Sentenza di punibilità per particolare tenuità del fatto. Il Giudice revoca le statuizioni civili.- E' legittimo?
Corte di cassazione penale, sez. V, 22 settembre 2023 n. 38728
ud. del 1 giugno 2023
Presidente Pezzullo Rosa; Estensore Guardiano Alfredo; Ricorrente Omissis
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Napoli Nord, in data 17 febbraio 2021, aveva condannato P.C. alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della persona offesa, costituita parte civile, S.A., moglie del prevenuto, in relazione al reato di cui all'art. 581 c.p., così diversamente qualificata l'originaria imputazione di cui al capo n. 2) della rubrica, dichiarava l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131 bis c.p., revocando, nel contempo, le statuizioni civili disposte in favore della S..
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la S., lamentando violazione di legge, in punto di illegittima revoca delle statuizioni in favore della costituita parte civile.
2.1. Con requisitoria scritta del 12 maggio 2023, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott.ssa Passafiume Sabrina, chiede che il ricorso venga accolto.
3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
4. Come rilevato dalla ricorrente, infatti, sulla materia demandata alla cognizione di questa Corte è intervenuta la Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 173 del 25 maggio 2022 ha affermato il seguente principio.
"E' dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., l'art. 538 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., decida sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma dell'art. 74 c.p.p., e segg.. Il parallelismo tra la regola dell'estinzione del reato per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e quella dell'efficacia della relativa sentenza di proscioglimento nel giudizio civile o amministrativo di danno (art. 651-bis c.p.c.) - disvela un deficit di tutela per la parte civile, quando si viene a ragionare della prescrizione processuale dettata dalla disposizione censurata dal Tribunale militare di Roma. L'idoneità dell'istituto ad adempiere pienamente alla sua funzione riparativa senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno, trova infatti un limite nella impossibilità, derivante dalla norma suddetta, per il giudice penale di conoscere della domanda restitutoria o risarcitoria formulata dalla parte civile quando, con sentenza resa all'esito del dibattimento, dichiara la non punibilità dell'imputato per la particolare tenuità del fatto; impossibilità che discende dalla qualificazione formale della sentenza, la quale è pur sempre di proscioglimento per estinzione del reato, anche se ha un contenuto positivo di accertamento dei suoi presupposti. E se e' vero che nel processo penale l'azione civile assume carattere accessorio e subordinato rispetto all'azione penale, la regola posta dalla disposizione censurata però non è assoluta, ma deflette in varie fattispecie in cui si giustifica, all'opposto, che possa esservi una decisione sui capi civili, vuoi dello stesso giudice penale, vuoi in prosecuzione dell'originario giudizio penale in cui è stata azionata, dalla parte civile, la domanda risarcitoria (o restitutoria). La logica di fondo di tali eccezioni e' quella di evitare, finchè possibile e compatibile con l'esito del giudizio in ordine all'azione penale, una situazione di absolutio ab instantia in riferimento alla domanda della parte civile e di salvare il procedimento in cui quest'ultima ha promosso la pretesa risarcitoria o restitutoria, senza che la stessa sia gravata dell'onere di promuovere un nuovo giudizio. Al contrario, una risposta di giustizia manca proprio allorchè il giudice penale prosciolga l'imputato per la particolare tenuità del fatto, perchè in questo caso la regola censurata non consente al medesimo giudice di pronunciarsi anche sulla pretesa risarcitoria o restitutoria della parte civile, in contrasto con il principio di eguaglianza e del diritto alla tutela giurisdizionale, e con il canone della ragionevole durata del processo, a causa dell'arresto del giudizio che ne deriva, quanto alla domanda risarcitoria (o restitutoria)".
La riformulazione della norma, operante dal momento dell'adozione della pronuncia della Corte Costituzionale, dotata, peraltro, di efficacia retroattiva, rende evidente la sussistenza di una violazione di legge da parte del giudice di appello, consistente nell'intervenuta revoca delle statuizioni in favore della parte civile costituita, disposta senza decidere sul merito della pretesa risarcitoria, e nella mancata pronuncia sulla richiesta di ristoro delle spese di rappresentanza e giudizio sostenute nel grado di appello dalla suddetta parte civile.
5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, pertanto, annullata agi effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, che provvederà a colmare l'evidenziata lacuna motivazionale.
Di conseguenza solo all'esito della definizione del procedimento in sede civile si provvederà alla eventuale liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile.
L'individuazione del giudice del rinvio, trattandosi di ricorso ai soli effetti civili, appare conforme anche al recente arresto con cui le Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l'art. 573 comma 1-bis, c.p.p., introdotto dal D.L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 33, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi del predetto D.L.vo n. 150 del 2022, art. 99-bis, circostanza non riscontrabile nel caso in esame.
Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, comma 5.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.L.vo n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
29-10-2023 10:22
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