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Sentenza

Allaccio abusivo alla rete elettrica – Danno – Risarcimento – Onere della prova.
Allaccio abusivo alla rete elettrica – Danno – Risarcimento – Onere della prova.
Adito in materia di allaccio abusivo alla rete elettrica sottolinea in sentenza il Tribunale di Termini Imerese come la prova dell’ammontare del conseguente danno debba essere data dalla società fornitrice anche in base a elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità dei consumi storici o anche specificando i criteri metodologici che vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, alle dimensioni, al tipo di attività, al volume di fatturato ecc. dell’utente.

Posto che, in via generale, la manomissione del contatore o il consumo abusivo di energia da parte di terzi con addebito all’utente ignaro possono dare luogo a diverse ipotesi incidenti sul riparto dell’onere della prova dei consumi e dei corrispondenti importi dei corrispettivi, laddove vi sia alterazione dell’apparecchio-contatore riferibile a condotta illecita dolosa dell’utente, la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell’energia consumata e nel mancato utile: si tratterà allora solo di individuare il criterio di liquidazione del “quantum” in relazione al prezzo contrattuale o invece ad altri valori di mercato, ma, in ogni caso, la prova dell’ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice.

A tal riguardo, occorre osservare che il metodo di calcolo presunto si rende necessario atteso che non è possibile fornire - una volta accertata la manomissione del contatore (strumento di misurazione consensualmente scelto dai contraenti per la registrazione dei consumi) - una distinta prova dell’esatto dato numerico delle unità di energia prelevate dall’utente finale.

Infine, in tema di furto di energia elettrica, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625, I, n. 7, c.p. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando non già l’esposizione alla pubblica fede dell’energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta.
Tribunale di Termini Imerese, Sentenza n. 1611/2024 del 11-11-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. ### ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. ### dell'anno 2018 del Ruolo Generale degli
### civili contenziosi vertente tra ### n.q. di titolare della ditta
individuale “###” (C.F. ###), elettivamente domiciliato in ### via
###, presso l'Avv. ### che lo rappresenta e difende per mandato in
atti; attrice in opposizione
contro
### s.p.a. (C.F. ###), in persona del suo procuratore speciale,
elettivamente domiciliata in ### via ### , presso l'Avv. ### che la
rappresenta e difende per mandato in atti; convenuta - opposta
### opposizione a decreto ingiuntivo - azione di adempimento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
all'udienza del 21.02.2024, tenutasi in modalità cartolare, le parti
concludevano come da note di trattazione scritta alle quali si rinvia.
Tribunale di ### sez. civile
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio, ### titolare della ditta
individuale “### di ### ###”, proponeva opposizione al decreto
ingiuntivo n. 89/2018, emesso da questo Tribunale in data ###, con
il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore di ### s.p.a. della
somma di € 39.885,03, oltre interessi e spese della fase monitoria, in
forza della fattura n. ###, a titolo di corrispettivo dovuto per l'energia
illecitamente prelevata dal 28.06.2009 al 26.06.2014, a mezzo di
allaccio abusivo alla rete ### ha eccepito l'insussistenza dei
presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, l'assenza di
responsabilità nell'allacciamento diretto alla rete elettrica, nonché la
mancanza di prova sia dell'effettivo prelievo irregolare di energia
elettrica -tramite il suddetto allaccio sia della corrispondenza
dell'importo richiesto in pagamento alla quantità di energia elettrica
astrattamente utilizzata nel periodo considerato. Ha quindi chiesto la
declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, in via
subordinata, la rideterminazione, in senso più favorevole allo stesso,
dell'ammontare del credito esigibile dalla società opposta, con vittoria
di spese di lite.
Si costituiva ### s.p.a., contestando i motivi di opposizione,
chiedendo - preliminarmente - la concessione della provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e deducendo, nel merito,
la correttezza della somma ingiunta.
In particolare, la società opposta esponeva che in data ###, con
verbale di verifica n. ###, era stato riscontrato l'allaccio diretto
dell'immobile di proprietà dell'odierno opponente alla rete elettrica
tramite cavi conduttori installati abusivamente, e che, pertanto, la
società di distribuzione aveva provveduto a ricostruire i consumi
stimati dal 28.06.2009 al 26.06.2014, applicando il criterio della
potenza tecnicamente prelevabile in ragione della sezione del cavo
allacciato alla rete. Tribunale di ### sez. civile Concessa la
provvisoria esecuzione con ordinanza del 16.10.2018 e concessi i
termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il giudizio è stato istruito mediante
acquisizione di prova documentale e testimoniale e ### Espletata
l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza
indicata in epigrafe, con l'assegnazione dei termini per lo scambio
delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, l'opposizione appare parzialmente fondata per le
ragioni che di seguito si espongono.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo va accertata la
sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto
secondo le regole dell'ordinario giudizio di cognizione.
Grava sul convenuto formale, pertanto, l'onere di fornire prova dei
fatti posti a fondamento della pretesa, mentre l'attore opponente è
gravato della prova dei fatti estintivi e modificativi eventualmente
dedotti, in conformità al disposto di cui all'art. 2697 cc.
Nel caso di specie, quindi grava sul creditore opposto l'onere di fornire
prova del prelievo illecito da parte del ### e del danno
consequenziale.
Al riguardo, ### oltre alla fattura - che non costituisce idonea prova
documentale in presenza della contestazione degli effettivi consumi
da parte dell'opponente - ha altresì prodotto ulteriore documentazione
idonea a provare la sussistenza di un allaccio abusivo alla rete elettrica
e al prelievo illecito di energia da parte del ### - e segnatamente il
verbale di verifica ### del 27.06.2014.
Al predetto atto, infatti, va riconosciuta fede privilegiata, poiché
proveniente da soggetto chein occasione della misurazione dei
consumi e del controllo di eventuali anomalie del contatore - ricopre
la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p.
(cfr. Cass. pen. n. 7566/20).
Per tali ragioni, deve ritenersi provato - fino a querela di falso -
l'allaccio abusivo alla rete elettrica, atteso l'esito della suddetta
verifica effettuata dai tecnici di ### distribuzione, come risultante dal
relativo verbale: “Accertasi Tribunale di ### sez. civile allaccio diretto
alla rete ### tale allaccio era eseguito con n° 4 cavi da 6 mm2 in
rame collegati abusivamente alla presa ### da 6 mm2 rame. Il tutto
sottotraccia, l'allaccio sopra descritto alimentava un intero immobile
dove vi erano n. 2 appartamenti adibiti ad abitazione ed un locale
commerciale dove vi era la lavorazione di prefabbricati in cemento, il
tutto del sig. ### Si precisa che in tutto l'immobile sia per le
abitazioni che per il locale commerciale vi era solo questa fornitura
che al momento della verifica non vi era consumo. Tutte le operazioni
di verifica sono state eseguite in presenza del sig. ### e dei ### del
posto” (v. doc.1 allegato alla comparsa di costituzione). ### parte,
va posta in rilievo la circostanza, precisata nella relazione di servizio
redatta dai ### della stazione di ### intervenuti sul luogo,
dell'effettivo utilizzo di energia elettrica prelevata tramite l'allaccio
abusivo, giacché “pur staccando la fornitura del misuratore di energia
elettrica ubicato all'interno di una nicchia posizionata sulla parte
esterna del muro perimetrale, sia gli appartamenti che la ditta
continuavano ad essere alimentati” (v. doc.5 allegato alla comparsa
di costituzione).
Tanto premesso, va poi osservato che le contestazioni della ditta
opponente circa l'incerta collocazione temporale dell'allaccio abusivo
e, conseguentemente, dell'eventuale utilizzo abusivo di energia, non
possono essere condivise.
Invero, una volta provata l'esistenza dell'allaccio irregolare alla rete e
dell'effettivo prelievo illecito di energia, e riscontrata l'assenza - come
pure verificato dal CTU - di significative variazioni del regime dei
consumi antecedente all'interruzione del prelievo in frode di energia,
è ragionevole ritenere che il momento iniziale del prelievo si collochi
almeno nel periodo di attivazione della fornitura, sicchè sotto il profilo
della quantificazione dei consumi, la stessa andrà ricalcolata fino al
limite di prescrizione quinquennale.
Del pari, a nulla rilevano le difese spiegate dall'opponente in ordine
alla mancata conoscenza delle irregolarità riscontrate, deducendo che
l'impianto elettrico fosse preesistente rispetto all'epoca in cui egli è
subentrato Tribunale di ### sez. civile nell'attività commerciale,
atteso, in ogni caso, che sullo stesso grava l'obbligo di custodia degli
impianti e che risulta del tutto inverosimile che il predetto negli anni
non abbia avuto cognizione del prelievo irregolare. ###, infatti,
bypassando il contatore forniva elettricità agli immobili anche quando
il misuratore interrompeva l'erogazione, pertanto e ragionevole
ritenere che il ### abbia potuto accorgersi che gli immobili serviti
dalla fornitura allo stesso intestata attingevano energia anche da una
fonte estranea a quella passante per il misuratore.
Alla luce di quanto sin qua considerato, deve ritenersi fornita idonea
prova dell'illegittimo prelievo di energia elettrica del ### mediante
l'allaccio diretto alla rete.
Per quanto attiene al quantum della pretesa, le contestazioni di parte
opponente appaiono parzialmente fondate. Parte opposta, sulla scorta
della ricostruzione presuntiva dei consumi operata da ### s.p.a. -
impresa distributrice - nel periodo intercorrente tra il ### e il ###
ha liquidato in euro 39.885,03 il valore dell'energia elettrica prelevata
dal ### illecitamente, applicando il criterio della potenza massima
tecnicamente prelevabile mediante l'allaccio abusivo.
Al riguardo appare opportuno brevemente evidenziare che “la prova
dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice
anche in base ad elementi presuntivi, quali calcoli statistici sulla entità
dei consumi storici od anche specificando i criteri metodologici che
vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla
qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato ecc.
dell'utente” (cfr. Cass. 13605/2009).
Tanto chiarito, la ricostruzione offerta dall'opposta non può essere
condivisa.
Sul punto preliminarmente si rileva che la ricostruzione presuntiva del
distributore, inerendo ad un'attività valutativa dell'incaricato, non è
coperta da pubblica fede.
Orbene, tale ricostruzione, considerato che gli accertatori hanno
affermato che “non è stato possibile rilevare gli apparecchi utilizzatori
perché: ### molto Tribunale di ### sez. civile complesso e dati di
targa non rilevabili” (v. pag.6 doc.1 cit.), è stata fondata sul criterio
della massima potenza che il cavo abusivo avrebbe potuto sopportare.
Tale criterio, puramente induttivo, non trova - tuttavia - riscontro in
ulteriori elementi probatori che consentano di ritenere ragionevole un
utilizzo continuativo di energia elettrica alla potenza massima
tecnicamente prelevabile per un numero di ore standard.
Invero, parte opposta, ha limitato le proprie allegazioni sul punto
all'operazione di calcolo eseguita, senza nulla dedurre in ordine ad
eventuali verifiche tecniche sull'impianto e sulle condizioni di effettivo
utilizzo dell'utenza del ### a supporto della quantificazione dei danni.
Così operando, l'opposta è giunta quindi ad una quantificazione del
prelievo illegittimo nella sua misura massima, prescindendo da una
valutazione specifica di elementi oggettivi utili a tal fine (capacità di
assorbimento dei dispositivi elettrici rinvenuti, consumi storici e altre
circostanze rilevanti).
In altri termini, la quantificazione dell'energia illecitamente prelevata
secondo il criterio della potenza massima prelevabile appare arbitraria
e sanzionatoria.
Dall'esame delle risultanze istruttorie e in assenza di ulteriori elementi
utili, invece, deve ritenersi condivisibile una ricostruzione fondata sul
criterio dei consumi storici associati alla fornitura.
Tale criterio valorizza, ai fini della ricostruzione in parola, il dato
differenziale tra i consumi registrati nel periodo antecedente alla
condotta illecita e quello successivo alla stessa, ovvero tra quello in
cui l'illecito è stato consumato e quello successivo alla cessazione dello
stesso.
Nel caso in esame, considerato che nessuna anomalia risulta dai
consumi storici per tutta la durata della fornitura, il raffronto va
operato tra i consumi registrati prima della rimozione dell'allaccio
abusivo e quelli successivi, ancorchè tale dato sia suscettibile di
essere condizionato dall'operato del cliente, considerato che non sono
emersi ulteriori elementi utili per giungere ad una ricostruzione
presuntiva dei consumi illeciti. Tribunale di ### sez. civile Peraltro,
la doglianza di parte opposta, al riguardo, avrebbe potuto incidere
sulla scelta di un criterio alternativo di ricostruzione dei consumi, ove
applicabile. Nel caso di specie, come già evidenziato, all'esito
dell'istruttoria non è emerso alcun elemento utile ulteriore rispetto
alla discrasia dei consumi storici.
Ne consegue che, il criterio predetto costituisce l'unico idoneo a
ricostruire presuntivamente i consumi illeciti del ### Tanto chiarito
in ordine al criterio di calcolo dell'energia illecitamente prelevata,
l'ausiliario del giudice ha evidenziato che dall'analisi dei consumi
associati all'utenza è emersa una significativa variazione in aumento
dei volumi di energia prelevati nel periodo immediatamente
successivo alla data di rimozione dell'allaccio abusivo e, pertanto, ha
effettuato il ricalcolo dei consumi sottratti alla misurazione allineando
i prelievi medi del periodo da ricostruire a quelli registrati in tale
periodo. In particolare il predetto ausiliario ha affermato che “Il
volume di energia sottratto alla contabilizzazione verrà quantificato
maggiorando il quantitativo di energia contabilizzato nell'arco
temporale compreso tra il giugno 2009 ed il giugno 2014 secondo la
percentuale di incremento determinata nell'85,25%, come
precedentemente individuata. Tenuto conto del fatto che, in base alle
tabelle prodotte da E-distribuzione, nel periodo oggetto di
ricostruzione risulta essere stato contabilizzato un prelievo pari a
56.940 kWh, è possibile ricavare che, per effetto dell'incremento
percentuale determinato, il quantitativo di energia complessivamente
attribuibile all'utenza di parte attrice corrisponda a kWh 105.481…
### da addebitare alla parte opponente, evidentemente, deve
computarsi deducendo dal volume complessivamente ricostruito
l'aliquota di energia che, invece, era stata contabilizzata ed addebitata
nello stesso periodo.
Per effetto di ciò, si ricava che il quantitativo di energia sottratto alla
contabilizzazione mediante l'allaccio abusivo e da addebitare
all'utente è quantificabile in kWh 48.541.” (cfr. relazione a firma ing.
### in atti).
All'esito della suddetta ricostruzione l'incaricato ha, quindi,
provveduto a rideterminare l'importo dovuto tenendo conto del prezzo
medio secondo cui Tribunale di ### sez. civile valorizzare il costo
unitario da applicare al quantitativo complessivo di energia prelevata
illecitamente dalla rete di distribuzione, sulla base dell'aliquota della
fattura depositata in atti, pervenendo in tal modo a risultati che non
si prestano ad alcuna censura di inattendibilità (sul punto, “applicando
tale costo unitario al volume di energia prelevato irregolarmente dalla
rete - precedentemente determinato in kWh 48.541 - è possibile
stabilire che il corrispettivo valore economico deve essere quantificato
in € 7.426,29 (€/kWh 0,15299 x kWh 48.541). A tale importo devono
poi aggiungersi anche gli oneri relativi al rimborso spese per prelievi
irregolari ed al risarcimento danni per l'apparecchio di misura ed
all'Iva (22%) (cfr. fattura in atti), per un importo complessivamente
riconoscibile pari ad € 9.527,67”).
Né appaiono condivisibili le argomentazioni della società opposta con
riguardo alla normativa di riferimento per la rideterminazione dei
consumi, secondo cui il CTU non avrebbe utilizzato il corretto metodo
di ricostruzione, in considerazione delle argomentazioni sin qui
esposte.
Deve pertanto ritenersi provato un credito in favore della parte
opposta e a carico dell'opponente del valore di euro 9.527,67.
Il decreto ingiuntivo n. 89/2018 conseguentemente deve essere
revocato e l'opponente deve essere condannato a pagare in favore di
### s.p.a. la somma di euro 9.527,67, oltre interessi legali dalla
domanda.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accoglimento della domanda
di parte creditrice in misura inferiore rispetto alla proposta conciliativa
formulata von ordinanza del 5.3.2021, non accettata da ### le spese
di lite vanno compensate integralmente tra le parti.
Le spese di CTU vanno poste a carico delle parti in egual misura tra le
stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese disattesa ogni contraria istanza e
deduzione e definitivamente pronunciando; Tribunale di ### sez.
civile • accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il
decreto ingiuntivo 89/2018 emesso dal Tribunale di ### in data
###; • condanna ### titolare della ditta individuale “### di ###
###”, a pagare in favore di ### s.p.a. euro 9.527,67, oltre interessi
legali dalla domanda; • compensa integralmente tra le parti le spese
di lite, ivi comprese quelle relative alla fase del monitorio; • compensa
le spese di CTU tra le parti. Così deciso in ### in data ###.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene
sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. ### in conformità alle
prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009,
n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche
sancite dal decreto del ### della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Avv. Antonino Sugamele

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