Post online contro il Sindaco "Che schifo di persona!", condanna per diffamazione
Cass. pen., sez. V, ud. 10 maggio 2023 (dep. 10 luglio 2023), n. 29621
Presidente De Gregorio – Relatore Borrelli
Ritenuto in fatto
1. La pronunzia impugnata è stata deliberata dalla Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Pesaro che aveva condannato D.M.P. alla pena di 1000 Euro di multa ed al risarcimento del danno a favore della parte civile per diffamazione aggravata ai danni di A.A. , sindaco di (omissis) ; l'addebito consiste nell'aver pubblicato, sulla bacheca Facebook "(omissis) ", un commento circa l'attività politica della persona offesa del seguente tenore: "Che schifo di persona Mi viene da vomitare".
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del proprio difensore. All'illustrazione dei veri e propri motivi, il ricorrente premette che la persona offesa, ancorché si fosse impegnato in tal senso, non aveva rispettato l'esito del referendum indetto tra i cittadini dei Comuni di (omissis) , (…) e (omissis) , che aveva dato esito negativo circa la fusione tra i predetti Comuni. Per giustificare tale sua scelta, la parte civile, in un'intervista rilasciata il giorno successivo all'assemblea regionale del 5 dicembre 2016, aveva affermato che, trattandosi di mero referendum consultivo, egli non era tenuto a rispettarne l'esito.
Tanto aveva scatenato molte polemiche sul web, nel cui ambito il ricorrente aveva pubblicato una serie di commenti politici, commenti in cui si inseriva anche la frase reputata diffamatoria.
L'unico motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge quanto alla ritenuta insussistenza della scriminante del diritto di critica. Sostiene il ricorrente che la frase - effettivamente integrante un argumentum ad hominem - non andava estrapolata dal contesto nel quale si inseriva, vale a dire quello della violazione dell'impegno assunto da A. , nei confronti dei cittadini amministrati, alla vigilia del referendum, impegno che il sindaco aveva disatteso votando a favore della fusione tra i Comuni nell'ambito dell'Assemblea regionale e prescindendo, quindi, dall'esito del referendum.
Un altro argomento critico sviluppato dal ricorrente è quello che attiene al diverso esito dei procedimenti sorti a carico di altri soggetti, anch'essi autori di commenti sul sindaco A. , che avevano scritto commenti non meno coloriti e che, ciò nonostante, avevano visto la propria posizione archiviata o oggetto di assoluzione.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile.
1. L'argomento di censura relativo alla pretesa sussistenza del legittimo esercizio del diritto di critica politica è manifestamente infondato.
1.1. A questo riguardo, pare innanzitutto opportuno rievocare l'orientamento di questa Corte, secondo cui, in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato (Sez. 5, n. 33115 del 14/10/2020, non massimata; Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep. 2020, Fabi, Rv. 278145; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284. In particolare, Sez. 5 Fabi ha altresì precisato che tale approccio nel vaglio della regiudicanda deve essere adottato anche quando a dover essere vagliata è la sussistenza della scriminante del diritto di critica, che è il tema di odierno interesse.
1.2. Considerato che il tema su cui interrogarsi, nell'ambito del propugnato esercizio del diritto di critica, è quello della continenza, il Collegio rammenta altresì che, secondo un approccio ermeneutico consolidato di questa Corte, che si condivide, nella valutazione del requisito anzidetto, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di critica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui si realizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri, forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti e immotivatamente aggressivi dell'altrui reputazione, ma siano, invece, pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto da esprimere (Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573; Sez. 5, n. 37397 del 24/06/2016, C., Rv. 267866; Sez. 5, n. 31669 del 14/04/2015, Marcialis, Rv. 264442).
1.3. Poiché la persona offesa è un esponente politico e il motivo della riprovazione manifestata dall'imputato è legato alla sua attività quale pubblico amministratore, va altresì ricordato come la configurabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che trova fondamento nell'interesse all'informazione dell'opinione pubblica e nel controllo democratico nei confronti degli esponenti politici o pubblici amministratori, richiede comunque che l'elaborazione critica non trascenda in attacchi personali finalizzati ad aggredire la sfera morale altrui (Sez. 5, n. 31263 del 14/09/2020, Capozza, Rv. 279909). Secondo Sez. 5, n. 46132 del 13/06/2014, Polverini, Rv. 262184, sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consista in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, purché non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario. Negli stessi sensi si è espressa Sez. 5, n. 8824 del 01/12/2010 (dep. 2011, Morelli, Rv. 250218), secondo cui non sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario. In linea con questi precedenti si pone anche Sez. 5, n. 4938 del 28/10/2010, dep. 2011, Simeone, Rv. 249239, secondo cui il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è, essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di argumenta ad hominem. Interessante è anche Sez. 5, n. 32577 del 22/06/2007, Laraia e altro, Rv. 237104, che ha ritenuto integrato il delitto di diffamazione nella diffusione di un manifesto-volantino nel quale si definiva il Sindaco di un Comune come "gaglioffo" e "azzeccagarbugli", non potendosi tali attributi giustificare con il legittimo esercizio del diritto di critica politica, perché non necessari nè collegati al dissenso sull'operato e sulla personalità pubblica dell'offeso, ma concernenti la sua sfera professionale e personale, denigrandone la moralità e la capacità. Egualmente si è ritenuto (Sez. 5, n. 4991 del 19/12/2006 (dep. 2007), Castrovinci Grillo, Rv. 236321) che la continenza fosse superata allorché, nel corso di un comizio elettorale, si era assimilato l'avversario politico a "(omissis) " e lo si era accusato di essersi venduto per "trenta denari", posto che tale accostamento aveva comportato l'attribuzione di caratteristiche infamanti.
1.4. Orbene - come non negato dallo stesso ricorrente - l'espressione "Che schifo di persona Mi viene da vomitare", utilizzata dall'imputato in riferimento al sindaco, costituisce un argumentum ad hominem, che - precisa il Collegio - non rispetta il limite della continenza, sia perché costituisce un'offesa alla persona e non al suo operato politico, sia perché è formulata con l'utilizzo di termini apertamente dispregiativi e volgari. Non si scorge, infatti, alcuna funzionalità del sintagma rispetto alla manifestazione di un'opinione sull'operato politico della persona offesa, quanto una contumelia tesa a far confluire sulla persona e non già sul politico, il pubblico disprezzo dei lettori del post. L'espressione, infatti, non è inserita in un commento più ampio nè accompagnata da ulteriori espressioni che possano inquadrare il senso di quanto affermato. A questo riguardo, il Collegio osserva che la difesa del ricorrente - che è incentrata proprio sulla necessità di attuare una contestualizzazione della frase proferita - se è corretta nella sua impostazione, patisce, tuttavia, un difetto di chiarezza, in quanto la parte non ha fornito gli elementi essenziali per valutare come detta contestualizzazione potesse avvenire. Il riferimento del ricorrente sul punto è, invero, generico, tanto che non è dato evincere, al di là del richiamo alla generale polemica scatenata su Facebook dalla pretesa incoerenza del sindaco, se quello specifico commento si inserisse nell'ambito di un suo discorso più ampio sviluppato in quella stessa sede e nel quale poter eventualmente inserire il commento oggetto di pubblicazione.
1.5. Quanto all'ultima proposizione critica del ricorrente - quella che è incentrata sul diverso esito che i procedimenti sorti a carico di altri soggetti, autori di condotte analoghe - è del tutto generica e manifestamente infondata, giacché, da una parte, non specifica a chi si riferisca ed a quali addebiti ma, soprattutto, adopera un argomento di censura del tutto inconferente, non potendo pretendersi alcuna uniformità tra procedimenti che riguardano addebiti necessariamente diversi.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
11-07-2023 20:26
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