Circolazione stradale. L’ambulanza può attraversare col rosso ma con rigorosa prudenza.
Corte di cassazione - Sezione I penale - Sentenza 01 febbraio 2024 n. 4316
Per la Suprema corte nel caso di specie i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto, rilevando che la condotta di guida del conducente dell’ambulanza era stata particolarmente irresponsabile. Questi viaggiando a una velocità rilevante aveva impegnato l’incrocio senza frenare il mezzo di soccorso ed era così andato a scontrarsi contro lo scooter che era già abbondantemente inserito nell’incrocio. E tutto ciò era avvenuto in violazione non tanto delle regole della strada - che in parte poteva contravvenire - quanto di quelle della diligenza che gli imponevano di sincerarsi dell’eventuale presenza nell’area di altri veicoli; e quindi di moderare la velocità al fine di effettuare una verifica prima dell’attraversamento. Accertamento, nel caso di specie, reso peraltro sicuramente necessario proprio dalla consapevolezza di aver appena superato un semaforo con accesa la luce rossa. Il motivo del ricorso nel contestare l’addebito di colpa, in primo luogo, faceva riferimento alla differente ricostruzione per cui il ciclomotore aveva sorpassato alcune auto che si erano fermate per far transitare l’autoambulanza. Ma secondo la Suprema corte il motivo nell’affermare che all’imputato nulla era rimproverabile, poiché prima di immettersi nell’incrocio aveva verificato che i conducenti degli altri mezzi avevano avvertito la situazione di pericolo e avevano posto in essere le opportune manovre per concedere la precedenza, a ben vedere si fondava su dati di fatto già opportunamente smentiti dalla stessa sentenza impugnata; tra cui appunto quello della rilevante velocità di marcia dell’ambulanza coinvolta, stimata dalla Corte di merito sulla base di calcoli effettuati da un consulente esperto.
19-03-2024 19:55
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