particolare, in relazione a tali motivi di ricorso, si noti che l'impianto
motivazionale di primo grado è interamente recepito nella motivazione
dell'appello che accoglie e ribadisce il rapporto di funzionalità e pertinenza
tra l'attività lavorativa e l'azienda agricola degli imputati.
26. La difesa rileva che effettivamente sono stati sequestrati e
successivamente confiscati i fondi agricoli in Mazara del Vallo di proprietà
degli imputati ma trascura che si tratta di res pertinente al complesso
aziendale luogo dello sfruttamento, non rilevando che l'attività lavorativa sia
stata prestata su due diversi fondi, uno a Marsala (non di proprietà dei
ricorrenti), l'altro a Mazara del Vallo (di proprietà dei Valenti e quindi
confisca bile).
27. L'art. 603-bis 2, cod. pen. prevede la confisca obbligatoria diretta delle
"cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che
ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto" e ove non sia possibile anche la
confisca per equivalente.
28. In proposito si deve rilevare che la confisca diretta ha per oggetto tutti
i beni funzionali a commettere il reato di sfruttamento lavorativo o da cui ne
è derivata un'utilità ancorché marginale. Trattandosi di un reato sostenuto
da motivazioni economiche, che lede oltre che la libertà individuale e la
dignità umana del lavoratore anche l'interesse pubblico all'osservanza delle
norme che presiedono il mercato del lavoro e la regolarità del rapporto di
lavoro, e specificamente della formazione ed esecuzione del contratto di
lavoro e delle obbligazioni retributive, contributive, assicurative, di sicurezza
che ne derivano, il legislatore obbliga il giudice alla confisca di tutti beni che
costituiscono il contesto materiale ed economico connesso al reato. Di talché,
appare diretto il collegamento tra lo sfruttamento e l'azienda, intesa sia quale
luogo fisico in cui si consuma lo sfruttamento sia quale complesso di beni
funzionali allo sfruttamento della manodopera e all'approfittamento dello
stato di bisogno.
29. Salvi i diritti della persona offesa e di terzi, la disposizione non si applica
soltanto ai beni di proprietà dei datori di lavoro che potrebbero essere anche
soggetti diversi dai titolari dell'azienda ma a tutti i beni pertinenti al reato, a
prescindere dalla loro allocazione topografica, ancorché non appartenenti
agli imputati, allo scopo di evitare facili elusioni con intestazioni societarie o
fittizie.
30. Pertanto, in tema di confisca obbligatoria di cose pertinenti al reato di
sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art. 603-bis 2, cod. pen., è oggetto di
confisca l'azienda, intesa quale complesso di beni funzionali, ove e per la
quale si è consumato lo sfruttamento della manodopera.
31. Con particolare riferimento all'azienda agricola, i terreni, i fondi rustici,
le pertinenze, le attrezzature, gli impianti, sono il luogo imprescindibile ove
funzionalmente viene impiegata la manodopera, ove ci serve dei lavoratori
agricoli e che, a sua volta, serve al loro sfruttamento. Tale pertinenzialità
non viene interrotta se, come nel caso concreto, alcuni terreni di proprietà
degli imputati (e oggetto di sequestro e poi del provvedimento di confisca)
sono diversi da quelli indicati in imputazione, in quanto si tratta pur sempre
di fondi agricoli del medesimo compendio aziendale nel quale e per l'utilità
del quale i quattro lavoratori africani erano sfruttati.
32. Pertanto, la motivazione sulla confisca dei terreni siti nell'agro di
Mazara del Vallo, di proprietà degli imputati, appare coerente, congrua e
logicamente esaustiva e resiste ai motivi di ricorso sul punto.
33. In definitiva, si rigettano i ricorsi degli imputati che sono quindi
condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2023
Il consigliere estensore
28-01-2024 14:05
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