Abano Terme. Consigliere comunale, induce un imprenditore a versare la somma di euro 1100,00 per sostenere la campagna elettorale del sindaco, quale corrispettivo per ottenere l'affidamento in via diretta di lavori vari di manutenzione stradale da parte del Comune parte civile
Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 49963 Anno 2023
Presidente: RAGO GEPPINO
Relatore: SGADARI GIUSEPPE
Data Udienza: 14/11/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
P.E., nato a P. il ......
avverso la sentenza del 29/11/2022 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità
del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in sede di rinvio della
Corte di cassazione, disposto con sentenza del 19 maggio 2022, ha confermato la
sentenza del Tribunale di Padova, emessa il 16 settembre 2019, che aveva
condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei
confronti della parte civile, Comune di Abano Terme, in relazione al reato di cui
all'art. 319-quater cod.pen. (induzione indebita a dare o promettere utilità), per
avere, in qualità di consigliere comunale, indotto l'imprenditore P.M. a
versare la somma di euro 1100,00 per sostenere la campagna elettorale del
sindaco, quale corrispettivo per ottenere l'affidamento in via diretta di lavori vari
di manutenzione stradale da parte del Comune parte civile (capo 6 della
imputazione).
2. Ricorre per cassazione E.P., deducendo:
1) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità
intrinseca del testimone assistito P.M., sulla base delle cui dichiarazioni
è stata confermata la condanna del ricorrente.
La Corte, sul punto, non avrebbe eseguito quanto le era stato demandato dalla
sentenza di annullamento, sottolineando aspetti inconsistenti rispetto alla
valutazione della attendibilità intrinseca del testimone e sulla presenza di riscontri
esterni;
2) vizio della motivazione per avere la Corte ritenuto sussistente il reato senza
risolvere la questione che era stata prospettata attraverso il ricorso per cassazione
con motivo rimasto assorbito, in quanto le risultanze processuali, che sarebbero
state travisate, avrebbero dimostrato che la dazione della somma era stata
successiva alla effettuazione dei lavori da parte del P. e che questi non aveva
subito alcuna induzione ad opera dell'imputato;
3) omessa valutazione dell'argomento difensivo secondo il quale la valutazione
della attendibilità del P. avrebbe dovuto essere svolta solo dopo il suo esame
diretto da parte della Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
1. Quanto al primo ed al terzo motivo, che ineriscono al giudizio di attendibilità
intrinseca del testimone assistito M.P., le censure difensive sono
infondate in quanto la Corte di appello ha assolto l'obbligo di valutare la
attendibilità intrinseca del testimone secondo quanto riveniente dalla sentenza di
annullamento con rinvio della Corte di cassazione.
Ciò è avvenuto mettendo in evidenza la personalità del teste, la sua chiarezza e
lucidità, la precisione e la pacatezza, la reiterazione delle accuse, la
consequenzialità logica del racconto, l'assoluta mancanza di motivi di astio o
risentimento che potessero far sospettare della bontà delle dichiarazioni.
Si tratta di valutazioni consone, in punto di diritto, rispetto al giudizio demandato
alla Corte con la sentenza rescindente e basate su elementi di fatto non rivedibili
in questa sede (sulla valutazione di attendibilità intrinseca del chiamante in
correità, tra le tante, Sez. 6, n. 16939 del 20/12/2011, dep. 2012, De Filippi, Rv.
252630; Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002, dep. 2003, Contrada, Rv. 225565).
2. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo.
La Corte di cassazione aveva accolto il primo motivo di ricorso in allora proposto
dall'imputato ritenendo che la Corte di appello, nella prima sentenza oggetto di
annullamento con rinvio, non avesse valutato l'attendibilità intrinseca del
testimone assistito P.
Aveva, però, anche ritenuto che tale valutazione fosse assorbente rispetto agli altri
due motivi di ricorso, inerenti al travisamento della prova sulla tempistica del
versamento della somma rispetto all'affidamento dei lavori al testimone ed alla
valutazione delle dichiarazioni della testimone M., circostanze che avevano
già formato oggetto dell'atto di appello avverso la decisione di primo grado.
Vero è che i motivi ritenuti assorbiti in sede di legittimità non sono stati esaminati
dalla sentenza impugnata, ma le argomentazioni in essi contenute e prima
sintetizzate, inerenti alla conferita attendibilità del teste di accusa e dal richiamo
della sentenza impugnata alla conforme decisione del Tribunale - che quelle
doglianze aveva esaminato e superato - travolgono le ulteriori censure difensive
contenute negli altri motivi di ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa
delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente
nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.11.2023.
Il Consigliere estensore
Giuseppe Sgadari Il Presidente
07-01-2024 14:44
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