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Sentenza


Atti osceni - Art. 527 cp - Luogo abitualmente frequentato da minori - Definizione
Atti osceni - Art. 527 cp - Luogo abitualmente frequentato da minori - Definizione
Corte di Cassazione Sezione 3 Penale Sentenza 28 ottobre 2024  n. 39485

Data udienza 9 luglio 2024
REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta da:

Dott. GALTERIO Donatella - Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere

Dott. GAI Emanuela - Relatore

Dott. MAGRO M. Beatrice - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Pu.Ri., nato a P il (Omissis);

avverso la sentenza del 16/10/2023 della Corte d'Appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di mesi quattro di reclusione, perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art 527 comma 2 cod. pen., perché compiva atti di autoerotismo all'interno di un androne condominiale, alla presenza del figlio minore all'interno del passeggino. In P il 01/08/2017.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato e ne ha chiesto l'annullamento deducendo l'inosservanza di legge penale in relazione all'art. 527 comma 2 cod. pen. per assenza dell'elemento oggettivo del reato con riferimento al luogo pubblico o aperto al pubblico frequentato abitualmente da minori dove si sono svolti i fatti.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore ha depositato memoria con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso per cassazione è fondato.

Questa Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha affermato che, ai fini della sussistenza del reato di atti osceni di cui al secondo comma dell'art. 527 cod. pen., per "luogo abitualmente frequentato da minori" si intende non un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico (Sez. 3, n. 56075 del 21/09/2017, R., Rv. 271811-01). Con più recenti pronunce si è affermato che, per integrare il reato di atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, ai sensi dell'art. 527, comma secondo, cod. pen., non si richiede l'effettiva presenza di due o più minori (Sez. 3, n. 2903 del 11/11/2020, Rv. 280826-01), ma è sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilità della presenza di minori (Sez. 3, n. 26080 del 22/07/2020, Rv. 279914-01).

La corte territoriale, pur non avendo aderito alla motivazione della sentenza di primo grado che aveva argomentato la sussistenza del fatto commesso in presenza del minore, suo figlio, presente al fatto di autoerotismo che si trovava nel passeggino, ha argomentato che sussisteva la certezza logica che nell'androne del palazzo potessero accedere altri bambini (oltre al suo) come anche testimoniato da un titolare di un vicino esercizio commerciale che aveva dichiarato che lo stabile era frequentato da minori (cfr. pag. 3).

Secondo i principi ermeneutici sopra richiamati, che il Collegio condivide, ciò che rileva ai fini dell'integrazione della condotta materiale del reato, per "luogo abitualmente frequentato da minori" si intende non un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico.

Nel caso in esame, l'androne del palazzo, ove sono avvenuti i fatti, non è per vocazione luogo frequentato da minori, né rileva, in fatto, la presenza del figlio minore a qualificare il fatto come atti osceni, né rileva la generica affermazione che nel palazzo vivano dei minori, ove così non fosse si dilaterebbe la fattispecie penale a tutti i luoghi aperti al pubblico perché luoghi potenzialmente frequentati da minori. Mancando il presupposto della presenza elettiva o sistemica di minori, elemento che tipicizza la norma, rendendola conforme al principio di legalità, il fatto addebitato all'imputato non sussiste.

La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 9 luglio 2024.

Depositato in Cancelleria ili 28 ottobre 2024.
Avv. Antonino Sugamele

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