Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Penalista Trapani

Approfondimento

Rischi connessi all'attività sportiva
Rischi connessi all'attività sportiva
1. La colpa e le attività sportive pericolose nella tradizionale giurisprudenza.
Nel corso dell’anno 2022, la Quarta Sezione è tornata ad occuparsi del tema delle pra-
tiche sportive pericolose con due pronunce che paiono sensibilmente discostarsi dalla
tradizionale impostazione seguita dalla giurisprudenza, con riferimento al tema degli eventi
dannosi conseguenti all’esercizio di sport pericolosi.
È noto che l’esercizio dello sport, quand’anche di violenza ovvero connotato da “con-
tatto” fisico, costituisca un’attività intrinsecamente pericolosa, dalla quale è probabile pos-
sano derivare conseguenze lesive per l’atleta; è tuttavia indiscussa la sua utilità e, come tale,
la sua pratica è consentita dall’ordinamento.
La tradizionale elaborazione dottrinale e giurisprudenziale riconduce al paradigma del
“rischio consentito” il relativo inquadramento dogmatico, concepito e sviluppato dalla dot-
trina con riferimento a quelle attività umane che, per quanto ontologicamente pericolose
per l’incolumità, sono tuttavia reputate utili o necessarie, in un determinato momento sto-
rico, alla collettività.
Così, tra le altre, si pensi alla circolazione stradale, alla attività medico-chirurgica e,
appunto, allo sport, anche quando sia violento.
Tanto con riguardo alla circolazione stradale, quanto alla disciplina medico-chirurgica,
nell’affrontare l’analisi degli eventi dannosi connessi a tali contesti, ci si è progressiva-
mente discostati dal criterio del “rischio consentito”, finendo per ricondurre tali problema-
tiche allo statuto della colpa, sulla considerazione che soltanto così è possibile garantire
il pieno rispetto dei principi costituzionali di tassatività e personalità della responsabilità
penale.
2. La dogmatica del “rischio consentito”.
L’elaborazione in tema di “rischio consentito” riposa sulla premessa del rispetto, da parte
dell’agente, delle regole disciplinanti quello specifico ambito dell’attività umana in cui egli
si muove, per cui l’assunzione di comportamenti pericolosi viene ammessa dall’ordina-
mento a patto di osservare la regolamentazione prevista in quel campo.
Calando i menzionati principi sul terreno dell’attività sportiva a contesto violento,
secondo l’impostazione tradizionalmente seguita in giurisprudenza (cfr. Sez. 4, n. 9559 del
26/11/2015, dep. 2016, De Bardi, Rv. 266561-01, Sez. 4, n. 20595 del 28/04/2010, Pantano,
Rv. 247342-01), in tanto essa viene considerata lecita, in quanto l’atleta abbia agito nell’os-
servanza dello statuto stabilito per quella pratica.
Di conseguenza, l’area del rischio consentito coincide con il rispetto delle regole che
individuano, secondo la valutazione effettuata dal regolamento, il limite della componente
di rischio che di cui ogni atleta accetta nell’intraprendere quella pratica: al di fuori di questo
spazio, l’inosservanza delle regole comporta il travalicare nell’illecito.
Sotto quest’angolo visuale, il rispetto delle regole - altrimenti detto - costituisce il peri-
metro all’interno del quale l’eventuale accadimento lesivo non sarà ascrivibile all’agente,
poiché intraprendere una pratica sportiva pericolosa implica, per ciascun partecipante,
accettarne, in parte qua, le possibili conseguenze dannose.
Di contro, il “rischio consentito” non copre le azioni volontarie compiute al di fuori
dell’azione sportiva (e solo occasionalmente originate dalla sua pratica) ovvero quelle che,
pur se compatibili con il relativo contesto, sono tali da risultare, ex ante, sproporzionate
rispetto alla finalità sportiva propria della disciplina praticata dall’atleta.
Evidentemente, il discorso è destinato ad assumere connotati diversi nel caso di trasgres-
sione delle regole del gioco, regole che sono elaborate, nell’ambito delle varie discipline
sportive, previa valutazione della ragionevole componente di rischio insita in un determi-
nato sport.
Si impone di tenere distinte la violazione (pur volontaria) della regola del gioco dalla
quale derivi, quale conseguenza non voluta e non accettata, la lesione, dall’ipotesi in cui
l’inosservanza volontaria della regola sia sorretta dall’intenzione o dall’accettazione dell’e-
vento cagionato dall’agente.
Nella prima delle ipotesi descritte, potrà configurarsi la responsabilità per colpa, lad-
dove, trasgredita la regola a tutela dell’altrui incolumità, sia seguito - purché connesso
tramite rapporto di causa-effetto - l’evento dannoso, mentre nel secondo caso la volontaria
violazione della regola, scientemente diretta a ledere o con preventiva accettazione della
lesione, darà luogo a responsabilità dolosa.
3. Il superamento del “rischio consentito” e l’applicazione dei principi generali in tema
di colpa: le decisioni della Quarta Sezione nell’anno 2022.
Tratteggiate, per sommi capi, le linee direttrici seguite dalla giurisprudenza di legittimità,
due decisioni, depositate dalla Quarta Sezione nell’anno 2022, rispettivamente, la sentenza
Sez. 4, n. 3284 del 21/10/2021 (dep. 2022), Panzani, Rv. 282705-01 e la pronuncia della
Sez. 4, n. 8609 del 28/10/2021 (dep. 2022), Contin, Rv. 282764-01, si segnalano per l’inno-
vativa lettura del tema in oggetto.
La sentenza Sez. 4, “Panzani”, Rv. 282705-01, è stata così massimata: “In caso di lesioni
personali colpose cagionate durante una competizione sportiva, ai fini della valutazione
della responsabilità penale dell’atleta antagonista della vittima, devono essere applicati i
criteri ordinari sulla colpevolezza, individuando la regola cautelare che presidia l’attività
sportiva e la doverosità della condotta richiesta secondo canoni di prudenza, perizia e
diligenza, nonchè di osservanza delle specifiche regole di gioco volte a evitare il pericolo di
lesioni”.
La seconda decisione (Sez. 4, “Contin”, Rv. 282764-01) recita in massima: ”In tema di
responsabilità per fatti dannosi cagionati dall’atleta durante l’attività sportiva, ai fini
dell’accertamento della responsabilità penale, non può farsi riferimento al criterio del
rischio consentito e dell’agente modello, ma devono essere applicati i principi ordinari della
colpevolezza nei reati caratterizzati dall’evento, che prevedono la verifica oggettiva del fatto
dannoso, e dunque dell’azione e del nesso causale, nonchè la configurabilità del dolo o
della colpa dell’agente. (In motivazione la Corte ha precisato che l’attività sportiva costitui-
sce una pratica lecita ma pericolosa, rispetto alla quale i partecipanti accettano di correre
i relativi rischi, sempre che la loro integrità fisica non sia da altri deliberatamente lesa o
colposamente danneggiata a seguito della violazione di predeterminate regole cautelari)”.
Entrambi gli arresti della Corte - che si pongono in relazione di organica sinergia - meri-
tano qualche riflessione poiché pongono l’accento, procedendo ad una parziale rivisita-
zione del tradizionale orientamento incentrato sull’applicazione all’attività sportiva della
dogmatica delle cause di giustificazione, sul rilievo che la natura, pacificamente lecita, dello
sport sarebbe d’ostacolo all’applicazione della disciplina delle scriminanti, riguardante atti-
vità che, se non fossero imposte o consentite, sarebbero illecite per l’ordinamento.
Nell’impostazione delle due decisioni, occorre dunque abbandonare il terreno del
“rischio consentito” e fare esclusivo ricorso alle generali categorie che informano la colpa.
Ne consegue che lo sportivo di una pratica “di contatto”, accanto al dovere di rispettare
le regole che disciplinano lo sport intrapreso, è tenuto al più generale onere di osservanza
delle regole cautelari, prudenziali e di diligenza e quindi la violazione del regolamento
sportivo non esime dall’accertare se, nell’azione, sia rilevabile l’osservanza o meno delle
generali prescrizioni prudenziali da parte dell’atleta.
Tralasciando l’ipotesi in cui la pratica sportiva, ove si traduca nella trasgressione volon-
taria delle regole, divenga solo l’occasione per ledere l’altrui incolumità (tema che, come
noto, si inscrive nel perimetro della responsabilità dolosa), vanno distinti i danni conse-
guenti a condotte tenute nel rispetto delle regole sportive e gli eventi dannosi che, diversa-
mente, siano originati da condotte trasgressive delle regole sportive medesime.
Nella sentenza “Panzani”, n. 3284 del 2021, la Corte puntualizza che liceità sportiva e liceità
penale non sono perfettamente sovrapponibili e che, anche a fronte del rispetto delle prescri-
zioni sportive, occorre accertare se l’agente si sia fatto carico delle generali regole cautelari
prudenziali, la cui inosservanza (colpa cd. generica) può configurare responsabilità.
Sotto questa visuale, potrebbe non essere del tutto chiaro quale onere prudenziale sia
ascrivibile all’atleta di una pratica sportiva intrinsecamente violenta (tra tutte, il pugilato),
in relazione alla quale non è agevole immaginare una trasgressione regolamentare che non
coincida con una violazione prudenziale: certo che, prendendo atto della distinzione ope-
rata, da parte della Corte, tra due categorie di norme sportive, quelle finalizzate ad evitare
eventi dannosi e quelle che, invece, perseguono differenti finalità, dalla violazione delle
seconde deve escludersi che si origini una trasgressione colposamente rilevante.
Procedendo da tali premesse, il Collegio ha osservato che l’impostazione che fonda il
limite fra illecito sportivo ed illecito penale sull’operatività della scriminante del rischio
consentito non appare soddisfacente: l’attività sportiva non può essere correttamente ricon-
ducibile alla categoria dogmatica e normativa delle cause di giustificazione, trattandosi di
un’attività lecita e regolata dalla normazione di ciascun specifico settore disciplinare, con la
conseguenza che la sua pratica comporta l’accettazione per l’atleta della regola sportiva e
del rischio ad essa connesso.
Se lo sport costituisce un’attività umana lecita, responsabilità sportiva e responsabilità
penale sono destinate a muoversi su piani parzialmente diversi, essendo la prima disci-
plinata dai rispettivi regolamenti, che definiscono i limiti della correttezza del gioco, la
seconda implicando la necessità che l’evento lesivo derivi da una condotta dolosa o col-
posa dell’agente.
Nell’analizzare quale rapporto corra tra la regola sportiva e quella cautelare volta ad
evitare il prodursi di eventi dannosi, la Corte puntualizza che è necessario rifarsi alle regole
ordinarie sulla colpevolezza colposa, individuando la regola cautelare che presidia l’atti-
vità, così come quella ossequiosa delle regole del gioco, specificamente volta ad evitare il
pericolo di lesioni.
Tale operazione è necessaria, in quanto vi è un’area consentita in cui, se l’evento lesivo
può dirsi certamente prevedibile, la condotta volta ad evitarlo non è per contro richiesta,
poiché, in tale modo, si darebbe la paralisi dello sport di contatto, che invece è e resta
attività lecita.
Nell’accettazione del regolamento riposa la liceità sportiva, ma, aggiunge la Corte, tale
premessa non copre integralmente la liceità penale, che impone altresì il limite della pru-
denza, della perizia, della diligenza, cioè la necessità di regolare l’azione, affinchè non sia
nociva.
Ne consegue la diversità fra l’illecito sportivo, il cui rilievo spetta all’arbitro, e quello
penale, di competenza del giudice, il quale deve rifarsi ai criteri ordinari della colpa, fissati
dall’art. 43 cod. pen. ed individuare la regola cautelare preesistente, impositiva della con-
dotta doverosa di astensione (sempre nei limiti della disciplina lecita), ma anche accertare
la prevedibilità dell’evento dannoso.
Soggiunge la Corte che, accettate queste premesse, appare chiaro che non può essere
l’entità del danno cagionato a discriminare l’azione illecita, ma il criterio deve essere la
trasgressione della norma cautelare prestabilita che renda prevedibile l’evento, sia perché
disapplicata, sia perché inutilmente trascesa, al fine del raggiungimento del risultato.
In applicazione di tali principi, la Quarta Sezione ha disposto l’annullamento con rinvio
(al giudice civile, maturata la prescrizione del reato) della decisione impugnata sul rilievo
che, erroneamente, risultava essere stata fatta derivare, ex post, la violazione della regola
cautelare dall’entità delle lesioni causate dall’atleta al suo avversario nel corso di un’azione
calcistica (cd. tackle), sul rilievo che, nel calcio “a cinque”, il regolamento non consentiva
quella condotta di gioco (e, dunque, secondo i principi del “rischio consentito”), omettendo
invece di valutare se, nel caso concreto, fosse prevedibile che da quel gesto atletico conse-
guisse l’evento dannoso all’avversario (colpa generica).
La successiva decisione, Sez. 4, n. 8609 del 28/10/2021 (dep. 2022), Contin, Rv. 282764-
01, emessa a pochi giorni da quella di cui si è trattato, si pone nel medesimo solco, svi-
luppando e arricchendo il percorso motivazionale già tracciato e alternativo alla teoria del
“rischio consentito”, intrapreso con la sentenza “Panzani”, n. 3284 del 2021 (dep. 2022).
Secondo la Corte, affrontare i casi di responsabilità da esercizio dell’attività sportiva
secondo le categorie del “rischio consentito” non soddisfa, poggiando sull’assioma per cui -
trattandosi del rischio accettato dall’atleta in relazione al rispetto delle regole sportive - ogni
violazione “esorbitante” da tali prescrizioni finisce per comportare la rilevanza penale della
condotta, antisportiva e lesiva dell’altrui incolumità.
Rispetto alla precedente decisione, la Corte chiarisce e approfondisce il profilo secondo
cui la dogmatica del rischio consentito - rimandando all’agente “modello”, homo eiusdem
condicionis et professionis - solleva dubbi, in quanto àncora la condotta dell’agente ad un
modello ideale e astratto di comportamento, al quale la condotta dell’agente reale finisce
per doversi parametrare, all’esito di un’operazione ad alto tasso di discrezionalità giudiziale.
Viene dunque ribadita la scelta, volta ad un pregnante rispetto dei principi di tassatività
e personalità della responsabilità penale, incentrata sull’utilizzo, anche in tale ambito di
responsabilità, dei criteri generalmente elaborati in ambito di delitto colposo di evento,
secondo il paradigma della colpa (nella sua dimensione soggettiva).
15
CAPITOLO I
ELEMENTO SOGGETTIVO
Diventa così necessario procedere alla ricostruzione dell’eventuale responsabilità, a par-
tire dall’evento dannoso e per tramite dell’accertamento del nesso causale, attraverso la
violazione della regola cautelare, sia essa di colpa generica, sia di colpa specifica (cfr., in
tema, Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo e altri, Rv. 281997-17).
Soltanto il rispetto della descritta sequenza potrà garantire la fedeltà del giudizio ai prin-
cipi costituzionali - tra tutti, tassatività e personalità della responsabilità penale -, evitando
di valutare la diligenza della condotta, <<...comparandola con quella di un agente ideale,
in quanto tale virtuoso, onniscente e onnipotente, equivale a pretendere da quella stessa
persona un comportamento doveroso basato su parametri essenzialmente soggettivi e,
spesso, irrealistici>>.
In linea con il ragionamento giudiziale richiesto in tema di colpa medica - precisa la
Corte - la ricostruzione dell’accaduto, anche nel caso di evento dannoso occorso nell’eser-
cizio dell’attività sportiva, dovrà avvenire secondo le seguenti scansioni, così schematizzate:
• individuazione della regola cautelare preesistente e applicabile alla condotta;
• individuazione, ex ante, del comportamento doveroso prescritto, sulla base delle
regole di diligenza, prudenza, perizia;
• individuazione delle regole cautelari applicabili a ciascuna attività sportiva, con la
precisazione che non tutte le regole del gioco assumono la valenza di regole cautelari, non
essendo tali quelle che, prevedendo condotte a cui vengono assegnate sanzioni sportive
(ad esempio, sanzionanti il “fallo”), evidentemente ne presuppongono la compatibilità con
la relativa disciplina;
• rilevanza del principio dell’affidamento, in quanto l’atleta, accettando le regole del
gioco (che si impegna a rispettare), deve poter confidare nell’altrui lealtà e correttezza
sportiva, quale rispetto delle regole del gioco da parte di tutti coloro che prendono parte
alla pratica (dimensione cd. relazionale della colpa); principio che dovrà peraltro declinarsi,
proprio in ragione del menzionato profilo relazionale, in base al particolare ambito (profes-
sionistico, amatoriale, dilettantistico) nel quale la pratica sportiva avviene.
E dunque, se l’atleta può e deve aspettarsi il contrasto, anche violento e travalicante nella
commissione, durante un’azione di gioco, di un fallo da parte dell’avversario, sarà invece
tradito nel suo affidamento (cioè nel rispetto, da parte dell’avversario, della lealtà sportiva),
laddove l’azione oppositiva attinga ad una parte del suo corpo non interessata e non utile
rispetto all’azione.
Diversamente, non sarà ravvisabile colpa, nel caso in cui l’atleta, cercando il goal, abbia
colpito la palla in rovesciata - gesto previsto dal regolamento - così impattando accidental-
mente il corpo dell’avversario, evenienza in linea con la lealtà e correttezza sportiva cui si è
fatto cenno, dalla quale, tuttavia, non è certo imprevedibile possano derivare conseguenze
dannose al terzo.
Sulla base delle articolate considerazioni, la Corte è quindi pervenuta all’annullamento
con rinvio della decisione impugnata, ai fini dell’applicazione dei principi esposti.
16
SEZIONE II
IL REATO
Indice delle sentenze citate
Sentenze della Corte di cassazione:
Sez. 4, n. 20595 del 28/04/2010, Pantano, Rv. 247342-01;
Sez. 4, n. 9559 del 26/11/2015, dep. 2016, De Bardi, Rv. 266561-01;
Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo, Rv. 281997-17;
Sez. 4, n. 3284 del 21/10/2021, dep. 2022, Panzani, Rv. 282705-01;
Sez. 4, n. 8609 del 28/10/2021, dep. 2022, Contin, Rv. 282764-01.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza