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Sentenza

«In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 dlgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di
«In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 dlgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello»,
Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 15424 Anno 2024
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: SARACO ANTONIO
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.I.  nato il ............ad A.
avverso la sentenza in data 16/02/2023 della CORTE DI APPELLO DI
PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
ascoltata la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore generale PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso;
sentito l'Avvocato MASSIMO GAGLIARDO, che ha illustrato i motivi di
ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
R.I. , per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la
sentenza in data 16/02/2023 della Corte di appello di Palermo, che -in
accoglimento dell'appello presentato dal Procuratore generale•- ha riformato la
sentenza in data 16/03/2021 del Tribunale di Trapani, riconoscendo R.
I. colpevole del reato di truffa aggravata. Il giudice di primo grado aveva
riconosciuto la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.,
invece esclusa in sede di appello.
Deduce:
1. Violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. e all'art. 640,
comma secondo, n. 1, cod. pen..
Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente rimarca come l'ipotesi di
cui all'art. 131-bis cod. pen. sia applicabile anche in relazione al reato di truffa
aggravata.
Con riguardo al requisito della non abitualità, osserva che esso potrebbe
ritenersi sussistente anche in presenza di un comportamento non occasionale e
precisa che l'imputato non è mai stato dichiarato delinquente abituale,
professionale o per tendenza e non ha subito condanne per la tipologia di reato
contestato nell'odierno procedimento.
Sostiene, dunque, che il fatto è di lievissima entità, visto che R. si
allontanava dal luogo di lavoro soltanto per 65 minuti, con la conseguenza che il
danno patrimoniale subito dall'Amministrazione comunale era di lievissima entità.
2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 20-bis
cod. pen., per omessa motivazione circa la richiesta di sostituzione della pena.
In questo caso il difensore fa presente , che, davanti alla Corte di appello,
munito di procura speciale, aveva richiesto la sostituzione della pena detentiva
breve, ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., ma che su tale istanza i giudici non si
sono pronunciati, così incorrendo nel vizio di omessa motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che di seguito si vanno a specificare.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente
infondato e perché aspecifico.
La manifesta infondatezza attiene alla denuncia di omessa motivazione.
La Corte di appello, invero, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente,
ha puntualmente esposto le ragioni per cui ha ritenuto insussistenti la condizioni
richieste per l'attivazione della causa di non punibilità, osservando -tra l'altro- che
la contestata e ritenuta recidiva risultava significativa della abitualità delle
condotte, così mancando il requisito negativo della non abitualità, così come
richiesto dall'art. 131-bis cod. pen.. Tanto più -rimarca la Corte di appello- quando
sia stata altresì ritenuta la continuazione in relazione a una pluralità di reati.
Tale motivazione -la cui sussistenza smentisce la denuncia di omessa
motivazione- risulta -altresì- conforme al principio di diritto secondo cui «la causa
di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis
cod. pen. non può essere applicata in caso , di riconoscimento della recidiva
reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale
dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica», (Sez. 5 - ,
Sentenza n. 1489 del 19/10/2020 Ud., dep. il 2021, Serra, Rv. 280250 - 01).
1.2. A ciò si aggiunga che il primo motivo di ricorso si mostra altresì
generico, in quanto si risolve in meri richiami di principi che, tuti:avia, non sono in
concreto correlati alla motivazione del provvedimento impugnato che, invero, è in
gran parte ignorata, in quanto le doglianze si rivolgono a singoli aspetti di essa,
ma non si confrontano con l'apparato argomentativo complessivamente,
unitariamente e inscindibilmente considerato.
Tale rilievo risalta il vizio di aspecificità„ che si configura non solo nel caso
della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra
le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice
censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591
comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823;
Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/201.4 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4,
29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598,
Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, in. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
2. Il secondo motivo d'impugnazione è, invece, fondato.
Al suo riguardo va premesso che «in terna di pene sostitutive, ai sensi della
disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 dlgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d.
riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito
all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di
cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato,
da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi
nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire,
al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello», (Sez. 4 - , Sentenza
n. 4934 del 23/01/2024, SKRZYSZEWSKI, Rv. 285751 - 01.
Nel caso in esame, in effetti, la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi
sulla specifica istanza di sostituzione della pena detentiva breve avanzata
dall'imputato.
Invero, dall'esame degli atti processuali -consentita in ragione della natura
processuale della doglianza- emerge che il 16/02/2023 veniva depositata procura
speciale conferita da R. all'Avvocato Massimo Gagliardo, al fine di
chiedere la sostituzione della pena eventualmente inflitta con il lavoro di pubblica
utilità. La Procura altresì prodotta in udienza, nel corso della quale il Procuratore
generale non si opponeva, per come emerge dalle annotazioni contenute nel
relativo verbale.
A fronte di tale specifica istanza, non si rinviene alcuna risposta nella
sentenza impugnata.
Da ciò il suo annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello
di Palermo, cui viene rimesso il compito di esaminare 1"istanza avanzata
dall'imputato per il tramite del suo procuratore speciale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulle sanzioni
sostitutive e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di
Palermo. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Visto l'art. 524 c.p.p. dichiara la
irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità
dell'imputato.
Così deciso in data 05/03/2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Avv. Antonino Sugamele

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