Trapani. Ruba un rasoio da Euronics. Ericino condannato per furto. La Cassazione conferma la condanna.
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30924 Anno 2023
Presidente: PISTORELLI LUCA
Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA
Data Udienza: 05/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
M.F. a E. il
avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
Rilevato che l'imputato M.F. ricorre avverso la sentenza con cui la
Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il furto di un rasoio,
esclusa l'aggravante della destrezza (capo A), nonché per il reato di cui all'art. 75
d. Igs. n. 150 del 2011 (capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione
della pena;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza di una
valida querela, è manifestamente infondato in quanto:
- risulta in atti un verbale del 31 dicembre 2018 a cura dei CC di Trapani che,
sebbene intestato "denuncia orale", ha natura di querela poiché vi è manifestata
espressa volontà punitiva ("ne chiedo la punizione");
- la richiesta di punizione proviene da G.A. che, pur qualificandosi
genericamente come "dipendente" del gruppo "B.Euronics", risulta addetta
alle vendite in base al racconto del fatto e alla descrizione delle proprie mansioni,
come tale legittimata a sporgere querela (cfr. Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016,
Filannino, Rv. 268382;
Considerato che il secondo motivo, che contesta il diniego delle circostanze
attenuanti generiche è manifestamente infondata, perché, secondo l'indirizzo
consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è
sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi
ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6, paragrafo
3.1.);
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 05/07/2023 26-08-2023 20:20
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