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Sentenza

Reati tributari. Fatture per operazioni inesistenti: configurabili omessa dichiarazione e dichiarazione infedele, ma ai soli fini IVA
Reati tributari. Fatture per operazioni inesistenti: configurabili omessa dichiarazione e dichiarazione infedele, ma ai soli fini IVA
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09/03/2023) 10-07-2023, n. 29814

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LIBERATI Giovanni - Presidente -

Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere -

Dott. REYNAUD Gianni F. - Consigliere -

Dott. GALANTI Alberto - Consigliere -

Dott. MAGRO Maria B. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a (Omissis);

avverso la sentenza n. 2025 della Corte di appello di Lecce del 20 dicembre 2021;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Francesca COSTANTINI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

La Corte di appello di Lecce ha, con sentenza del 20 dicembre 2021, parzialmente riformato la sentenza con la quale, il precedente 6 novembre 2019, il Tribunale di Brindisi aveva dichiarato la penale responsabilità di A.A., colpevole dei reati di cuì agli artt. 4, 5 e 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000, in quanto, in qualità di titolare di ditta individuale, aveva indicato, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2014, elementi attivi per un importo inferiore al reale in misura pari ad oltre 575.000,00 Euro, aveva, con riferimento all'anno di imposta 2012, omesso di presentare la relativa dichiarazione dei redditi, pur avendo conseguito un reddito imponibile pari ad oltre 185.000,00 Euro, ed infine per avere occultato o distrutto 130 fatture relative agli anni di imposta dal 2012 al 2017, onde rendere più difficoltosa la ricostruzione dei redditi conseguiti, e lo aveva, pertanto, condannato, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni tre di reclusione, disponendo, altresì, la confisca di quanto in giudiziale sequestro.

La Corte salentina, accogliendo in parte il gravame del A.A., ha confermato la responsabilità del predetto, rideterminando, tuttavia, al ribasso la pena nella misura di anni 2 e mesi 5 di reclusione, salvo il resto.

Avverso la detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore, affidando le sue doglianze a tre motivi di ricorso.

Il primo di questi concerne, sotto il profilo del vizio di motivazione e di quello di violazione di legge, il fatto che il Tribunale di Brindisi e, poi, la Corte di Lecce non hanno tenuto conto della circostanza che a carico del A.A. pende un giudizio di fronte alla autorità giudiziaria di (Omissis) per avere lo stesso emesso in favore di una società operante in quel territorio fatture relative ad operazioni inesistenti e che, almeno in parte, la documentazione posta a carico del A.A. è costituita dai medesimi documenti, una volta utilizzati quali prove a suo carico ai fini della produzione del reddito imponibile ed un'altra volta quali elementi da cui desumere la inesistenza delle prestazioni fatturate.

Il secondo motivo ha quale suo oggetto la scarsa persuasività della motivazione della sentenza impugnata, il cui impianto si limita alla conferma della sentenza di primo grado senza un'effettiva analisi dei motivi di ricorso in grado di appello formulati avverso tale decisione.

Il terzo motivo attiene alla rideterminazione della pena ed ai criteri adottati per tale operazione,edon essendo state indicate nè le ragioni in forza delle quali la pena, pur diminuita rispetto alla originaria quantificazione, è stata determinata in misura superiore al minimo edittale nè quelle in forza delle quali la Corte di Lecce, disattendendo il motivo di gravame, ha ritenuto di non dovere riconoscere in favore dell'attuale ricorrente le circostanze attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Il ricorso, come sarà chiarito, è fondato e, pertanto, lo stesso va accolto.

Deve, invero, premettersi la estrema sinteticità della sentenza emessa dalla Corte territoriale di Lecce, la quale, nella sua motivazione, consta di complessive due pagine dattiloscritte, una delle quali riservata nella sua sostanziale interezza alla sintesi dei motivi di gravame rassegnati dal ricorrente.

Ciò posto si rileva che, sebbene, in caso di cosiddetta "doppia conforme" le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello si fondano in un unico apparato motivazionale i cui profili contenutistici tendono ad operare, in guisa di vasi logicamente comunicanti, una sorta di reciproca compensazione argomentativa (si veda, infatti, al riguardo, fra le tante: Corte di cassazione, Sezione II penale, 6 settembre 2019, n. 37295), è tuttavia non legittimamente redatta una sentenza di appello che, in sostanza eludendo le ragioni impugnatorie formulate in sede di gravame, rimandi, senza un adeguato apparato critico di quelle, alla sentenza di primo grado (si veda, infatti, in tale senso: Corte di cassazione, Sezione II penale, 18 dicembre 2017, n. 56395; idem Sezione V penale, 13 dicembre 2016, n. 52619).

Nel presente caso la Corte di Lecce, rimandando appunto per quanto non rilevato alla sentenza di primo grado, ha affermato la irrilevanza delle censure formulate in sede di appello; e ciò sebbene la stessa Corte abbia pur dato atto della circostanza che risultano sussistere effettivamente dei procedimenti penali a carico del A.A. di fronte alla Autorità giudiziaria eporediese per la emissione di fatture per operazioni inesistenti, in ordine ai quali detta Corte ha sostenuto non vi sia l'esigenza di acquisire ulteriori elementi conoscitivi essendo irrilevante ai fini del giudizio in corso di fronte ad essa, verificare se gli elementi documentali utilizzati ai fini della ricostruzione del reddito imponibile prodotto dal ricorrente nell'anno di imposta 2014 fossero o meno gli stessi costituenti corpo del reato di fronte ad altra autorità giudiziaria in quanti consistenti in fatture aventi ad oggetto prestazioni inesistenti.

L'argomento è, quanto meno con riferimento alla imputazione di cui al capo a) della rubrica contestata, fallace, atteso che, secondo i principi già in passato espressi da questa Corte, chi pone in essere la condotta prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000 non ha maturato, in relazione alle somme portate dalle fatture relative a prestazioni inesistenti alcun debito tributario (Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 gennaio 2008, n. 3052), dovendosi presumere che tali fatture, proprio perchè fittiziamente emesse, non siano fonte di un debito in capo al soggetto destinatario di esse la cui so/utio costituisca fonte di reddito per l'emittente, potendo, semmai, discutersi della eventuale tassabilità del prezzo del reato conseguito dall'emittente le fatture false (quanto alla tassabilità dei redditi illeciti in generale si veda la previsione di cui alll'art. 14, comma 4-bis, della L. n. 537 del 1993); in assenza, pertanto, di elementi che possano fare presumere l'effettiva percezione delle somme portate dalle fatture in questione, l'importo delle medesime non può essere considerato tout court reddito tassabile a carico dell'emittente.

Parimenti non concludente è l'argomento, fondato su un precedente giurisprudenziale, speso dalla Corte onde dimostrare la irrilevanza dell'eventuale accertamento sulla fittizietà delle operazioni documentate con le fatture di cui al capo di imputazione in ordine alla responsabilità del A.A. quanto al secondo punto della rubrica a lui contestata; infatti il richiamo giurisprudenziale alla sentenza di questa Corte n. 32500 del 2018 risulta essere pertinente quanto all'omesso versamento della imposta sul valore aggiunto, assai meno per ciò che attiene all'imposta sui redditi.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce, affinchè provveda ad esaminare l'eventuale influenza sulla commissione dei reati di cui ai primi due capi di imputazione contestati al A.A., della fittizietà o meno delle fatture poste a dimostrazione della entità del reddito da questi prodotto, per come accertato, e non dichiarato negli anni in imposta di cui in contestazione e sull'ammontare delle relative imposte da questo evase negli anni di imposta dal 2012 al 2014.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2023
Avv. Antonino Sugamele

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