Processo penale telematico.Se manca la firma digitale del difensore nell'atto di appello l' impugnazione è inammissibile.
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 03/07/2023) 02-08-2023, n. 34099
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALVANESE Ersilia - Presidente -
Dott. APRILE Ercole - Consigliere -
Dott. GIORGI Maria S. - Consigliere -
Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere -
Dott. DI NICOLA T. Paola - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A., nato a (Omissis);
avverso l'ordinanza del 15/02/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore di A.A., avvocato Andrea Abbagnano Trione, che replicando alle conclusioni del Procuratore generale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 15 febbraio 2023 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato inammissibile l'appello trasmesso telematicamente dall'avvocato Ida Piccolo, difensore di A.A., avverso la sentenza emessa dallo stesso Tribunale il 27 dicembre 2022 con cui era stato dichiarato colpevole in ordine al delitto di cui all'art. 387-bis c.p. e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione.
L'ordinanza ha rilevato come i programmi di verifica avessero accertato l'assenza di sottoscrizione digitale dell'impugnazione ed il mancato riconoscimento da parte del sistema della firma asseritamente apposta dal difensore in calce all'atto di appello esclusivamente in formato cartaceo; gli stessi programmi utilizzati accertavano la regolarità della sola firma digitale contenuta nel mandato difensivo. Ne è conseguita l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 24, commi 6-bis, 6-sexies e 6-septies del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 176.
2. A.A., per il tramite del difensore, impugna la citata ordinanza deducendo violazione dell'art. 24, comma 6-sexies, lett. a), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella L. 18 dicembre 2020, n. 176 con riferimento alla disciplina speciale contenuta nell'art. 5-quinquies, comma 7, lett. a) D.L. n. 162 del 2022.
La difesa rappresenta che, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza, l'impugnazione risulta regolarmente firmata digitalmente su file "PDF nativo" conformemente alle prescrizioni della normativa in vigore richiamata. La difesa ha infatti provveduto a verificare attraverso la "InfoCert Tinexta Group Dike GoSign", applicazione riconosciuta dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) tra i software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla deliberazione del Centro nazionale per l'informatica della Pubblica amministrazione ("CNIPA") del 21 maggio 2009, n. 45 che ha rilevato la validità e l'integrità della firma (sottoscritto dall'avv. Ida Piccolo il 7 gennaio 2023 alle ore 9:53:36 (UTC), in formato "PADES" con dispositivo di firma digitale "Namirial" S.p.a.).
Unica anomalia riscontrata dal sistema è costituita dall'emersione della doppia firma digitale (dal medesimo avvocato) contenuta nell'atto.
Da quanto sopra emerge l'insussistenza della causa di inammissibilità della impugnazione che la richiamata normativa riconduce alla sola mancanza di sottoscrizione dell'atto di impugnazione e non anche per l'irregolare sottoscrizione dovuta alla doppia sottoscrizione.
La difesa rileva come, anche a volere ritenere che la firma in calce all'atto sia resa solo sul formato cartaceo, la presenza di elementi inconfutabili in ordine alla paternità dell'impugnazione deve far ritenere prevalente il principio che impone la salvezza dell'atto processuale: in tal senso depone la presenza a margine dell'atto di appello del logo della firma digitale con espressa indicazione del nome e del cognome del difensore, dei codici seriali ad esso riconducibili, ivi incluso quello "Public Key", della data ed ora di sottoscrizione.
3. E' pervenuto presso questa Corte il fascicolo trasmesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (che ha assunto il n. 18305 - 2023) che, con ordinanza del 21 marzo 2023 ha convertito in ricorso per cassazione un incidente di esecuzione presentato dall'avv. Ida Piccolo a difesa di A.A., atto in cui si svolgono le medesime questioni rappresentate nel ricorso dell'avv. Andrea Abbagnano Trione. Con provvedimento del 3 luglio 2023 reso in calce al fascicolo dal Consigliere delegato all'esame preliminare dei ricorsi da parte del Primo Presidente di questa Suprema Corte, il procedimento è stato riunito a quello n. 12213/2023 per identità oggettiva e soggettiva.
4. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla L. 18 dicembre 2020, e succ. mod., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, le parti hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
Motivi della decisione
1. Deve essere preliminarmente rilevato che il fascicolo n. 18305/2023, poi riunito al presente procedimento, pur convertito in ricorso per cassazione dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sulla base del contenuto delle deduzioni in esso enunciate, poichè redatto da avvocato non cassazionista - e, pertanto, qualora autonomamente proposto da dichiarare inammissibile con procedura de plano - non implica la necessità di effettuare la notifica della citazione all'udienza del difensore (avv. Ida Piccolo). La conversione in ricorso per cassazione dell'istanza presentata al giudice del merito e redatta da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non impedisce, infatti, la dichiarazione di inammissibilità ai sensi dell'art. 613 c.p.p., in quanto il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova Vera, Rv. 277208 - 01).
2. Ciò premesso il Collegio osserva che il ricorso presentato dall'avv. Andrea Abbagnano Trione è inammissibile poichè generico oltre che manifestamente infondato.
3. Sulla base degli atti a disposizione di questa Corte - nel caso di specie consultabili in ragione della dedotta questione in rito (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) - emerge che il 31 gennaio 2023 il Funzionario Giudiziario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere attestava che il file contenente l'atto di appello proveniente dall'indirizzo di posta elettronica del mittente avv. Ida Piccolo, pur correttamente depositato presso la corrispondente mali dell'Ufficio a ciò deputata, non risultava firmato digitalmente. Il sistema, che aveva invece contestualmente accertato la regolare firma digitale contenuta nel mandato rilasciato da A.A. in favore del difensore, rilevava (testualmente): "nessuna firma presente" e "non è stata rilevata alcuna firma apposta sul documento passato in imput". Il fascicolo processuale trasmesso contiene il "CD" con l'originale della PEC dell'atto di appello, copia dei file riprodotti in formato cartaceo del controllo da cui risulta l'omessa firma digitale.
4. Il Collegio osserva che la disciplina che regola l'attuale sistema delle impugnazioni effettuate in via digitale trova la sua origine in quella che il legislatore aveva previsto durante la fase emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19 che aveva, proprio nell'ambito di una autonoma regolamentazione dello specifico settore interessato dall'intervento normativo, introdotto cause di inammissibilità ulteriori rispetto a quelle già disciplinate, quanto a regime delle impugnazioni, dall'art. 591 c.p.p..
L'art. 24, comma 6-sexies, D.L. n 137 del 2020, il cui contenuto è sovrapponibile a quanto previsto dall'art. 5-quinquies del D.L. n. 162 del 2022, con cui è stato introdotto "a regime" l'art. 87-bis D.Lgs. n. 150 del 2022, prevede che "Fermo quanto previsto dall'art. 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'art. 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4".
5. Corretto, quindi, risulta l'operato del Tribunale che, dopo aver preso atto del rapporto di verifica effettuato dalla Cancelleria che aveva accertato che l'impugnazione della sentenza non era firmata digitalmente, si è attenuto alla previsione normativa sopra citata ed emesso ordinanza con cui è stata dichiarata inammissibile l'impugnazione, disponendo l'esecuzione del provvedimento impugnato ex art. 24, comma 6-septies, D.L. n 137 del 2020.
A fronte del citato accertamento, la questione sottoposta dal ricorrente (che ne contesta l'esito, prospettando un errore del sistema informatico della cancelleria) implica un accertamento di fatto che presuppone una verifica (ora per allora) sulla validità legale della firma digitale, che avrebbe dovuto essere sostenuta con adeguate allegazioni di consistenza tale da rendere evidente l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale.
Nel caso di specie il ricorrente ha rappresenta di aver effettuato detta verifica attraverso l'utilizzo di applicativi riconosciuti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) giusta deliberazione del Centro nazionale per l'informatica della Pubblica amministrazione ("CNIPA") del 21 maggio 2009, n. 45 che avrebbe rilevato la validità e l'integrità della firma in conformità con l'attuale disciplina.
La verifica effettuata dal ricorrente "in proprio", certamente sulla base di atti - di cui ha e mantiene la disponibilità - non necessariamente corrispondenti a quelli che, a mezzo mail risultano trasmessi, ricevuti ed accettati dalla Cancelleria del Tribunale (aspetto determinante che il ricorso non valuta), non risulta sufficiente a confutare l'attestazione della Cancelleria che - è bene puntualizzare - non ha rilevato l'invalidità o l'irregolarità della firma digitale, ma la sua assenza.
6. Non sovrapponibile, quindi, risulta il principio di diritto espresso da questa Corte, che il Collegio condivide, secondo cui non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione di un provvedimento cautelare la mera irregolarità della sottoscrizione digitale che si era realizzata con il mancato valido riconoscimento da parte del sistema di verifica dell'ufficio giudiziario destinatario, con esito di "certificato non attendibile" (Sez. 5, n. 22992 del 28/04/2022, Rv. 283399 - 01).
Il caso esaminato nella citata decisione è estraneo all'ambito applicativo del citato art. 24, comma 6-sexies, lett. a), che tassativamente prevede l'inammissibilità (alla lett. a) unicamente in ipotesi di mancata sottoscrizione dell'atto di impugnazione da parte del difensore e non anche allorchè la stessa risulti invalida o irregolare.
7. Illogico si palesa, inoltre, il rappresentato erroneo o inadeguato funzionamento del sistema di verifica del Tribunale, visto che lo stesso sistema è stato in grado di rilevare la corretta apposizione della firma digitale sul mandato conferito dal ricorrente all'avv. Ida Piccolo, evenienza che dimostra come nessun problema afferente alla tipologia di applicativo utilizzato dall'Ufficio giudiziario e al suo funzionamento possa logicamente aver interessato, in maniera eccentricamente selettiva, proprio la firma digitale apposta sull'impugnazione tenendo indenne il mandato conferito al difensore.
8. Nè può ritenersi applicabile, nel caso di specie, il principio del favor impugnationis sulla base di argomentazioni di natura sostanziale (quali la firma riprodotta sul cartaceo e la sua certa provenienza dall'autore), la cui portata non può certo spingersi sino al punto di sterilizzare le tassative disposizioni che censurano con l'inammissibilità il mancato rispetto della disciplina in ordine alla necessaria presenza della firma digitale che regola la trasmissione delle impugnazioni i cui requisiti di forma sovraintendono alla tutela della certezza della provenienza dell'atto dal suo autore non diversamente declinabile.
9. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 03 luglio 2023.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2023 31-08-2023 20:58
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