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Sentenza

Boss trapanese di Cosa Nostra chiede la disapplicazione della circolare che prevede la limitazione dei colloqui con i familiari. Dopo averla ottenuta, su impugnazione del MInistero, la Cassazione annulla il provvedimento e rinvia per altro esame.-
Boss trapanese di Cosa Nostra chiede la disapplicazione della circolare che prevede la limitazione dei colloqui con i familiari. Dopo averla ottenuta, su impugnazione del MInistero, la Cassazione annulla il provvedimento e rinvia per altro esame.-
Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 430 Anno 2024
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: MASI PAOLA
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Ministero della giustizia
contro V.V.  a E. il .......
avverso l'ordinanza del 05/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del sostituto procuratore Luca
Tampieri, che ha chiesto, con requisitoria scritta„ l'accoglimento del ricorso, con rinvio
per nuovo giudizio
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 05 maggio 2023 il Tribunale di
sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto dal Ministero della
Giustizia contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Milano emessa in
data 03 febbraio 2022, di accoglimento del reclamo presentato da V.V., detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord.pen.
Il detenuto aveva chiesto la disapplicazione della circolare del D.A.P. che
dispone una cadenza di trenta giorni per i colloqui con i familiari, lamentando che
creava disagi a questi ultimi, e il magistrato di sorveglianza aveva disposto che
l'Amministrazione penitenziaria consentisse i colloqui a distanza di tempo
regolare, ma senza una rigida cadenza prefissata. Il Ministero ha proposto
reclamo sostenendo che la giurisprudenza su cui il provvedimento si fonda è
ormai superata, e che esso contrasta con le ragioni di sicurezza sottese alla
prescrizione di un intervallo mensile tra i colloqui, dal momento che colloqui
ravvicinati, magari tenuti in periodi di fibrillazione dell'associazione criminosa di
appartenenza, possono consentire al detenuto di usufruire di un tempo maggiore
per impartire direttive. Il Tribunale ha respinto il reclamo evidenziando che
esso, fondato di fatto su ragioni di merito, non spiega perché i colloqui
ravvicinati sarebbero più pericolosi di quelli svolti a cadenza mensile, potendo
comunque gli ordinari controlli evitare il rischio paventato.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia,
articolando un unico motivo con il quale deduce la violazione di legge, ai sensi
dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen., con riferimento all'art. 41-bis,
comma 2-quater, lett. b), Ord.pen.
L'ordinanza impugnata viola l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b),
Ord.pen., che per i detenuti sottoposti al regime differenziato stabilisce il limite
di un solo colloquio al mese, da effettuare ad intervalli di tempo regolari. Tale
norma ha la finalità di limitare la possibilità di contatti con l'ambiente esterno da
parte dei detenuti sottoposti a detto regime, e l'intero sistema di restrizioni ha
ripetutamente ricevuto l'avallo della Corte costituzionale. La cadenza così
stabilita ha anche la finalità di evitare che il detenuto possa concentrare i colloqui
in un periodo di fibrillazione della sua associazione criminosa di appartenenza,
così da avere, di fatto, più tempo per ricevere informazioni ed impartire direttive.
E' quindi evidente che, per rispettare il significato e la ratio della norma, i
colloqui debbano essere effettivamente intervallati da un significativo lasso di
tempo, e non possano essere ravvicinati e tanto meno accorpati. Peraltro la
norma lascia un margine di discrezionalità all'Amministrazione penitenziaria, per
organizzare tali colloqui in modo ampio, ma sempre rispettoso della norma. La
circolare del D.A.P., che prevede la distanza di circa trenta giorni tra i colloqui, è
quindi corretta, ed infatti la Corte di cassazione, con la sentenza n. 23945 del
26/06/2020, ne ha riconosciuto la legittimità. L'ordinanza impugnata omette di
conformarsi a questo nuovo indirizzo giurisprudenziale, ed anzi neppure lo
menziona, senza fornire quindi una motivazione per il suo distaccarsene.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento
del provvedimento per un nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto.
2. I colloqui con i propri familiari, visivi e telefonici, rappresentano un diritto
fondamentale del detenuto, riconosciuto dall'art. 18 Ord.pen. quale componente
ineliminabile del trattamento rieducativo, e per tale ragione sono consentiti
anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all'art. 41 - bis Ord.pen.
Il legislatore ha, però, attribuito un potere discrezionale dell'Amministrazione
penitenziaria per regolamentare le modalità di esercizio di questo diritto, e quindi
di fruizione dei colloqui, attraverso provvedimenti di carattere generale, come le
circolari e i regolamenti di istituto, che, pur avendo natura amministrativa, sono
sottoposti al controllo giurisdizionale da parte della magistratura di sorveglianza,
in quanto incidenti su situazioni soggettive, in attuazione del principio stabilito
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 135 del 2013.
Nel caso dei detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato,
l'esercizio di tale potere di regolamentazione è stato in certa misura orientato,
dal legislatore, mediante l'art. 41 - bis, comma 2 - quater, lett. b), Ord.pen., norma
che limita la fruizione dei colloqui con i familiari «nel numero di uno al mese da
svolgersi ad intervalli di tempo regolari»: la circolare del D.A.P. n. 3676/6126,
che all'art. 16 stabilisce la fruizione dei colloqui visivi a distanza di «circa trenta
giorni», è quindi sostanzialmente rispettosa del dettato letterale della legge.
L'ordinanza impugnata, peraltro molto succinta, ha invece ritenuto legittima
la disapplicazione di detta circolare, richiamando un indirizzo giurisprudenziale,
piuttosto risalente nel tempo, secondo cui la rigida fissazione di un
distanziamento temporale tra i singoli colloqui sarebbe ingiustificata e la norma
non impedirebbe il loro accorpamento. Non ha fornito, però, un'adeguata
motivazione circa le ragioni di tale interpretazione, che risulta non conforme alla
lettera della norma ed è diretta, secondo la prospettazione del detenuto istante,
a soddisfare esigenze non primarie dei suoi familiari, quali il risparmio economico
e di tempo nell'effettuare i trasferimenti necessari per recarsi presso l'istituto
penitenziario, mentre non apporta al detenuto stesso alcun vantaggio, né un
trattamento migliore o maggiormente riabilitativo.
3. L'interpretazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. b), Ord.pen. ha
visto un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, tra pronunce favorevoli ad
un'interpretazione elastica, quale quella seguita dall'ordinanza impugnata
richiamando la sentenza Sez. 1, n. 10462 del 25/11/2016, dep. 2017,
Rv.269515, e pronunce prospettanti un'interpretazione conl:raria, consolidatasi
negli ultimi anni. Secondo quest'ultima interpretazione, «In tema di regime
penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., è legittima la
disposizione dell'Amministrazione penitenziaria che, in attuazione dell'art. 16
della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, preveda, per i detenuti sottoposti a
tale regime, che i colloqui visivi e telefonici abbiano luogo a distanza di circa
trenta giorni l'uno dall'altro, con conseguente esclusione della possibilità di
accorpamento degli stessi rispettivamente alla fine del mese e all'inizio di quello
successivo, atteso che detta regolamentazione costituisce un ragionevole
esercizio del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione dal comma 2-
quater, lett. b), del citato art. 41-bis in punto di concreta disciplina delle
modalità di fruizione dei colloqui, contemperando il diritto del detenuto - per
l'effetto degradato ad interesse legittimo - a coltivare i legami relazionali più
stretti con l'esigenza organizzativa - funzionale alla tutela della sicurezza
pubblica - di diluire i flussi di informazioni che, in occasione dei colloqui,
nonostante i controlli, potrebbero intervenire tra il detenuto e gruppi di
criminalità esterni» (Sez. 1, n. 23945 del 26/06/2020, Rv. 279526; vedi anche
Sez. 1, n. 5446 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 278180 e Sez. 1, n. 49867 del
15/10/2019, Rv. 278463).
3.1. Questo indirizzo interpretativo, che anche recentemente è stato
applicato da numerose sentenze non massinnate (si possono citare Sez. 1, n.
22225 del 16/03/2021, Cesarano; Sez. 1, n. 49576 del 14/09/2022, Amato;
Sez. 1, n. 49577 del 14/09/2022, Licciardi; Sez. 1, n. 22298 del 10/01/2023,
Palazzolo), deve essere confermato, in quanto ribadisce la necessità di
contemperare l'interesse vantato dal detenuto, o più correttamente dai suoi
familiari, con le esigenze di sicurezza individuate dallo stesso legislatore nel
prescrivere una cadenza regolare dei colloqui, e riconosce la potestà attribuita
all'Amministrazione penitenziaria di disciplinare le modalità di fruizione degli
stessi, nel rispetto di tale contemperamento. L'esercizio di tale potere,
effettuato dal D.A.P. con la circolare contestata, appare conforme ai criteri di
4Corte di Cassazione - copia non ufficiale
logicità e ragionevolezza, in quanto lo stabilire che detti colloqui, essendo
possibili solo nel numero di uno al mese, si svolgano ad intervalli non
rigidamente predeterminati, ma corrispondenti a «circa trenta giorni», risponde
all'esigenza di rendere meno concentrati i collegamenti con l'esterno del
detenuto sottoposto al regime differenziato, così da diluire nel tempo gli
eventuali contatti con l'associazione di appartenenza, astrattamente possibili
attraverso i colloqui con i familiari.
Tale disposizione, peraltro, non lede un diritto soggettivo del detenuto,
perché non impedisce i colloqui con i familiari né pone ad essi ostacoli
particolarmente difficoltosi, essendo la richiesta di accorpamento degli stessi
diretta solo a limitare il disagio causato dalla necessità dei familiari di trasferirsi
presso il luogo di custodia, disagio che, come già sottolineato, riguarda solo
questi ultimi e non il detenuto, il quale vanta quindi, secondo la sentenza sopra
citata, solo un interesse legittimo al ravvicinamento di tali colloqui, ma non un
diritto soggettivo.
4. L'ordinanza impugnata è quindi errata laddove ha ritenuto di dover
disapplicare la circolare del D.A.P. n. 3676/6126, essendo detto provvedimento
legittimo in quanto costituente «un ragionevole esercizio del potere discrezionale
riconosciuto all'Amministrazione», ed essendo al contrario non giustificato, e non
conforme al dettato dell'art. 41-bis, comma 2-quater, Ord.pen., l'accorpamento
dei colloqui motivato solo dall'interesse dei familiari del detenuto a limitare il
disagio causato dai loro spostamenti.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,
pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al
Tribunale di sorveglianza di Milano per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena
libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di
sorveglianza di Milano.
Così deciso il 29 novembre 2023
Il Consigliere estensore Il Presidente
Avv. Antonino Sugamele

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