A norma dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per
cassazione avverso il decreto reso dalla Corte di appello in materia di misure di
prevenzione è consentito esclusivamente per violazione di legge.
SENTENZA
sul ricorso proposto da
C.D. , nato a Marsala il ......
avverso il decreto del 28/06/2023 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale
Pietro Gaeta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto del proprio difensore, D.C. , impugna il decreto della Corte
di appello di Palermo in epigrafe indicato, che ha confermato quello del Tribunale
di Trapani del 23 febbraio 2023, col quale è stata disposta l'esecuzione, nei suoi
confronti, della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, rimasta sospesa in
ragione della sua sopravvenuta sottoposizione a pena limitativa della libertà
personale.
Il decreto impugnato, aderendo alle valutazioni del Tribunale, ha posto in
rilievo la circostanza per cui il 4 febbraio 2022, nel corso dell'esecuzione della
misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali, egli
sia stato arrestato nella flagrante coltivazione in casa di trentasette piante di
marijuana, ravvisando in tale condotta la conferma della sua perdurante
risoluzione a delinquere, l'assenza di una rivisitazione dei suoi precedenti
comportamenti illegali e, in ragione del mancato svolgimento di un'attività
lavorativa lecita, il suo persistente ricorso a fonti di reddito illegali per provvedere
al proprio sostentamento.
2. Il ricorso denuncia la violazione degli artt. 6 e 14, comma 2-ter, d.lgs. n.
159 del 2011, e 125, comma 3, cod. proc. pen., per la sostanziale assenza di
motivazione in punto di perdurante pericolosità sociale di costui.
I giudici d'appello — si sostiene — hanno omesso di considerare la lontananza
nel tempo delle precedenti condotte delittuose del C. e la loro eterogeneità
rispetto a quella del 2022, trattandosi di reati contro il patrimonio e risalenti a data
non successiva al 2008.
Inoltre, non hanno valutato se i reati precedenti giustificassero un giudizio di
pericolosità anche a norma dell'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159, cit., dal momento che
la misura di prevenzione era stata applicata anche in relazione alla categoria di
pericolosità di cui all'attuale lett. a) della stessa norma, tuttavia esclusa dalla
sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, e comunque hanno omesso di
specificare la categoria soggettiva di pericolosità in cui hanno il ricorrente debba
essere inquadrato, non essendo sufficiente, in proposito, l'apprezzamento di una
generica pericolosità sociale.
Infine, si deduce che la notevole distanza temporale tra i fatti delittuosi
valorizzati non si concili con il requisito normativo dell'abitualità delle condotte, da
intendersi quale consapevole scelta di vita criminale per un periodo significativo.
3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per
l'inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può essere ammesso.
2. A norma dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per
cassazione avverso il decreto reso dalla Corte di appello in materia di misure di
prevenzione è consentito esclusivamente per violazione di legge.
3. Nello specifico, al di là dell'enunciazione formale, la motivazione del
provvedimento è presente ed effettiva, e non semplicemente apparente: tanto si
rileva già dalla stessa articolazione dei motivi di ricorso, che in effetti contestano
le ragioni della perdurante valutazione di pericolosità del ricorrente compiuta dalla
Corte d'appello, e più specificamente la concludenza dimostrativa in tal senso delle
emergenze di fatto valorizzate da quei giudici, ma non la mancata spiegazione dei
motivi della loro decisione.
4. Sono, dunque, quelle relative alla eterogeneità od alla lontananza nel
tempo tra le varie condotte ed ai riflessi di tali aspetti sull'abitualità delle stesse,
censure tipicamente di merito o, a tutto voler concedere, riguardanti ipotetici vizi
della motivazione, perciò qui non sindacabili.
Manifestamente infondata, invece, è la doglianza riguardante l'omessa
specificazione della categoria di pericolosità in cui si colloca il ricorrente, avendo
la Corte d'appello, in realtà, motivatamente ritenuto che egli tragga tutt'ora da
attività criminali, anche soltanto in parte, quanto necessario per la sua
sopravvivenza, così annoverandolo tra i soggetti di cui all'art. 1, lett. b), d.lgs. n.
159 del 2011.
5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art.
616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente al pagamento delle spese del
procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa
d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta
somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va
fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2024
08-03-2024 20:32
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