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Sentenza

Sono utilizzabili, per l'adozione di misure cautelari, le dichiarazioni delle persone informate sui fatti acquisite dalla polizia giudiziaria in fase di indagini, riportate nell'informativa di reato o nell'annotazione di servizio redatta e sottoscritta dall'ufficiale di polizia giudiziaria operante, ancorché non verbalizzate ?
Sono utilizzabili, per l'adozione di misure cautelari, le dichiarazioni delle persone informate sui fatti acquisite dalla polizia giudiziaria in fase di indagini, riportate nell'informativa di reato o nell'annotazione di servizio redatta e sottoscritta dall'ufficiale di polizia giudiziaria operante, ancorché non verbalizzate ?
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14/07/2023) 25-09-2023, n. 38880


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito - Presidente -

Dott. CURAMI Micaela Serena - Consigliere -

Dott. LANNA Angelo Valerio - Consigliere -

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere -

Dott. GALATI Vincenzo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato il (Omissis);

avverso l'ordinanza del 02/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di VENEZIA;

udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;

sentite le conclusioni del PG STEFANO TOCCI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

udito il difensore avv. SERPICO Mauro che ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 2 novembre 2022 il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice del riesame ex art. 309 c.p.p., ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a A.A. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso con ordinanza del 15 ottobre 2022, per il delitto di omicidio in concorso ai danni di B.B. commesso a (Omissis).

1.1. La vicenda per la quale si procede trae origine da un intervento della Polizia di Treviso nella serata del (Omissis), verso le ore 21.55, in Viale (Omissis) della stessa città dove era stata segnalata la presenza di circa venti persone intente a picchiarsi con spranghe e coltelli.

Gli operanti notavano la presenza di una persona di circa 50 anni (identificato in B.B.) che giaceva a terra e che decedeva poco dopo l'intervento del personale sanitario del 118.

Nei pressi dell'uomo vi erano chiazze di sangue e tre giovani feriti e sanguinanti.

Si trattava di C.C., + Altri Omessi, rispettivamente, figlio e nipoti della vittima.

D.D. veniva sentito mentre si trovava ricoverato in Ospedale e indicava, quali autori dell'accoltellamento dello zio, E.E. e A.A..

In particolare, secondo quanto raccontato dal giovane, il primo avrebbe colpito la vittima accoltellandola alla pancia e alla gamba e il secondo l'avrebbe aggredita utilizzando un tubo.

C.C. indicava in un proprio credito nei confronti di un connazionale la causa dell'episodio violento che era stato preceduto dall'invito dei predetti E.E. e A.A. a non pretendere la restituzione di quanto dovuto e dalla convocazione, da parte degli stessi, per un chiarimento nella serata del (Omissis).

C.C. era giunto sul luogo dell'appuntamento insieme al padre e ad altri parenti.

Era seguito lo scontro fisico e sia C.C. che il padre erano stati colpiti.

Il ragazzo dichiarava di avere visto E.E. sferrare una coltellata al padre prima di allontanarsi con l'arma in mano e di avere visto anche A.A. con un coltello.

E.E. veniva rintracciato presso l'Ospedale di Oderzo dove si era recato la sera del (Omissis) verso le 22.56 a causa di lesioni consistenti in un trauma cranico in ordine al quale non forniva alcuna spiegazione, mentre A.A. veniva trovano la notte successiva presso la propria abitazione.

Anch'egli presentava una ferita lacero contusa al capo e non forniva alcuna giustificazione in merito.

1.2. Nel disporre la misura cautelare, il Giudice per le indagini preliminari ha valorizzato le dichiarazioni delle persone escusse a sommarie informazioni che hanno ricostruito le ragioni dello scontro conclusosi con l'accoltellamento della vittima e le modalità con le quali questo è stato posto in essere, nonchè la frase minacciosa pronunciata da E.E. nei confronti di B.B. al momento dell'aggressione: "ora ti faccio vedere chi sono io, tu sei morto".

Irrilevante è stata ritenuta la circostanza dell'eventuale configurabilità anche del reato di rissa, mentre sotto il profilo delle esigenze cautelari è stata segnalata la negativa personalità di A.A. (condannato e indagato anche per gravi reati contro la persona) e ciò in funzione dell'esigenza di evitare sia il pericolo di inquinamento probatorio che quello di reiterazione criminosa.

1.3. Il Tribunale, nel pronunciarsi sui motivi di impugnazione, ha rigettato, in primo luogo, le eccezioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone escusse a sommarie informazioni in assenza delle garanzie di legge (dovendosi ipotizzare a loro carico il connesso reato di rissa) e per essere state introdotte nel procedimento mediante le informative di polizia giudiziaria e non i verbali di sommarie informazioni.

In ordine al primo punto, ha evidenziato, condividendo così l'impostazione del Pubblico ministero procedente, la mancanza di elementi indiziari dai quali ipotizzare il delitto di rissa per essere, piuttosto, emersi precisi elementi dai quali desumere che la condotta violenta fosse stata indirizzata dal gruppo del quale faceva parte l'indagato verso quella dei F.F..

Tanto sia in ragione della motivazione che aveva spinto il primo a programmare e porre essere la vera e propria spedizione punitiva nei confronti del secondo presentandosi all'appuntamento con coltelli e spranghe.

L'azione dei F.F. è stata qualificata, sulla base delle emergenze risultate al momento dell'intervento della polizia e dello svolgimento delle prime investigazioni, quale meramente difensiva, sicchè del tutto erroneamente, secondo il Tribunale del riesame, si era proceduto all'escussione di C.C. con le garanzie dell'indagato del connesso reato di rissa.

Quanto all'inclusione delle dichiarazioni delle persone escusse nell'immediatezza e di D.D. al momento del suo ricovero in Ospedale nell'annotazione di servizio della polizia, il Tribunale ha rilevato la mancanza di qualsiasi sanzione processuale (limitatamente alla fase delle indagini preliminari) derivante dalla violazione dell'obbligo di verbalizzazione di cui all'art. 357 c.p.p., comma 2, evidenziando, peraltro, come le seconde dichiarazioni di D.D. fossero state adeguatamente verbalizzate e inserite nell'annotazione di servizio dando atto dell'impossibilità del medesimo di sottoscriverle a causa delle sue condizioni di salute.

1.4. Nel merito, il quadro indiziario a carico del ricorrente è stato ritenuto sulla scorta del nucleo essenziale delle dichiarazioni rese dalle persone presenti al momento in cui la vittima era stata aggredita ad opera, secondo la tesi accusatoria, anche di A.A. che aveva concorso a provocare la morte di D.D. sia partecipando all'azione violenta materialmente posta in essere da E.E. (autore dell'accoltellamento), sia colpendo la vittima con un tubo.

Peraltro, secondo quanto raccontato da D.D., l'indagato aveva anche rivolto delle espressioni minacciose nei confronti dello stesso dichiarante.

Tali dichiarazioni sono state ritenute sostanzialmente confermate anche da quanto riferito da G.G. il 14 ottobre 2022 il quale, anch'egli presente al momento dei fatti, aveva dichiarato di avere visto A.A. dirigersi, munito di una spranga, verso la vittima.

1.5. In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale ha valorizzato sia le modalità di commissione del fatto che gli allarmanti precedenti penali dei quali è gravato l'indagato che è stato ritenuto in grado di influenzare le investigazioni, anche in ragione dei rapporti parentali e delle forti relazioni personali tra gli indagati.

Unica misura idonea ad assicurare le citate esigenze cautelari è stata ritenuta quella della custodia in carcere.

2. Avverso detta ordinanza, A.A. ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore di fiducia, avvocato Mauro Serpico, articolando due motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo ha eccepito violazione dell'art. 357 c.p.p., comma 2, lett. c) e art. 191 c.p.p., commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in riferimento alle informazioni assunte dalla polizia giudiziaria alle ore 20.40 del (Omissis), a norma dell'art. 351 c.p.p., da D.D. e riportate nell'annotazione di polizia del successivo 13 ottobre dalla Squadra Mobile di Treviso.

Si tratta di dichiarazioni rese dal cittadino kosovaro inserite nell'annotazione di servizio, ma non verbalizzate, per come prescritto dall'art. 357 c.p.p., comma 2, lett. c).

Le argomentazioni sviluppate dal Tribunale di Venezia per respingere il corrispondente motivo di riesame (basate sull'impedimento fisico a sottoscrivere di D.D. e sulla mancata previsione della sanzione della nullità nel caso di violazione della prescrizione dell'art. 357 cit.) sono state ritenute non condivisibili dal ricorrente.

A supporto del motivo ha indicato quanto statuito da Sez. 1, n. 37316 del 09/09/2021 citata (in maniera incompleta) anche dai giudici di merito, con particolare riferimento alla portata dell'art. 195 c.p.p., comma 4, che vieta la testimonianza del funzionario di polizia sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui all'art. 351 c.p.p.; norma, quest'ultima, espressamente richiamata dall'art. 357 c.p.p., comma 2, lett. c).

Da ciò deriverebbe l'erroneità dell'affermazione secondo cui la violazione di tale obbligo di verbalizzazione non è prescritto a pena di nullità, atteso che dovrebbe trovare applicazione il generale divieto (rilevabile in ogni stato e grado del procedimento e anche d'ufficio) di cui all'art. 191 c.p. (preclusivo dell'utilizzabilità delle prove acquisite in violazione di legge), nel cui ambito applicativo sarebbe compreso quello di cui all'art. 195 c.p.p., comma 4.

In coerenza con il citato arresto giurisprudenziale di legittimità, il ricorrente ha postulato l'inutilizzabilità, anche nella fase delle indagini preliminari, delle sommarie informazioni non verbalizzate.

L'eliminazione del dato indiziario in esame comporterebbe l'annullamento dell'ordinanza impugnata poichè la deposizione inutilizzabile costituisce il principale elemento a carico dell'indagato in quanto solo D.D. ha indicato A.A. come concorrente nell'azione ai danni della vittima e ciò tenuto conto di quanto dichiarato da G.G. e C.C., oltre che da H.H. e I.I..

In particolare, i primi due non hanno dichiarato di avere visto l'indagato colpire la vittima.

2.2. Con il secondo motivo è stata eccepita l'inosservanza dell'art. 63 c.p.p., comma 2, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in riferimento alle dichiarazioni di D.D. del (Omissis) contenute nell'annotazione di servizio della Questura di Treviso, nonchè alle dichiarazioni di C.C. del 13 ottobre 2022, H.H., I.I. e G.G. del 14 ottobre 2022.

Inoltre, è stata eccepita l'inosservanza dell'art. 64 c.p.p., commi 3 e 3bis e art. 350 c.p.p., comma 3, con riguardo alle dichiarazioni di C.C. del 13 ottobre 2022, oltre che illogicità della motivazione su tale elemento indiziario.

L'inutilizzabilità delle predette dichiarazioni era stata eccepita davanti al Tribunale del riesame in ragione della sussistenza originaria di indizi di reità a carico delle persone assunte a sommarie informazioni; circostanza che avrebbe imposto di escuterle con le garanzie descritte dalle norme violate.

D'altronde, lo stesso Tribunale ha evidenziato come l'intervento della polizia sul luogo dell'omicidio era stato sollecitato a causa della presenza di "una ventina di persone circa che si stavano picchiando con spranghe e bastoni".

La motivazione resa sul punto per rigettare il correlato motivo di riesame sarebbe, pertanto, affetta da manifesta illogicità e incongruità, posto che le Forze dell'Ordine sono intervenute proprio perchè vi erano numerose persone che si stavano reciprocamente picchiando, per come contestato al momento dell'arrivo della polizia.

Tanto è vero che il Giudice per le indagini preliminari ha affermato che dalle dichiarazioni raccolte "emergono tutti gli elementi costitutivi (anche) del reato di rissa aggravata".

Nell'illustrare il motivo, il ricorrente ha indicato le circostanze fattuali emergenti dagli atti in base alle quali, gli operanti, sin dall'inizio, avevano contezza dell'esistenza di elementi di reità a carico delle persone assunte a sommarie informazioni.

Con specifico riguardo a C.C., escusso sin dall'inizio come persona sottoposta alle indagini per il reato di rissa aggravata, il vizio è stato indicato nella violazione dell'art. 64 c.p.p., commi 3 e 3bis, e art. 350 c.p.p., comma 3, atteso che non gli sono stati rivolti gli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p. e le dichiarazioni sono state assunte senza la presenza del difensore, con conseguente nullità assoluta e insanabile dell'atto.

Peraltro, se anche le predette dichiarazioni si ritenessero assunte nell'immediatezza, a norma dell'art. 350 c.p.p., comma 5, la loro utilizzabilità dovrebbe essere limitata alla sola prosecuzione delle indagini a norma dell'art. 350 c.p.p., comma 6.

3. La difesa dell'indagato ha formulato tempestiva istanza di discussione orale ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8.
Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato.

La questione posta dalla difesa ha ad oggetto l'utilizzabilità, in fase cautelare delle dichiarazioni acquisite dalla polizia giudiziaria e non verbalizzate in autonomo atto, per come sarebbe imposto dall'art. 357 c.p.p., comma 2, lett. c), ma trasfuse nell'annotazione di servizio.

Nel caso di specie, la censura riguarda, per come riportato nella rubrica del motivo in esame, le dichiarazioni rese da D.D. alla polizia giudiziaria nell'Ospedale di Treviso la sera del (Omissis) e inserite nel verbale del 13 ottobre 2022 redatto da personale appartenente alla Squadra Mobile di Treviso.

Si tratta di annotazione non sottoscritta dal dichiarante, per come riportato nel provvedimento impugnato e nello stesso ricorso per cassazione, in quanto impossibilitato per ragioni di salute.

Il tema sollevato in ricorso, in effetti, è senz'altro di rilievo ed è risolto dalla giurisprudenza di questa Corte in termini eterogenei.

Nel senso dell'utilizzabilità si è espressa, fra le altre, Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, Musolino, Rv. 279422-01 ove, in motivazione (par. 6 e 6.1. - pagg. 9 - 12) è stato riepilogato ampiamente lo stato della giurisprudenza sulla questione di interesse.

Il principio affermato dalla predetta sentenza è nel senso che "sono utilizzabili, per l'adozione di misure cautelari, le dichiarazioni delle persone informate sui fatti acquisite dalla polizia giudiziaria in fase di indagini, riportate nell'informativa di reato o nell'annotazione di servizio redatta e sottoscritta dall'ufficiale di polizia giudiziaria operante, ancorchè non verbalizzate".

In tal senso anche Sez. 1, n. 15563 del 22/01/2009, Perrotta, Rv. 243734; Sez. 1, n. 33819 del 20/06/2014, Iacobazzi, Rv. 261093; Sez. 1, n. 33821 del 20/06/2014, Maniglia, Rv. 263219; Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015, dep. 2016, Stasi, Rv. 267260; Sez. 6, n. 51503 del 11/10/2018, F., Rv. 274155 Sez. 1, n. 35260 del 06/11/2020, Forestieri, Rv. 280224 - 02; Sez. 1, n. 38602 del 23/06/2021, Aulisio, Rv. 282123; Sez. 5, n. 37292 del 07/06/2022, Petriccione, Rv. 284018.

Si tratta di orientamento che si fonda, essenzialmente, sul principio di tipicità delle nullità e delle inutilizzabilità e che viene qui pienamente condiviso.

Viene esclusa, infatti, l'applicabilità della disciplina della testimonianza di cui agli artt. 194 e ss. c.p.p., trattandosi di norme che attengono alle dichiarazioni rese in dibattimento, ovvero in incidente probatorio.

L'acquisizione in violazione del divieto di cui all'art. 191 c.p.p. viene parimenti esclusa non configurandosi alcuna violazione di legge ma di "prova documentata con modalità diverse da quelle specificamente previste dalla legge".

La previsione di specifiche modalità di documentazione degli atti, a pena di inutilizzabilità, discende da norme che l'hanno prevista espressamente, come avvenuto, per esempio, con l'art. 141-bis c.p.p..

A ulteriore fondamento viene evidenziato che "la contraria soluzione implicherebbe l'adozione di un'interpretazione molto estesa e dai confini non facilmente definibili, della proibizione posta dall'art. 191 c.p.p., in quanto essa presupporrebbe, da un punto di vista logico e sistematico, non solo l'inclusione, tra i "divieti stabiliti dalla legge", anche dei divieti impliciti, ma, ulteriormente, ed in aggiunta, l'ascrizione, tra i divieti impliciti, di tutte le disposizioni riguardanti le forme degli atti" e che la tesi della nullità "sembra eccessiva e sproporzionata se si considera che, nell'ambito della disciplina generale sui verbali, la nullità è prefigurata, salvo diverse e particolari disposizioni di legge, soltanto "se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto" (art. 142 c.p.p.), ma non anche per l'ipotesi di mancata sottoscrizione delle persone intervenute, pur essendo questo adempimento espressamente previsto, nel medesimo Titolo III del Libro II del Codice di rito, per i verbali diversi da quelli relativi al dibattimento (art. 137 c.p.p.)" (Sez. 3, n. 15788 del 2020).

In senso contrario, si rinvengono Sez. 6, n. 21937 del 01/04/2003, Casaburro, Rv. 225681; Sez. 2, n. 6355 del 25/01/2012, Barbato, Rv. 252104; Sez. 6, n. 56995 del 06/11/2017, Riselli, Rv. 271747.

Aderisce, sostanzialmente alla testi minoritaria anche Sez. 1, n. 37316 del 09/09/2021, Uva, Rv. 281909, richiamata in ricorso, nella quale in motivazione, si rinviene un'ampia illustrazione delle ragioni per cui l'inutilizzabilità di cui all'art. 191 c.p.p. può essere estesa ad ogni atto compiuto in violazione, fra gli altri, dell'art. 195 c.p.p., comma 4 includendovi ogni caso in cui non è consentita la testimonianza della p.g..

L'eccezione difensiva deve essere rigettata per altra, concorrente, ragione.

Risulta che D.D., al momento della sua escussione da parte della polizia giudiziaria, non era in grado di sottoscrivere il verbale in ragione del suo impedimento fisico.

Rileva, pertanto la previsione di cui al combinato disposto dell'art. 357 c.p.p., comma 3, e art. 373 c.p.p., comma 4.

La prima disposizione, infatti, prevede che la verbalizzazione avviene, da parte della polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall'art. 373 c.p.p..

Il comma 4 della disposizione da ultimo citata stabilisce, inoltre, che "gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente virgola che impediscono la documentazione contestuale".

Deve quindi ritenersi che, date le circostanze della fattispecie concreta in esame, l'impedimento della persona informata sui fatti, attestato e non contestato in alcuna sede del procedimento, costituisca idoneo presupposto per la mancata verbalizzazione delle relative dichiarazioni e il loro inserimento nell'annotazione.

3. Il secondo motivo è, in parte, infondato e, in parte, inammissibile.

L'eccezione di inutilizzabilità riguarda le dichiarazioni rese da D.D., H.H., I.I. e G.G. i quali, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto, sin dall'inizio, essere sentiti a norma dell'art. 63 c.p.p., comma 2, in ragione degli indizi di reità a loro carico in relazione al delitto di rissa.

Il solo C.C. è stato sentito nella predetta qualità ma, ciò nonostante, la relativa escussione è avvenuta senza la preventiva formulazione degli avvisi di cui all'art. 64 c.p.p. e in assenza del difensore nomitatogli solo successivamente all'escussione.

3.1. Il motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui si riferisce alle dichiarazioni delle persone informate sui fatti diverse da D.D. per mancata prospettazione della, così detta, prova di resistenza.

Va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato" (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 e molte altre conformi successive, fra le ultime Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, Cocciadiferro, Rv. 278123).

Sul punto è stato ulteriormente precisato che "nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento" (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218).

Il motivo risente, peraltro, di una contraddittorietà di fondo rispetto a quanto prospettato nel primo motivo di ricorso riferito alle dichiarazioni di D.D..

Nella prima censura, infatti, la prova di resistenza è stata articolata con argomentazione tesa a dimostrare la decisività delle predette dichiarazioni evidenziandone tale natura proprio in contrapposizione a quelle degli altri dichiaranti di cui al secondo motivo: "è solo il D.D. ad indicare A.A. quale asserito co-autore dell'azione omicidiaria ai danni di Kolgeci B.B." (pag. 9 del ricorso).

Pertanto, il motivo di ricorso nella parte in cui è riferito alle dichiarazioni dei soggetti diversi da D.D. è inammissibile.

3.2. Il motivo è infondato, invece, nella parte relativa alle dichiarazioni di D.D. asseritamente assunte in violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2.

Sul punto non è dato ravvisare l'illogicità o l'incongruità della motivazione eccepita dal ricorrente.

La censura si fonda sulla circostanza che la segnalazione della centrale operativa della polizia ha sollecitato l'intervento sul luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere di B.B. in quanto vi erano una ventina di persone che "si stavano picchiando con spranghe e bastoni", per come riportato a pag. 5 dell'ordinanza.

In altra parte del provvedimento, invece, il Tribunale, nel rigettare l'eccezione difensiva che postulava la necessità di escutere le persone informate con le garanzie difensive, potendosi ipotizzare la sussistenza degli estremi del reato di rissa, ha evidenziato come siano emerse univoche circostanze tali da far ritenere avvenuta una "mirata e proditoria aggressione" da parte di un gruppo di connazionali che si erano limitati a difendersi.

A supporto di tale considerazione ha indicato le modalità con le quali è avvenuta l'aggressione (utilizzazione di corpi contundenti, tubi in ferro, strumenti da taglio).

Il Tribunale, sulla scorta di tali considerazioni, ha ritenuto "incongrua" l'opzione della polizia giudiziaria di assumere le dichiarazioni di C.C. quale indagato del reato di rissa che, nel caso di specie, avrebbe potuto essere escluso potendosi, piuttosto, configurare nel solo caso di scontro tra gruppi animati da "reciproco intento lesivo", non anche nel caso in cui uno dei gruppi si limiti a resistere.

La contraddizione prospettata non esiste in quanto l'indicazione della centrale operativa, riportata con solo scopo descrittivo nell'ordinanza impugnata, non si pone certamente in contraddizione con le successive valutazioni dei giudici di merito che si sono fondate sulle emergenze obiettive al momento dell'intervento effettivo.

Il Tribunale ha, sostanzialmente, fatto corretta applicazione del principio per cui "la sanzione di inutilizzabilità "erga omnes" delle dichiarazioni assunte senza garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin dall'inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta alle indagini, postula che a carico dell'interessato siano già acquisiti, prima dell'escussione, indizi non equivoci di reità, come tali conosciuti dall'autorità procedente, non rilevando a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali dell'interrogante" (fra le molte, Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243417).

Sulla necessità che, affinchè operi l'eccepita inammissibilità, sia necessario che risultino "precisi indizi di reità" e, quindi, sulla non sufficienza di semplici sospetti investigativi, anche Sez. 1, n. 48861 del 11/07/2018, Mero, Rv. 280666.

Quanto sin qui esposto esclude la dedotta contraddittorietà della motivazione che, quindi, è esente dalle censure sollevate dal ricorrente.

4. Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2023.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2023
Avv. Antonino Sugamele

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