Spaccio non grave: la quantità e varietà delle sostanze possono essere oggettivamente tali da collocare il responsabile dello spaccio ad un livello più o meno intermedio della filiera della distribuzione degli stupefacenti sul territorio.
Cass. pen., sez VI, ud. 2 febbraio 2023 (dep. 21 marzo 2023), n. 11896
Presidente Di Stefano – Relatore Rosati
Ritenuto in fatto
1. Con atto del proprio difensore, R.B. ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 maggio scorso, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4, in relazione alla detenzione per la vendita di marijuana e hashish, in misura sufficiente a ricavarne, rispettivamente:, circa 11 e 132 dosi medie singole.
2. Sono due i motivi di ricorso.
2.1. Il primo consiste nel vizio di motivazione n relazione al diniego dell'ipotesi lieve, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 73.
La Corte d'appello - si sostiene - si sarebbe limitata a ripiegarsi sulle valutazioni del primo giudice, valorizzando essenzialmente il dato quantitativo, e perciò discostandosi dall'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, di cui alla sentenza n. 51063 del 2018, avendo trascurato, nella necessaria valutazione complessiva del fatto, l'assenza di qualsiasi elemento sintomatico dell'inserimento del ricorrente in circuiti criminosi.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in tema di considerazione della recidiva, quantunque bilanciata con il riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti.
Anche sotto questo aspetto, la sentenza non avrebbe assolto allo specifico onere di motivazione impostole dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, limitandosi a prendere atto dell'esistenza di precedenti condanne, senza spiegare, invece, la necessaria relazione qualificata tra i fatti oggetto delle stesse e quello per cui si procede, rivelatrice della maggiore pericolosità del reo.
3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. È fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento di quello relativo al trattamento sanzionatorio.
2. La Corte d'appello ha escluso l'ipotesi lieve, ritenendola incompatibile con "l'abitualità o quantomeno l'organizzazione alla base dell'attività di spaccio" dell'imputato, desunte da qualità e quantità delle sostanze, somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità, modalità di condotta reiterate, contesto condiviso con altri "spacciatori".
Una siffatta relazione d'incompatibilità, in realtà, non può ravvisarsi.
Lo smercio degli stupefacenti sul territorio, infatti, si atteggia ordinariamente in modo non dissimile da una qualsiasi attività commerciale di scambio di beni, con canali di rifornimento, a monte, ed una rete di "clientela" a valle, con i quali il singolo operatore instaura naturalmente - ancorché non necessariamente - una relazione privilegiata: di qui, anche l'adozione di moduli operativi più o meno sperimentati e reiterati, a maggior ragione per l'elevato rischio coessenziale alla natura illecita di tale commercio.
Qualora, perciò, la pluralità delle condotte e l'esistenza di un minimo di organizzazione dovessero reputarsi antinomiche alla levità della condotta, dovrebbe necessariamente concludersi che la fattispecie del citato art. 73, comma 5, possa trovare applicazione soltanto in caso di condotta unica ed isolata.
Una tale soluzione interpretativa, però, non solo non trova conforto nel dato normativo, ma, piuttosto, è logicamente smentita dalla disposizione del comma 6 del successivo art. 74, là dove si ipotizza e si punisce l'associazione per delinquere costituita per commettere esclusivamente condotte di c.d. "piccolo spaccio", con ciò dando per ammesso che anche quest'ultimo possa dispiegarsi in forme e contesti non solamente estemporanei.
3. Considerando, dunque, che i dati di fatto principalmente valorizzati dalla Corte a sostegno del proprio assunto - ovvero quantità e varietà delle sostanze (circa 11 e 132 dosi medie singole) e somme di denaro disponibili (175 Euro) non sono oggettivamente tali da collocare l'imputato ad un livello più o meno intermedio della filiera della distribuzione degli stupefacenti su quel territorio, e quindi da escludere con indiscutibile evidenza la minima entità offensiva della sua condotta, s'impone una rivalutazione delle evidenze disponibili, alla luce dei seguenti principi di diritto:
- la fattispecie prevista e punita dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. n 309 del 1990, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 17 dei 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668; Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911); la valutazione di tali indici normativi, cioè, deve necessariamente essere complessiva, nel senso che essi non possono essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri, ma, ad un tempo, non è necessario che gli stessi abbiano tutti, indistintamente, segno positivo o negativo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076);
- in particolare, il fatto di lieve entità non è in astratto incompatibile con o svolgimento di attività di spaccio non occasionale e continuativa (Sez. 3, n. 14017 del 20/02/2018, Caltabiano, Rv. 272706).
4. La sentenza impugnata, in conclusione, dev'essere annullata, con rinvio del processo al giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
24-03-2023 13:57
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